Quando scatta la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza?
Art. 186 Codice della Strada: soglie alcolemiche, sanzioni e durata sospensione patente, aggravanti per incidente o recidiva e passi per riottenere la patente
Guida in stato di ebbrezza: quando scatta la sospensione della patente e con quali effetti. Di seguito soglie alcolemiche, sanzioni, durata della sospensione, aggravanti in caso di incidente o recidiva e come riottenere la patente, sulla base dell’art. 186 del Codice della Strada e norme collegate.
Soglie alcolemiche e sanzioni
L’art. 186 CdS distingue tre fasce di tasso alcolemico (g/l) con sanzioni crescenti. Nella fascia 0,5–0,8 g/l si applica una sanzione amministrativa con sospensione della patente da 3 a 6 mesi; non è previsto l’arresto. Nella fascia 0,8–1,5 g/l si configura reato con ammenda, arresto fino a 6 mesi e sospensione da 6 a 12 mesi. Oltre 1,5 g/l, ammenda e arresto fino a 1 anno, sospensione da 1 a 2 anni.
| Tasso alcolemico (g/l) | Qualificazione | Sanzione principale | Sospensione patente | Altre misure |
|---|---|---|---|---|
| 0,5–0,8 | Illecito amministrativo | Sanzione pecuniaria | 3–6 mesi | – |
| 0,8–1,5 | Reato | Ammenda + arresto fino a 6 mesi | 6–12 mesi | – |
| > 1,5 | Reato | Ammenda + arresto fino a 1 anno | 1–2 anni | Confisca; recidiva biennale = revoca |
Per la fascia > 1,5 g/l è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato; in tal caso la sospensione è raddoppiata. La recidiva nel biennio comporta la revoca della patente. La violazione dell’art. 186 comporta la decurtazione di 10 punti (raddoppio per neopatentati nei primi tre anni).
Nota alcolock: le eventuali aggravanti connesse al codice unionale 69 richiedono un decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; fino alla sua emanazione non trovano applicazione specifica.
Quando si applica la sospensione e per quanto dura
La sospensione è una sanzione accessoria applicata in base alla fascia accertata con etilometro o prelievo ematico: 3–6 mesi (0,5–0,8 g/l), 6–12 mesi (0,8–1,5 g/l), 1–2 anni (> 1,5 g/l). Si aggiunge la decurtazione di 10 punti. Il ritiro materiale del documento è disposto e trasmesso alla Prefettura secondo le procedure previste.

Con l’ordinanza di sospensione il prefetto ordina la visita presso la Commissione Medica Locale (CML), di norma entro 60 giorni. Nei casi gravi (> 1,5 g/l) è possibile la sospensione cautelare fino all’esito della visita. La mancata presentazione nei termini può comportare il mantenimento della sospensione in via cautelare fino alla valutazione sanitaria.
Aggravanti che incidono sulla durata: se il veicolo non appartiene al conducente, nella fascia > 1,5 g/l la sospensione è raddoppiata; in caso di incidente le sanzioni previste sono raddoppiate con effetti anche sui tempi di sospensione.
Rifiuto degli accertamenti: salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene della fascia più elevata con sospensione da 6 mesi a 2 anni e confisca del veicolo (salvo estraneità del proprietario). La recidiva nel biennio comporta la revoca. Anche in questo caso è prevista la visita CML.
Cosa succede in caso di incidente o recidiva
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente, le sanzioni per ciascuna fascia sono raddoppiate e la sospensione risulta più severa. Possono applicarsi ulteriori misure sul veicolo secondo le norme generali; resta la confisca obbligatoria per la fascia > 1,5 g/l salvo veicolo di terzi.
Recidiva: nella fascia > 1,5 g/l, se nei due anni precedenti vi è condanna per il medesimo reato, è disposta la revoca della patente. Per le revoche conseguenti ai reati di cui agli artt. 186 e 187 CdS, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni (art. 219 CdS).
Se dall’incidente derivano lesioni gravi o gravissime o decesso, si applicano le fattispecie di lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.) e omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), con pene detentive e riflessi rilevanti su ritiro, sospensione e revoca della patente.
Indipendentemente dall’esito penale, per l’art. 186 è prevista la decurtazione di 10 punti e, nei casi di particolare gravità, può essere disposta la revisione della patente. Per i neopatentati la decurtazione è raddoppiata nei primi tre anni.
Come riottenere la patente: passi e costi
La restituzione della patente richiede: scadenza del periodo di sospensione e giudizio di idoneità psico-fisica della CML. Per BAC > 1,5 g/l la restituzione è comunque subordinata all’esito favorevole della visita.
Passi operativi tipici: ricezione dell’ordinanza prefettizia; prenotazione visita CML competente con documenti; esami clinico-tossicologici richiesti; giudizio di idoneità. Se è disposta la revisione del titolo (art. 128 CdS), si applicano le relative verifiche, anche con prove di guida.
Se il reato è accertato, il giudice può sostituire le pene con lavori di pubblica utilità; in caso di esito positivo, sono possibili effetti favorevoli anche sulla sospensione secondo legge.
Costi: diritti e bolli per prefettura e motorizzazione; tariffe sanitarie per visita CML ed esami (variabili per territorio); eventuali spese per corsi di recupero punti o per revisione. In caso di revoca per reati ex artt. 186/187, nuova patente non prima di tre anni dalla data di accertamento del reato (art. 219 CdS).
- Documenti necessari: ordinanza prefettizia, verbale di accertamento, eventuali esiti etilometro/analisi, documento d’identità, codice fiscale.
- Scadenze: prenotazione e visita CML entro i termini; in via ordinaria entro 60 giorni dall’ordinanza.
- Esiti: restituzione a fine sospensione subordinata all’idoneità; in esito negativo la sospensione può protrarsi fino al recupero dei requisiti.
- Revoca: per art. 186/187, nuova patente conseguibile non prima di tre anni.
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.