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Quanto dura la sospensione patente per guida in stato di ebbrezza?

Durata sospensione e revoca patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti secondo il Codice della Strada

Quanto dura la sospensione patente per guida in stato di ebbrezza?
diEzio Notte

La durata della sospensione e la possibile revoca della patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti dipendono da una serie di fattori: categoria del conducente, tasso alcolemico accertato, eventuale incidente, orario di commissione del fatto e recidiva. Le norme del Codice della Strada disciplinano in modo puntuale sia le categorie a “tolleranza zero” per l’alcol, sia le fasce sanzionatorie e i casi in cui si arriva alla revoca definitiva del titolo di guida.

Chi rientra nelle categorie a tolleranza zero

Il regime di tolleranza zero per l’alcol alla guida è previsto per specifiche categorie di conducenti, individuate dall’articolo 186-bis del Codice della Strada. La norma stabilisce innanzitutto il divieto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per i conducenti di età inferiore a ventuno anni e per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B. Per questi soggetti, quindi, il limite di tasso alcolemico non è quello ordinario di 0,5 g/l, ma è sostanzialmente pari a zero: qualsiasi valore superiore a zero e fino a 0,5 g/l è già sanzionabile in via amministrativa.

Rientrano nel medesimo regime anche i conducenti che esercitano professionalmente il trasporto di persone, richiamati dall’articolo 186-bis attraverso il rinvio agli articoli 85, 86 e 87, che disciplinano rispettivamente il servizio di noleggio con conducente, il servizio di piazza con taxi e altre forme di trasporto persone. Per questi conducenti, l’ordinamento richiede un livello di prudenza particolarmente elevato, in ragione della responsabilità verso i passeggeri e dell’uso professionale del veicolo, e perciò non tollera alcuna assunzione di alcol alla guida.

La tolleranza zero si estende inoltre ai conducenti che esercitano professionalmente il trasporto di cose, individuati tramite il richiamo agli articoli 88, 89 e 90, nonché ai conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, ai conducenti di veicoli trainanti rimorchi che portino la massa complessiva oltre 3,5 tonnellate, agli autobus e ad altri autoveicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere oltre il conducente, nonché agli autoarticolati e autosnodati. In tutti questi casi, la combinazione tra dimensioni del veicolo, numero di passeggeri potenzialmente trasportati e rischio connesso alla circolazione giustifica un regime particolarmente rigoroso.

Per i conducenti rientranti nelle categorie a tolleranza zero, l’articolo 186-bis prevede una specifica sanzione amministrativa quando venga accertato un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l. In tale ipotesi, la norma stabilisce una sanzione pecuniaria, con importi determinati nel testo, e dispone che, se il conducente in tali condizioni provoca un incidente, le sanzioni siano raddoppiate. È importante sottolineare che, per questi soggetti, anche un livello di alcolemia che per gli altri conducenti non costituirebbe illecito, diventa invece rilevante e sanzionabile.

Fasce di tasso alcolemico e durata della sospensione

Per comprendere quanto dura la sospensione della patente in caso di guida in stato di ebbrezza, occorre considerare congiuntamente l’articolo 186 del Codice della Strada e l’articolo 186-bis. Il primo disciplina in generale la guida sotto l’influenza dell’alcool, individuando tre fasce di tasso alcolemico e collegando a ciascuna di esse una specifica durata della sospensione. La fascia più bassa riguarda i valori superiori a 0,5 g/l e non superiori a 0,8 g/l: in questo caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente da tre a sei mesi.

La seconda fascia, sempre secondo l’articolo 186, riguarda i valori superiori a 0,8 g/l e non superiori a 1,5 g/l. In tale ipotesi il fatto assume rilievo penale, con previsione di ammenda e arresto, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è compresa tra sei mesi e un anno. La terza fascia, infine, riguarda i casi in cui il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g/l: qui l’ammenda e l’arresto sono più elevati e la sospensione della patente va da uno a due anni, con possibilità di raddoppio della durata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.

Per i conducenti rientranti nelle categorie a tolleranza zero, l’articolo 186-bis stabilisce che, qualora incorrano negli illeciti previsti dall’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste siano aumentate di un terzo; se invece rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma, l’aumento va da un terzo alla metà. Ciò significa che, a parità di tasso alcolemico, la durata della sospensione della patente per un neopatentato, un conducente sotto i 21 anni o un conducente professionale può risultare sensibilmente più lunga rispetto a quella applicata a un conducente “ordinario”.

Va inoltre ricordato che, per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza, l’articolo 186 prevede la revoca della patente in caso di recidiva nel biennio, con riferimento alla fascia di tasso alcolemico più elevata. In tali ipotesi, la durata della sospensione non è più il solo parametro da considerare, poiché entra in gioco la disciplina della revoca e dei tempi per il conseguimento di una nuova patente, regolata dall’articolo 219, che stabilisce, tra l’altro, che quando la revoca consegue alle violazioni degli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla data di accertamento del reato.

Aggravanti: incidenti, orario notturno e recidiva

La durata effettiva della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è influenzata in modo significativo dalle circostanze aggravanti previste dal Codice della Strada. L’articolo 186-bis stabilisce che, se il conducente appartenente alle categorie a tolleranza zero, con tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l, provoca un incidente, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate. Sebbene in questa specifica ipotesi la norma si concentri sulla sanzione amministrativa pecuniaria, l’incidente può avere riflessi anche sulla valutazione complessiva della condotta e sugli eventuali provvedimenti successivi in materia di idoneità alla guida.

Per quanto riguarda la guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti, l’articolo 187 del Codice della Strada prevede che, se il conducente provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate e la patente di guida è sempre revocata, salvo quanto previsto da specifiche eccezioni richiamate nel testo. In questo caso, quindi, l’incidente non incide solo sull’entità della pena principale, ma determina direttamente la revoca del titolo di guida, con le conseguenze in termini di impossibilità di conseguire una nuova patente prima di un determinato periodo, come stabilito dall’articolo 219.

Un’ulteriore aggravante specifica per la guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti è l’orario notturno: l’articolo 187 stabilisce che l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Questa previsione riflette la maggiore pericolosità della circolazione notturna, in cui la visibilità ridotta e le condizioni psicofisiche dei conducenti possono già di per sé costituire un fattore di rischio, aggravato dall’uso di sostanze.

La recidiva rappresenta un elemento decisivo nel passaggio dalla sospensione alla revoca. L’articolo 186 prevede che, per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), la patente di guida sia sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. L’articolo 187, a sua volta, stabilisce che la patente è sempre revocata quando il reato di guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 186-bis (ad esempio conducenti di veicoli pesanti, autobus, autoarticolati, autosnodati), ovvero in caso di recidiva nel triennio. In queste situazioni, la durata della sospensione cede il passo a un provvedimento più radicale, che incide in modo strutturale sulla possibilità di continuare a guidare.

Rapporto tra alcool, droghe e revoca definitiva

Il rapporto tra guida in stato di ebbrezza, guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti e revoca definitiva della patente è disciplinato da un insieme coordinato di norme. L’articolo 187 prevede che, all’accertamento del reato di guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti, consegua sempre la sospensione della patente da uno a due anni, con raddoppio della durata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. Tuttavia, la stessa disposizione stabilisce che la patente è sempre revocata quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 186-bis, cioè, in particolare, conducenti di veicoli pesanti e autobus, oppure in caso di recidiva nel triennio.

Per i conducenti rientranti nelle categorie a tolleranza zero, l’articolo 187 prevede inoltre che le sanzioni pecuniarie e la sospensione della patente siano aumentate da un terzo alla metà, richiamando espressamente il comma 1 dell’articolo 186-bis e applicando anche le disposizioni del comma 4 dello stesso articolo, che limita l’efficacia delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti. In questo modo, l’ordinamento rafforza la tutela della sicurezza stradale nei confronti dei conducenti che, per età, esperienza o ruolo professionale, sono tenuti a un livello di diligenza particolarmente elevato.

La disciplina generale della revoca della patente è contenuta nell’articolo 219, che individua l’autorità competente all’adozione del provvedimento e stabilisce che, quando la revoca consegue alle violazioni degli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla data di accertamento del reato, salvo specifiche previsioni richiamate nel testo. La revoca, in questi casi, non è quindi una mera sospensione prolungata, ma un vero e proprio azzeramento del titolo di guida, con necessità di intraprendere nuovamente l’intero percorso per il conseguimento della patente dopo il decorso del termine.

Va infine ricordato che, nei casi di guida in stato di ebbrezza o dopo assunzione di sostanze stupefacenti, possono intervenire anche provvedimenti di revisione della patente, ai sensi dell’articolo 128, quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica alla guida. In tali situazioni, oltre alla sospensione o alla revoca, il conducente può essere chiamato a sottoporsi a visita medica o a esame di idoneità, con possibili ulteriori conseguenze sulla possibilità di tornare a guidare.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.