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Quando il proprietario del veicolo è responsabile in solido per le multe prese da altri conducenti?

Responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le sanzioni al Codice della Strada e condizioni di esonero nei rapporti con altri conducenti

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Credits: Christian Dubovan | Unsplash

La responsabilità del proprietario del veicolo per le multe commesse da altri conducenti è uno dei temi più delicati nella gestione quotidiana dell’auto, soprattutto quando il mezzo viene affidato a terzi per lavoro, in famiglia o tramite contratti di leasing e noleggio. Il Codice della Strada disciplina in modo puntuale quando il proprietario è obbligato a pagare in solido la sanzione amministrativa pecuniaria e in quali casi può invece andare esente da responsabilità, a condizione di fornire specifiche prove. Comprendere il funzionamento di questo meccanismo è fondamentale per organizzare correttamente l’uso del veicolo, prevenire contenziosi e impostare in modo consapevole i rapporti con chi utilizza l’auto altrui.

Il principio di solidarietà nel Codice della Strada

Il punto di partenza è il principio di solidarietà delineato dall’articolo 196 del Codice della Strada, che stabilisce chi è obbligato al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie quando la violazione è commessa alla guida di un veicolo. La norma prevede che, per le violazioni punibili con sanzione pecuniaria, il proprietario del veicolo sia obbligato in solido con l’autore materiale dell’infrazione. Ciò significa che l’amministrazione può rivolgersi indifferentemente al conducente o al proprietario per ottenere il pagamento, senza dover prima escutere uno o l’altro. Questo meccanismo ha una funzione di garanzia per l’effettiva riscossione delle multe, legando la responsabilità anche a chi ha la disponibilità giuridica del mezzo.

Lo stesso articolo precisa che, nel caso di complesso di veicoli, la responsabilità solidale riguarda anche il proprietario del rimorchio, oltre a quello del veicolo trainante. Inoltre, il legislatore individua figure che, pur non essendo proprietarie in senso stretto, assumono un ruolo equiparato: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (leasing) sono tutti considerati soggetti che possono essere obbligati in solido al pagamento della sanzione. In questo modo, la responsabilità segue non solo la titolarità formale del veicolo, ma anche la sua disponibilità economico-giuridica, coerentemente con la funzione di controllo che tali soggetti sono tenuti a esercitare sull’uso del mezzo.

Il principio di solidarietà non si esaurisce nel rapporto tra proprietario e conducente, ma si estende anche a situazioni particolari disciplinate da altre norme del Codice. L’articolo 196 richiama, ad esempio, le ipotesi di locazione senza conducente regolate dall’articolo 84, prevedendo che, in tali casi, il locatario risponda in solido con l’autore della violazione, in luogo del proprietario. Analogamente, per le intestazioni temporanee del veicolo previste dall’articolo 94, comma 4-bis, la responsabilità solidale è posta in capo all’intestatario temporaneo. Infine, per i veicoli immatricolati all’estero disciplinati dall’articolo 93-bis, risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dall’apposito documento, salvo prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.

Accanto al rapporto proprietario-conducente, la solidarietà si estende anche a chi esercita autorità, direzione o vigilanza su persone che commettono violazioni. L’articolo 196 prevede infatti che, se l’infrazione è commessa da soggetto capace di intendere e di volere ma sottoposto all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona che riveste tale posizione è obbligata in solido con l’autore della violazione, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ciò assume rilievo, ad esempio, nei rapporti di lavoro o in contesti organizzativi, dove il titolare dell’impresa o il responsabile di un reparto può essere chiamato a rispondere insieme al dipendente che ha materialmente commesso l’illecito alla guida del veicolo aziendale.

La norma disciplina infine la responsabilità solidale delle persone giuridiche, degli enti e degli imprenditori. Quando la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, di un ente o associazione priva di personalità giuridica o di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica, l’ente o l’imprenditore sono obbligati in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma dovuta. In questo quadro, il principio di solidarietà assume una funzione sistemica: garantisce che, dietro al singolo conducente, vi sia sempre un soggetto economicamente e giuridicamente individuabile su cui far valere la pretesa sanzionatoria.

Chi è obbligato in solido al pagamento della sanzione

Per comprendere quando il proprietario del veicolo è responsabile in solido, occorre analizzare nel dettaglio le categorie di soggetti indicate dall’articolo 196. In primo luogo, la norma individua il proprietario del veicolo o, nel caso di complesso di veicoli, anche il proprietario del rimorchio, come obbligati in solido con l’autore della violazione per tutte le infrazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria. Questo vale indipendentemente dal fatto che il proprietario fosse o meno alla guida al momento dell’illecito: la sua responsabilità deriva dalla titolarità del bene e dal potere di controllo sull’uso del mezzo, che il legislatore presume esistente.

In sostituzione del proprietario, la responsabilità solidale può gravare su altri soggetti che hanno una posizione giuridica qualificata sul veicolo. L’articolo 196 menziona espressamente l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (leasing). In queste ipotesi, pur restando il proprietario formale iscritto nei registri, la disponibilità sostanziale del veicolo e il potere di gestione sono in capo a tali figure, che quindi assumono il ruolo di obbligati in solido. Ciò è particolarmente rilevante nei contratti di leasing, dove l’utilizzatore è il soggetto che impiega il veicolo nella propria attività e che, di fatto, ne controlla l’uso quotidiano.

Un’attenzione specifica è riservata alle ipotesi di locazione senza conducente disciplinate dall’articolo 84. In tali casi, l’articolo 196 stabilisce che il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di identificazione. Questo spostamento della responsabilità riflette la logica secondo cui chi prende in locazione il veicolo ne assume la gestione e deve quindi vigilare sul rispetto delle norme di circolazione da parte di chi lo conduce. Analogamente, nelle ipotesi di intestazione temporanea del veicolo previste dall’articolo 94, comma 4-bis, la responsabilità solidale è posta in capo all’intestatario temporaneo, che risulta come soggetto di riferimento per l’amministrazione.

Per i veicoli immatricolati all’estero o comunque rientranti nell’ambito dell’articolo 93-bis, l’articolo 196 individua come obbligato in solido la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dall’apposito documento previsto dal comma 2 del medesimo articolo 93-bis. Anche in questo caso, la responsabilità è collegata alla disponibilità effettiva del mezzo sul territorio nazionale, più che alla mera intestazione formale in un altro Stato. La norma prevede tuttavia la possibilità per tale soggetto di liberarsi dalla responsabilità dimostrando che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, profilo che sarà approfondito nella sezione successiva.

Oltre ai soggetti legati al veicolo, l’articolo 196 estende la solidarietà a chi esercita autorità, direzione o vigilanza su chi commette la violazione. Se l’infrazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona che riveste tale posizione è obbligata in solido, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto. Infine, quando la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, di un ente o associazione priva di personalità giuridica o di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni, la persona giuridica, l’ente o l’imprenditore sono obbligati in solido con l’autore della violazione. In tutti questi casi, il proprietario o il soggetto equiparato può essere chiamato a pagare la sanzione, salvo poi esercitare il diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore materiale, come espressamente previsto dal comma 4 dell’articolo 196.

Come il proprietario può liberarsi dalla responsabilità

L’articolo 196 non configura una responsabilità oggettiva assoluta del proprietario o dei soggetti equiparati, ma prevede espressamente la possibilità di liberarsi dall’obbligo in solido in presenza di determinate condizioni. La norma stabilisce infatti che il proprietario del veicolo, o in sua vece l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore in leasing, è obbligato in solido con l’autore della violazione “se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. La chiave è dunque nella prova di una circolazione non autorizzata o comunque non riconducibile a una scelta o tolleranza del soggetto obbligato.

La stessa clausola di esonero è richiamata per la persona residente in Italia che abbia la disponibilità di un veicolo rientrante nelle ipotesi dell’articolo 93-bis: anche in questo caso, la responsabilità solidale viene meno se il soggetto dimostra che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Il Codice non dettaglia le modalità probatorie, ma dal tenore della norma emerge che non è sufficiente una mera dichiarazione di dissenso: occorre fornire elementi idonei a dimostrare che il veicolo è stato utilizzato in modo abusivo, in violazione di divieti o senza il consenso del soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. La valutazione concreta dipende dalle circostanze del caso e dalle risultanze degli atti.

Un ulteriore spazio di esonero è previsto per le figure che esercitano autorità, direzione o vigilanza su chi commette la violazione. Il comma 2 dell’articolo 196 stabilisce che tali soggetti sono obbligati in solido con l’autore dell’infrazione, “salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Anche qui, la responsabilità non è automatica: chi è preposto alla vigilanza può andare esente se dimostra di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire l’illecito e che, nonostante ciò, la violazione si è verificata per cause non controllabili. La norma valorizza quindi il ruolo attivo di organizzazione e controllo, collegando la responsabilità alla concreta possibilità di impedire la condotta illecita.

È importante ricordare che, nei casi in cui il proprietario o il soggetto equiparato versi la somma dovuta per la violazione, l’articolo 196 riconosce espressamente il diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore materiale dell’infrazione. Ciò significa che, anche quando non sia possibile o non sia stato riconosciuto l’esonero dalla responsabilità solidale, il soggetto che ha pagato può rivalersi internamente sul conducente responsabile, chiedendo il rimborso integrale della sanzione. Questo meccanismo consente di distinguere il piano dei rapporti con la pubblica amministrazione, che può rivolgersi al proprietario, da quello dei rapporti interni tra proprietario e conducente.

Infine, la posizione del proprietario o del soggetto obbligato in solido rileva anche sul piano delle impugnazioni. L’articolo 203 prevede che il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196 possano proporre ricorso al prefetto entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta. Ciò conferma che il proprietario, in quanto obbligato in solido, ha piena legittimazione a contestare il verbale, far valere le proprie ragioni, inclusa l’eventuale prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, e chiedere l’annullamento della sanzione o il riconoscimento della propria estraneità alla violazione.

Casi pratici: auto in leasing, noleggio, comodato e uso familiare

Nel caso di veicoli in leasing, l’articolo 196 individua espressamente l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria come soggetto che, in vece del proprietario formale, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Ciò riflette il fatto che, nel leasing, il veicolo è stabilmente nella disponibilità dell’utilizzatore, che lo impiega nella propria attività o per le proprie esigenze e che, quindi, è in posizione privilegiata per controllarne l’uso. In presenza di una multa, l’amministrazione potrà quindi rivolgersi sia al conducente sia all’utilizzatore in leasing, salvo che quest’ultimo dimostri che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, secondo la clausola generale prevista dalla norma.

Per i veicoli concessi in locazione senza conducente, disciplinati dall’articolo 84, l’articolo 196 stabilisce che il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di identificazione. In pratica, quando un veicolo è noleggiato senza conducente, il soggetto che lo prende in locazione assume la posizione di obbligato in solido, perché è lui a decidere chi lo guida e a organizzare il suo utilizzo. Il proprietario-noleggiatore, pur restando titolare del bene, viene così sollevato dalla responsabilità solidale per le violazioni commesse durante il periodo di locazione, salvo diverse previsioni normative specifiche. Anche il locatario, tuttavia, può invocare l’esonero dimostrando che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.

Un ulteriore scenario riguarda le intestazioni temporanee del veicolo, spesso utilizzate in contesti di comodato o di uso prolungato a favore di soggetti diversi dal proprietario. L’articolo 196 prevede che, nelle ipotesi di cui all’articolo 94, comma 4-bis, risponda solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. In questo modo, quando il veicolo è formalmente intestato in via temporanea a un soggetto diverso dal proprietario, è quest’ultimo a essere individuato come referente principale per le sanzioni, in quanto titolare della disponibilità giuridica del mezzo. Anche qui, resta ferma la possibilità di provare che la circolazione è avvenuta contro la volontà dell’intestatario temporaneo, con conseguente esclusione della sua responsabilità solidale.

Infine, nei contesti di uso familiare o di affidamento informale del veicolo (ad esempio, auto di proprietà di un genitore utilizzata da un figlio maggiorenne), trova applicazione la regola generale dell’articolo 196: il proprietario è obbligato in solido con l’autore della violazione, salvo prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. In assenza di intestazioni temporanee o di contratti che spostino la responsabilità su altri soggetti, il proprietario rimane quindi esposto al rischio di dover pagare le sanzioni commesse da chi utilizza il veicolo in ambito familiare. Resta comunque fermo il diritto di regresso nei confronti del conducente responsabile, che consente al proprietario di recuperare quanto versato, distinguendo il piano dei rapporti con l’amministrazione da quello interno tra i soggetti coinvolti.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.

Articolo realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale