Quando è vietato usare il cellulare alla guida?
Norme del Codice della Strada sull’uso del cellulare alla guida, differenze tra uso manuale e vivavoce, sanzioni, recidiva e buone pratiche di sicurezza
Usare il cellulare alla guida è una delle distrazioni più frequenti e pericolose. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso quando l’uso di smartphone e altri dispositivi è vietato, quali sono le eccezioni (vivavoce e auricolari) e quali conseguenze sono previste in termini di multe, sospensione della patente e recidiva. In questo articolo analizziamo in dettaglio le norme, con un taglio pratico e orientato alla sicurezza, per capire come usare il telefono in auto restando nei limiti di legge e riducendo al minimo i rischi per sé e per gli altri utenti della strada.
Cosa vieta il Codice sull’uso di smartphone e dispositivi
Il riferimento centrale è l’articolo 173 del Codice della Strada, che disciplina l’uso di lenti e di determinati apparecchi durante la guida. La norma stabilisce innanzitutto che il titolare di patente a cui siano state prescritte lenti o apparecchi specifici ha l’obbligo di usarli mentre guida, ma soprattutto introduce un divieto chiaro: al conducente è vietato far uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. Questo significa che qualunque interazione manuale che distolga le mani dalla corretta impugnatura del volante rientra nel divieto.
La formulazione della norma è ampia e non si limita al “cellulare” in senso stretto. Vengono infatti citati espressamente smartphone, computer portatili, notebook, tablet e “dispositivi analoghi”, proprio per ricomprendere l’evoluzione tecnologica e tutti quegli strumenti che possono distrarre il conducente durante la marcia. L’elemento chiave è il fatto che l’uso di tali dispositivi comporti l’allontanamento, anche temporaneo, delle mani dal volante: scrivere un messaggio, scorrere un social, digitare un indirizzo sul navigatore installato sul telefono sono tutte condotte che rientrano nel divieto.
Il divieto opera “durante la marcia”, quindi in tutte le fasi in cui il veicolo è in movimento. La disciplina generale della circolazione, richiamata dal principio secondo cui gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio e da salvaguardare la sicurezza stradale, rafforza l’idea che l’attenzione del conducente debba essere costantemente rivolta alla guida. Anche brevi distrazioni, come abbassare lo sguardo per leggere una notifica, possono tradursi in metri percorsi “alla cieca”, con conseguenze potenzialmente gravi in caso di imprevisti o rallentamenti improvvisi del traffico.
È importante sottolineare che il divieto riguarda l’uso attivo del dispositivo, non il semplice fatto di averlo a bordo. Tenere il telefono in tasca, nel vano portaoggetti o sul supporto senza interagirvi manualmente non integra di per sé una violazione. La condotta illecita nasce quando il conducente utilizza il dispositivo in modo tale da distogliere le mani dal volante e, inevitabilmente, l’attenzione dalla strada. In un’ottica di sicurezza, la norma si inserisce nel quadro più ampio delle regole di comportamento che impongono al conducente di mantenere il pieno controllo del veicolo e di evitare qualsiasi azione che possa compromettere la prontezza di reazione alle situazioni di traffico.
Differenza tra uso manuale, vivavoce e auricolari
L’articolo 173 del Codice della Strada distingue chiaramente tra uso manuale dei dispositivi e utilizzo tramite sistemi che non richiedono l’impiego delle mani. Da un lato, come visto, è vietato l’uso di apparecchi che comportino l’allontanamento delle mani dal volante; dall’altro, la norma consente l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, a condizione che il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie e che tali sistemi non richiedano l’uso delle mani per il loro funzionamento. La differenza giuridica e pratica tra queste modalità è fondamentale per capire cosa è lecito e cosa no.
L’uso manuale comprende tutte le azioni in cui il conducente impugna il telefono o interagisce fisicamente con il dispositivo: tenere il cellulare all’orecchio per telefonare, digitare un numero, scrivere o leggere messaggi, navigare tra le applicazioni, scattare foto o registrare video. In tutte queste situazioni, almeno una mano si allontana dal volante, riducendo la capacità di controllo del veicolo e aumentando i tempi di reazione. Proprio per questo il legislatore ha scelto di vietare tali comportamenti durante la marcia, collegandoli a sanzioni specifiche.
I sistemi vivavoce e gli auricolari, invece, sono ammessi se rispettano due condizioni cumulative: non devono richiedere l’uso delle mani per il loro funzionamento e il conducente deve avere adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie. Ciò significa che il dispositivo deve poter essere gestito senza doverlo afferrare o manipolare durante la guida, ad esempio tramite comandi vocali o pulsanti integrati sul volante o sul cruscotto, e che non deve compromettere in modo significativo la percezione dei suoni esterni, come clacson, sirene o rumori del traffico, essenziali per la sicurezza.
La previsione relativa alle “adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie” evidenzia l’attenzione del Codice alla percezione acustica del contesto stradale. L’uso di cuffie sonore è espressamente vietato, salvo le eccezioni previste per i veicoli delle forze armate, dei corpi indicati e di polizia, proprio perché può isolare il conducente dai segnali sonori esterni. Gli auricolari ammessi devono quindi essere tali da non annullare la capacità di ascolto complessiva, mantenendo il conducente in grado di cogliere tempestivamente eventuali situazioni di pericolo o richiami provenienti dall’ambiente circostante.
Importi delle sanzioni e sospensione della patente
Le conseguenze economiche e sulla patente per chi usa il cellulare alla guida sono disciplinate in modo puntuale dall’articolo 173 del Codice della Strada. La norma distingue tra violazione dell’obbligo di usare lenti o apparecchi prescritti e violazione del divieto di uso di dispositivi durante la marcia. Nel primo caso, chi non utilizza l’ausilio imposto in sede di rilascio o rinnovo della patente è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 83 e 332 euro. Si tratta di una violazione legata all’idoneità alla guida, che incide sulla sicurezza perché il conducente non dispone delle correzioni visive o funzionali necessarie.
Molto più severo è il trattamento per chi viola il divieto di usare apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi durante la marcia. In questo caso, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 250 a 1.000 euro, accompagnata dalla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. La combinazione di multa e sospensione riflette la gravità attribuita alla distrazione da dispositivi elettronici, considerata un fattore di rischio elevato per incidenti e situazioni di pericolo sulla strada.
La sospensione della patente, come sanzione accessoria, si inserisce nel quadro generale delle misure previste per le violazioni delle norme di comportamento. L’articolo 129 del Codice della Strada stabilisce infatti che la patente è sospesa, per la durata indicata nel provvedimento, quando il titolare incorre in violazioni per le quali il titolo V prevede espressamente tale sanzione. Nel caso dell’uso del cellulare alla guida, l’articolo 173 individua direttamente l’intervallo temporale di sospensione, che viene poi concretamente determinato dall’autorità competente in base alle circostanze del caso.
Accanto alle sanzioni specifiche, occorre considerare che l’uso improprio di dispositivi elettronici può concorrere a determinare incidenti con lesioni gravi, situazioni nelle quali possono scattare ulteriori conseguenze, come la revisione della patente. L’articolo 128 del Codice della Strada prevede infatti che la revisione sia sempre disposta quando il conducente è coinvolto in un incidente che ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata una violazione da cui consegue la sospensione della patente. In tali casi, oltre alla sanzione per l’uso del cellulare, il conducente può essere chiamato a dimostrare nuovamente la propria idoneità fisica, psichica o tecnica alla guida.
Casi di recidiva e aggravanti
L’articolo 173 del Codice della Strada disciplina in modo espresso anche l’ipotesi di recidiva nell’uso del cellulare e di altri dispositivi vietati alla guida. Se lo stesso soggetto commette un’ulteriore violazione del divieto di cui al comma 2 nel corso di un biennio, la sanzione amministrativa pecuniaria aumenta, passando a un intervallo compreso tra 350 e 1.400 euro, e la sospensione della patente di guida si estende da uno a tre mesi. Il legislatore ha quindi previsto un meccanismo di aggravamento automatico per chi, nonostante una prima sanzione, continua a tenere comportamenti pericolosi.
Questa forma di recidiva si affianca alle altre previsioni del Codice che collegano la reiterazione delle violazioni a conseguenze più pesanti. In generale, la sospensione della patente è uno strumento utilizzato per allontanare temporaneamente dalla guida chi dimostra di non rispettare le norme di comportamento, come chiarito dall’articolo 129 del Codice della Strada, che richiama le violazioni del titolo V per le quali è prevista tale sanzione. Nel caso dell’uso del cellulare, la recidiva entro due anni è considerata un indicatore di particolare pericolosità, giustificando un periodo di sospensione più lungo.
Un ulteriore profilo da considerare riguarda il collegamento tra violazioni che comportano sospensione della patente e revisione del titolo di guida. L’articolo 128 del Codice della Strada prevede che la revisione sia sempre disposta quando il conducente è coinvolto in un incidente con lesioni gravi e a suo carico sia stata contestata una violazione da cui deriva la sospensione della patente. Se l’uso del cellulare alla guida contribuisce a causare un sinistro di questo tipo, la recidiva e le aggravanti non si limitano quindi all’aumento di multa e sospensione, ma possono sfociare nella necessità di sottoporsi a visita medica o a nuovo esame di idoneità.
Infine, il sistema del punteggio sulla patente introduce un ulteriore livello di risposta alle violazioni. L’articolo 218-ter del Codice della Strada prevede che, quando il punteggio residuo è inferiore a determinate soglie, alcune violazioni – tra cui quella di cui al comma 3-bis dell’articolo 173 – comportino una sospensione breve della patente, aggiuntiva rispetto alla sanzione pecuniaria. In questo modo, l’uso reiterato del cellulare alla guida può incidere non solo in termini di recidiva specifica, ma anche attraverso l’erosione progressiva del punteggio, fino a determinare ulteriori periodi di sospensione.
Buone pratiche per usare il telefono in modo legale e sicuro
Alla luce delle norme esaminate, una prima buona pratica consiste nel distinguere nettamente tra ciò che è consentito e ciò che è vietato. L’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare è ammesso dall’articolo 173 del Codice della Strada solo se non richiede l’impiego delle mani e se il conducente mantiene adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie. In termini pratici, ciò implica configurare in anticipo i sistemi di connessione tra telefono e veicolo, impostare eventuali comandi vocali e verificare che il volume non isoli dai suoni esterni. Ogni interazione che costringa a prendere in mano il dispositivo durante la marcia va evitata.
Un’altra regola di buon senso, coerente con il principio generale secondo cui gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è quella di programmare le operazioni più complesse prima di partire. Inserire un indirizzo nel navigatore, selezionare una playlist o impostare un percorso dovrebbe avvenire a veicolo fermo, in condizioni di sicurezza. Se durante il tragitto sorge la necessità di modificare impostazioni o di gestire comunicazioni che richiedono attenzione, è preferibile effettuare una fermata regolare, nel rispetto delle regole su arresto, fermata e sosta, piuttosto che improvvisare manovre distratte in movimento.
Per chi ha l’obbligo di utilizzare lenti o determinati apparecchi per integrare deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali, il rispetto di tale prescrizione è una condizione essenziale per una guida sicura. L’articolo 173 del Codice della Strada impone infatti l’uso di questi ausili durante la guida, e la loro mancata adozione non solo espone a sanzione, ma riduce concretamente la capacità di percepire correttamente la strada, i segnali e gli altri utenti. Curare la propria idoneità visiva e funzionale è quindi parte integrante di un uso responsabile anche dei dispositivi elettronici, che non devono mai compensare carenze di attenzione o di percezione.
Infine, è utile ricordare che le sanzioni per l’uso scorretto del cellulare alla guida non si esauriscono nella multa immediata. La sospensione della patente, la possibile revisione del titolo in caso di incidenti con lesioni gravi e gli effetti sul punteggio rendono ogni violazione un evento potenzialmente molto impattante sulla vita quotidiana e lavorativa del conducente. Adottare abitudini prudenti – come silenziare le notifiche non essenziali, utilizzare solo sistemi che non richiedono l’uso delle mani e fermarsi in sicurezza quando serve interagire con il telefono – è il modo più efficace per conciliare esigenze di comunicazione, rispetto della legge e tutela della sicurezza stradale.
Fonti normative
- Articolo 173 del Codice della Strada
- Articolo 129 del Codice della Strada
- Articolo 128 del Codice della Strada
- Articolo 218-ter del Codice della Strada
- Articolo 140 del Codice della Strada
- Articolo 157 del Codice della Strada
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.