Quando una multa da autovelox è nulla per mancata presegnalazione?
Analisi tecnica degli obblighi di segnalazione degli autovelox, del concetto di segnaletica adeguata e dei limiti alla nullità delle multe per mancata presegnalazione
La validità di una multa da autovelox per mancata presegnalazione è un tema che si colloca all’incrocio tra limiti di velocità, modalità di controllo e disciplina della segnaletica stradale. All’interno del Codice della Strada, le norme che consentono di inquadrare correttamente il problema sono quelle sui limiti di velocità e sui poteri degli enti proprietari della strada, nonché quelle che definiscono struttura, funzione e requisiti della segnaletica. In questo articolo analizziamo, con taglio tecnico e basandoci esclusivamente sul testo del Codice, quali obblighi di segnalazione esistono, che cosa si intende per segnaletica adeguata e in che misura tali elementi possono incidere sulla legittimità di un verbale da autovelox.
Obblighi di segnalazione delle postazioni
Il punto di partenza è la disciplina dei limiti di velocità contenuta nell’articolo 142 del Codice della Strada, che stabilisce i limiti massimi generali (130 km/h in autostrada, 110 km/h sulle extraurbane principali, 90 km/h sulle extraurbane secondarie e locali, 50 km/h nei centri abitati, con possibilità di elevazione a 70 km/h su strade urbane idonee) e consente agli enti proprietari di fissare limiti diversi, sia massimi che minimi, purché provvedano alla relativa segnalazione. Il Codice, quindi, collega espressamente l’efficacia dei limiti particolari alla presenza di idonei segnali, ma non contiene, nel testo dell’articolo 142, una disciplina dettagliata e autonoma sulla “presegnalazione” specifica delle postazioni di controllo della velocità.
Lo stesso articolo 142 chiarisce che gli enti proprietari della strada possono determinare limiti diversi da quelli generali “provvedendo anche alla relativa segnalazione” e che hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente tali limiti al venir meno delle cause che li hanno giustificati. Da questa formulazione emerge un obbligo di segnalare il limite applicabile, non l’obbligo, nel testo dell’articolo, di segnalare ogni singolo strumento di controllo (come l’autovelox) in modo nominativo o puntuale. Il Codice, peraltro, rinvia a direttive e regolamento per la definizione delle modalità tecniche di impiego dei dispositivi, ma tali dettagli non sono riportati nei testi normativi qui disponibili, per cui non è possibile, restando entro la sola fonte codicistica, ricavare regole più specifiche sulla distanza o sulla forma della presegnalazione delle postazioni.
Per quanto riguarda la regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati, l’articolo 6 attribuisce al prefetto e agli enti proprietari la facoltà di imporre limiti di velocità ridotti per ragioni di sicurezza o tutela ambientale, prevedendo che tali provvedimenti siano resi noti all’utenza secondo le modalità di informazione e segnalazione previste dal Codice. Lo stesso articolo, al comma 1-quater, prevede che il controllo della velocità nelle aree interessate da tali limitazioni possa essere effettuato ai sensi dell’articolo 201, ma anche in questo caso il testo non introduce una disciplina autonoma sulla presegnalazione delle apparecchiature di controllo, limitandosi a richiamare la necessità di rendere noti i provvedimenti di limitazione.
In sintesi, dal solo Codice della Strada emerge con chiarezza l’obbligo di:
- stabilire limiti di velocità nel rispetto dei criteri fissati dall’articolo 142;
- rendere conoscibili tali limiti agli utenti mediante segnaletica idonea;
- informare l’utenza dei provvedimenti che modificano la velocità consentita, in particolare fuori dai centri abitati, secondo quanto previsto dall’articolo 6.
Non è invece desumibile, dal solo testo codicistico disponibile, una regola espressa che dichiari nulla la multa da autovelox per il solo fatto della mancata presegnalazione della postazione, distinta dalla segnalazione del limite di velocità.
Che cosa intende il Codice per segnaletica adeguata
Per comprendere che cosa possa intendersi, in chiave strettamente codicistica, per “segnaletica adeguata” in relazione ai controlli di velocità, occorre richiamare l’articolo 38 del Codice della Strada, che definisce la segnaletica stradale come l’insieme di segnali verticali, orizzontali, luminosi e attrezzature complementari. Il Codice stabilisce che gli utenti devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica, anche quando queste risultino in difformità rispetto ad altre regole di circolazione, e che le diverse tipologie di segnali hanno un ordine gerarchico (semaforici, verticali, orizzontali). Da ciò discende che, ai fini della legittimità di un accertamento di velocità, è essenziale che il limite applicabile sia correttamente reso noto tramite i segnali previsti, più che la specifica indicazione del dispositivo di controllo.
Lo stesso articolo 38 precisa che nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo di segnaletica, i singoli segnali, le caratteristiche tecniche, le modalità di apposizione (distanze, altezze) e i casi di obbligatorietà. Tuttavia, tali dettagli regolamentari non sono riportati nel testo codicistico qui disponibile, per cui non è possibile, restando entro la sola fonte del Codice, indicare parametri numerici o configurazioni grafiche specifiche che rendano “adeguata” o “inadeguata” la segnaletica di presegnalazione di un autovelox. È però chiaro che, secondo il Codice, la segnaletica deve essere conforme ai modelli e alle modalità di impiego stabiliti dal regolamento, e che gli utenti sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni così rese note.
Un ulteriore tassello è fornito dall’articolo 45 del Codice della Strada, che vieta la fabbricazione e l’impiego di segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal Codice, dal regolamento o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto. Questo principio di uniformità implica che, perché la segnaletica sia considerata adeguata, deve rispettare le forme, i simboli, le posizioni e le modalità di installazione previste dalle norme tecniche. Se un segnale di limite di velocità fosse, ad esempio, collocato in modo difforme dalle prescrizioni regolamentari, si porrebbe un problema di conformità alla disciplina dell’articolo 45, ma il Codice, nel testo qui disponibile, non esplicita direttamente le conseguenze di tale difformità sulla validità delle sanzioni irrogate.
Infine, l’articolo 38 stabilisce che i segnali devono essere collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide. Pur non trattandosi di una regola specifica sulla presegnalazione degli autovelox, questa disposizione conferma che la corretta installazione della segnaletica è parte integrante della sicurezza e dell’accessibilità della strada. In assenza di ulteriori dettagli normativi o regolamentari nella base dati disponibile, non è possibile definire in modo più puntuale, sul piano numerico o grafico, quando la segnaletica di avviso di un controllo di velocità possa dirsi “adeguata” o “inadeguata”; ci si deve limitare a rilevare che, secondo il Codice, essa deve essere conforme ai modelli e alle modalità di impiego stabiliti dal regolamento e dalle direttive ministeriali richiamate dall’articolo 45.
Casi tipici di annullamento e come difendersi
La domanda centrale – quando una multa da autovelox è nulla per mancata presegnalazione – presuppone l’esistenza, nel testo del Codice, di una norma che colleghi in modo diretto la validità del verbale alla presenza o meno di un segnale di avviso del controllo. Nella documentazione del Codice della Strada qui disponibile, non è presente una disposizione che affermi espressamente la nullità della sanzione per il solo fatto della mancata presegnalazione della postazione di controllo, distinta dalla segnalazione del limite di velocità. Il Codice disciplina i limiti (articolo 142), la segnaletica (articolo 38) e l’uniformità dei segnali (articolo 45), ma non contiene, in questi testi, un elenco di “casi tipici” di annullamento delle multe da autovelox riconducibili alla sola assenza di un cartello di presegnalazione.
Ciò non significa che il tema della legittimità dell’accertamento sia irrilevante: al contrario, dal Codice si ricava che:
- il limite di velocità deve essere fissato e segnalato secondo i criteri dell’articolo 142;
- la segnaletica deve essere conforme ai modelli e alle modalità di impiego previste dal regolamento, come richiamato dagli articoli 38 e 45;
- gli utenti sono tenuti a rispettare le prescrizioni rese note tramite segnaletica, anche se in difformità rispetto ad altre regole di circolazione.
Tuttavia, il Codice, nella versione qui consultabile, non specifica quali vizi di segnalazione comportino automaticamente l’annullamento del verbale, né descrive procedure difensive dettagliate fondate esclusivamente sulla mancata presegnalazione dell’autovelox.
Per quanto riguarda le modalità di difesa, il Codice della Strada rinvia, in via generale, alla disciplina delle sanzioni amministrative e alle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689, come richiamato dall’articolo 194, che stabilisce l’applicazione delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative pecuniarie. Tuttavia, nella documentazione disponibile non sono riportati i commi dell’articolo 201 che disciplinano nel dettaglio la contestazione e la notifica delle violazioni accertate con dispositivi automatici, né sono presenti, in questa base dati, le norme procedurali specifiche che potrebbero essere richiamate per contestare un verbale per vizi di segnalazione. Di conseguenza, non è possibile, restando entro la sola fonte codicistica qui accessibile, descrivere in modo puntuale i passaggi procedurali (termini, autorità competenti, contenuto del ricorso) per far valere l’eventuale irregolarità della presegnalazione.
Alla luce di questi limiti informativi, si può affermare soltanto che, secondo il Codice della Strada:
- la legittimità di un accertamento di velocità presuppone l’esistenza di un limite validamente fissato e correttamente segnalato, in conformità all’articolo 142 e alle regole sulla segnaletica;
- la segnaletica deve essere conforme ai modelli e alle modalità di impiego previste dal regolamento, come richiesto dall’articolo 45;
- eventuali contestazioni sulla validità del verbale possono essere ricondotte, in astratto, alla verifica del rispetto di tali norme, ma il Codice, nella versione qui disponibile, non elenca casi tipici di annullamento né collega in modo espresso la nullità della multa alla sola mancata presegnalazione della postazione di controllo.
Ogni ulteriore dettaglio sui casi concreti di annullamento delle multe da autovelox o sulle strategie difensive specifiche richiederebbe il ricorso a fonti esterne al testo del Codice della Strada (come giurisprudenza, circolari o regolamenti tecnici) che non sono consultabili in questa sede e che, per le regole poste, non possono essere richiamate o ricostruite.
Fonti normative
- Articolo 142 del Codice della Strada – Limiti di velocità
- Articolo 38 del Codice della Strada – Segnaletica stradale
- Articolo 45 del Codice della Strada – Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni
- Articolo 6 del Codice della Strada – Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
- Articolo 194 del Codice della Strada – Disposizioni di carattere generale in materia di sanzioni amministrative
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.