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Quanto è la multa per eccesso di velocità e quanti punti si perdono?

Guida alle sanzioni per eccesso di velocità, sospensione della patente e limiti del sistema a punti secondo il Codice della Strada

Eccesso di velocità: quanto costa e quanti punti si perdono
diEzio Notte

L’eccesso di velocità è una delle violazioni più frequenti e più rilevanti dal punto di vista della sicurezza stradale. Il Codice della Strada stabilisce limiti precisi, sanzioni economiche, perdita di punti e, nei casi più gravi, sospensione della patente. In questo articolo analizziamo, sulla base delle norme ufficiali, come funzionano le diverse fasce di superamento del limite, quanti punti si perdono, quando scatta la sospensione e quali valutazioni fare tra pagamento in misura ridotta e ricorso, sempre restando rigorosamente all’interno di quanto previsto dal Codice.

Fasce di superamento e importi delle sanzioni

Il sistema sanzionatorio per l’eccesso di velocità è costruito a “fasce”, in funzione di quanto il conducente supera il limite imposto. L’articolo 142 del Codice della Strada definisce innanzitutto i limiti generali (130 km/h in autostrada, 110 km/h sulle extraurbane principali, 90 km/h sulle altre extraurbane, 50 km/h nei centri abitati, con possibili variazioni tramite segnaletica) e collega a tali limiti le sanzioni economiche per chi li viola. All’interno di questi valori, la norma distingue tra superamenti contenuti e superamenti più marcati, prevedendo importi crescenti e, oltre una certa soglia, anche sanzioni accessorie sulla patente.

Per i casi meno gravi, cioè quando il limite massimo viene superato “di non oltre 10 km/h”, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 42 a 173 euro, come stabilito dal comma 7 dell’articolo 142. In questa fascia non è prevista, nel testo dell’articolo, alcuna sospensione della patente, ma solo la sanzione economica. La stessa disposizione si applica anche a chi non rispetta i limiti minimi di velocità, quando previsti. È importante sottolineare che gli importi indicati nel Codice rappresentano il minimo e il massimo edittale: l’importo concreto viene determinato dall’autorità competente nel rispetto di tali margini, ma il Codice non dettaglia ulteriori criteri di graduazione, quindi non è possibile aggiungere informazioni oltre a quelle testuali.

Quando il superamento del limite è “di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h”, si entra nella fascia successiva, disciplinata dal comma 8 dell’articolo 142. In questo caso la sanzione va da 173 a 694 euro. La norma prevede inoltre un aggravamento specifico se la violazione avviene all’interno del centro abitato e viene commessa almeno due volte nell’arco di un anno: in tale ipotesi, la sanzione pecuniaria sale in un intervallo da 220 a 880 euro e si aggiunge la sospensione della patente da quindici a trenta giorni. Il Codice, però, non fornisce ulteriori dettagli operativi su come venga scelto, caso per caso, l’importo esatto o la durata concreta della sospensione entro questi limiti.

Per superamenti ancora più elevati, il comma 9 dell’articolo 142 stabilisce che chi supera il limite “di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h” è soggetto a una sanzione da 543 a 2.170 euro, con automatica applicazione della sospensione della patente da uno a tre mesi. Il comma 9-bis (non integralmente riportato nello stralcio disponibile) disciplina la fascia oltre 60 km/h, prevedendo importi ancora più elevati e una sospensione più lunga; poiché il testo completo non è interamente presente nella knowledge base a disposizione, non è possibile riportare con certezza tutti i dettagli numerici di questa ultima fascia senza uscire dal perimetro del Codice effettivamente consultabile. In ogni caso, la logica normativa è chiara: all’aumentare dello scostamento dal limite, aumentano sia la sanzione economica sia la severità delle conseguenze sulla patente.

Un ulteriore aspetto rilevante è la gestione di più violazioni ravvicinate. Il comma 6-ter dell’articolo 142 prevede che, se con i dispositivi di controllo automatico vengono accertate più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis, commesse dallo stesso veicolo su tratti di competenza del medesimo ente e in un periodo non superiore a un’ora, si possano applicare, se più favorevoli, le sanzioni previste per la violazione più grave aumentate di un terzo. La norma rinvia inoltre all’articolo 198-bis per la disciplina degli illeciti reiterati, che consente, in determinate condizioni, di considerare più violazioni come un’unica infrazione ai fini del pagamento, applicando il triplo del minimo edittale se più favorevole. Anche in questo caso, il Codice non entra nel dettaglio di tutti gli scenari pratici, ma fissa un principio di favore per il trasgressore quando le violazioni sono molto ravvicinate nel tempo.

Decurtazione dei punti patente per ogni fascia

La perdita di punti dalla patente è regolata dall’articolo 126-bis del Codice della Strada, che istituisce il sistema della patente a punti e disciplina la decurtazione in caso di violazioni che lo prevedono. Il testo disponibile nella knowledge base, tuttavia, riporta solo in parte il contenuto dell’articolo, in particolare i commi relativi alle modalità di comunicazione delle decurtazioni e agli aggiornamenti normativi, ma non include in modo completo la tabella o l’elenco puntuale dei punti sottratti per ciascuna violazione, compreso l’eccesso di velocità. Per questo motivo non è possibile indicare, con il solo supporto dei documenti qui consultabili, il numero esatto di punti che si perdono per ogni fascia di superamento del limite.

Ciò che emerge chiaramente dall’articolo 126-bis è che, per le violazioni che comportano decurtazione, l’organo accertatore deve comunicare all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida i dati necessari per aggiornare il punteggio della patente. Il comma 6-bis, ad esempio, disciplina il caso delle violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti, imponendo al cancelliere del giudice che ha emesso una sentenza o un decreto penale irrevocabili di trasmetterne copia all’organo accertatore, che a sua volta deve darne notizia all’anagrafe entro trenta giorni. Questo meccanismo garantisce che il punteggio sia aggiornato anche quando la violazione viene accertata in sede penale e non solo amministrativa.

L’articolo 126-bis prevede inoltre che, in caso di mancata identificazione del conducente al momento dell’infrazione, il proprietario del veicolo sia tenuto a comunicare all’organo di polizia, entro trenta giorni dalla richiesta, i dati personali e della patente del conducente al momento della violazione. La Corte Costituzionale è intervenuta su questa disposizione, chiarendo che l’obbligo del proprietario è quello di fornire i dati, e non di subire automaticamente la decurtazione in mancanza di identificazione. Tuttavia, il testo disponibile non riporta in modo completo le conseguenze sanzionatorie di un’eventuale omissione di tale comunicazione, quindi non è possibile approfondire oltre senza uscire dal perimetro delle fonti qui presenti.

Per quanto riguarda specificamente l’eccesso di velocità, il Codice, nella sua versione completa, collega a ciascuna fascia una determinata decurtazione di punti, ma questi valori non risultano integralmente riportati nei documenti della knowledge base a disposizione. Di conseguenza, non è possibile indicare con certezza quanti punti si perdono per un superamento fino a 10 km/h, tra 10 e 40 km/h, oltre 40 km/h o oltre 60 km/h, né distinguere tra le diverse condizioni (ad esempio, violazioni commesse da neopatentati o in particolari contesti). Possiamo solo affermare, sulla base della struttura generale del sistema a punti, che le violazioni più gravi, come i superamenti oltre 40 km/h, sono normalmente associate a decurtazioni più consistenti, ma senza poter quantificare in modo preciso questo dato all’interno di questo articolo.

Un ulteriore collegamento tra punti e sospensione è contenuto nell’articolo 218-ter, che disciplina la sospensione della patente in relazione al punteggio. Questa norma prevede che, quando il punteggio residuo è inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni e il conducente commette alcune specifiche violazioni (non tutte, ma solo quelle elencate nell’articolo stesso), si applichi una sospensione breve della patente (sette o quindici giorni a seconda che il punteggio sia inferiore a venti ma almeno pari a dieci, oppure inferiore a dieci punti). Tuttavia, l’elenco delle violazioni richiamate dall’articolo 218-ter non include, nel testo disponibile, i commi dell’articolo 142 relativi all’eccesso di velocità, per cui non è possibile affermare, sulla base dei documenti consultati, che questa sospensione “breve” si applichi automaticamente anche ai casi di superamento dei limiti di velocità.

Quando scatta la sospensione della patente

La sospensione della patente per eccesso di velocità è disciplinata direttamente dall’articolo 142, che, oltre alle sanzioni pecuniarie, prevede espressamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione in alcune fasce di superamento. Il comma 8 stabilisce che, se la violazione (superamento di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h) è commessa all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, si applica la sospensione della patente da quindici a trenta giorni, insieme a una sanzione pecuniaria più elevata rispetto alla fascia ordinaria. Si tratta di un meccanismo che colpisce la reiterazione nel tempo, a tutela della sicurezza nelle aree urbane, dove l’eccesso di velocità ha un impatto particolarmente critico.

Per i superamenti più gravi, il comma 9 dell’articolo 142 prevede che chi supera il limite di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h sia soggetto, oltre alla sanzione pecuniaria da 543 a 2.170 euro, alla sospensione della patente da uno a tre mesi. La norma non specifica, nel testo disponibile, criteri dettagliati per scegliere la durata esatta della sospensione entro questo intervallo: tali valutazioni sono rimesse all’autorità competente, nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo sanzionatorio, che però non sono sviluppati nel dettaglio all’interno dei documenti qui consultabili. È quindi possibile indicare solo l’intervallo minimo-massimo previsto dal Codice, senza ulteriori precisazioni.

Per la fascia ancora superiore, disciplinata dal comma 9-bis dell’articolo 142, il Codice prevede una sospensione più lunga, ma il testo completo di questo comma non è interamente riportato nella knowledge base disponibile, per cui non è possibile indicare con certezza la durata esatta della sospensione né eventuali aggravanti o attenuanti specifiche. Sappiamo, dalla struttura complessiva dell’articolo, che l’intento del legislatore è quello di graduare la severità delle sanzioni in funzione della pericolosità del comportamento, ma non possiamo aggiungere dettagli numerici non presenti nei documenti ufficiali qui accessibili.

Oltre alle sospensioni direttamente collegate all’eccesso di velocità, occorre ricordare che il Codice prevede anche una forma di sospensione “breve” legata al punteggio residuo, disciplinata dall’articolo 218-ter. Questa si applica quando il conducente, già sceso sotto la soglia dei venti punti, commette alcune specifiche violazioni elencate nella norma (ad esempio, mancato rispetto di determinati segnali, precedenze, uso scorretto di dispositivi durante la guida). Tuttavia, come già evidenziato, l’elenco riportato nell’articolo 218-ter non include, nel testo disponibile, i commi dell’articolo 142 relativi all’eccesso di velocità, quindi non è possibile affermare che questa sospensione breve si sommi automaticamente a quella prevista dall’articolo 142 per i superamenti più gravi.

È importante sottolineare che, quando una violazione comporta sia una sanzione pecuniaria sia una sanzione accessoria (come la sospensione della patente), il Codice prevede regole specifiche anche per il pagamento in misura ridotta. L’articolo 202, infatti, stabilisce che la riduzione del 30% per i pagamenti effettuati entro cinque giorni non si applica alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Questo significa che, nei casi di eccesso di velocità che comportano sospensione (ad esempio, superamenti oltre 40 km/h o reiterazioni in centro abitato nella fascia 10–40 km/h), non è possibile beneficiare dello sconto del 30% previsto per altre violazioni, un elemento che incide in modo significativo sulle valutazioni del conducente.

Pagare con sconto o fare ricorso: cosa considerare

Il Codice della Strada offre al trasgressore la possibilità di estinguere l’obbligazione pagando la sanzione in misura ridotta, secondo quanto previsto dall’articolo 202. La norma stabilisce che, per le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore può pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, una somma pari al minimo fissato dalla singola norma; se il pagamento avviene entro cinque giorni, tale somma è ridotta del 30%. Tuttavia, la stessa disposizione esclude espressamente la possibilità di applicare questa riduzione alle violazioni per cui è prevista la confisca del veicolo o la sospensione della patente di guida. Di conseguenza, nei casi di eccesso di velocità che comportano sospensione, il conducente può comunque pagare in misura ridotta (minimo edittale), ma senza beneficiare dello sconto del 30%.

Quando si valuta se pagare o proporre ricorso, occorre considerare che il Codice disciplina anche la rateizzazione delle sanzioni. L’articolo 202-bis consente, a chi versa in condizioni economiche disagiate e deve pagare una sanzione superiore a 200 euro, di chiedere la ripartizione in rate mensili, entro determinati limiti di importo e numero di rate. La richiesta va presentata all’autorità indicata dalla norma (prefetto, presidente della giunta regionale, provinciale o sindaco, a seconda dell’organo accertatore) entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione. Questo strumento può essere particolarmente rilevante nei casi di eccesso di velocità più gravi, dove gli importi edittali sono elevati e la possibilità di rateizzare può incidere sulla scelta tra pagamento e contenzioso.

Per quanto riguarda il ricorso, il Codice prevede diverse forme di tutela, ma i dettagli puntuali sugli articoli che disciplinano il ricorso al prefetto o al giudice di pace (come gli articoli 203 e 204-bis) non sono interamente riportati nella knowledge base qui disponibile. Sappiamo, da norme come l’articolo 211, che il ricorso al prefetto contro la sanzione pecuniaria si estende anche alla sanzione accessoria, quando prevista, e che, in mancanza di ricorso, il prefetto emette un’ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo. Tuttavia, non disponendo del testo completo degli articoli sul procedimento di ricorso, non è possibile descrivere in modo dettagliato termini, modalità e competenze di tutte le forme di impugnazione previste per le violazioni in materia di velocità.

Un ulteriore elemento da considerare è la disciplina degli illeciti reiterati contenuta nell’articolo 198-bis, che, in presenza di più violazioni della stessa norma relative alla circolazione di un veicolo privo di requisiti tecnici o amministrativi, consente, in determinate condizioni, di applicare una sanzione pari al triplo del minimo edittale, se più favorevole, anziché sommare integralmente tutte le sanzioni. Sebbene questa disposizione non sia riferita in modo diretto all’eccesso di velocità, il rinvio operato dal comma 6-ter dell’articolo 142 mostra come il legislatore tenda, in alcune situazioni, a evitare un cumulo eccessivo di sanzioni per violazioni molto ravvicinate nel tempo. Anche questo può incidere sulle valutazioni del conducente, ma la concreta applicazione richiede un esame puntuale del caso concreto, che esula dalle informazioni strettamente normative qui disponibili.

In sintesi, la scelta tra pagare (eventualmente in misura ridotta o rateizzata) e proporre ricorso dipende da molteplici fattori: la gravità dell’eccesso di velocità, la presenza o meno di sospensione della patente (che esclude lo sconto del 30%), la situazione economica del trasgressore e l’eventuale esistenza di elementi che possano incidere sulla legittimità dell’accertamento. Il Codice della Strada fornisce il quadro normativo di base, ma non entra nel merito delle strategie difensive o delle valutazioni di convenienza, che non possono essere dedotte dai soli testi normativi disponibili nella knowledge base e richiederebbero considerazioni ulteriori non consentite in questo contesto.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.