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Quando scatta la rimozione dell’auto in sosta vietata?

Rimozione dell’auto in sosta vietata: soggetti competenti, poteri degli ausiliari, presupposti applicativi, verbali, ricorsi e coordinamento con la gestione dei parcheggi

Sosta vietata e rimozione del veicolo: competenze e sanzioni
diEzio Notte

La rimozione di un’auto in sosta vietata è uno degli strumenti più incisivi a disposizione degli organi di controllo per garantire sicurezza e fluidità della circolazione. Comprendere chi può accertare le violazioni, quali poteri hanno gli ausiliari e gli ispettori del trasporto pubblico locale, in quali casi scatta effettivamente la rimozione e come funzionano verbali e ricorsi è fondamentale sia per i conducenti sia per gli operatori del settore.

Chi può accertare le violazioni in materia di sosta e fermata

Il punto di partenza per capire quando può scattare la rimozione dell’auto in sosta vietata è individuare quali soggetti sono legittimati a prevenire e accertare le violazioni in materia di fermata e sosta. Il Codice della Strada attribuisce in via generale tali funzioni agli organi di polizia stradale indicati dall’art. 12, ma prevede anche figure ulteriori specificamente dedicate al controllo della sosta. In questo quadro, l’articolo 12-bis del Codice della Strada disciplina in modo puntuale la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata, introducendo personale non appartenente ai corpi di polizia ma comunque investito di poteri pubblicistici durante il servizio.

Secondo tale disciplina, con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nelle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, comprese le aree verdi. Il conferimento può riguardare dipendenti comunali oppure dipendenti delle società, pubbliche o private, che gestiscono la sosta di superficie a pagamento o i parcheggi. Inoltre, sempre con provvedimento del sindaco, analoghe funzioni possono essere attribuite a dipendenti comunali, delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, limitatamente alle violazioni di sosta o fermata connesse all’espletamento di tali attività. In questo modo il legislatore amplia la capacità di controllo sul territorio, pur mantenendo un inquadramento rigoroso dei soggetti abilitati.

Il personale incaricato deve essere nominativamente designato e sottoposto a verifiche specifiche: l’assenza di precedenti o pendenze penali e il superamento di un’adeguata formazione sono condizioni espressamente richieste. Durante lo svolgimento delle mansioni, tali soggetti rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità e tutela degli atti compiuti. Questo aspetto è centrale: il verbale redatto da tali operatori ha la stessa forza probatoria di quello degli organi di polizia stradale, nei limiti delle competenze loro attribuite. La qualifica di pubblico ufficiale, inoltre, incide anche sul regime sanzionatorio in caso di condotte illecite nei loro confronti.

Accanto a questi soggetti, restano naturalmente competenti gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, che conservano il potere generale di accertare le violazioni in materia di fermata e sosta e di disporre le misure accessorie previste dalla legge. La coesistenza di più figure abilitate non crea sovrapposizioni casuali, ma risponde alla logica di una distribuzione funzionale dei controlli: gli organi di polizia mantengono un ruolo complessivo sulla circolazione, mentre il personale ausiliario opera in ambiti territoriali e materiali ben delimitati, soprattutto in relazione alla gestione della sosta regolamentata e dei servizi connessi.

Poteri del personale ausiliario e degli ispettori del TPL

Il Codice della Strada attribuisce al personale ausiliario e agli ispettori del trasporto pubblico locale poteri specifici, che vanno oltre la mera segnalazione di irregolarità. L’articolo 12-bis del Codice della Strada stabilisce che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata sono svolte dal personale nominativamente designato dal sindaco, previa formazione e verifica dei requisiti, e che tale personale, durante il servizio, è pubblico ufficiale. Ciò significa che gli ausiliari non si limitano a “segnalare” ma possono redigere e sottoscrivere verbali di accertamento, con piena efficacia giuridica nei limiti delle violazioni loro attribuite.

Le funzioni di cui al comma 1 dell’articolo 12-bis possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A questo personale, oltre alle funzioni in materia di sosta, sono attribuite funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. In pratica, gli ispettori del TPL possono intervenire, ad esempio, sulle corsie riservate ai mezzi pubblici o sulle fermate degli autobus, quando la sosta irregolare ostacola il servizio di linea o la sicurezza della circolazione in tali ambiti.

Un punto particolarmente rilevante per la rimozione dei veicoli è il potere di contestazione e di attivazione delle misure accessorie. Il personale di cui all’articolo 12-bis ha il potere di contestare le infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuite, e di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento. Questo significa che, nelle aree di sosta regolamentata o a pagamento, o nelle corsie e strade interessate dal servizio di linea, gli ausiliari e gli ispettori possono non solo elevare il verbale per sosta vietata, ma anche attivare la procedura di rimozione quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

È importante sottolineare che tali poteri sono circoscritti: l’ambito territoriale è quello delle aree oggetto di affidamento o delle corsie e strade interessate dal servizio di linea, e l’ambito materiale riguarda le violazioni espressamente richiamate (artt. 7, 157 e 158). Al di fuori di questi limiti, la competenza a disporre la rimozione resta in capo agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, secondo quanto previsto dall’articolo 159 del Codice della Strada. In questo modo il legislatore bilancia l’esigenza di potenziare i controlli con quella di mantenere un quadro chiaro delle responsabilità e delle competenze operative.

Quando può essere disposta la rimozione del veicolo

Per comprendere in quali casi scatta effettivamente la rimozione dell’auto in sosta vietata, occorre fare riferimento diretto all’articolo 159 del Codice della Strada, che disciplina la rimozione e il blocco dei veicoli. La norma stabilisce che gli organi di polizia di cui all’art. 12 dispongono la rimozione dei veicoli in una serie di ipotesi tipizzate. In primo luogo, la rimozione è prevista nelle strade o tratti di esse in cui, con ordinanza dell’ente proprietario, sia stabilito che la sosta costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione, a condizione che il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo. In tali casi, il conducente che lascia il veicolo in sosta non solo viola il divieto, ma si espone alla sanzione accessoria della rimozione.

La rimozione è inoltre disposta nei casi previsti dagli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3. L’articolo 158 del Codice della Strada elenca in modo dettagliato i divieti di fermata e sosta, come ad esempio in corrispondenza di passaggi a livello, nelle gallerie, sui dossi e nelle curve, sui marciapiedi, sui passaggi pedonali, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide, nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati. Quando la sosta avviene in uno di questi casi, la rimozione può essere disposta in quanto espressamente richiamata dall’art. 159. L’articolo 157, a sua volta, disciplina le modalità della fermata e della sosta, prevedendo, tra l’altro, che nei centri abitati la sosta sia consentita solo in determinate condizioni e che sulle strade con precedenza la sosta sia vietata.

Oltre alle ipotesi specifiche richiamate, l’articolo 159 prevede che la rimozione possa essere disposta “in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione”. Questa clausola generale consente agli organi di polizia di intervenire anche in situazioni non espressamente tipizzate, purché ricorrano congiuntamente due condizioni: la sosta deve essere vietata e deve determinare un pericolo o un grave intralcio. La valutazione concreta di tali elementi avviene caso per caso, sulla base delle circostanze di fatto riscontrate al momento dell’accertamento. La rimozione è inoltre prevista quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione delle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.

La rimozione e il blocco del veicolo costituiscono sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni che li giustificano, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In alternativa alla rimozione, è consentito il blocco del veicolo mediante apposito attrezzo applicato alle ruote, ma solo quando il veicolo non costituisce intralcio o pericolo alla circolazione. Se invece la posizione irregolare del veicolo crea un ostacolo rilevante o un rischio per la sicurezza, la rimozione resta lo strumento privilegiato. Il servizio di rimozione può essere affidato dall’ente proprietario della strada a soggetti terzi, con modalità stabilite nel rispetto delle norme regolamentari, e i veicoli adibiti alla rimozione devono avere caratteristiche tecniche definite.

Verbale, contestazione e ricorsi per le multe di sosta

Quando viene accertata una violazione in materia di sosta o fermata che può comportare la rimozione del veicolo, il procedimento sanzionatorio segue le regole generali previste dal Codice della Strada per le sanzioni amministrative. Il personale competente, che si tratti di organi di polizia stradale o di personale ausiliario e ispettivo ai sensi dell’articolo 12-bis del Codice della Strada, ha il potere di contestare l’infrazione e di redigere e sottoscrivere il verbale di accertamento per le violazioni di propria competenza. Nel verbale devono essere riportati gli elementi essenziali della violazione, le norme violate (ad esempio artt. 157 o 158), l’eventuale disposizione della rimozione ai sensi dell’art. 159 e le indicazioni necessarie per l’esercizio dei diritti di difesa da parte del trasgressore e dell’obbligato in solido.

La rimozione o il blocco del veicolo, in quanto sanzioni amministrative accessorie, devono essere menzionati nel verbale di contestazione notificato secondo le modalità previste dall’art. 201. L’articolo 215 del Codice della Strada prevede che, trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l’indicazione della rimozione o del blocco, senza che il proprietario o l’intestatario del documento di circolazione si siano presentati all’ufficio o comando competente, il veicolo possa essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il ricavato è destinato a soddisfare la sanzione pecuniaria, se non ancora versata, e le spese di rimozione, custodia e blocco, con eventuale residuo restituito all’avente diritto.

Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell’art. 203, come espressamente stabilito dall’articolo 215. Il ricorso consente di contestare, ad esempio, l’insussistenza dei presupposti per la rimozione (mancanza di divieto, assenza di pericolo o grave intralcio, errata applicazione dell’ordinanza dell’ente proprietario della strada) o eventuali vizi formali del procedimento. Resta ferma, inoltre, la possibilità di attivare gli altri rimedi previsti dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative del Codice della Strada, in relazione sia alla sanzione pecuniaria sia alle misure accessorie.

Dal punto di vista operativo, il conducente o il proprietario che si trovi di fronte a una rimozione per sosta vietata deve considerare distinti profili: da un lato, il pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di rimozione e custodia, dall’altro l’eventuale scelta di proporre ricorso contro il verbale e contro la misura accessoria. La disciplina del Codice della Strada prevede che la rimozione e il blocco siano strettamente collegati alla violazione principale, ma consente di contestare specificamente anche la legittimità della misura accessoria, proprio in ragione del loro impatto patrimoniale e operativo sul proprietario del veicolo.

Rapporto tra gestione parcheggi e controlli sul territorio

Il rapporto tra gestione dei parcheggi e controlli sul territorio è regolato in modo da coordinare le esigenze di organizzazione della sosta con quelle di sicurezza e fluidità della circolazione. L’articolo 7 del Codice della Strada attribuisce ai comuni il potere di stabilire aree in cui è autorizzato il parcheggio dei veicoli, di riservare spazi alla sosta per determinate categorie (ad esempio veicoli di polizia, veicoli al servizio di persone con disabilità, veicoli elettrici, veicoli adibiti al trasporto scolastico) e di istituire fasce di sosta laterale e parcheggi subordinati al pagamento di una somma di denaro. In questo contesto, la gestione dei parcheggi, anche quando affidata a soggetti esterni, si inserisce in un quadro di regolazione pubblica che definisce limiti, condizioni e finalità della sosta.

Proprio per garantire un controllo effettivo sulle aree di sosta regolamentata o a pagamento, l’articolo 12-bis del Codice della Strada consente di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti delle società che gestiscono la sosta di superficie a pagamento o i parcheggi, nonché a personale impegnato in servizi connessi come la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade. Tuttavia, tali funzioni sono strettamente legate alle aree oggetto di affidamento e alle attività specifiche svolte, e non si traducono in un potere generale di controllo su tutto il territorio comunale. In questo modo, la gestione dei parcheggi e l’attività di controllo restano coordinate ma distinte, con ruoli e responsabilità chiaramente definiti.

La possibilità per questo personale di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento, rappresenta un punto di raccordo tra gestione della sosta e tutela della circolazione. Nelle aree di parcheggio regolamentato, infatti, la sosta irregolare può compromettere non solo l’equilibrio economico-gestionale del servizio, ma anche la sicurezza e la fluidità del traffico, ad esempio quando un veicolo ostruisce gli accessi, le corsie di manovra o gli spazi riservati a categorie protette. In tali situazioni, la rimozione diventa uno strumento essenziale per ripristinare l’uso corretto dell’area e garantire il rispetto delle regole fissate dal comune.

Resta comunque centrale il ruolo degli organi di polizia stradale, che conservano la competenza generale sulla circolazione e possono intervenire in qualsiasi parte del territorio per accertare violazioni e disporre la rimozione nei casi previsti dall’articolo 159 del Codice della Strada. La presenza di personale ausiliario e ispettivo non sostituisce, ma integra l’azione di tali organi, consentendo un controllo più capillare soprattutto nelle aree a forte domanda di sosta. La disciplina del Codice della Strada, nel suo complesso, mira così a bilanciare le esigenze di gestione dei parcheggi con quelle di sicurezza, accessibilità e ordine della circolazione, utilizzando la rimozione del veicolo come misura mirata nei casi in cui la sosta vietata si traduca in un concreto pregiudizio per il traffico o per l’uso corretto degli spazi pubblici.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.