Quando si applicano le multe per eccesso di velocità in Italia?
Multe per eccesso di velocità in Italia: limiti, sanzioni, punti, sospensione e ricorsi secondo l’Art. 142 CDS
In Italia, le multe per eccesso di velocità si applicano quando il conducente supera i limiti fissati dal Codice della Strada o dai segnali lungo la rete viaria. Le regole su limiti, accertamento e sanzioni sono dettate dall’Art. 142 del Codice della Strada (CDS), integrato da norme procedurali su contestazione e notifica dei verbali. In questo articolo, analizziamo cosa prevede il CDS, quali sono le sanzioni per fasce di superamento e come impostare correttamente un eventuale ricorso, basandoci esclusivamente sul testo del Codice.
Cosa dice il Codice della Strada
L’Art. 142 stabilisce i limiti generali: 130 km/h in autostrada, 110 km/h sulle extraurbane principali, 90 km/h su extraurbane secondarie e locali, 50 km/h nei centri abitati. Il limite urbano può essere elevato fino a 70 km/h su strade che lo consentano; sulle autostrade con tre corsie più emergenza per senso, dotate di apparecchi omologati per il calcolo della velocità media, l’ente proprietario può portare il limite a 150 km/h, quando lo giustificano tracciato, traffico e incidentalità. In caso di precipitazioni, i massimi si riducono a 110 km/h in autostrada e 90 km/h sulle extraurbane principali (Art. 142, commi 1-2). Resta ferma la possibilità per gli enti proprietari di fissare limiti diversi, anche minimi, con obbligo di adeguamento al venir meno delle cause che li hanno imposti (Art. 142, comma 2).
Vi sono limiti specifici per determinate categorie di veicoli (per esempio, autobus, mezzi per trasporto cose oltre 3,5 t, quadricicli), con valori inferiori rispetto ai limiti generali. Inoltre, per tali veicoli l’indicazione delle velocità massime va riportata posteriormente, con modalità previste dal comma 4 (Art. 142, comma 3 e comma 4). A prescindere dal limite, restano fermi gli obblighi dell’Art. 141 sulla condotta di guida prudente (Art. 142, comma 5). Per i neopatentati, inoltre, valgono limiti più restrittivi su alcuni tipi di strada (Art. 117), con richiamo espresso alle sanzioni dell’Art. 142 in caso di superamento (Art. 6, comma 1-quinquies; Art. 117).
Ai fini dell’accertamento, sono fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate (comprese quelle per la velocità media), nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali (Art. 142, comma 6). Le postazioni devono essere preventivamente segnalate e ben visibili (Art. 142, comma 6-bis). La contestazione immediata non è necessaria quando l’accertamento avviene con dispositivi gestiti dagli organi di polizia che consentono la determinazione dell’illecito in un momento successivo, o con dispositivi di cui al DL 121/2002 (Art. 201, comma 1-bis, lett. e-f). In tali casi, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento (Art. 201, comma 1).
Sul piano sanzionatorio, il CDS prevede: maggiorazione di un terzo per violazioni commesse tra le 22 e le 7 (Art. 195, comma 2-bis, con richiamo anche nel corpo dell’Art. 142); raddoppio degli importi se la violazione è commessa alla guida di alcuni veicoli del comma 3 (Art. 142, note ai commi 8-9-9-bis); disciplina per più violazioni rilevate, con i medesimi strumenti e nell’arco di un’ora, che consente – se più favorevole – l’applicazione della sanzione più grave aumentata di un terzo (Art. 142, comma 6-ter). Per i veicoli con limitatore, l’eccesso oltre il limite di taratura comporta l’applicazione delle sanzioni dell’Art. 179 in caso di limitatore non funzionante o alterato (Art. 142, richiamo all’Art. 179).

Limiti di velocità e relative sanzioni
Il cuore dell’Art. 142 è la graduazione delle sanzioni in base allo scarto dal limite. Per superamenti fino a 10 km/h (o per inosservanza dei limiti minimi) si applica la sanzione pecuniaria tra 42 e 173 euro. Restano le maggiorazioni notturne e il possibile raddoppio in caso di specifiche categorie di veicoli del comma 3. In questa fascia non è prevista la decurtazione punti in base alla tabella dell’Art. 126-bis (che elenca, per l’Art. 142, i commi 8, 9 e 9-bis). È inoltre presente nel CDS una previsione di aggravamento per violazioni in centro abitato ripetute almeno due volte in un anno, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni, come riportato nelle note all’Art. 142.
Per superamenti oltre 10 e fino a 40 km/h (comma 8), la sanzione va da 173 a 694 euro; è prevista la decurtazione di 3 punti patente, con le consuete maggiorazioni notturne e il raddoppio per i veicoli indicati al comma 3. Il CDS evidenzia, inoltre, che per i conducenti titolari di patenti professionali C, C+E, D, D+E nell’esercizio dell’autotrasporto è ammesso il pagamento immediato in misura ridotta nelle mani dell’agente, come richiamato dall’Art. 202, comma 2-bis (rinvio esplicito dall’Art. 142). Ricordiamo che, in generale, il pagamento in misura ridotta è possibile entro 60 giorni (Art. 202, comma 1), con riduzione del 30% se effettuato entro 5 giorni, salvo i casi esclusi dalla legge (per esempio, quando è prevista la sospensione della patente: v. infra).
Per superamenti oltre 40 e fino a 60 km/h (comma 9) la sanzione va da 543 a 2.170 euro. In questi casi il CDS chiarisce che la riduzione del 30% entro 5 giorni non è consentita; si applicano 6 punti di decurtazione e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Restano applicabili la maggiorazione notturna e l’eventuale raddoppio per le categorie indicate al comma 3 (Art. 142, comma 9 e relative note). Se la violazione è reiterata (recidiva) entro due anni, la sospensione può salire da 8 a 18 mesi (Art. 142, comma 12). Nei casi più gravi che comportano eventi lesivi, trovano applicazione anche norme penali extra-CDS richiamate dal Codice, ma qui ci limitiamo alla cornice amministrativa del Titolo VI.
Per superamenti oltre 60 km/h (comma 9-bis), la sanzione va da 845 a 3.382 euro; anche in questa fascia la riduzione del 30% entro 5 giorni non è ammessa. La sospensione della patente va da 6 a 12 mesi e la decurtazione è di 10 punti. La maggiorazione notturna e il raddoppio per specifiche categorie di veicoli restano ferme. La recidiva nel biennio comporta la revoca della patente (Art. 142, commi 9-bis e 12). Si segnala, inoltre, la regola “più favorevole” per più violazioni accertate con gli stessi sistemi in un’ora: si applica la sanzione più grave aumentata di un terzo (Art. 142, comma 6-ter).
| Superamento | Sanzione base (euro) | Punti | Sospensione patente |
| Fino a 10 km/h (o limiti minimi) | 42 – 173 | Nessuna indicata (per l’Art. 142 il 126-bis elenca i commi 8-9-9-bis) | — |
| Oltre 10 e fino a 40 km/h | 173 – 694 | 3 | — |
| Oltre 40 e fino a 60 km/h | 543 – 2.170 (no -30% entro 5 gg) | 6 | 1 – 3 mesi |
| Oltre 60 km/h | 845 – 3.382 (no -30% entro 5 gg) | 10 | 6 – 12 mesi |
Note applicative: maggiorazione di 1/3 tra le 22 e le 7 (Art. 195, comma 2-bis); raddoppio degli importi per alcune categorie del comma 3 (richiamato nelle note ai commi 8-9-9-bis); per recidiva biennale, sospensione da 8 a 18 mesi (comma 9) o revoca (comma 9-bis) (Art. 142, comma 12); regola “un’ora” più favorevole (comma 6-ter). La decurtazione punti è quella prevista dall’Art. 126-bis: 3 (comma 8), 6 (comma 9), 10 (comma 9-bis).
Come contestare una multa
Prima di tutto, verificate i presupposti formali. Se la violazione non è stata contestata immediatamente, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento (Art. 201, comma 1). La contestazione sul posto non è necessaria quando l’accertamento avviene con apparecchi approvati e gestiti dagli organi di polizia, o con i dispositivi di cui al DL 121/2002 (Art. 201, comma 1-bis, lett. e-f). Controllate inoltre che la postazione di rilevamento fosse preventivamente segnalata e ben visibile (Art. 142, comma 6-bis) e che l’accertamento si fondi su apparecchiature omologate, cronotachigrafo o documenti relativi ai percorsi autostradali, come previsto dal comma 6 dell’Art. 142. Se in un’ora vi sono più rilievi con le stesse modalità sullo stesso veicolo e tratti dello stesso ente, verificate la possibile applicazione della sanzione più grave aumentata di un terzo, se più favorevole (Art. 142, comma 6-ter).
Potete proporre ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o notifica, a condizione che non abbiate pagato in misura ridotta (Art. 203, comma 1). Il ricorso può essere presentato anche via PEC o altro recapito elettronico certificato e deve essere istruito dall’organo accertatore con le proprie deduzioni tecniche (Art. 203, commi 1, 1-bis e 2). I termini per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto sono perentori; se scadono senza decisione, il ricorso si intende accolto (Art. 204, comma 1-bis). L’ordinanza-ingiunzione, se emessa, deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua adozione (Art. 204, commi 1-bis e 2). Pagare in misura ridotta entro 60 giorni (o con -30% entro 5 giorni, ove ammesso) estingue la violazione ed esclude la via del ricorso amministrativo (Art. 202, comma 1; Art. 203, comma 1).
In alternativa al Prefetto, potete proporre opposizione al Giudice di Pace del luogo della violazione entro 30 giorni (60 per residenti all’estero), sempre se non avete pagato in misura ridotta e non avete già presentato ricorso al Prefetto (Art. 204-bis; D.Lgs. 150/2011, Art. 7). L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie; il rito è quello del lavoro e alla prima udienza il giudice verifica l’ammissibilità del ricorso. Con sentenza, può annullare in tutto o in parte la sanzione o rideterminarla tra minimo e massimo edittale (Art. 204-bis; D.Lgs. 150/2011, Art. 7).
Checklist operativa per impostare la difesa:
- Termini: verificate la notifica entro 90 giorni (Art. 201, comma 1).
- Segnaletica e visibilità: presenza e adeguatezza dei cartelli di preavviso del controllo (Art. 142, comma 6-bis).
- Prova: tipologia di dispositivo e omologazione; eventuale cronotachigrafo o documenti autostradali (Art. 142, comma 6).
- Pluralità di violazioni: applicabilità della regola “un’ora” più favorevole (Art. 142, comma 6-ter).
- Punteggio: in caso di decurtazione punti, l’obbligo di comunicare i dati del conducente rimane anche se proponete ricorso, secondo quanto riportato sull’Art. 126-bis (termine di 60 giorni dalla notifica del verbale).
In assenza del pagamento in misura ridotta, scegliete una sola via di impugnazione: Prefetto (60 giorni) o Giudice di Pace (30 giorni, 60 se all’estero), mai entrambe (Art. 203; Art. 204-bis).
In conclusione, le multe per eccesso di velocità si applicano quando si superano i limiti fissati dalla legge o dalla segnaletica, con un quadro sanzionatorio graduato per fasce e integrato da maggiorazioni notturne, regole speciali per talune categorie di veicoli, sospensioni e decurtazioni di punti in base alla gravità (Art. 142). L’accertamento mediante dispositivi omologati e la notifica entro 90 giorni sono cardini procedurali (Art. 142, comma 6; Art. 201, comma 1). Se ritenete che vi siano vizi formali o sostanziali, la legge prevede strumenti di tutela ben precisi e con termini rigorosi, alternativi al pagamento in misura ridotta.
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.