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Quando scatta la sospensione della patente per i punti?

Spiegazione tecnica delle regole sulla sospensione della patente legata al punteggio e al funzionamento dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

Quando scatta la sospensione della patente per i punti?
diEzio Notte

La sospensione della patente legata al sistema dei punti è uno degli strumenti più incisivi per contrastare le violazioni gravi del Codice della Strada. Comprendere quando scatta, quali violazioni la determinano e come entra in gioco l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è fondamentale per chiunque guidi veicoli a motore, tanto in un’ottica di prevenzione quanto per valutare correttamente le conseguenze di comportamenti scorretti alla guida.

Come funziona il sistema della patente a punti

Il sistema della patente a punti è disciplinato in modo organico dall’articolo 126-bis, che stabilisce innanzitutto che, al momento del rilascio della patente, viene attribuito un punteggio iniziale di venti punti, punteggio che è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A ogni violazione di specifiche norme di comportamento, in particolare quelle per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente o alcune disposizioni del titolo V, consegue una decurtazione di punti in misura fissata da apposita tabella; l’indicazione dei punti sottratti per ciascuna violazione deve risultare nel verbale di contestazione. In questo modo, il punteggio diventa un indicatore dinamico della condotta di guida del titolare, che può ridursi progressivamente in presenza di reiterate infrazioni.

L’articolo 126-bis prevede poi che l’organo da cui dipende l’agente accertatore comunichi all’anagrafe nazionale la violazione che comporta la perdita di punteggio entro trenta giorni dalla definizione della contestazione, ossia dal pagamento della sanzione, dalla conclusione dei ricorsi o dalla scadenza dei termini per proporli. Questa comunicazione è effettuata a carico del conducente, quale responsabile diretto della violazione, e consente l’aggiornamento puntuale della posizione del titolare nel sistema informativo centrale. Ne consegue che l’effettivo punteggio associato alla patente rispecchia lo storico delle infrazioni accertate e definite, costituendo il parametro di riferimento per l’applicazione di successive misure, tra cui la sospensione in relazione al punteggio.

Un profilo importante riguarda i casi in cui il conducente non è immediatamente identificato. L’articolo 126-bis stabilisce che, qualora nel verbale non sia stato possibile indicare i dati del guidatore, il proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido) è tenuto a comunicare all’organo di polizia, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, i dati personali e della patente del conducente al momento della violazione. Questo adempimento è essenziale affinché la decurtazione punti sia correttamente imputata al soggetto che ha materialmente commesso l’illecito, evitando alterazioni del sistema di responsabilità collegato alla patente a punti.

Va inoltre ricordato che all’interno del quadro complessivo delle misure sulla patente rientrano anche altri istituti, come la revisione della patente disciplinata dall’articolo 128, che può essere disposta dagli uffici competenti o dal prefetto nei casi previsti, quando sorgano dubbi sui requisiti fisici, psichici o sull’idoneità tecnica del conducente, nonché in conseguenza di incidenti con lesioni gravi o di determinate violazioni da parte di minori. Pur non incidendo direttamente sul numero di punti, tali strumenti interagiscono con la logica di controllo sulla sicurezza, affiancando la patente a punti in un sistema integrato di vigilanza sulla capacità e sull’affidabilità del conducente.

Violazioni che possono far scattare la sospensione ex Art. 218-ter

L’istituto specifico della sospensione della patente collegata al punteggio è disciplinato dall’articolo 218-ter del Codice della Strada, che introduce una forma di sospensione breve legata al livello di punti residui in occasione di determinate violazioni. La norma prevede che, nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applichi anche la sanzione accessoria della sospensione della patente, nella misura stabilita dai commi 2 e 3, quando, al momento dell’accertamento di specifiche violazioni, dall’anagrafe nazionale risulti che il punteggio attribuito alla patente è inferiore a venti punti a causa delle decurtazioni già subite. Si tratta quindi di una misura che scatta non solo in base al tipo di infrazione, ma anche in funzione dello “storico” del conducente.

L’articolo 218-ter elenca in modo dettagliato le violazioni che, combinate con un punteggio inferiore a venti, determinano l’applicazione della sospensione. Tra queste rientrano, ad esempio, il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b), le condotte irregolari in materia di posizionamento sulla carreggiata di cui all’articolo 143, le violazioni delle norme sulle intersezioni e sulle precedenze richiamate dall’articolo 145, la mancata osservanza della segnaletica stradale disciplinata dall’articolo 146 e le violazioni in materia di salvaguardia della sicurezza dei pedoni indicate nell’articolo 191. L’inserimento di queste fattispecie mostra come il legislatore abbia selezionato condotte che incidono in modo particolarmente rilevante sulla sicurezza della circolazione.

Nell’elenco figurano inoltre violazioni legate a comportamenti specifici, quali quelle in materia di uso del casco previste dall’articolo 171, l’impiego dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi di sicurezza di cui all’articolo 172, l’uso improprio di apparecchi radiotelefonici e di cuffie disciplinato dall’articolo 173, nonché i mancati rispetti delle norme sui tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali, sanzionati dall’articolo 174. A ciò si aggiungono le violazioni relative alla circolazione e al comportamento sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali previste dall’articolo 176, nonché quelle in materia di guida in stato di alterazione alcolica per particolari categorie di conducenti, disciplinate dall’articolo 186-bis. L’insieme di tali disposizioni delinea un quadro di illeciti in cui il rischio per l’incolumità propria e altrui è considerato particolarmente elevato.

Elemento qualificante dell’articolo 218-ter è che la sospensione breve non si applica indiscriminatamente a tutte le violazioni del Codice, ma solo a quelle espressamente indicate nel comma 1 e solo quando il punteggio residuo sia sceso sotto la soglia dei venti punti. In assenza di tale condizione, si applicano le normali conseguenze previste per la singola infrazione, eventualmente comprensive di altre forme di sospensione secondo le disposizioni generali del titolo VI, ma non la specifica sospensione “in relazione al punteggio” introdotta da questa norma. In tal modo il legislatore collega in modo diretto la recidiva e l’accumulo di infrazioni a un aggravamento automatico delle conseguenze per il conducente.

Durata della sospensione in base al punteggio residuo

La durata della sospensione della patente prevista dall’articolo 218-ter è calibrata sul punteggio residuo risultante dall’anagrafe al momento dell’accertamento della nuova violazione. La norma distingue due fasce: una prima soglia in cui il punteggio è inferiore a venti ma pari almeno a dieci punti, e una seconda in cui il punteggio è inferiore a dieci punti. Nel primo caso, il comma 2, lettera a), stabilisce che la sospensione breve è disposta per un periodo di sette giorni; nel secondo, ai sensi della lettera b), il periodo di sospensione è elevato a quindici giorni. Si tratta quindi di una sospensione di durata limitata, ma che si aggiunge alla sanzione pecuniaria e alle eventuali decurtazioni di punti, rendendo più incisiva la risposta ordinamentale alle condotte pericolose.

È importante sottolineare che il presupposto di fatto per determinare la durata della sospensione è il punteggio risultante all’atto dell’accertamento, così come comunicato e aggiornato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Se, ad esempio, il conducente ha già subìto diverse decurtazioni e si colloca nella fascia inferiore ai dieci punti, ogni nuova violazione tra quelle elencate nell’articolo 218-ter genera una sospensione più lunga rispetto alla situazione di chi conserva un punteggio leggermente superiore. In questo modo, la disciplina incentiva una condotta prudente soprattutto nei soggetti che hanno già “consumato” una parte significativa del proprio capitale di punti.

La sospensione ex articolo 218-ter si configura come sanzione accessoria rispetto alla sanzione principale pecuniaria, applicata contestualmente alla definizione della violazione. Essa si aggiunge alle ordinarie conseguenze accessorie eventualmente previste da altre norme, ma è specificamente collegata al combinato disposto tra il tipo di infrazione e il livello del punteggio. La relativa adozione segue le regole generali del titolo VI del Codice in materia di sanzioni amministrative accessorie, che disciplinano anche gli adempimenti conseguenti al ritiro del documento di guida e alla sua restituzione allo spirare del periodo di sospensione. L’effetto pratico per il conducente è l’impossibilità di guidare per il numero di giorni stabilito, con tutte le implicazioni personali e lavorative che ne conseguono.

L’inserimento di periodi di sospensione contenuti ma automatici, proporzionati alla situazione del punteggio, si inserisce in una logica di graduazione delle sanzioni che mira a intervenire tempestivamente prima che si giunga all’azzeramento del punteggio o a provvedimenti più gravi come la revoca o la revisione della patente. L’articolo 126-bis, che regola il funzionamento complessivo della patente a punti, opera quindi in sinergia con l’articolo 218-ter: le progressive decurtazioni determinano il collocamento del conducente in una delle fasce di rischio, mentre la violazione di determinate norme di comportamento, in presenza di un punteggio ridotto, fa scattare automaticamente la sospensione di sette o quindici giorni. Tale meccanismo rafforza la funzione preventiva dell’istituto, perché rende evidente al conducente che la prosecuzione di comportamenti scorretti incide non solo sui punti, ma anche sulla concreta possibilità di utilizzare la patente.

Rapporti con l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

La sospensione della patente in relazione al punteggio è strettamente collegata al funzionamento dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituita dall’articolo 225 del Codice della Strada. Tale disposizione prevede, tra gli archivi nazionali istituiti ai fini della sicurezza stradale, un’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tenuta presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che include anche informazioni sugli incidenti e sulle violazioni. In questo archivio confluiscono, quindi, i dati relativi alle patenti, alle abilitazioni e al loro stato, compreso il punteggio attribuito a ciascun conducente.

Come ricordato dall’articolo 126-bis, il punteggio viene annotato proprio in questa anagrafe e subisce le decurtazioni previste dalla tabella allegata a seguito della comunicazione delle violazioni da parte degli organi accertatori. L’aggiornamento tempestivo dell’anagrafe è essenziale affinché, al momento dell’accertamento di una nuova violazione, gli organi di polizia possano conoscere con esattezza il punteggio residuo e, di conseguenza, verificare se ricorrono i presupposti applicativi della sospensione breve prevista dall’articolo 218-ter. In assenza di un sistema informativo centralizzato e aggiornato, non sarebbe infatti possibile correlare in modo automatico le nuove infrazioni alla posizione individuale del conducente.

L’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida svolge anche una funzione di tracciabilità complessiva della storia del conducente, comprendendo incidenti e violazioni che possono essere rilevanti non solo per la gestione del punteggio, ma anche per altri istituti come la revisione della patente ex articolo 128. Le informazioni contenute nell’anagrafe consentono all’amministrazione di valutare l’affidabilità complessiva del titolare dell’abilitazione alla guida e di adottare, quando necessario, misure ulteriori a tutela della sicurezza stradale, come la sottoposizione a visita medica o a esame di idoneità.

In sintesi, la sospensione della patente per i punti, così come delineata dall’articolo 218-ter, non può essere compresa se non in stretta connessione con il sistema della patente a punti dell’articolo 126-bis e con la struttura informativa centrale definita dall’articolo 225. La combinazione tra attribuzione iniziale del punteggio, progressiva decurtazione in caso di violazioni, registrazione nell’anagrafe nazionale e possibilità di applicare sospensioni graduate in funzione del punteggio residuo costituisce un meccanismo unitario finalizzato a prevenire e reprimere i comportamenti di guida più pericolosi, rafforzando nel tempo la cultura della responsabilità alla guida.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.