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Quando la patente viene sospesa per guida in stato di ebbrezza?

Art. 186 CdS: fasce alcolemia, sospensione patente, sanzioni economiche e penali, ritiro e invio in Prefettura ex artt. 218 e 223

Quando la patente viene sospesa per guida in stato di ebbrezza?
diEzio Notte

La sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza è una sanzione accessoria prevista dall’Art. 186 del Codice della Strada, che scatta in funzione del tasso alcolemico rilevato e dell’eventuale aggravante dell’incidente. La misura si affianca alle sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, penali, con regole operative precise sul ritiro immediato del documento e l’invio alla Prefettura. In questo articolo analizziamo i livelli di alcolemia, le relative sanzioni e le procedure formali di sospensione, attenendoci esclusivamente alle disposizioni del CDS e richiamando i commi pertinenti dell’Art. 186.

Livelli di alcolemia e limiti legali

Il sistema sanzionatorio dell’Art. 186 si articola su tre fasce di tasso alcolemico, determinate dall’accertamento con etilometro o prelievo biologico: da 0,5 a 0,8 g/l (lett. a), da 0,8 a 1,5 g/l (lett. b), oltre 1,5 g/l (lett. c). Per la prima fascia (0,5–0,8 g/l), la violazione è amministrativa e comporta una sanzione pecuniaria con pagamento in misura ridotta (P.M.R.) pari a 543 euro entro 60 giorni, oltre alla decurtazione di 10 punti e alla sospensione della patente, con ritiro e invio alla Prefettura entro 5 giorni come previsto dall’Art. 218 per le sanzioni accessorie di sospensione applicate alle violazioni amministrative (Art. 186, comma 2, lett. a; Art. 218).

La seconda fascia (0,8–1,5 g/l) configura reato con ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a sei mesi. In questi casi si applica la sospensione della patente con ritiro ai sensi dell’Art. 223 e trasmissione alla Prefettura entro 10 giorni, con decurtazione di 10 punti. La natura penale porta inoltre alla possibilità di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, alle condizioni e nei limiti indicati dallo stesso Art. 186 (comma 8-bis), quando ammissibile (Art. 186, comma 2, lett. b; invio ex Art. 223; sostituzione pene ex 186, 8-bis).

La terza fascia (oltre 1,5 g/l) costituisce il quadro più grave: reato con ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da sei mesi a un anno, decurtazione di 10 punti, sospensione della patente e, come sanzione accessoria, la confisca del veicolo salvo appartenga a persona estranea al reato. In tali ipotesi il ritiro avviene ai sensi dell’Art. 223, con invio alla Prefettura entro 10 giorni. La norma specifica inoltre che all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sospensione della patente da uno a due anni; è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo estraneità del proprietario; in caso di recidiva nel biennio la patente è revocata (Art. 186, comma 2, lett. c; disciplina accessoria e durata 1–2 anni).

La sospensione scatta anche in presenza di incidente: l’Art. 186, comma 2-bis, stabilisce che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un sinistro, le sanzioni del comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo appartenga a persona estranea. Se il tasso è superiore a 1,5 g/l e vi è incidente, la patente è sempre revocata, ferma restando l’applicazione dell’Art. 222 per l’eventuale concorso con reati di lesioni/omicidio stradale (Art. 186, comma 2-bis). In presenza di veicolo del medesimo proprietario e fascia più grave, prevale il sequestro finalizzato alla confisca, che rende non necessario applicare anche il fermo di 180 giorni (coordinamento operativo riportato alla lett. c).

Sanzioni economiche e penali

Per la fascia 0,5–0,8 g/l si applica una sanzione amministrativa con P.M.R. di 543 euro e decurtazione di 10 punti; non sono previste pene detentive. La sospensione della patente si applica come sanzione accessoria, secondo le procedure di ritiro immediato e trasmissione in Prefettura disciplinate dall’Art. 218. In caso di incidente si applica il raddoppio delle sanzioni del comma 2 e il fermo per 180 giorni (comma 2-bis). Non sono previsti provvedimenti sul veicolo in assenza di incidente per la lett. a) (Art. 186, comma 2, lett. a; Art. 218; comma 2-bis).

Nella fascia 0,8–1,5 g/l, oltre all’ammenda e all’arresto (fino a sei mesi), si applica la sospensione con ritiro ex Art. 223 e invio alla Prefettura entro 10 giorni, più 10 punti decurtati. L’Art. 186 prevede anche la possibilità (quando ammessa) di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità, che non incide però sull’applicazione della sospensione come sanzione accessoria. In caso di incidente, tutte le sanzioni del comma 2 sono raddoppiate e si dispone il fermo amministrativo per 180 giorni (Art. 186, comma 2, lett. b; Art. 223; comma 2-bis; 186, 8-bis).

Nella fascia oltre 1,5 g/l, accertato il reato si applicano: ammenda 1.500–6.000 euro, arresto 6–12 mesi, 10 punti decurtati, sospensione della patente da 1 a 2 anni, confisca del veicolo (salvo terzi), ritiro ai sensi dell’Art. 223 con invio entro 10 giorni in Prefettura. In caso di recidiva nel biennio la patente è sempre revocata; se il sinistro è causato in stato di ebbrezza con tasso >1,5 g/l, la revoca è sempre disposta, ferma restando l’applicazione delle norme del Titolo VI e dell’Art. 222 per i riflessi su omicidio/lesioni stradali (Art. 186, comma 2, lett. c; comma 2-bis; coordinamento con Art. 222).

Ulteriori aggravanti e specifiche operative: l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà se il reato è commesso tra le 22 e le 7 (Art. 186, comma 2-sexies). In caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, il conducente è punito con le stesse pene della lett. c), con applicazione delle stesse modalità operative e delle sanzioni accessorie (inclusi ritiro ex Art. 223 e confisca salvo terzi). Per i casi con incidente, il fermo di 180 giorni si coordina con l’eventuale sequestro finalizzato alla confisca, prevalente quando il veicolo appartenga al conducente in violazione della lett. c).

Tasso alcolemico (Art. 186)NaturaSanzioni economiche/penaliPuntiSospensione patente
0,5–0,8 g/l (lett. a)AmministrativaP.M.R. 543 €; raddoppio e fermo 180 gg se incidente (2-bis)−10Prevista; ritiro e invio in Prefettura entro 5 gg (Art. 218)
0,8–1,5 g/l (lett. b)ReatoAmmenda 800–3.200 €; arresto fino a 6 mesi; raddoppio e fermo 180 gg se incidente−10Prevista; ritiro ai sensi dell’Art. 223 e invio entro 10 gg
> 1,5 g/l (lett. c)ReatoAmmenda 1.500–6.000 €; arresto 6–12 mesi; confisca; revoca in recidiva;−10Da 1 a 2 anni; ritiro ex Art. 223 e invio entro 10 gg

Procedure per la sospensione della patente

La sospensione è una sanzione amministrativa accessoria che si applica in aggiunta alla sanzione pecuniaria o alla pena, secondo le regole dell’Art. 218 e, per i reati, dell’Art. 223. Per la lett. a) (violazione amministrativa) la patente è ritirata dall’agente e inviata entro 5 giorni alla Prefettura del luogo della violazione; il Prefetto determina la durata e notifica il provvedimento. In ambito penale (lett. b e c), il ritiro avviene ai sensi dell’Art. 223 con invio entro 10 giorni. A fine periodo, la restituzione è disposta dal Prefetto; è ammessa opposizione ex Art. 205 (Art. 218; disciplina ritiro e flusso documentale).

Con l’ordinanza che dispone la sospensione, il Prefetto ordina la visita medica ai sensi dell’Art. 119; è inoltre prevista, nei casi indicati, la sospensione cautelare fino all’esito dell’esame di revisione, con tempi e modalità stabiliti dal regolamento. Questa cornice si applica anche all’ipotesi del rifiuto degli accertamenti, che viene sanzionato come la lett. c) e comporta le medesime misure accessorie e operative (Art. 186, comma 8 come riformulato; rinvio a 186, comma 7 per il rifiuto; ordinanza prefettizia).

Il coordinamento con le misure sul veicolo è particolarmente importante. Per la lett. c) si applica il sequestro finalizzato alla confisca del veicolo (salvo proprietà di persona estranea), con ritiro del documento di circolazione e affidamento in custodia; quando è presente incidente e ricorrono i presupposti della lett. c), la confisca è misura preminente rispetto al fermo di 180 giorni (che resta comunque previsto dal comma 2-bis per gli altri casi). La gestione amministrativa segue gli Artt. 224-ter e 213 per sequestro e confisca (Art. 186, comma 2, lett. c; coordinamento operativo riportato).

Infine, si ricorda che, ai soli fini informativi e senza estendere il focus oltre l’Art. 186, l’Art. 222 disciplina gli effetti sulla patente nei casi di lesioni personali o omicidio stradale connessi alla guida in stato di ebbrezza (ad esempio durate e condizioni della revoca), operando in concorso con il provvedimento di sospensione derivante dall’Art. 186. Tuttavia, per l’obiettivo di questo articolo, la domanda “quando la patente viene sospesa per guida in stato di ebbrezza?” trova risposta nelle tre fasce di alcolemia del comma 2 e nell’aggravante dell’incidente del comma 2-bis, con ritiro immediato, invio alla Prefettura nei termini, ed esecuzione della sospensione secondo il provvedimento prefettizio (Art. 186, commi 2 e 2-bis; Artt. 218 e 223).

  • Nota sui tempi di sospensione: Il CDS prevede comunque la sospensione come sanzione accessoria per tutte le fasce del comma 2; per la lett. c) è espressamente indicata la forbice da 1 a 2 anni (Art. 186, comma 2, lett. c).
  • Rifiuto degli accertamenti: sanzionato come lett. c), con applicazione delle stesse pene e misure accessorie, incluso il ritiro ex Art. 223 e la confisca del veicolo (salvo estraneità del proprietario).
  • Incidente stradale: raddoppio delle sanzioni del comma 2 e fermo del veicolo per 180 giorni; con tasso >1,5 g/l la patente è sempre revocata; coordinamento con sequestro/confisca per la lett. c) (Art. 186, comma 2-bis).
  • Flusso documentale: ritiro e invio patente in Prefettura entro 5 giorni per violazioni amministrative (Art. 218) ed entro 10 giorni per i reati (Art. 223), con successiva ordinanza prefettizia e restituzione al termine del periodo (Art. 218).

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.