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Quando un neopatentato ha limiti di velocità e di potenza dell’auto rispetto agli altri conducenti?

Limiti di velocità, potenza dell’auto e alcol alla guida per neopatentati secondo il Codice della Strada italiano

Neopatentati: limiti di velocità, potenza dell’auto e altre restrizioni
diEzio Notte

Essere neopatentato in Italia significa dover rispettare una serie di limiti specifici su velocità, scelta dell’auto e consumo di alcol alla guida. Queste regole non sono solo un “giro di vite” sui più giovani, ma uno strumento di sicurezza pensato per ridurre il rischio di incidenti in una fase in cui l’esperienza di guida è ancora limitata. Conoscere nel dettaglio cosa prevede il Codice della Strada permette di scegliere il veicolo giusto, evitare sanzioni pesanti e, soprattutto, adottare uno stile di guida più consapevole e responsabile.

Chi è considerato neopatentato e per quanto tempo

Nel linguaggio comune si parla di “neopatentato” per indicare chi ha conseguito da poco la patente, ma il Codice della Strada collega questo concetto a limiti che operano per un periodo di tempo ben definito. L’elemento centrale è il riferimento ai “primi tre anni dal conseguimento della patente” per alcune categorie, in particolare per la patente B, che è quella più diffusa tra gli automobilisti. L’attenzione del legislatore si concentra su questa finestra temporale iniziale, considerata più critica perché il conducente sta ancora consolidando le proprie capacità di valutazione del traffico, di gestione del veicolo e di reazione alle situazioni di emergenza.

L’articolo 117 del Codice della Strada disciplina in modo espresso le limitazioni nella guida per chi ha appena conseguito la patente. La norma stabilisce che, per i primi tre anni dal conseguimento delle patenti A2, A, B1 e B, si applicano limiti di velocità più restrittivi su alcune tipologie di strade, e per i titolari di patente B introduce anche limiti di potenza e potenza specifica dei veicoli che possono essere guidati . In questo modo il concetto di neopatentato assume un contenuto giuridico preciso, legato a vincoli tecnici e di comportamento.

È importante notare che le limitazioni previste dall’articolo 117 non dipendono dall’età anagrafica del conducente, ma dalla data di superamento dell’esame di guida. Un conducente che ottiene la patente B a 30 anni, ad esempio, è soggetto alle stesse restrizioni di un diciottenne per i primi tre anni. La norma specifica che tali limitazioni decorrono automaticamente dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121, senza bisogno di ulteriori provvedimenti o annotazioni particolari per farle entrare in vigore .

Accanto a questa disciplina, il Codice prevede anche regole particolari per la guida in relazione all’assunzione di alcol, che si applicano sia ai conducenti di età inferiore a 21 anni sia ai conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B. L’articolo 186-bis del Codice della Strada collega quindi la condizione di neopatentato non solo a limiti di velocità e potenza del veicolo, ma anche a un regime più severo in materia di tasso alcolemico consentito . Questo rafforza l’idea che i primi anni di guida siano considerati un periodo particolarmente delicato dal punto di vista della sicurezza stradale.

Limiti di velocità specifici per i neopatentati

I limiti di velocità generali per tutti i conducenti sono fissati dall’articolo 142 del Codice della Strada, che stabilisce, tra l’altro, 130 km/h come velocità massima in autostrada, 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 km/h sulle extraurbane secondarie e locali, e 50 km/h nei centri abitati, con possibilità di elevare quest’ultimo limite fino a 70 km/h su alcune strade urbane . Questi valori rappresentano il quadro di riferimento entro cui si inseriscono le limitazioni specifiche per i neopatentati.

Per chi ha conseguito da meno di tre anni la patente di categoria A2, A, B1 e B, l’articolo 117 prevede limiti più bassi su alcune infrastrutture: non è consentito superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali . Ciò significa che, anche se il limite generale in autostrada è 130 km/h, il neopatentato deve attenersi al tetto di 100 km/h, e sulle extraurbane principali, dove il limite ordinario è 110 km/h, deve fermarsi a 90 km/h. Su altre tipologie di strade, come le extraurbane secondarie o le strade nei centri abitati, continuano invece a valere i limiti generali dell’articolo 142.

Questa differenza di trattamento rispetto agli altri conducenti ha una chiara finalità di sicurezza: ridurre la velocità massima consentita nei contesti in cui le velocità sono più elevate e gli spazi di arresto più lunghi. Per un neopatentato, che potrebbe avere meno esperienza nel valutare le distanze di sicurezza, le condizioni del fondo stradale o la dinamica del traffico veloce, un margine di velocità ridotto può fare la differenza nella capacità di evitare un incidente. Inoltre, la presenza di limiti specifici impone una maggiore attenzione alla segnaletica e alla consapevolezza del proprio status di conducente alle prime armi.

La violazione delle limitazioni di velocità previste dall’articolo 117 comporta conseguenze rilevanti. Il comma 5 stabilisce che il titolare di patente italiana che non rispetta i limiti dei commi 2 e 2-bis è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria, con importi compresi tra un minimo e un massimo, e alla sanzione accessoria della sospensione della patente da due a otto mesi . Si tratta di un regime più severo rispetto a molte infrazioni ordinarie sui limiti di velocità, proprio perché il legislatore intende scoraggiare in modo deciso i comportamenti rischiosi nella fase iniziale di esperienza di guida.

Limiti di potenza e potenza specifica dei veicoli

Oltre ai limiti di velocità, per i neopatentati con patente B il Codice della Strada introduce un vincolo sulla scelta dell’auto in base alla sua potenza. L’articolo 117, al comma 2-bis, stabilisce che ai titolari di patente di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica riferita alla tara superiore a 75 kW/t . La potenza specifica è il rapporto tra la potenza del motore e la massa a vuoto del veicolo (tara), e rappresenta un indicatore della capacità di accelerazione e delle prestazioni complessive dell’auto.

La stessa disposizione precisa che, nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW . La categoria M1, definita dalla normativa di classificazione dei veicoli, comprende gli autoveicoli destinati al trasporto di persone con al massimo otto posti a sedere oltre al conducente. In pratica, per i neopatentati con patente B, non è sufficiente che il rapporto potenza/tara rientri nei 75 kW/t: se il veicolo è di categoria M1, la potenza assoluta del motore non può comunque superare i 105 kW.

Questi limiti incidono direttamente sulla scelta dell’auto da guidare nei primi tre anni di patente. Il conducente deve verificare, attraverso i dati tecnici del veicolo, che la potenza specifica e, se del caso, la potenza massima rientrino nei valori consentiti. La norma prevede che nel regolamento siano stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis, in modo da rendere più immediata la verifica . Questo aspetto è particolarmente rilevante anche per chi acquista o noleggia un’auto, perché la responsabilità del rispetto dei limiti ricade sempre sul conducente.

L’articolo 117 contempla alcune eccezioni alle limitazioni di potenza. Non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo; inoltre, le limitazioni non operano se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno dieci anni, oppure valida per categoria superiore . In queste situazioni, il legislatore bilancia l’esigenza di tutela dei soggetti più deboli e la funzione formativa della guida accompagnata con la rigidità dei limiti tecnici imposti ai neopatentati.

Regole sull’assunzione di alcol per i neopatentati

La disciplina dell’alcol alla guida per i neopatentati è particolarmente rigorosa. L’articolo 186-bis, dedicato alla guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a 21 anni, neopatentati e conducenti professionali, stabilisce innanzitutto un divieto assoluto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche per i conducenti di età inferiore a 21 anni e per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B . In altre parole, per questi soggetti il tasso alcolemico deve essere pari a zero.

La norma elenca anche altre categorie di conducenti soggetti allo stesso divieto: chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone (articoli 85, 86 e 87), chi esercita l’attività di trasporto di cose (articoli 88, 89 e 90) e i conducenti di determinati veicoli pesanti o destinati al trasporto di persone oltre una certa soglia di posti . Per i neopatentati, questo significa che, se rientrano anche in una di queste categorie professionali o di veicoli, si applica un doppio livello di attenzione: sia in quanto conducenti alle prime esperienze, sia in quanto soggetti che svolgono attività di trasporto con maggiori responsabilità.

L’articolo 186-bis prevede una specifica sanzione amministrativa per i conducenti soggetti al divieto che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche, quando venga accertato un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l. In questo caso è prevista una sanzione pecuniaria, con importi compresi tra un minimo e un massimo, e in caso di incidente le sanzioni sono raddoppiate . Si tratta di una disciplina autonoma rispetto all’articolo 186, che regola la guida in stato di ebbrezza per la generalità dei conducenti, ma che per i neopatentati si cumula con un regime più severo.

Lo stesso articolo 186-bis stabilisce che, se i conducenti rientranti nel suo ambito commettono gli illeciti previsti dall’articolo 186 (cioè superano le soglie di tasso alcolemico ivi indicate), le sanzioni previste da quest’ultimo articolo sono aumentate: di un terzo per le violazioni della lettera a) del comma 2 dell’articolo 186 e da un terzo alla metà per le violazioni delle lettere b) e c) . In questo modo, il Codice della Strada costruisce un sistema di tutela rafforzata, in cui i neopatentati non solo non possono assumere alcol prima di guidare, ma, se lo fanno e superano le soglie generali, subiscono un aggravio di sanzioni rispetto agli altri conducenti.

Sanzioni e conseguenze in caso di violazioni

Le violazioni commesse dai neopatentati in materia di velocità, potenza del veicolo e alcol alla guida comportano conseguenze che vanno oltre la semplice multa. Per quanto riguarda i limiti di velocità e di potenza specifica, l’articolo 117 prevede che il titolare di patente italiana che non rispetta le disposizioni dei commi 2 e 2-bis sia soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria, con importi compresi tra un minimo e un massimo, e alla sanzione accessoria della sospensione della patente da due a otto mesi . La sospensione della patente, in particolare, incide in modo significativo sulla vita quotidiana del conducente, limitandone la mobilità personale e lavorativa.

Per le violazioni relative all’alcol, l’articolo 186-bis introduce una sanzione amministrativa specifica per il solo fatto di guidare con un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l, per i soggetti a cui è vietato assumere alcol prima di mettersi alla guida. In questo caso è prevista una somma da pagare, che raddoppia se il conducente provoca un incidente . Se invece il tasso alcolemico supera le soglie previste dall’articolo 186, entrano in gioco le sanzioni di quest’ultimo articolo, aumentate, per i neopatentati e gli altri soggetti indicati, di un terzo o fino alla metà, a seconda della gravità dell’illecito.

Le sanzioni accessorie, come la sospensione della patente, seguono le regole generali dettate dal titolo VI del Codice della Strada. L’articolo 210 del Codice della Strada chiarisce che, quando una norma prevede che a una sanzione pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si applica di diritto, distinguendo tra sanzioni relative ad obblighi di fare o non fare, sanzioni concernenti il veicolo e sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida . Nel caso dei neopatentati, la sospensione della patente rientra proprio tra le sanzioni concernenti i documenti di guida.

Infine, occorre ricordare che la determinazione concreta dell’importo della sanzione pecuniaria avviene nel rispetto dei criteri generali fissati dall’articolo 195 del Codice della Strada, che impone di tener conto della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente per attenuarne le conseguenze, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche . Per un neopatentato, ciò significa che comportamenti particolarmente pericolosi o reiterati possono portare a sanzioni più vicine al massimo ed a periodi di sospensione più lunghi, con un impatto rilevante sulla possibilità di continuare a guidare e sulla costruzione della propria esperienza di conducente.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.