Quanto costa la multa per eccesso di velocità e quanti punti si perdono?
Analisi tecnica delle sanzioni per eccesso di velocità, fasce di superamento, importi previsti dal Codice della Strada, sospensione patente e riferimenti normativi applicabili
Capire quanto costa una multa per eccesso di velocità e quanti punti si perdono sulla patente significa entrare nel dettaglio di ciò che il Codice della Strada prevede in base alle diverse fasce di superamento del limite, alle circostanze aggravanti e alle possibili conseguenze accessorie come la sospensione della patente. In questo articolo analizziamo in modo tecnico e sistematico le disposizioni normative, con particolare riferimento alle regole sui limiti di velocità, alla struttura delle sanzioni pecuniarie, alla decurtazione dei punti e ai casi in cui scatta la sospensione del titolo di guida, basandoci esclusivamente sul testo ufficiale del Codice.
Limiti e fasce di superamento: cosa prevede il Codice
Il punto di partenza per comprendere le multe per eccesso di velocità è l’articolo 142 del Codice della Strada, che disciplina sia la fissazione dei limiti di velocità sia le conseguenze sanzionatorie in caso di superamento. Questo articolo stabilisce che chiunque non osservi i limiti minimi o superi i limiti massimi di velocità è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria, con importi che variano in funzione dell’entità dello scostamento rispetto al limite imposto. All’interno dello stesso articolo sono individuate diverse fasce di superamento, ognuna con un proprio regime sanzionatorio e, nei casi più gravi, con l’applicazione di sanzioni accessorie come la sospensione della patente di guida.
La prima fascia riguarda il mancato rispetto dei limiti minimi e il superamento dei limiti massimi “di non oltre 10 km/h”. In questa ipotesi, il Codice prevede una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo e un massimo in euro, senza che sia menzionata, nel testo dell’articolo 142, una sanzione accessoria di sospensione della patente per questa specifica fascia. La seconda fascia è quella in cui il conducente supera il limite massimo “di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h”: in questo caso l’articolo 142 prevede un diverso intervallo di importi, più elevato, e introduce anche una disciplina particolare quando la violazione avviene all’interno del centro abitato e si ripete almeno due volte nell’arco di un anno, con conseguenze più gravose sul piano sanzionatorio.
Salendo di gravità, l’articolo 142 individua una terza fascia per chi supera il limite massimo “di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h”. In questa ipotesi, oltre a una sanzione amministrativa pecuniaria sensibilmente più alta rispetto alle fasce precedenti, il Codice prevede espressamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, indicato nello stesso articolo. Ancora più severo è il trattamento per la fascia in cui il superamento del limite è “di oltre 60 km/h”: anche qui sono previsti importi sanzionatori più elevati e una sospensione della patente più lunga, a conferma del fatto che il legislatore considera particolarmente pericolosi i comportamenti che comportano velocità molto superiori ai limiti stabiliti.
È importante sottolineare che l’articolo 142 collega le sanzioni per eccesso di velocità non solo al superamento dei limiti generali fissati dal Codice, ma anche ai limiti specifici eventualmente stabiliti da provvedimenti dell’ente proprietario o gestore della strada, come richiamato anche dall’articolo 6 per le riduzioni di velocità legate a esigenze di sicurezza o di tutela ambientale. In tali casi, il mancato rispetto dei limiti ridotti comporta comunque l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 142, a conferma del principio per cui il conducente deve sempre adeguare la velocità alle prescrizioni vigenti sul tratto di strada percorso, indipendentemente dal fatto che si tratti di limiti generali o di limiti particolari.
Importi delle sanzioni e decurtazione punti per ogni fascia
Per rispondere alla domanda “quanto costa la multa per eccesso di velocità”, occorre guardare ai commi 7, 8, 9 e 9-bis dell’articolo 142, che indicano per ciascuna fascia di superamento un intervallo di importi in euro. Il comma 7 stabilisce che chi non osserva i limiti minimi o supera i limiti massimi di non oltre 10 km/h è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo e un massimo, aggiornati periodicamente secondo i criteri fissati dall’articolo 195 sulle sanzioni amministrative pecuniarie. Il comma 8, per il superamento di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h, prevede un diverso intervallo di importi, più elevato, e contempla una disciplina aggravata per le violazioni ripetute in ambito urbano.
Il comma 9 dell’articolo 142 disciplina la fascia di superamento di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo e un massimo ancora più alti, oltre alla sospensione della patente da uno a tre mesi. Il comma 9-bis, invece, riguarda il superamento di oltre 60 km/h, con importi sanzionatori più gravosi e una sospensione della patente di durata maggiore rispetto alla fascia precedente. Il dettaglio numerico degli importi è riportato nel testo vigente dell’articolo 142 e viene periodicamente aggiornato secondo le regole dell’articolo 195; in questa sede, attenendoci strettamente alla knowledge base disponibile, possiamo solo richiamare il fatto che il Codice indica espressamente tali intervalli in euro, senza poter integrare con dati esterni o ulteriori elaborazioni.
Per quanto riguarda la decurtazione dei punti dalla patente, il sistema del “saldo punti” è disciplinato da altre disposizioni del Codice della Strada, che non sono riportate nei documenti attualmente disponibili nella knowledge base consultata. Di conseguenza, pur sapendo che alle violazioni per eccesso di velocità sono normalmente associate specifiche decurtazioni di punti in funzione della gravità dell’infrazione, non possiamo indicare in modo puntuale quanti punti vengano sottratti per ciascuna fascia di superamento, perché tali informazioni non emergono dai testi di articolo 142 e articolo 195 qui accessibili. In un’ottica di rigore, è quindi necessario limitarsi a segnalare che la perdita di punti è prevista dal sistema generale del Codice, senza quantificarla.
L’articolo 195, dedicato alle sanzioni amministrative pecuniarie, non entra nel merito delle singole violazioni ma stabilisce i criteri generali di determinazione e aggiornamento degli importi. In particolare, il comma 3 prevede che la misura delle sanzioni sia aggiornata ogni due anni in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT, con fissazione dei nuovi limiti da parte del Ministro della giustizia, di concerto con altri ministeri competenti. Lo stesso articolo prevede anche l’arrotondamento all’unità di euro degli importi aggiornati. Questo significa che gli intervalli di importi indicati nell’articolo 142 sono soggetti a tali aggiornamenti periodici, ma, non disponendo nella knowledge base di una tabella completa e aggiornata per ciascuna violazione, non è possibile fornire un elenco numerico esaustivo delle somme attualmente dovute.
| Fascia di superamento | Riferimento normativo | Tipo di sanzione |
| Fino a 10 km/h oltre il limite o mancato rispetto limite minimo | Art. 142, comma 7 | Sanzione pecuniaria (nessuna sospensione patente indicata nel comma) |
| Oltre 10 km/h e fino a 40 km/h | Art. 142, comma 8 | Sanzione pecuniaria; aggravamento in caso di recidiva in centro abitato |
| Oltre 40 km/h e fino a 60 km/h | Art. 142, comma 9 | Sanzione pecuniaria + sospensione patente da 1 a 3 mesi |
| Oltre 60 km/h | Art. 142, comma 9-bis | Sanzione pecuniaria + sospensione patente di durata maggiore |
Aggravanti notturne e violazioni multiple entro un’ora
Un aspetto rilevante per chi vuole capire quanto può aumentare il costo di una multa per eccesso di velocità riguarda le circostanze aggravanti, tra cui rientrano le violazioni commesse in determinate fasce orarie e la reiterazione in un breve arco di tempo. L’articolo 142 contiene una specifica disciplina per il caso di più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis accertate con le modalità di controllo automatico della velocità previste dai commi 6 e 6-bis (postazioni di controllo preventivamente segnalate e ben visibili). In particolare, il comma 6-ter stabilisce che, quando più violazioni sono commesse dallo stesso veicolo su tratti stradali di competenza del medesimo ente e in un periodo non superiore a un’ora, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo.
Questa regola ha un impatto diretto sul “quanto costa” complessivo in caso di più infrazioni ravvicinate: invece di sommare integralmente le singole sanzioni per ogni superamento del limite, il Codice consente, a determinate condizioni, di applicare un criterio più favorevole al trasgressore, prendendo come base la violazione più grave e aumentandone l’importo di un terzo. È importante notare che il periodo di un’ora decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima, come specificato dallo stesso comma 6-ter, e che si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 198-bis, richiamato nel testo ma non riportato nella knowledge base qui consultata.
Per quanto riguarda le aggravanti legate alla fascia oraria notturna, l’articolo 142, nella porzione di testo disponibile, non riporta espressamente una maggiorazione specifica per le violazioni commesse di notte. È noto che il sistema sanzionatorio può prevedere, in generale, maggiorazioni in determinate condizioni, ma, attenendoci rigorosamente ai documenti presenti nella knowledge base, non possiamo descrivere in dettaglio una disciplina delle “aggravanti notturne” per l’eccesso di velocità, perché non emerge in modo esplicito dal testo di articolo 142 qui disponibile. In assenza di un riferimento chiaro, è necessario limitarsi a ciò che il Codice riporta testualmente, senza introdurre elementi non documentati.
Resta comunque centrale il principio per cui il controllo della velocità può essere effettuato anche mediante dispositivi automatici, come richiamato dai commi 6 e 6-bis dell’articolo 142, che prevedono l’utilizzo di postazioni di controllo preventivamente segnalate e ben visibili, con modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. La presenza di tali dispositivi, unita alla disciplina sulle violazioni multiple entro un’ora, incide concretamente sulla gestione delle sanzioni in caso di più superamenti del limite in un breve arco temporale, soprattutto su tratti di strada dotati di sistemi di rilevamento continuo della velocità.
Sospensione della patente: quando scatta e quanto dura
La sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria che si aggiunge alla sanzione pecuniaria nei casi più gravi di eccesso di velocità. L’articolo 142 prevede espressamente che, per il superamento del limite di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h, dalla violazione consegua la sospensione della patente da uno a tre mesi, mentre per il superamento di oltre 60 km/h la sospensione è più lunga, con una durata maggiore indicata nello stesso articolo. Queste previsioni qualificano chiaramente tali condotte come particolarmente pericolose per la sicurezza stradale, giustificando l’allontanamento temporaneo del conducente dalla guida.
La disciplina generale della sospensione della patente è contenuta nell’articolo 218, che stabilisce le modalità operative con cui la sanzione accessoria viene applicata. Quando il Codice prevede la sospensione per un periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente o organo di polizia che accerta la violazione, con menzione del ritiro nel verbale di contestazione. L’organo accertatore rilascia un permesso provvisorio di guida limitato al tempo strettamente necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato. Successivamente, la patente viene inviata alla prefettura del luogo della commessa violazione, che emana l’ordinanza di sospensione indicando il periodo di durata, entro i limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma (nel caso dell’eccesso di velocità, dall’articolo 142).
L’articolo 218 prevede anche la possibilità, in assenza di incidente, per il conducente a cui è stata sospesa la patente di presentare istanza al prefetto per ottenere un permesso di guida limitato a determinate fasce orarie e per un massimo di tre ore al giorno, per comprovate esigenze di lavoro o per situazioni particolari richiamate dalla normativa. Il prefetto valuta l’entità del danno, la gravità della violazione e il pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe causare, oltre alle motivazioni e alla documentazione a supporto dell’istanza, decidendo se concedere o meno tale permesso. In caso di accoglimento, il periodo di sospensione viene aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive autorizzate alla guida, arrotondato per eccesso, a conferma del carattere eccezionale di questa possibilità.
Per quanto riguarda la durata esatta della sospensione nelle diverse fasce di eccesso di velocità, l’articolo 142 indica, come visto, un intervallo (ad esempio da uno a tre mesi per la fascia oltre 40 km/h e fino a 60 km/h), lasciando al prefetto il compito di determinare in concreto il periodo, entro tali limiti, in base ai criteri generali dell’articolo 218. Non disponendo nella knowledge base di ulteriori specificazioni o tabelle di dettaglio, non è possibile fornire una casistica più analitica; è però chiaro che, all’aumentare della gravità del superamento del limite, aumenta anche la durata minima e massima della sospensione prevista dal Codice, con particolare severità per la fascia oltre 60 km/h.
Fonti normative
- Articolo 142 del Codice della Strada
- Articolo 195 del Codice della Strada
- Articolo 6 del Codice della Strada
- Articolo 218 del Codice della Strada
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.