Quando è vietato sorpassare e quali sono le sanzioni?
Analisi tecnica delle condizioni di divieto di sorpasso, degli obblighi di condotta dei conducenti e del sistema sanzionatorio previsto dal Codice della Strada
Il sorpasso è una delle manovre più delicate e a rischio del Codice della Strada: per questo il legislatore ne disciplina in modo puntuale condizioni, divieti e sanzioni. In questo articolo analizziamo, con taglio tecnico e basandoci esclusivamente sulle norme del Codice della Strada, quando il sorpasso è consentito, in quali casi è vietato, quali obblighi operativi gravano sui conducenti e quali conseguenze sanzionatorie sono previste in caso di sorpasso irregolare o pericoloso.
Dove e quando il sorpasso è vietato
La disciplina generale del sorpasso è contenuta nell’articolo 148 del Codice della Strada, che definisce innanzitutto il sorpasso come la manovra con cui un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione. Da questa definizione discende un primo principio tecnico: ogni superamento che avvenga al di fuori della normale corsia di marcia, e che comporti l’occupazione di spazio laterale per oltrepassare un utente che precede, rientra nella nozione di sorpasso e deve rispettare le condizioni e i divieti previsti dalla norma.
Lo stesso articolo stabilisce che il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che questa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio, che il veicolo che lo precede non abbia già segnalato un analogo intento di sorpasso, che nessun conducente che segue abbia iniziato il sorpasso e che la strada sia libera per uno spazio sufficiente a completare la manovra, tenendo conto della differenza di velocità e della presenza di utenti in senso contrario o che precedono il veicolo da sorpassare. In assenza di tali condizioni, il sorpasso è di fatto vietato, perché contrario agli obblighi di prudenza specificamente imposti dalla norma.
Un ulteriore limite deriva dalla posizione dei veicoli sulla carreggiata: l’articolo 143 impone di circolare sulla parte destra della carreggiata e, salvo diversa segnalazione, di utilizzare la corsia più libera a destra, riservando le corsie di sinistra al sorpasso. Ne consegue che il sorpasso è vietato quando comporti la circolazione in senso contrario o su porzioni di carreggiata non destinate alla marcia nel proprio senso, oppure quando venga effettuato impegnando corsie non consentite in relazione alla tipologia di veicolo o alle prescrizioni vigenti su quel tratto (ad esempio, nei tratti autostradali in cui vige un divieto di sorpasso per determinate categorie, richiamato dall’articolo 176).
Il divieto di sorpasso può inoltre derivare da specifici segnali stradali imposti dall’ente proprietario della strada ai sensi dell’articolo 6, che consente di stabilire obblighi, divieti e limitazioni, anche di carattere permanente, per esigenze di sicurezza e incolumità pubblica. In presenza di segnale di divieto di sorpasso, la manovra è quindi vietata per le categorie di veicoli indicate, indipendentemente dalle condizioni di visibilità o di traffico, finché il segnale non viene revocato o sostituito. Il conducente deve quindi sempre integrare la valutazione delle condizioni concrete con il rispetto rigoroso della segnaletica verticale e orizzontale presente sul tratto di strada.
Segnalazioni, distanze e corsie: regole operative
L’esecuzione corretta del sorpasso è disciplinata in modo dettagliato dall’articolo 148, che impone una sequenza operativa precisa. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver effettuato l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra del veicolo da superare, oltrepassarlo rapidamente mantenendo un’adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Quando la carreggiata è suddivisa in più corsie, il sorpasso deve avvenire sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare, evitando cambi di corsia multipli o inutilmente estesi.
La norma disciplina anche il comportamento dell’utente sorpassato: questi deve agevolare la manovra e non può accelerare durante il sorpasso; sulle strade ad una corsia per senso di marcia deve inoltre tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. Si tratta di un obbligo tecnico preciso, che mira a garantire spazio laterale sufficiente e a ridurre i tempi di permanenza affiancata dei veicoli. La mancata collaborazione del veicolo sorpassato può integrare una violazione autonoma, in quanto contraria al dovere di agevolare la manovra previsto dalla disposizione.
Per quanto riguarda l’uso delle corsie, l’articolo 143 stabilisce che, su carreggiate a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra, mentre le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. All’interno dei centri abitati, pur consentendo ai conducenti di impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione da prendere alla successiva intersezione, la norma conferma che le corsie di sinistra restano destinate al sorpasso e che il cambio di corsia è ammesso solo per predisporre una svolta, per fermarsi o per effettuare la manovra di sorpasso, che in tale ipotesi può essere consentita anche a destra. Questo quadro impone una gestione disciplinata delle corsie, evitando sorpassi improvvisi o da corsie non consentite.
Un aspetto operativo rilevante riguarda la permanenza sulla corsia di sorpasso: sulle carreggiate con almeno due corsie per senso di marcia, il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso, a condizione che la manovra non costituisca intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo. Ciò consente una sequenza di sorpassi tecnicamente efficiente, ma richiede un costante controllo degli specchi retrovisori e la disponibilità a rientrare a destra non appena terminata la necessità di utilizzare la corsia di sorpasso.
Sanzioni e punti in caso di sorpasso irregolare
Il sistema sanzionatorio collegato al sorpasso irregolare è articolato e coinvolge sia sanzioni pecuniarie sia misure accessorie sulla patente. L’articolo 148 prevede specifiche sanzioni amministrative per le violazioni dei suoi commi, distinguendo tra diverse condotte (ad esempio, sorpasso in condizioni di scarsa visibilità, mancato rispetto delle modalità di esecuzione, inosservanza dei divieti di sorpasso). Sebbene il dettaglio degli importi e delle decurtazioni non sia integralmente riportato in tutti gli estratti disponibili, è chiaro che il legislatore considera il sorpasso una manovra ad alto impatto sulla sicurezza e vi associa un regime sanzionatorio significativo.
Un collegamento importante è quello con l’articolo 218-ter, che disciplina la sospensione della patente in relazione al punteggio. Tale norma stabilisce che, nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica anche la sospensione della patente quando, al momento dell’accertamento di determinate violazioni, il punteggio residuo è inferiore a venti punti. Tra le violazioni rilevanti rientrano espressamente quelle dell’articolo 148, comma 9-bis e comma 15, per la violazione dei commi 2, 3 e 8, cioè proprio le ipotesi di sorpasso effettuato in violazione delle condizioni di sicurezza e delle modalità operative previste.
L’articolo 218-ter precisa inoltre che la sospensione breve è disposta per sette giorni quando il punteggio residuo è inferiore a venti ma almeno pari a dieci punti, e per quindici giorni quando il punteggio è inferiore a dieci punti. Questo meccanismo introduce un collegamento diretto tra la reiterazione di condotte scorrette (che comportano decurtazioni di punti) e la perdita temporanea del titolo di guida, rafforzando l’effetto deterrente delle norme sul sorpasso. In assenza di dati ulteriori nella knowledge base, non è possibile dettagliare il numero esatto di punti decurtati per ciascuna specifica violazione, e tale informazione non può essere dedotta oltre quanto espressamente previsto.
Va ricordato, infine, che le violazioni in materia di sorpasso possono concorrere con altre infrazioni, ad esempio il mancato rispetto di segnali di divieto di sorpasso imposti ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b), che è anch’esso richiamato dall’articolo 218-ter tra le violazioni rilevanti ai fini della sospensione in relazione al punteggio. In tali casi, il quadro sanzionatorio complessivo può risultare più gravoso, fermo restando che l’esatta cumulabilità delle sanzioni dipende dalle specifiche previsioni del Titolo VI del Codice, che non sono integralmente riportate negli estratti disponibili.
Sorpasso di veicoli lenti e casi particolari
Un ambito particolarmente delicato è il sorpasso di veicoli lenti, ingombranti o soggetti a limiti di velocità specifici. L’articolo 148 stabilisce che, quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto conto anche della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest’ultimo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile per lasciar passare i veicoli che seguono. Questa disposizione introduce un obbligo specifico a carico del veicolo lento, volto a evitare la formazione di colonne e manovre di sorpasso azzardate da parte dei veicoli più rapidi.
Nei centri abitati, la stessa norma precisa che i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo di mettersi da parte per lasciar passare i veicoli che seguono. Si tratta di un’eccezione mirata, che tiene conto delle esigenze di regolarità del servizio pubblico e della particolare disciplina che governa la circolazione dei mezzi di linea. Tuttavia, anche in questi casi, restano fermi gli obblighi generali di prudenza e di rispetto delle altre norme sul sorpasso, inclusi i divieti derivanti dalla segnaletica e dalle condizioni di visibilità.
Un altro caso particolare riguarda il sorpasso a destra. L’articolo 148 prevede che il sorpasso debba essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra, oppure, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra e abbia iniziato tali manovre. In queste situazioni, il sorpasso a destra non costituisce una violazione, ma rappresenta l’applicazione corretta della norma, sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle distanze laterali adeguate.
Infine, il Codice disciplina il sorpasso dei tram: quando i tram non circolano in sede stradale riservata, il sorpasso deve essere effettuato a destra, se la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consente; se la carreggiata è a senso unico di circolazione, il sorpasso può essere effettuato su entrambi i lati. Anche in questo caso, la scelta del lato di sorpasso è rigidamente vincolata dalla norma e dalle caratteristiche della sede tranviaria, e il conducente deve valutare attentamente lo spazio disponibile e l’eventuale presenza di pedoni in salita o discesa dai mezzi.
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.