Quando scattano i limiti di velocità ridotti per i neopatentati?
Guida ai limiti di velocità e di potenza per neopatentati, con riferimenti al Codice della Strada, eccezioni previste e relative sanzioni applicabili
Capire quando scatta un limite di velocità ridotto per un conducente neopatentato è fondamentale per evitare sanzioni e, soprattutto, per guidare in sicurezza. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso sia i limiti di velocità specifici per chi ha conseguito da poco la patente, sia le limitazioni di potenza dei veicoli guidabili, con un’attenzione particolare alle autostrade e alle strade extraurbane principali. In questo articolo analizziamo in dettaglio chi è considerato neopatentato, quali limiti si applicano, quali eccezioni sono previste e quali sanzioni possono derivare dal mancato rispetto di queste regole.
Chi rientra nella definizione di neopatentato
Nel Codice della Strada la figura del neopatentato emerge in modo concreto attraverso le limitazioni nella guida previste dall’articolo 117 del Codice della Strada, che fa riferimento ai primi tre anni dal conseguimento di determinate categorie di patente. In particolare, il comma 2 stabilisce che, per i primi tre anni dal conseguimento delle patenti A2, A, B1 e B, si applicano limiti di velocità più restrittivi su alcune tipologie di strade. Di fatto, quindi, è neopatentato chi si trova entro questo arco temporale di tre anni dal superamento dell’esame di guida per tali categorie.
Lo stesso articolo chiarisce che le limitazioni decorrono automaticamente dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121, come specificato al comma 4 dell’articolo 117. Questo significa che non è necessario alcun provvedimento aggiuntivo: dal giorno in cui si supera l’esame pratico e si ottiene la patente, iniziano a valere i limiti dedicati ai neopatentati. È quindi essenziale che il conducente sia consapevole di questa decorrenza, perché eventuali violazioni saranno valutate tenendo conto di tale periodo.
La nozione di neopatentato, pur non essendo definita con una definizione “di principio” unica, si ricava dall’insieme delle disposizioni che collegano specifiche restrizioni ai “primi tre anni dal conseguimento della patente”. In questo quadro rientrano non solo i limiti di velocità, ma anche le limitazioni di potenza per i titolari di patente B, disciplinate dal comma 2-bis dell’articolo 117. Il concetto di neopatentato è quindi strettamente legato sia al fattore tempo (tre anni) sia alla categoria di patente posseduta.
Un ulteriore elemento importante è che le limitazioni si applicano in modo automatico e generale, salvo le specifiche deroghe previste dallo stesso articolo 117. Non è richiesto che sulla patente compaia una dicitura particolare per far scattare lo status di neopatentato: è sufficiente la data di conseguimento. Per questo motivo, chi guida deve sempre tenere presente da quanto tempo ha ottenuto la patente, perché da ciò dipende l’applicazione dei limiti ridotti e delle altre restrizioni previste dal Codice.
Limiti di velocità specifici per neopatentati su autostrade ed extraurbane
Il cuore della disciplina sui limiti di velocità ridotti per neopatentati si trova nel comma 2 dell’articolo 117 del Codice della Strada, che stabilisce che, per i primi tre anni dal conseguimento delle patenti A2, A, B1 e B, non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Questi valori rappresentano un tetto massimo specifico per i neopatentati, più basso rispetto ai limiti ordinari che possono essere previsti per gli altri conducenti sulle stesse categorie di strade.
È importante distinguere tra le diverse tipologie di strade. Le autostrade e le strade extraurbane principali sono definite e disciplinate, tra l’altro, dall’articolo 175 del Codice della Strada, che regola le condizioni e le limitazioni della circolazione su queste infrastrutture. Per i neopatentati, il limite di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle extraurbane principali si applica indipendentemente da eventuali limiti più elevati indicati dalla segnaletica, proprio perché si tratta di una restrizione personale legata alla patente e non solo alla strada.
Quando si parla di “quando scatta” il limite ridotto, occorre considerare che il limite specifico per neopatentati opera ogni volta che il conducente, rientrando nei primi tre anni dal conseguimento della patente, circola su autostrade o strade extraurbane principali. Se, ad esempio, il limite generale in autostrada è di 130 km/h, il neopatentato dovrà comunque rispettare il proprio limite personale di 100 km/h. Allo stesso modo, se una strada extraurbana principale prevede un limite generale di 110 km/h, il neopatentato non potrà superare i 90 km/h indicati dall’articolo 117.
Va inoltre ricordato che le violazioni dei limiti di velocità, compresi quelli che derivano da restrizioni personali come quelle dei neopatentati, sono sanzionate secondo quanto previsto dall’articolo 142 del Codice della Strada, che disciplina in generale i limiti di velocità e le relative sanzioni. Il neopatentato che supera i propri limiti dedicati può quindi incorrere nelle stesse fasce sanzionatorie previste per il superamento dei limiti massimi di velocità, con tutte le conseguenze in termini di importi e possibili sanzioni accessorie sulla patente.
Limiti di potenza dei veicoli guidabili con patente B nei primi anni
Oltre ai limiti di velocità, il Codice della Strada prevede per i neopatentati anche specifiche limitazioni di potenza dei veicoli guidabili con patente B. Il comma 2-bis dell’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che, ai titolari di patente di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Si tratta di un limite che incide direttamente sulla scelta dell’auto da condurre nei primi anni di guida.
Lo stesso comma precisa che, nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW. In pratica, quindi, il neopatentato con patente B deve verificare sia il rapporto potenza/tara (75 kW/t) sia, per i veicoli M1, il valore assoluto di potenza massima (105 kW). Se uno dei due limiti viene superato, il veicolo non rientra tra quelli guidabili nei primi tre anni dal conseguimento della patente B.
Queste limitazioni hanno una chiara finalità di sicurezza: ridurre l’accesso, da parte di conducenti con minore esperienza, a veicoli particolarmente prestazionali. Il Codice collega tali restrizioni alla categoria di patente e al periodo di tre anni dal rilascio, senza distinguere tra diverse tipologie di utilizzo del veicolo. Di conseguenza, il neopatentato deve tenere conto di questi limiti ogni volta che si mette alla guida di un autoveicolo, valutando attentamente le caratteristiche tecniche riportate nella documentazione del mezzo.
Il comma 2-bis dell’articolo 117 prevede anche alcune esclusioni: le limitazioni di potenza non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo; inoltre, non si applicano se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, oppure valida per la categoria superiore. Queste previsioni introducono margini di flessibilità, ma sempre entro condizioni ben definite dal Codice.
Eccezioni e deroghe ai limiti per neopatentati
Le principali eccezioni ai limiti per neopatentati sono contenute nello stesso articolo 117 del Codice della Strada, in particolare nel comma 2-bis, che disciplina le deroghe alle limitazioni di potenza. Come accennato, le restrizioni sulla potenza specifica e sulla potenza massima non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, a condizione che la persona invalida sia effettivamente presente a bordo. In questo caso, l’esigenza di mobilità della persona invalida prevale sulla regola generale, pur restando fermi gli altri obblighi di circolazione.
Un’ulteriore deroga riguarda la presenza, a fianco del conducente neopatentato, di una persona che svolge funzione di istruttore, con requisiti ben precisi: età non superiore a sessantacinque anni, patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno dieci anni, oppure patente valida per categoria superiore. In tale situazione, le limitazioni di potenza non trovano applicazione, consentendo al neopatentato di condurre veicoli altrimenti preclusi, sempre però sotto la supervisione di un conducente esperto.
Lo stesso comma 2-bis collega inoltre l’efficacia delle limitazioni a particolari condizioni soggettive del conducente, richiamando il divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico sugli stupefacenti, e precisando che, per le persone destinatarie di tale divieto, le limitazioni hanno effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente. In questo modo, il Codice coordina le restrizioni alla guida con altre misure previste dall’ordinamento, rafforzando la tutela della sicurezza stradale nei confronti di soggetti considerati più a rischio.
Per quanto riguarda i limiti di velocità ridotti (100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle extraurbane principali), l’articolo 117 non prevede deroghe espresse analoghe a quelle sulla potenza. Tali limiti operano quindi in modo generalizzato per tutti i neopatentati rientranti nelle categorie e nei tempi indicati. Restano naturalmente applicabili, per tutti i conducenti, le eventuali riduzioni di velocità disposte dagli enti competenti ai sensi dell’articolo 6 del Codice della Strada, ad esempio per motivi ambientali o di sicurezza, che possono imporre limiti ancora più restrittivi su determinati tratti stradali.
Sanzioni previste in caso di violazione dei limiti dedicati
Quando un neopatentato supera i limiti di velocità che gli sono specificamente imposti (100 km/h in autostrada, 90 km/h sulle extraurbane principali), la violazione viene inquadrata nell’ambito delle disposizioni generali sui limiti di velocità contenute nell’articolo 142 del Codice della Strada. Questo articolo prevede diverse fasce di sanzione in base all’entità del superamento del limite massimo consentito, che, nel caso del neopatentato, coincide con il limite ridotto a lui applicabile. Ad esempio, il comma 7 stabilisce la sanzione amministrativa per chi supera il limite massimo di velocità di non oltre 10 km/h, mentre il comma 8 disciplina il superamento di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h, e il comma 9 quello di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h.
All’aumentare dell’eccedenza rispetto al limite, crescono sia gli importi delle sanzioni pecuniarie sia la gravità delle sanzioni accessorie. Il comma 9 dell’articolo 142, ad esempio, prevede, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi per chi supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità. Per un neopatentato, una sospensione della patente nei primi anni di guida ha un impatto particolarmente rilevante, anche in termini di esperienza e continuità nella pratica di guida.
Le sanzioni amministrative pecuniarie e le relative modalità di applicazione seguono, in generale, le disposizioni di carattere generale richiamate dall’articolo 194 del Codice della Strada, che rinvia alle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo modifiche e deroghe previste dal Codice stesso. Inoltre, l’articolo 201 del Codice della Strada disciplina la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni, con effetti anche sui termini entro cui il trasgressore è tenuto al pagamento. Per il neopatentato, rispettare questi termini è essenziale per evitare aggravi e ulteriori conseguenze.
Va ricordato che, oltre alle sanzioni specifiche per il superamento dei limiti di velocità, il neopatentato resta soggetto a tutte le altre norme del Codice della Strada, comprese quelle che prevedono sanzioni più severe in presenza di particolari condizioni, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, disciplinate rispettivamente dagli articoli 186, 186-bis e 187. In questo contesto, la violazione dei limiti dedicati ai neopatentati si inserisce in un quadro complessivo di responsabilità, in cui il rispetto delle regole di velocità e di scelta del veicolo rappresenta un tassello fondamentale per la sicurezza propria e altrui.
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.