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Quando un neopatentato può guidare auto potenti?

Regole, limiti di velocità e potenza, eccezioni e sanzioni per la guida di auto potenti da parte dei neopatentati con patente B

Auto potenti e neopatentati: limiti di potenza e durata del divieto
diEzio Notte

Quando si parla di “auto potenti” e neopatentati, il riferimento principale è alle limitazioni previste dal Codice della Strada sulla velocità e sulla potenza dei veicoli guidabili con patente B appena conseguita. Comprendere bene queste regole è fondamentale per scegliere l’auto giusta, evitare sanzioni e, soprattutto, circolare in sicurezza. In questo articolo analizziamo chi è considerato neopatentato, quali limiti di velocità e di potenza si applicano, quali sono le eccezioni, come capire se un’auto è guidabile e quali sanzioni sono previste in caso di violazione.

Chi è neopatentato secondo il Codice della strada

Nel linguaggio comune, il termine “neopatentato” indica chi ha conseguito da poco la patente di guida. Nel Codice della Strada questa condizione è collegata in modo preciso alla durata di alcune limitazioni automatiche che scattano dal momento del superamento dell’esame di guida. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che, per i primi tre anni dal conseguimento della patente di determinate categorie, si applicano limiti specifici di velocità e di potenza, che distinguono i neopatentati dagli altri conducenti. Questo inquadramento temporale è essenziale per capire fino a quando valgono i divieti sulla guida di auto più performanti.

Lo stesso articolo precisa che le limitazioni riguardano le patenti di categoria A2, A, B1 e B, ma con contenuti diversi a seconda del tipo di abilitazione. Per quanto riguarda la patente B, che è quella tipicamente utilizzata per la guida delle autovetture, il Codice collega la qualifica di neopatentato a un periodo di tre anni dal rilascio, durante il quale il conducente deve rispettare limiti più restrittivi sia sulla velocità, sia sulle caratteristiche tecniche del veicolo. Questo periodo decorre dalla data di superamento dell’esame di guida, come chiarito dal comma 4 dello stesso articolo, che indica la decorrenza automatica delle limitazioni.

È importante sottolineare che le disposizioni sulle patenti di guida, comprese quelle dell’articolo 117, si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente a una certa data, come specificato dall’articolo 236 del Codice della Strada. Questo inquadramento transitorio serve a chiarire che le regole sui neopatentati si inseriscono in un sistema normativo che ha subito aggiornamenti nel tempo, ma che oggi opera in modo uniforme per chi consegue una nuova patente. Per il conducente, ciò che conta è la data di superamento dell’esame e il rispetto delle limitazioni per i tre anni successivi.

Dal punto di vista pratico, quindi, è considerato neopatentato chi rientra in questo arco temporale di tre anni dal rilascio della patente B (o delle altre categorie indicate) e, di conseguenza, è soggetto ai limiti di velocità e di potenza previsti dall’articolo 117. Superato questo periodo, le restrizioni specifiche per neopatentati cessano automaticamente, fermo restando l’obbligo generale di rispettare tutti gli altri limiti di velocità e le norme di circolazione previste dal Codice, come quelle sui limiti massimi di velocità fissati dall’articolo 142 del Codice della Strada.

Limiti di velocità e di potenza per i titolari di patente B

Per chi ha appena conseguito la patente B, l’elemento centrale è rappresentato dalle limitazioni nella guida previste dall’articolo 117. Il comma 2 stabilisce che, per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B (oltre che A2, A e B1), non è consentito superare la velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Questi limiti sono più restrittivi rispetto a quelli generali fissati dall’articolo 142, che per gli altri conducenti consentono, ad esempio, fino a 130 km/h in autostrada e 110 km/h sulle extraurbane principali. Il neopatentato deve quindi sempre tenere a mente che, su queste tipologie di strade, il suo limite personale è inferiore a quello indicato per la generalità degli utenti.

Accanto ai limiti di velocità, il comma 2-bis dell’articolo 117 introduce una restrizione specifica sulla potenza dei veicoli guidabili con patente B nei primi tre anni. La norma stabilisce che ai titolari di patente B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Per i veicoli di categoria M1, cioè quelli destinati al trasporto di persone fino a un certo numero di posti, anche elettrici o ibridi plug-in, si applica inoltre un ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW. Questo doppio parametro (rapporto potenza/tara e potenza massima) è ciò che, in concreto, definisce se un’auto può essere considerata “troppo potente” per un neopatentato.

Queste limitazioni si affiancano ai limiti generali di velocità previsti dall’articolo 142, che fissano i massimi per le diverse tipologie di strade (autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, strade nei centri abitati). Il neopatentato deve quindi rispettare sia i limiti specifici dell’articolo 117, sia quelli generali dell’articolo 142, applicando sempre il valore più restrittivo. Ad esempio, in un centro abitato il limite resta quello generale di 50 km/h (salvo diversa segnalazione), mentre in autostrada il neopatentato non potrà comunque superare i 100 km/h, anche se il limite generale per quella tratta fosse più elevato.

È utile ricordare che l’articolo 117 prevede che le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis siano stabilite nel regolamento. Questo significa che, a livello operativo, le informazioni sulla potenza specifica e sulla potenza massima del veicolo assumono un ruolo centrale per verificare la compatibilità con la guida da parte di un neopatentato. In sintesi, nei primi tre anni dalla patente B, il conducente deve: rispettare limiti di velocità ridotti su autostrade ed extraurbane principali, scegliere veicoli che non superino i limiti di potenza specifica e, per i veicoli M1, anche il limite di potenza massima.

Eccezioni al divieto di guida di auto potenti

L’articolo 117 non si limita a fissare divieti, ma individua anche alcune eccezioni alle limitazioni sulla potenza dei veicoli guidabili dai neopatentati. Il comma 2-bis prevede che le limitazioni non si applichino ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. In questo caso, quindi, un neopatentato può guidare un veicolo che superi i limiti di potenza specifica o di potenza massima, se il mezzo è destinato al trasporto di una persona invalida regolarmente autorizzata e se quest’ultima si trova effettivamente a bordo durante la circolazione.

Un’ulteriore eccezione riguarda la presenza, a fianco del conducente neopatentato, di una persona che svolga funzione di istruttore. La norma stabilisce che le limitazioni di potenza non si applicano se accanto al conducente si trova una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, oppure valida per la categoria superiore. In questa configurazione, il neopatentato può condurre anche veicoli che superano i limiti di potenza, poiché la presenza dell’istruttore esperto è ritenuta una garanzia aggiuntiva di sicurezza e di controllo.

Lo stesso comma 2-bis collega inoltre la durata delle limitazioni a particolari situazioni legate al divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico sugli stupefacenti, richiamando anche l’articolo 120 del Codice della Strada. In tali casi, il divieto di guida di veicoli oltre i limiti di potenza si applica per i primi tre anni dal rilascio della patente, con un collegamento tra disciplina della circolazione e altre normative di settore. Questo dimostra come le limitazioni per neopatentati possano intrecciarsi con ulteriori misure restrittive, a seconda della situazione personale del conducente.

È importante osservare che les eccezioni previste dall’articolo 117 non eliminano gli altri obblighi di circolazione. Anche quando il neopatentato può guidare un’auto più potente grazie alle deroghe (ad esempio per il trasporto di persona invalida o con istruttore a bordo), restano pienamente applicabili i limiti di velocità generali e le altre norme del Codice, come quelle sulle condizioni del veicolo e sulla sicurezza della circolazione. Le deroghe, quindi, vanno lette in modo puntuale e non come un’esenzione generale da tutte le regole che caratterizzano la guida nei primi anni di patente.

Come verificare se un’auto è guidabile da un neopatentato

Per capire se un neopatentato può guidare una determinata auto, è necessario confrontare le caratteristiche tecniche del veicolo con i limiti fissati dall’articolo 117. In particolare, il comma 2-bis richiede di considerare la potenza specifica riferita alla tara, che non deve superare 75 kW/t, e, per i veicoli di categoria M1, anche la potenza massima, che non deve superare 105 kW. Questo significa che, per ogni veicolo, occorre disporre dei dati relativi alla potenza espressa in kW e alla tara, cioè alla massa del veicolo in ordine di marcia senza carico, per calcolare il rapporto potenza/tara e verificare se rientra nel limite.

L’articolo 117 prevede che nel regolamento siano stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. In termini pratici, questo implica che le informazioni necessarie per la verifica (come potenza e massa del veicolo) sono collegate alla documentazione ufficiale del mezzo. Il conducente neopatentato, o chi lo assiste nella scelta dell’auto, deve quindi fare riferimento ai dati riportati nei documenti del veicolo per stabilire se la potenza specifica e la potenza massima rispettano i limiti previsti dalla norma.

Oltre alla potenza, il neopatentato deve tenere conto anche dei limiti di velocità che lo riguardano direttamente. Come stabilito dal comma 2 dell’articolo 117, per i primi tre anni non è consentito superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Questi limiti si innestano sui limiti generali fissati dall’articolo 142, che definisce la velocità massima per ciascuna categoria di strada. Verificare se un’auto è “adatta” a un neopatentato significa quindi anche valutare se le sue prestazioni e il suo comportamento dinamico consentono di rispettare con facilità questi limiti, riducendo il rischio di infrazioni.

Infine, è utile ricordare che le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121, come stabilito dal comma 4 dell’articolo 117. Non è necessario alcun provvedimento aggiuntivo perché i limiti diventino operativi: il neopatentato è tenuto a conoscerli e a rispettarli fin dal primo giorno di guida. La verifica della guidabilità di un’auto da parte di un neopatentato è quindi un passaggio fondamentale sia al momento dell’acquisto o del noleggio, sia ogni volta che si utilizza un veicolo diverso da quello abituale.

Sanzioni in caso di violazione dei limiti dell’art. 117

L’articolo 117 disciplina in modo dettagliato le sanzioni per chi non rispetta le limitazioni previste per i neopatentati. Il comma 5 stabilisce che chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis, quindi i limiti di velocità specifici per i primi tre anni e i limiti di potenza dei veicoli guidabili con patente B, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, con importi determinati secondo gli aggiornamenti periodici previsti dal Codice. Alla sanzione pecuniaria si accompagna, di norma, la decurtazione di punti dalla patente, secondo le regole generali sulle violazioni che incidono sulla sicurezza della circolazione.

Lo stesso articolo 117 prevede che, in caso di recidiva, possano essere applicate sanzioni più gravi, come la sospensione della patente di guida, secondo le norme del titolo VI del Codice. Questo inasprimento riflette la particolare attenzione del legislatore verso la condotta dei neopatentati, considerati soggetti che stanno ancora consolidando la propria esperienza di guida. La violazione ripetuta dei limiti di velocità o di potenza viene quindi valutata con maggiore severità, proprio perché indica una scarsa propensione al rispetto delle regole in una fase in cui la prudenza dovrebbe essere massima.

Le sanzioni previste dall’articolo 117 si aggiungono a quelle eventualmente applicabili per la violazione dei limiti generali di velocità fissati dall’articolo 142. Se, ad esempio, un neopatentato supera sia il limite specifico di 100 km/h in autostrada, sia il limite generale previsto per quel tratto, la sua condotta può integrare più violazioni, con conseguenze sanzionatorie che vanno valutate alla luce delle norme sul concorso di illeciti amministrativi, come l’articolo 198, che disciplina i casi di più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie. In questo quadro, il rispetto dei limiti specifici per neopatentati assume un ruolo decisivo per evitare un accumulo di sanzioni.

È bene ricordare che, come per le altre violazioni del Codice della Strada, contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria è possibile proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall’articolo 205 del Codice della Strada. Tuttavia, la possibilità di contestare la sanzione non attenua l’obbligo primario di rispettare le limitazioni dell’articolo 117, che restano uno strumento fondamentale per garantire che l’accesso alla guida di veicoli più potenti e alle velocità più elevate avvenga solo dopo un adeguato periodo di esperienza e di maturazione alla guida.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.