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Quando scatta la sospensione patente per eccesso di velocità?

Guida completa alla sospensione della patente per eccesso di velocità, con fasce di superamento, punti, recidiva, procedura prefettizia e riferimenti al Codice della Strada

Sospensione della patente per eccesso di velocità: soglie, durata e punti
diEzio Notte

L’eccesso di velocità è una delle violazioni più frequenti e più rilevanti in termini di sicurezza stradale. Il Codice della Strada disciplina in modo dettagliato sia i limiti di velocità, sia le conseguenze quando questi vengono superati, fino ad arrivare alla sospensione della patente e alla perdita di punti. In questo articolo analizziamo, sulla base delle norme vigenti, quando scatta la sospensione della patente per eccesso di velocità, come funzionano le diverse fasce di superamento dei limiti, quanti punti si perdono, cosa accade in caso di recidiva e quali sono le regole generali sulla sospensione e sulla successiva restituzione del documento di guida.

Le diverse fasce di superamento dei limiti di velocità

Per capire quando può scattare la sospensione della patente per eccesso di velocità è necessario partire dalla disciplina generale dei limiti. L’articolo 142 del Codice della Strada stabilisce i limiti massimi generali: 130 km/h in autostrada, 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie e locali, 50 km/h nei centri abitati, con la possibilità di elevare quest’ultimo limite fino a 70 km/h su strade urbane che lo consentano, previa apposita segnaletica. All’interno di questi valori, gli enti proprietari della strada possono fissare limiti diversi, sempre segnalati, in funzione delle caratteristiche del tracciato e delle condizioni di sicurezza. Questo significa che, ai fini delle sanzioni, il riferimento non è solo il limite “generale”, ma il limite effettivamente indicato sulla strada percorsa.

Lo stesso articolo 142 prevede che, in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, i limiti massimi si riducano: 110 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Anche queste riduzioni rientrano nel quadro dei limiti da rispettare, e il superamento viene valutato rispetto al limite applicabile in quel momento, tenendo conto sia della tipologia di strada sia delle condizioni meteo. Inoltre, gli enti proprietari possono introdurre limiti particolari, più bassi o anche minimi, per specifici tratti, con l’obbligo di adeguarli quando vengono meno le ragioni che li hanno giustificati. In pratica, il conducente deve sempre considerare il limite indicato dalla segnaletica, che può essere diverso da quello generale.

Le fasce di superamento dei limiti di velocità, ai fini sanzionatori, sono individuate dall’articolo 142 distinguendo tra superamenti contenuti e superamenti più gravi, che comportano sanzioni crescenti e, oltre una certa soglia, anche la sospensione della patente. La norma prevede infatti un sistema progressivo: al crescere dello scarto tra velocità rilevata e limite vigente, aumentano l’importo della sanzione pecuniaria, la possibile applicazione di sanzioni accessorie e, nei casi più seri, la durata della sospensione. Questo impianto è coerente con il principio generale secondo cui la velocità deve essere sempre commisurata alle condizioni della strada, del traffico e della visibilità, oltre che ai limiti formali.

Accanto ai limiti numerici, il Codice richiama anche il dovere generale di comportamento prudente. L’articolo 140 stabilisce che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio e da salvaguardare la sicurezza stradale. Ciò significa che, anche restando entro il limite formale, una velocità inadeguata alle condizioni concrete può comunque costituire violazione di altre disposizioni, mentre il superamento dei limiti, soprattutto nelle fasce più elevate, viene considerato un comportamento particolarmente pericoloso, che giustifica l’applicazione di sanzioni severe, fino alla sospensione della patente.

Quando è prevista la sospensione della patente

La sospensione della patente per eccesso di velocità è una sanzione amministrativa accessoria che si aggiunge alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione. L’articolo 142 individua i casi in cui, superata una certa soglia rispetto al limite vigente, non ci si limita più alla sola multa, ma si applica anche la sospensione del titolo di guida per un periodo determinato. La durata della sospensione varia in funzione dell’entità del superamento e, nei casi più gravi, può essere ulteriormente aggravata in presenza di recidiva. In questo quadro, la sospensione non è automatica per ogni eccesso di velocità, ma solo per le fasce di superamento più elevate, considerate maggiormente pericolose per la sicurezza stradale.

La procedura concreta di sospensione è disciplinata dall’articolo 218 del Codice della Strada, che regola la sanzione accessoria della sospensione della patente. Quando una norma del Codice prevede la sospensione, l’agente accertatore ritira immediatamente la patente e ne dà atto nel verbale di contestazione. Contestualmente, viene rilasciato un permesso provvisorio di guida limitato al tempo strettamente necessario per condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dal conducente. Successivamente, la patente viene trasmessa alla Prefettura del luogo della violazione, che emana l’ordinanza di sospensione indicando il periodo di durata, entro i limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma violata.

Nella determinazione concreta della durata della sospensione, il prefetto tiene conto di diversi elementi: l’entità del danno eventualmente arrecato, la gravità della violazione e il pericolo che l’ulteriore circolazione del conducente potrebbe causare. Questo significa che, pur all’interno di un intervallo stabilito dall’articolo 142 per la specifica fascia di superamento del limite, la durata effettiva può variare caso per caso. Inoltre, lo stesso articolo 218 prevede la possibilità, in assenza di incidente, di richiedere un permesso di guida limitato a determinate fasce orarie e per un massimo di tre ore al giorno, per comprovate esigenze lavorative o situazioni particolari, con un corrispondente aumento del periodo di sospensione.

È importante sottolineare che la sospensione della patente per eccesso di velocità può anche comportare ulteriori conseguenze sul piano della idoneità alla guida. L’articolo 128 del Codice della Strada prevede infatti che gli uffici competenti possano disporre la revisione della patente quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici, psichici o dell’idoneità tecnica del conducente. In particolare, è sempre disposta la revisione quando il conducente è coinvolto in un incidente con lesioni gravi e a suo carico sia stata contestata una violazione da cui consegue la sospensione della patente. In tali casi, oltre a scontare il periodo di sospensione, il conducente può essere chiamato a sottoporsi a visita medica o a nuovo esame di idoneità.

Punti patente: quanti se ne perdono per eccesso di velocità

Oltre alla sanzione pecuniaria e alla possibile sospensione, l’eccesso di velocità incide anche sul sistema della patente a punti. L’articolo 126 del Codice della Strada disciplina la durata e la conferma della validità della patente, mentre l’articolo 126-bis introduce il meccanismo della decurtazione dei punti in caso di violazioni specifiche. Per l’eccesso di velocità, la tabella allegata all’articolo 126-bis indica il numero di punti da sottrarre in relazione ai diversi commi dell’articolo 142 violati. In questo modo, il sistema sanzionatorio diventa integrato: alla violazione del limite corrisponde non solo una multa, ma anche una riduzione del punteggio, che può portare, in caso di reiterazione, alla revisione della patente.

Dalla tabella dei punteggi emerge che, per le violazioni dell’articolo 142, la decurtazione varia in funzione della gravità: 3 punti per le violazioni del comma 8, 6 punti per quelle del comma 9 e 10 punti per quelle del comma 9-bis. Questi riferimenti corrispondono alle diverse fasce di superamento dei limiti di velocità previste dalla norma, con un incremento dei punti sottratti al crescere dello scarto rispetto al limite. In pratica, un superamento più contenuto comporta una decurtazione minore, mentre i superamenti più elevati, che sono anche quelli per cui è prevista la sospensione della patente, determinano una perdita di punti significativamente maggiore, fino a 10 punti per singola violazione.

La decurtazione dei punti si somma alle altre conseguenze della violazione. Ciò significa che, nei casi più gravi di eccesso di velocità, il conducente può subire contemporaneamente: sanzione pecuniaria, sospensione della patente per un periodo determinato e perdita di un numero rilevante di punti. Se, nel tempo, le decurtazioni portano all’azzeramento del punteggio, si applicano le regole sulla revisione della patente previste dall’articolo 126-bis, con l’obbligo di sottoporsi a nuovo esame di idoneità. Questo meccanismo incentiva una guida prudente e scoraggia la reiterazione di comportamenti pericolosi, come il superamento sistematico dei limiti di velocità.

Va ricordato che il sistema dei punti si applica a tutti i titolari di patente, compresi coloro che guidano con patenti rilasciate da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute o convertite in Italia. L’articolo 136-bis del Codice della Strada stabilisce infatti che a tali conducenti si applicano le stesse norme di comportamento e le stesse sanzioni previste per i titolari di patente italiana, compresa la disciplina dell’articolo 126-bis in materia di punti. Di conseguenza, anche un conducente con patente estera che commette un grave eccesso di velocità in Italia può subire sospensione, decurtazione di punti e, se del caso, revisione della patente secondo le regole italiane.

Recidiva, raddoppio delle sanzioni e casi aggravati

Il Codice della Strada attribuisce particolare rilievo alla recidiva nelle violazioni più gravi, tra cui rientrano i maggiori eccessi di velocità. L’articolo 142 prevede che, in caso di reiterazione della violazione entro un determinato periodo, le sanzioni possano essere aggravate, fino al raddoppio degli importi e all’aumento dei periodi di sospensione. Questo meccanismo mira a colpire in modo più severo i comportamenti abituali di guida pericolosa, distinguendoli dagli episodi isolati. In presenza di recidiva, il prefetto, nel determinare la durata della sospensione ai sensi dell’articolo 218, tiene conto anche del fatto che il conducente ha già commesso in passato violazioni analoghe, valutando il maggiore pericolo che l’ulteriore circolazione può comportare.

Oltre alla recidiva specifica per eccesso di velocità, il Codice prevede casi aggravati in cui la violazione dei limiti si inserisce in un quadro più ampio di pericolo per la circolazione. Quando l’eccesso di velocità è collegato a un incidente con lesioni gravi alle persone, trova applicazione l’articolo 128, che impone la revisione della patente ogni volta che il conducente, coinvolto in un sinistro con lesioni gravi, abbia commesso una violazione da cui consegue la sospensione della patente. In tali situazioni, la sospensione non è solo una misura punitiva, ma anche un segnale di possibile inidoneità alla guida, che richiede una verifica approfondita dei requisiti fisici, psichici e tecnici del conducente.

La recidiva e i casi aggravati incidono anche sul sistema dei punti. La tabella allegata all’articolo 126-bis, infatti, attribuisce un numero elevato di punti alle violazioni più gravi dell’articolo 142, e la reiterazione di tali condotte può portare rapidamente a una consistente decurtazione del punteggio. Quando il punteggio residuo si riduce in modo significativo, il conducente si espone al rischio di dover affrontare la revisione della patente, con le conseguenze che ne derivano in termini di esami e controlli. In questo modo, il sistema sanzionatorio complessivo scoraggia non solo il singolo episodio di eccesso di velocità, ma soprattutto la tendenza a ripetere nel tempo comportamenti pericolosi.

È utile ricordare che le sanzioni amministrative pecuniarie non si trasmettono agli eredi, come stabilito dall’articolo 199 del Codice della Strada. Tuttavia, per il conducente che commette ripetuti eccessi di velocità, le conseguenze personali in termini di sospensione, perdita di punti e possibili revisioni della patente restano pienamente operative. La disciplina della recidiva, del raddoppio delle sanzioni e dei casi aggravati conferma l’impostazione del Codice: la velocità eccessiva non è solo una violazione formale, ma un fattore di rischio che, se reiterato, mette seriamente in discussione l’affidabilità del conducente alla guida.

Come riottenere la patente dopo la sospensione

Una volta applicata la sospensione della patente per eccesso di velocità, il conducente deve attendere il decorso del periodo indicato nell’ordinanza prefettizia per poter tornare a guidare. L’articolo 218 stabilisce che il prefetto, entro i termini previsti, emana l’ordinanza di sospensione indicando il periodo di durata, determinato in relazione alla gravità della violazione, all’entità del danno e al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe causare. Decorso integralmente tale periodo, e in assenza di ulteriori provvedimenti, la patente può essere restituita al titolare, che torna così ad essere abilitato alla guida, fermo restando l’eventuale punteggio residuo sulla patente stessa.

Durante il periodo di sospensione, il conducente non può circolare, salvo il caso in cui il prefetto abbia concesso un permesso di guida limitato per specifiche fasce orarie e per un massimo di tre ore al giorno, in presenza di comprovate esigenze lavorative o particolari situazioni tutelate dalla legge. In tal caso, il periodo di sospensione viene aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive autorizzate alla guida, arrotondato per eccesso. Questo meccanismo consente, in situazioni eccezionali, di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del conducente con la funzione punitiva e preventiva della sospensione, senza però ridurne l’efficacia complessiva.

In alcuni casi, alla sospensione può seguire la revisione della patente, disposta ai sensi dell’articolo 128 quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità o quando ricorrano le ipotesi in cui la revisione è sempre obbligatoria, come nel caso di incidente con lesioni gravi collegato a una violazione che comporta la sospensione. In queste situazioni, per riottenere pienamente la patente, il conducente deve sottoporsi a visita medica presso la commissione medica locale o a un esame di idoneità tecnica, a seconda di quanto disposto. Solo in caso di esito favorevole la patente viene confermata; in caso contrario, possono essere adottati provvedimenti più incisivi, come la revoca.

La riacquisizione della piena operatività della patente dopo la sospensione non cancella le conseguenze sul piano dei punti. Le decurtazioni applicate per l’eccesso di velocità restano registrate e incidono sul punteggio residuo del conducente, con i relativi effetti in termini di rischio di revisione in caso di ulteriori violazioni. Per questo, dopo aver riottenuto la patente, è particolarmente importante adottare una condotta di guida prudente e rispettosa dei limiti, sia per evitare nuove sospensioni, sia per ricostruire nel tempo un profilo di guida regolare, in linea con i principi generali di sicurezza fissati dall’articolo 140.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.