Quando un neopatentato deve rispettare limiti di velocità diversi?
Regole, limiti di velocità, veicoli consentiti e sanzioni previste dal Codice della Strada per i conducenti neopatentati
Nei primi anni di guida molti conducenti si chiedono quando, in quanto neopatentati, debbano rispettare limiti di velocità diversi rispetto agli altri automobilisti e quali siano le conseguenze in caso di errore. Il Codice della Strada disciplina in modo preciso sia le limitazioni alla guida per chi ha appena conseguito la patente, sia i limiti di velocità generali e le relative sanzioni. Conoscere queste regole è fondamentale non solo per evitare multe e decurtazioni di punti, ma soprattutto per adottare uno stile di guida prudente e consapevole fin dall’inizio.
Chi è considerato neopatentato e per quanto tempo
La figura del neopatentato è regolata, per quanto riguarda le limitazioni alla guida, dall’articolo 117 del Codice della Strada, che introduce specifici vincoli per chi ha conseguito da poco la patente. La norma fa riferimento ai titolari di patente di categoria A2, A, B1 e B, stabilendo che per i primi tre anni dal conseguimento si applicano particolari limitazioni di velocità e, per la categoria B, anche di potenza del veicolo. In questo modo il legislatore riconosce che l’esperienza di guida iniziale è un momento delicato, in cui è necessario ridurre i rischi con regole più stringenti.
Il periodo in cui si è considerati neopatentati decorre in modo automatico dalla data di superamento dell’esame di guida, come precisato dal comma 4 dello stesso articolo 117, che stabilisce che le limitazioni alla guida e alla velocità decorrono dalla data di superamento dell’esame previsto dall’articolo 121. Non è quindi necessario alcun provvedimento aggiuntivo: il vincolo nasce per legge e accompagna il conducente per i primi tre anni, indipendentemente dal tipo di veicolo che guida, purché rientri nelle categorie interessate.
Per i titolari di patente di categoria B, l’articolo 117 introduce anche una limitazione legata alle caratteristiche tecniche del veicolo: per i primi tre anni non è consentita la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t; per i veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, è previsto inoltre un limite di potenza massima pari a 105 kW. Questa previsione incide direttamente sulla scelta dell’auto da utilizzare nei primi anni, orientando verso veicoli meno prestazionali e quindi, in linea di principio, più gestibili da chi ha poca esperienza.
La stessa disposizione prevede alcune eccezioni alle limitazioni di potenza: non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo, né quando, accanto al conducente neopatentato, si trovi, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno dieci anni, oppure valida per categoria superiore. In questo modo il Codice consente alcune deroghe quando sono presenti condizioni di particolare tutela o di affiancamento da parte di un conducente esperto.
Limiti di velocità specifici per i primi tre anni
Per quanto riguarda la velocità, l’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che, per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Questi limiti sono più restrittivi rispetto a quelli generali previsti per tutti i conducenti e si applicano automaticamente a chi rientra nelle categorie indicate, indipendentemente dall’eventuale presenza di limiti più elevati indicati dalla segnaletica.
I limiti generali di velocità sono fissati dall’articolo 142 del Codice della Strada, che prevede, tra l’altro, una velocità massima di 130 km/h in autostrada e di 110 km/h sulle strade extraurbane principali, oltre ai 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie e locali e ai 50 km/h nei centri abitati, con possibilità di elevazione fino a 70 km/h in particolari condizioni. Per i neopatentati, però, sulle autostrade e sulle extraurbane principali valgono i limiti ridotti di 100 e 90 km/h, anche se la segnaletica o la norma generale consentirebbero velocità maggiori.
È importante distinguere tra il limite generale della strada e il limite specifico del conducente neopatentato. Se, ad esempio, un tratto autostradale consente 130 km/h, un conducente esperto potrà attenersi a tale limite, mentre il neopatentato dovrà comunque mantenersi entro i 100 km/h previsti dall’articolo 117. La violazione di questi limiti specifici costituisce a tutti gli effetti un superamento dei limiti di velocità e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 142, con le eventuali conseguenze accessorie.
Le limitazioni alla velocità per i neopatentati sono descritte come automatiche e non richiedono annotazioni particolari sul documento di guida, anche se l’articolo 117 prevede che nel regolamento siano stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. In ogni caso, il conducente è tenuto a conoscere e rispettare tali limiti, che si affiancano a quelli generali fissati dall’articolo 142 e alle eventuali riduzioni disposte dagli enti proprietari della strada per specifici tratti.
Veicoli che i neopatentati non possono guidare
La principale limitazione sui veicoli guidabili dai neopatentati con patente B è contenuta nel comma 2-bis dell’articolo 117 del Codice della Strada, che vieta, per i primi tre anni dal rilascio, la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Per i veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, è inoltre previsto un limite di potenza massima pari a 105 kW. Ne deriva che rientrano tra i veicoli non guidabili dai neopatentati tutte le auto che superano uno di questi due parametri, a prescindere dalla tipologia di alimentazione.
Questa limitazione non riguarda solo le vetture sportive o di alta gamma, ma in generale qualsiasi autoveicolo che, per rapporto peso/potenza o potenza assoluta (nel caso degli M1), superi i valori indicati. Il Codice non elenca singoli modelli, ma si limita a fissare criteri oggettivi, lasciando al conducente l’onere di verificare, tramite i dati tecnici del veicolo, se rientra o meno nei limiti consentiti. In questo modo la norma rimane valida anche al variare dell’offerta di mercato e delle tecnologie di motorizzazione.
Come già ricordato, il comma 2-bis prevede due importanti eccezioni: le limitazioni non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo, né quando accanto al conducente neopatentato si trovi, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno dieci anni, oppure valida per categoria superiore. In queste situazioni, il legislatore bilancia l’esigenza di tutela con quella di garantire mobilità e accompagnamento.
È inoltre previsto che, per alcune categorie di persone destinatarie di specifici divieti in materia di sostanze stupefacenti, il divieto di cui al comma 2-bis abbia effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida, richiamando espressamente il collegamento con altre disposizioni normative. Questo conferma come le limitazioni alla guida per i neopatentati non si esauriscano nella sola dimensione tecnica del veicolo, ma si inseriscano in un quadro più ampio di prevenzione dei comportamenti a rischio alla guida.
Sanzioni per il superamento dei limiti da parte dei neopatentati
Il superamento dei limiti di velocità, sia generali sia specifici per i neopatentati, è disciplinato dall’articolo 142 del Codice della Strada, che prevede diverse fasce di violazione con corrispondenti sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie. La norma distingue, in particolare, tra superamenti contenuti entro 10 km/h, superamenti oltre 10 ma entro 40 km/h, oltre 40 ma entro 60 km/h e oltre 60 km/h, graduando l’entità della sanzione e le conseguenze sulla patente. Per il neopatentato, il riferimento resta lo stesso articolo, ma rapportato ai limiti ridotti che lo riguardano.
Accanto alle sanzioni pecuniarie, il sistema della patente a punti, disciplinato dall’articolo 126-bis e dalla relativa tabella, prevede la decurtazione di un numero variabile di punti in funzione della gravità dell’eccesso di velocità. Nella tabella allegata risultano, ad esempio, 3 punti per le violazioni dell’articolo 142, comma 8, 6 punti per il comma 9 e 10 punti per il comma 9-bis, a testimonianza della particolare severità riservata ai superamenti più consistenti. Per un neopatentato, la perdita di punti assume un peso ancora maggiore, considerato il patrimonio iniziale e la minore esperienza di guida.
Oltre alle sanzioni specifiche per la velocità, resta sempre applicabile il principio generale di comportamento sancito dall’articolo 140 del Codice della Strada, secondo cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e da salvaguardare la sicurezza stradale. Un eccesso di velocità da parte di un neopatentato, specie in condizioni di traffico intenso o di scarsa aderenza, può quindi essere valutato anche alla luce di questo principio, rafforzando la responsabilità del conducente.
La contestazione delle violazioni e la redazione del verbale seguono le regole generali previste dall’articolo 200 del Codice della Strada, che stabilisce l’obbligo, quando possibile, di contestazione immediata al trasgressore e alla persona obbligata in solido, nonché la redazione di un verbale contenente la descrizione del fatto, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo. Per il neopatentato, ciò significa che l’accertamento dell’eccesso di velocità segue le stesse modalità previste per tutti i conducenti, ma con effetti potenzialmente più incisivi sulla sua posizione di guidatore alle prime armi.
Consigli pratici per evitare errori nei primi anni di guida
Le norme del Codice della Strada dedicate ai neopatentati mostrano chiaramente l’intento di ridurre il rischio connesso alla minore esperienza, imponendo limiti più severi di velocità e di potenza dei veicoli. Conoscere nel dettaglio quanto previsto dall’articolo 117 del Codice della Strada e dall’articolo 142 del Codice della Strada aiuta a impostare fin da subito uno stile di guida rispettoso delle regole. Un primo consiglio pratico è quello di verificare sempre, prima di mettersi alla guida, se il veicolo rientra nei limiti di potenza consentiti e di tenere presente che, in autostrada e sulle extraurbane principali, il proprio limite personale è inferiore a quello indicato per la generalità degli utenti.
È utile ricordare che le limitazioni alla guida e alla velocità per i neopatentati decorrono automaticamente dalla data di superamento dell’esame e durano tre anni, come specificato dall’articolo 117, comma 4. Tenere a mente questa scadenza temporale aiuta a evitare errori dovuti a una percezione errata del periodo di applicazione delle regole. In caso di dubbio, è sempre prudente continuare ad adottare un comportamento più restrittivo, privilegiando la sicurezza rispetto alla ricerca di prestazioni o di velocità elevate.
Un altro aspetto importante è la consapevolezza delle conseguenze in termini di punti patente, richiamate dalla tabella collegata all’articolo 126-bis, che attribuisce un numero significativo di punti alle violazioni più gravi dei limiti di velocità. Per un neopatentato, che sta costruendo la propria esperienza di guida, la perdita di punti può incidere sensibilmente sulla possibilità di continuare a circolare e rappresenta un segnale di allarme rispetto allo stile di guida adottato. Mantenere un margine di sicurezza rispetto ai limiti, anziché viaggiare costantemente al valore massimo consentito, è una scelta prudente.
Infine, è sempre opportuno ricordare il principio generale sancito dall’articolo 140, che impone a tutti gli utenti della strada di non costituire pericolo o intralcio e di salvaguardare la sicurezza stradale. Per un neopatentato questo si traduce nell’evitare manovre azzardate, nel rispettare le distanze di sicurezza e nell’adattare la velocità non solo ai limiti legali, ma anche alle condizioni concrete della strada, del traffico e del meteo. Le norme specifiche su limiti e potenza non sono che uno strumento per realizzare questo obiettivo più ampio: acquisire, fin dai primi anni, un comportamento responsabile e attento alla sicurezza propria e altrui.
Fonti normative
- Articolo 117 del Codice della Strada
- Articolo 142 del Codice della Strada
- Articolo 140 del Codice della Strada
- Articolo 200 del Codice della Strada
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.