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Quando è vietato parcheggiare e rischi la rimozione dell’auto?

Regole su fermata, sosta e rimozione forzata dell’auto secondo il Codice della Strada

Quando è vietato parcheggiare e rischi la rimozione dell’auto?
diEzio Notte

Capire bene quando è vietato parcheggiare e in quali casi si rischia davvero il carro attrezzi è fondamentale per evitare multe costose, perdita di tempo e situazioni di pericolo sulla strada. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso arresto, fermata, sosta e rimozione forzata dei veicoli, individuando i luoghi in cui non ci si può mai fermare o lasciare l’auto e specificando chi è autorizzato a sanzionare e a disporre la rimozione.

Differenza tra arresto, fermata e sosta secondo il Codice

Il punto di partenza per capire quando è vietato parcheggiare è la distinzione giuridica tra arresto, fermata e sosta. L’articolo 157 del Codice della Strada definisce in modo puntuale queste tre situazioni: l’arresto è l’interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione (per esempio una coda o un semaforo rosso); la fermata è una sospensione temporanea della marcia, anche in zone dove la sosta non è ammessa, per far salire o scendere persone o per altre esigenze di brevissima durata; la sosta, invece, è la sospensione protratta nel tempo, con possibilità per il conducente di allontanarsi dal veicolo.

Queste definizioni non sono solo teoriche, perché da esse discende il regime dei divieti e delle sanzioni. La fermata deve essere di durata limitata e non deve arrecare intralcio alla circolazione, con il conducente presente e pronto a ripartire. La sosta implica di norma un’assenza prolungata del conducente e un utilizzo dello spazio pubblico più “stabile”, ragione per cui il legislatore è molto più rigoroso nel vietarla in determinati punti della strada. Lo stesso articolo prevede anche la nozione di sosta di emergenza, cioè l’interruzione della marcia per avaria del veicolo o per malessere fisico del conducente o di un passeggero, situazione valutata in modo diverso rispetto a una sosta ordinaria.

In base alle regole generali, salvo diversa segnalazione o casi particolari, in fermata o sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente e secondo il senso di marcia, lasciando uno spazio sufficiente al transito dei pedoni non inferiore a un metro dove non esiste marciapiede rialzato. Fuori dai centri abitati, i veicoli in fermata o sosta devono essere posti fuori dalla carreggiata e non sulle piste ciclabili né, di regola, sulle banchine; sulle carreggiate delle strade con precedenza, la sosta è espressamente vietata.

Esistono poi regole particolari per le strade urbane a senso unico, dove la sosta è ammessa anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza. Inoltre, nelle zone di sosta predisposte, il veicolo deve essere collocato secondo quanto indicato dalla segnaletica, orizzontale o verticale, condizione fondamentale anche per valutare se una sosta è regolare o se può diventare causa di multa o addirittura di rimozione.

Dove la fermata e la sosta sono sempre vietate

Il cuore dei divieti è disciplinato dall’articolo 158 del Codice della Strada, che elenca in modo dettagliato dove fermata e sosta sono vietate. La norma prevede innanzitutto una serie di luoghi in cui sono vietate entrambe: in corrispondenza o in prossimità di passaggi a livello e binari ferroviari o tranviari, nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici (salvo diversa segnalazione), sui dossi e nelle curve e, fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità. Sono vietate anche in prossimità o in corrispondenza di segnali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, e sui segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione.

La fermata e la sosta non sono mai consentite neppure sulle aree di intersezione fuori dei centri abitati, e, nei centri abitati, sulla corrispondenza delle intersezioni e in prossimità delle stesse a meno di cinque metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. A tutela di pedoni e ciclisti, il divieto è assoluto sui passaggi e attraversamenti pedonali, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e ai loro sbocchi. È sempre vietato fermarsi o sostare sui marciapiedi, se non espressamente autorizzato dalla segnaletica.

L’articolo precisa poi i casi in cui è vietata in modo specifico la sosta. Non si può lasciare il veicolo allo sbocco dei passi carrabili, né in modo da impedire l’accesso ad altri veicoli regolarmente in sosta. Il divieto copre anche la sosta in seconda fila, salvo i casi in cui si tratti di veicoli di certe categorie per esigenze particolari previsti nel dettaglio dalla norma, e la sosta davanti a cassonetti o aree destinate alla raccolta dei rifiuti, quando ne impedisca lo svuotamento. Ulteriori divieti riguardano la sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone con disabilità, alle forze di polizia, ai mezzi di soccorso o del trasporto pubblico, come pure nelle aree di ricarica e negli spazi riservati ai veicoli elettrici, anche se il veicolo è elettrico ma non sta effettivamente effettuando la ricarica o permane oltre un’ora dopo il completamento (con una specifica deroga in fascia notturna).

La disciplina della sosta vietata comprende infine i casi collegati a esigenze di sicurezza e fluidità del traffico, come la sosta in punti in cui il veicolo ostacola la visibilità o crea pericolo per la circolazione, e quelli fissati con ordinanza dall’ente proprietario della strada, ad esempio per lavori di manutenzione, pulizia o altre necessità operative. In presenza di segnaletica di divieto integrata da pannelli aggiuntivi, la sosta in tali tratti non solo espone a sanzione pecuniaria, ma può anche costituire presupposto per la rimozione coattiva del veicolo, secondo quanto previsto dalle disposizioni collegate sulla rimozione.

Quando scatta la rimozione forzata del veicolo

La disciplina della rimozione è contenuta nell’articolo 159 del Codice della Strada, che stabilisce i casi in cui gli organi di polizia hanno l’obbligo o la facoltà di disporre la rimozione dei veicoli. La rimozione può essere ordinata anzitutto nelle strade o tratti di strada in cui, con ordinanza dell’ente proprietario, la sosta sia stata dichiarata costituire grave intralcio o pericolo per la circolazione, a condizione che il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo. In tali situazioni, la presenza dei pannelli segnala all’automobilista il rischio concreto di vedere il proprio veicolo portato via dal carro attrezzi.

La rimozione scatta poi nei casi espressamente richiamati dall’articolo 159, vale a dire per le violazioni dell’articolo 157, comma 4, che riguarda in particolare la sosta sulle strade urbane a senso unico, e dell’articolo 158, commi 1, 2 e 3, dove sono elencati i divieti di fermata e sosta sopra descritti. Quando la sosta avviene in uno di questi luoghi vietati, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria può essere applicata come sanzione accessoria la rimozione o, in alternativa, il blocco del veicolo secondo le modalità fissate dal regolamento di esecuzione.

L’articolo prevede anche una clausola generale che consente la rimozione “in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione”. Ciò significa che, al di là dell’elenco tassativo dei luoghi vietati, ogni situazione concreta in cui il veicolo in sosta crei un rischio o ostacoli seriamente il transito può portare al prelievo forzato. La rimozione è inoltre prevista quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione delle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo, tipicamente nelle fasce orarie dedicate a tali operazioni regolate dalla segnaletica.

Lo stesso articolo disciplina infine la possibilità, in alternativa alla rimozione, di applicare un blocco delle ruote con apposito attrezzo a chiave, senza onere di custodia per l’amministrazione; tale misura non può comunque essere utilizzata quando il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione. Rimozione e blocco sono qualificati come sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie previste per i comportamenti illeciti, e seguono le regole generali del Titolo VI del Codice, con oneri di intervento, trasporto e custodia a carico dell’avente diritto al ritiro del veicolo.

Chi può fare la multa e disporre la rimozione

La competenza a disporre la rimozione dei veicoli è attribuita in primo luogo agli organi di polizia indicati dall’articolo 12 del Codice, come specificato dall’articolo 159, che li legittima a ordinare il prelievo nei casi previsti dalle norme su fermata e sosta e dalle ordinanze dell’ente proprietario della strada. Allo stesso modo, quando la rimozione è prevista come sanzione accessoria, la sua concreta esecuzione avviene secondo le previsioni generali che disciplinano gli interventi degli organi di polizia e i relativi verbali di accertamento, collegando sempre la rimozione alla precedente contestazione di una violazione.

Una disciplina specifica è dedicata alla prevenzione e all’accertamento delle violazioni in materia di fermata e sosta dall’articolo 12-bis del Codice della Strada. Questa norma consente al sindaco di conferire a determinati dipendenti comunali o di società che gestiscono la sosta a pagamento funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta nelle aree oggetto di affidamento, comprese le aree verdi, nonché ai dipendenti comunali, delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade per le violazioni legate alle attività svolte.

Le stesse funzioni possono essere attribuite al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, che può così occuparsi di fermata e sosta lungo le corsie e le strade percorse dai veicoli in servizio di linea. Il personale designato assume la qualifica di pubblico ufficiale durante l’esercizio delle sue funzioni ed è espressamente abilitato a contestare le infrazioni in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade del trasporto pubblico. Ciò garantisce un controllo più capillare nelle zone critiche, come le corsie riservate, dove una sosta irregolare può bloccare completamente il servizio.

In concreto, l’articolo 12-bis attribuisce a questo personale il potere di contestare le violazioni degli articoli 7, 157 e 158 e, nell’ambito delle aree oggetto di affidamento, di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159. Il personale può redigere e sottoscrivere il verbale di accertamento delle infrazioni di propria competenza, e può estendere i controlli anche alle aree immediatamente limitrofe quando ciò è funzionale alla gestione degli spazi di sosta regolamentata, dei parcheggi, degli spazi destinati alla raccolta dei rifiuti o delle corsie riservate al trasporto pubblico.

Consigli pratici per evitare multe e carro attrezzi

La prima regola pratica per evitare multe e rimozione è riconoscere i casi in cui la fermata e la sosta sono oggettivamente vietate dagli articoli 157 e 158: non fermarsi mai su passaggi pedonali, piste ciclabili, in corrispondenza di incroci o troppo vicino a essi, su dossi, curve, gallerie, sottovia, marciapiedi o davanti ai passi carrabili riduce drasticamente il rischio di sanzioni e, nei casi più gravi, di rimozione. Tenere a mente che la sosta può essere vietata anche quando non c’è un cartello esplicito, ad esempio sulle carreggiate delle strade con precedenza fuori dai centri abitati, aiuta a evitare errori frequenti.

Un secondo accorgimento riguarda l’attenzione alla segnaletica verticale e orizzontale, soprattutto ai pannelli aggiuntivi che indicano fasce orarie di divieto per manutenzione o pulizia strade e ai simboli che segnalano la possibilità di rimozione: in presenza di tali cartelli, lasciare l’auto in divieto significa esporsi non solo alla multa, ma anche alla rimozione immediata ai sensi dell’articolo 159. È fondamentale inoltre posizionare sempre il veicolo secondo le indicazioni della segnaletica di parcheggio, rispettando le strisce e non invadendo spazi riservati a categorie specifiche di utenti.

Un terzo consiglio riguarda la differenza tra fermata e sosta: se ci si deve fermare per far scendere un passeggero in una zona critica, occorre che la sospensione della marcia sia effettivamente di brevissima durata, senza che il conducente si allontani e senza intralciare il traffico, così come richiede la definizione di fermata contenuta nell’articolo 157. Trasformare quella che dovrebbe essere una fermata rapida in una vera e propria sosta in un punto vietato può far scattare non solo la multa, ma anche il carro attrezzi se il veicolo costituisce pericolo o grave intralcio.

Infine, è importante ricordare che i controlli sulla sosta non sono svolti solo dalla polizia locale o dalle forze di polizia in senso stretto, ma anche dal personale individuato dall’articolo 12-bis: addetti alla gestione della sosta, operatori di aziende municipalizzate e ispettori del trasporto pubblico possono accertare le infrazioni di fermata e sosta, redigere verbali e, negli ambiti loro affidati, disporre la rimozione ai sensi dell’articolo 159. Questo rende il sistema di vigilanza più capillare, riducendo la possibilità che una sosta irregolare in aree sensibili resti senza conseguenze.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.