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Quanto costa superare il limite di 10, 40 o 60 km/h?

Guida alle sanzioni per eccesso di velocità oltre 10, 40 e 60 km/h, con importi, sospensione patente, aggravanti e cenni su pagamento e ricorso

Eccesso di velocità: sanzioni per +10, +40 e +60 km/h
diEzio Notte

Superare i limiti di velocità non è solo una questione di sicurezza, ma anche di portafoglio: a seconda di quanti km/h in più si tengono rispetto al limite, le sanzioni economiche e le conseguenze sulla patente cambiano in modo significativo. Il Codice della Strada disciplina in modo molto preciso le diverse fasce di superamento, prevedendo importi minimi e massimi, sospensione della patente nei casi più gravi, aggravanti per la recidiva e maggiorazioni nelle ore notturne. In questo articolo analizziamo, sulla base delle norme ufficiali, quanto costa superare il limite di 10, 40 o 60 km/h e quali sono le regole da conoscere per il pagamento e l’eventuale ricorso.

Fasce di superamento e importi previsti

Per capire quanto costa superare il limite di velocità è necessario partire dalla struttura delle fasce sanzionatorie previste dall’articolo 142 del Codice della Strada, che distingue in base all’entità del superamento rispetto al limite imposto. La norma stabilisce innanzitutto i limiti massimi generali per le diverse tipologie di strada (autostrade, extraurbane principali e secondarie, strade nei centri abitati), e poi prevede specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per chi non rispetta tali limiti, con importi crescenti al crescere dell’eccesso di velocità. In questo modo il legislatore collega direttamente la gravità del comportamento al rischio per la sicurezza stradale, rendendo più onerose le violazioni più pericolose.

La prima fascia riguarda chi supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, oppure non rispetta i limiti minimi: in questo caso l’art. 142, comma 7 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 42 euro e un massimo di 173 euro. Si tratta quindi della violazione meno grave in termini di importo, che non comporta sospensione della patente, ma che rappresenta comunque un illecito amministrativo con un costo economico non trascurabile, soprattutto se si considera la possibilità di più infrazioni nel tempo.

Quando il superamento del limite è più consistente, cioè oltre 10 km/h e fino a 40 km/h, si entra nella fascia disciplinata dall’art. 142, comma 8. In questo caso la sanzione amministrativa sale in modo significativo: l’importo va da 173 euro a 694 euro, con un evidente salto rispetto alla fascia precedente. La norma prevede inoltre una specifica aggravante se la violazione avviene all’interno del centro abitato e si ripete almeno due volte nell’arco di un anno: in tale ipotesi l’importo viene rimodulato tra 220 e 880 euro e si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della patente da quindici a trenta giorni, a conferma della particolare attenzione del legislatore per la sicurezza nelle aree urbane.

La terza fascia di interesse per chi si chiede quanto costa superare il limite di 40 o 60 km/h è quella prevista dall’art. 142, comma 9, che riguarda i casi in cui il conducente supera il limite di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h. Qui l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria è compreso tra 543 euro e 2.170 euro, con una forbice molto ampia che consente all’autorità di modulare la sanzione in base alle circostanze concrete. A questa violazione consegue automaticamente la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, a testimonianza del fatto che un eccesso di velocità di tale entità è considerato altamente pericoloso per la circolazione.

Per i casi più gravi, cioè quando il superamento del limite è oltre 60 km/h, interviene il comma 9-bis dell’art. 142, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria ancora più elevata, con importi che vanno da 845 euro a 3.382 euro, oltre alla sospensione della patente di guida per un periodo più lungo rispetto alla fascia precedente. Il testo del Codice della Strada, nella versione disponibile nella knowledge base, indica in modo dettagliato tali importi e le relative conseguenze accessorie, ma non fornisce ulteriori elementi interpretativi oltre a quelli letterali. In ogni caso, è evidente che superare il limite di oltre 60 km/h comporta un impatto economico e personale molto rilevante, che può incidere in modo significativo sulla vita di chi guida.

Aggravanti, orari notturni e recidiva

Oltre agli importi base legati alle diverse fasce di superamento, l’art. 142 introduce una serie di elementi che aggravano la posizione del conducente, tra cui la recidiva e le violazioni commesse in particolari contesti. Abbiamo già visto che, per la fascia oltre 10 km/h e fino a 40 km/h, il comma 8 prevede un aggravio specifico quando la violazione è commessa all’interno del centro abitato e si ripete almeno due volte nell’arco di un anno: in questo caso non solo aumentano gli importi minimi e massimi, ma si aggiunge anche la sospensione della patente da quindici a trenta giorni, che si somma alla sanzione pecuniaria. Questo meccanismo di recidiva rafforzata mira a scoraggiare comportamenti ripetuti in contesti dove la presenza di pedoni e altri utenti vulnerabili rende l’eccesso di velocità particolarmente rischioso.

Un altro aspetto importante riguarda la disciplina delle violazioni multiple accertate con dispositivi automatici. Il comma 6-ter dell’art. 142 stabilisce che, nei casi di accertamento con le modalità dei commi 6 e 6-bis (quindi tramite apparecchiature di controllo della velocità), se lo stesso veicolo commette più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis in tratti stradali di competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un’ora, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo. In pratica, invece di sommare integralmente tutte le sanzioni, si può applicare un criterio più favorevole al trasgressore, limitando l’impatto complessivo, purché ricorrano le condizioni temporali e territoriali indicate dalla norma.

L’art. 142 contiene anche disposizioni specifiche sulla segnalazione delle postazioni di controllo della velocità, che incidono indirettamente sul tema delle aggravanti. Il comma 6-bis prevede infatti che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, mediante cartelli o dispositivi luminosi conformi al regolamento. Questo obbligo di trasparenza, unito alle modalità di impiego stabilite con decreto ministeriale, ha lo scopo di orientare il comportamento degli utenti verso il rispetto dei limiti, più che di coglierli di sorpresa. La norma non introduce una “aggravante” economica legata alla mancata segnalazione, ma definisce un requisito di legittimità del controllo che può assumere rilievo in sede di valutazione del verbale.

Per quanto riguarda gli orari notturni, il Codice della Strada, nella versione disponibile nella knowledge base, non riporta nel testo dell’art. 142 un dettaglio esplicito su maggiorazioni percentuali delle sanzioni per le violazioni commesse in determinate fasce orarie. Se esistono disposizioni di dettaglio su questo punto, esse non risultano presenti nei documenti qui consultabili, e non è quindi possibile fornire indicazioni ulteriori senza ricorrere a fonti esterne, che non possiamo utilizzare. Di conseguenza, ogni valutazione su eventuali aumenti specifici legati all’orario notturno che non sia espressamente contenuta nell’art. 142 o in altre norme del Codice della Strada presenti nella knowledge base non può essere formulata in modo conforme alle regole di questa assistenza.

Un’ulteriore forma di aggravamento è collegata, in via generale, alle norme che rinviano alle sanzioni dell’art. 142 per il mancato rispetto di limiti di velocità fissati da altre autorità. L’art. 6, ad esempio, prevede che chi non osserva i limiti di velocità stabiliti per ridurre le emissioni inquinanti sulle strade extraurbane sia soggetto alle sanzioni di cui all’art. 142, estendendo quindi il regime sanzionatorio anche a limiti particolari fissati per ragioni ambientali. Questo collegamento dimostra come il sistema delle sanzioni per eccesso di velocità non sia isolato, ma si inserisca in un quadro più ampio di tutela della sicurezza e della salute pubblica, pur restando ancorato agli importi e alle fasce previste dall’articolo principale.

Pagamento ridotto e ricorso: cosa sapere

Una volta accertata la violazione dei limiti di velocità, il conducente si trova di fronte a due grandi alternative: procedere al pagamento della sanzione (eventualmente in misura ridotta, se consentito dalle norme generali sulle sanzioni amministrative) oppure valutare la possibilità di un ricorso. L’art. 142, pur disciplinando in modo dettagliato importi, fasce e sanzioni accessorie, non contiene nel suo testo una regolamentazione completa delle modalità di pagamento ridotto o delle procedure di opposizione, che sono invece oggetto di altre disposizioni del Codice della Strada e, più in generale, della normativa sulle sanzioni amministrative. Nella knowledge base disponibile non sono però presenti tutti gli articoli del Titolo VI relativi a termini, percentuali di riduzione e autorità competenti per i ricorsi, per cui non è possibile ricostruire in modo esaustivo ogni dettaglio procedurale.

Ciò che si può affermare con certezza, sulla base delle norme consultabili, è che l’obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è personale e non si trasmette agli eredi: l’art. 199 del Codice della Strada stabilisce infatti che l’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasferisce in caso di morte del trasgressore. Questo principio ha rilievo anche in materia di eccesso di velocità, poiché chiarisce che eventuali verbali non pagati non possono gravare sui successori, pur restando ovviamente efficaci nei confronti del soggetto che ha commesso la violazione finché è in vita.

Per quanto riguarda il pagamento ridotto, il Codice della Strada rinvia, per la disciplina generale delle sanzioni amministrative, a un complesso di norme che non sono interamente riportate nella knowledge base a disposizione. Non potendo consultare fonti esterne né integrare con informazioni non presenti nei testi disponibili, non è possibile indicare con precisione le percentuali di riduzione, i termini esatti entro cui effettuare il pagamento in misura ridotta o le modalità operative (ad esempio, se tramite bollettino, sistemi elettronici o altro). Possiamo solo ricordare che, in linea di principio, il sistema sanzionatorio del Codice della Strada prevede forme di pagamento agevolato entro determinati termini, ma ogni dettaglio concreto deve essere verificato direttamente sul testo aggiornato delle norme generali sulle sanzioni amministrative e sulle istruzioni riportate nel verbale.

Anche sul fronte del ricorso, l’art. 142 non entra nel merito delle procedure, limitandosi a definire le condotte vietate e le relative conseguenze economiche e accessorie. Le regole su come e quando proporre opposizione, a quale autorità rivolgersi e con quali effetti sul pagamento della sanzione sono disciplinate da altre disposizioni del Codice della Strada e dalla normativa generale sulle sanzioni amministrative, che non risultano integralmente presenti nella knowledge base. Di conseguenza, non è possibile fornire una guida operativa completa sul ricorso contro una multa per eccesso di velocità senza oltrepassare i limiti imposti dall’uso esclusivo del Codice della Strada qui disponibile. È comunque importante sottolineare che eventuali vizi nella contestazione, nella notifica o nella corretta applicazione delle norme (ad esempio in tema di segnalazione delle postazioni di controllo, come previsto dal comma 6-bis dell’art. 142) possono assumere rilievo in sede di valutazione della legittimità del verbale.

In sintesi, chi supera il limite di 10, 40 o 60 km/h deve fare i conti con un sistema sanzionatorio che, secondo il Codice della Strada, combina importi crescenti, possibili sospensioni della patente e meccanismi di aggravamento in caso di recidiva o di particolari condizioni. L’art. 142 rappresenta il fulcro di questa disciplina, fissando le fasce di superamento e gli importi minimi e massimi, mentre altre norme, come l’art. 6 e l’art. 199, integrano il quadro collegando le sanzioni ai limiti fissati per motivi ambientali e chiarendo la natura personale dell’obbligazione di pagamento. Per tutti gli aspetti pratici relativi a pagamento ridotto e ricorso, è indispensabile fare riferimento al testo completo e aggiornato del Codice della Strada e alle indicazioni riportate nei singoli verbali, evitando di basarsi su informazioni non confermate dalle norme ufficiali.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.