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Quanto costa la multa per smartphone alla guida in caso di recidiva?

Sanzioni per uso di smartphone alla guida, recidiva, sospensione patente e regole di contestazione secondo il Codice della Strada

Smartphone alla guida: sanzioni e sospensione in caso di recidiva
diEzio Notte

Usare lo smartphone alla guida non è solo una cattiva abitudine: il Codice della Strada lo qualifica come una violazione specifica, disciplinata dall’Art. 173, che prevede sanzioni pecuniarie e, in caso di recidiva, anche la sospensione della patente. In questo articolo analizziamo cosa succede alla prima violazione, cosa cambia se si ricade nello stesso illecito entro il periodo previsto e come avviene, in concreto, la contestazione, basandoci esclusivamente sulle norme del Codice della Strada e sulle regole generali in tema di sanzioni, pagamento e notifiche.

Prima violazione: importi e tempistiche

L’uso di apparecchi radiotelefonici e, per estensione, di dispositivi come lo smartphone durante la guida è disciplinato dall’Art. 173 del Codice della Strada, che vieta al conducente di utilizzare tali apparecchi in modo da distogliere l’attenzione dalla guida. Nella struttura generale del Codice, le violazioni di questo tipo sono sanzionate con una somma di denaro (sanzione amministrativa pecuniaria) e, nei casi previsti, con sanzioni accessorie come la sospensione della patente. Per la prima violazione, l’Art. 173 stabilisce un intervallo minimo e massimo della sanzione pecuniaria (minimo edittale e massimo edittale); tuttavia, nella knowledge base disponibile non è riportato il dettaglio numerico aggiornato degli importi specifici per l’Art. 173, ma solo il rinvio alla disciplina generale del pagamento in misura ridotta dell’Art. 202.

Per comprendere quanto si paga alla prima violazione, occorre applicare la regola generale del pagamento in misura ridotta prevista dall’Art. 202: quando una norma del Codice prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore può pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, una somma pari al minimo fissato dalla singola norma. Questo significa che, per l’uso del telefono alla guida, in assenza di altre condizioni particolari, la “multa base” corrisponde al minimo edittale dell’Art. 173, pagabile entro 60 giorni. La stessa disposizione prevede inoltre che, se il pagamento avviene entro 5 giorni, la somma è ridotta del 30%, salvo che la violazione comporti sospensione della patente o confisca del veicolo, casi in cui lo sconto non si applica.

È importante sottolineare che il Codice distingue chiaramente tra sanzione pecuniaria principale e sanzioni accessorie. L’Art. 202 specifica che il pagamento in misura ridotta avviene “ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie”, cioè pagare la multa non evita, di per sé, la sospensione della patente se questa è prevista dalla norma violata. Nel caso dell’Art. 173, la sospensione della patente è collegata alla recidiva nel periodo indicato dalla legge, non alla prima violazione in sé. Per la prima volta che si viene sorpresi con lo smartphone alla guida, quindi, si applica la sola sanzione pecuniaria (nei limiti previsti dall’articolo) e l’eventuale decurtazione punti, ma non la sospensione, salvo che la norma preveda diversamente in casi particolari (informazione che, nella knowledge base disponibile, non è dettagliata per l’Art. 173).

Dal punto di vista operativo, il verbale di accertamento deve indicare chiaramente l’articolo violato (Art. 173), l’importo della sanzione, i termini per il pagamento in misura ridotta (5 giorni per lo sconto del 30%, 60 giorni per il pagamento al minimo edittale) e le modalità di pagamento (ufficio dell’organo accertatore, conto corrente postale, bancario o strumenti elettronici). L’Art. 202 prevede anche la possibilità, se l’agente è dotato di idonea apparecchiatura, di pagare immediatamente con strumenti elettronici, beneficiando della misura ridotta entro 5 giorni. Questo quadro generale si applica anche alla prima violazione per uso di smartphone alla guida, in assenza di elementi specifici contrari nell’Art. 173.

Quanto costa la multa per smartphone alla guida in caso di recidiva?

Recidiva: raddoppio e sospensione

La domanda centrale riguarda cosa accade in caso di recidiva, cioè quando il conducente commette nuovamente la violazione dell’Art. 173 entro il periodo previsto dalla legge. Il Codice della Strada, per molte fattispecie, prevede che la reiterazione nel biennio comporti un aggravamento della sanzione pecuniaria e l’applicazione di sanzioni accessorie, in particolare la sospensione della patente. Questo schema è chiaramente visibile, ad esempio, nell’Art. 193 sulla mancanza di assicurazione, dove, in caso di seconda violazione nel biennio, è previsto il raddoppio della sanzione e la sospensione della patente da uno a due mesi. Analogamente, l’Art. 7 prevede, per la reiterazione di alcune violazioni nel biennio, la sospensione della patente da quindici a trenta giorni.

L’Art. 173 si inserisce in questa logica generale: la recidiva nel periodo indicato (normalmente il biennio, secondo lo schema ricorrente nel Codice) comporta un aggravamento della risposta sanzionatoria. Tuttavia, nella knowledge base disponibile non è riportato il testo di dettaglio dell’Art. 173 con gli importi aggiornati e le esatte soglie di raddoppio della sanzione pecuniaria. Sappiamo, per analogia sistematica, che la recidiva per violazioni che incidono direttamente sulla sicurezza (come l’uso del telefono alla guida) è normalmente associata a: aumento dell’importo della sanzione e sospensione della patente, ma non possiamo indicare, in modo giuridicamente certo, l’importo esatto della multa in caso di recidiva per l’Art. 173, perché tale dato non è esplicitamente presente nei testi disponibili.

Possiamo però chiarire il meccanismo: quando una norma prevede il raddoppio della sanzione in caso di recidiva, ciò significa che, all’ultima infrazione, l’importo da pagare non è più il minimo edittale originario, ma il doppio della sanzione prevista per la prima violazione. L’Art. 193, ad esempio, stabilisce che, se lo stesso soggetto incorre in due violazioni nel biennio, “all’ultima infrazione consegue il raddoppio della sanzione amministrativa” e la sospensione della patente da uno a due mesi. Questo schema è utile per comprendere come il Codice costruisce la recidiva: la seconda violazione non è trattata come un semplice “bis” della prima, ma come un fatto più grave, che giustifica un salto di severità.

Un altro aspetto importante è il rapporto tra recidiva e pagamento in misura ridotta. L’Art. 202 consente il pagamento al minimo edittale entro 60 giorni, con ulteriore riduzione del 30% entro 5 giorni, ma esclude lo sconto del 30% quando la violazione comporta sospensione della patente o confisca del veicolo. In molte ipotesi di recidiva, la sospensione della patente è espressamente prevista come sanzione accessoria (come negli esempi degli Art. 7 e 193), con la conseguenza che lo sconto del 30% non è applicabile. Nel caso specifico dell’Art. 173, non avendo il testo completo nella knowledge base, non possiamo affermare con certezza se, in recidiva, lo sconto del 30% sia escluso, ma il modello generale del Codice va in questa direzione quando la sospensione è espressamente collegata alla violazione.

Come avviene la contestazione

Per capire come viene accertata e contestata la violazione per uso di smartphone alla guida, occorre richiamare le norme generali sulla contestazione e notificazione delle violazioni. L’Art. 200 stabilisce che, fuori dai casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, la violazione deve essere contestata subito al trasgressore e alla persona obbligata in solido, quando possibile. Questo significa che, se l’agente di polizia stradale ferma il veicolo e accerta direttamente che il conducente sta usando il telefono in violazione dell’Art. 173, deve contestare la violazione sul posto, redigere il verbale e consegnarne copia al conducente. Nel verbale devono essere indicati gli estremi della violazione, l’articolo violato, l’importo della sanzione, i termini e le modalità di pagamento, nonché l’eventuale applicazione di sanzioni accessorie.

Quando la contestazione immediata non è possibile, interviene l’Art. 201, che disciplina la notificazione delle violazioni. Questa norma prevede che, se la violazione non può essere contestata subito, il verbale deve essere notificato all’effettivo trasgressore o, se non identificato, a uno dei soggetti obbligati in solido (come il proprietario del veicolo) entro 90 giorni dall’accertamento. L’Art. 201 elenca anche una serie di casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, come l’impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità, il passaggio con semaforo rosso, il sorpasso vietato o l’accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario. Per l’uso del telefono alla guida, la contestazione è normalmente immediata (l’agente ferma il veicolo), ma nulla esclude che, in particolari condizioni operative, si possa procedere ad accertamento e successiva notifica, purché siano rispettati i termini di legge.

Il verbale di contestazione è l’atto centrale del procedimento sanzionatorio: da esso decorrono i termini per il pagamento in misura ridotta (Art. 202) e per l’eventuale proposizione di ricorso al Prefetto (Art. 203) o al Giudice di Pace (Art. 204-bis), anche se questi ultimi articoli non sono riportati nel dettaglio nella knowledge base disponibile. Inoltre, il verbale costituisce il presupposto per l’applicazione delle sanzioni accessorie, come la sospensione della patente, che vengono poi formalmente disposte dal Prefetto secondo le regole del Titolo VI del Codice (ad esempio, Art. 224 e seguenti per il procedimento di applicazione delle sanzioni accessorie).

In sintesi, la contestazione della violazione per uso di smartphone alla guida segue lo stesso schema di tutte le altre violazioni del Codice della Strada: contestazione immediata quando possibile (Art. 200), notificazione entro i termini quando la contestazione immediata non è praticabile (Art. 201), possibilità di pagamento in misura ridotta secondo l’Art. 202 e, in caso di recidiva o di violazioni particolarmente gravi, applicazione delle sanzioni accessorie di sospensione della patente secondo le norme del Titolo VI.

Alla luce della sola knowledge base disponibile, non è possibile indicare con precisione “quanto costa” in euro la multa per smartphone alla guida in caso di recidiva, perché il testo dell’Art. 173 con gli importi aggiornati non è riportato. Possiamo però affermare, sulla base della struttura del Codice, che la recidiva comporta un aggravamento della sanzione pecuniaria e l’applicazione della sospensione della patente, secondo lo schema generale adottato per le violazioni che incidono direttamente sulla sicurezza della circolazione. Per conoscere l’importo esatto aggiornato, sarebbe necessario consultare il testo vigente dell’Art. 173 e gli aggiornamenti delle sanzioni ex Art. 195, che non sono integralmente presenti nella documentazione qui disponibile.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.