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Quanto è più severa la disciplina per la guida dopo aver bevuto per neopatentati e conducenti professionali?

Disciplina speciale per guida dopo aver bevuto: limiti alcolemici, sanzioni aggravate e impatto su neopatentati e conducenti professionali

Guida dopo aver bevuto per neopatentati e conducenti professionali: regole speciali e sanzioni
diEzio Notte

La disciplina della guida dopo aver bevuto è particolarmente severa quando riguarda neopatentati e conducenti che svolgono professionalmente attività di trasporto. Il Codice della Strada prevede infatti un regime speciale, con divieto di assunzione di alcol, soglie di rilevanza più basse e sanzioni aggravate rispetto alla disciplina generale della guida in stato di ebbrezza. In quest’ottica, comprendere con precisione chi rientra nelle categorie soggette a queste regole, quali sono i limiti di tasso alcolemico e quali conseguenze possono derivarne sulla patente e sulla carriera professionale è essenziale sia per la sicurezza stradale sia per la gestione consapevole della propria attività lavorativa alla guida.

Chi rientra nelle categorie soggette a disciplina speciale

Il perno della disciplina speciale è rappresentato dall’articolo 186-bis del Codice della Strada, che individua in modo puntuale le categorie di conducenti per le quali è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste. La norma specifica che il divieto riguarda innanzitutto i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B, cioè i cosiddetti neopatentati. Si tratta di soggetti considerati più esposti al rischio, sia per minore esperienza di guida, sia per una maggiore vulnerabilità agli effetti dell’alcol sulla capacità di controllo del veicolo.

La stessa disposizione estende il divieto ai conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, richiamando espressamente le attività disciplinate dagli articoli 85, 86 e 87, e ai conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, richiamando gli articoli 88, 89 e 90. In questa categoria rientrano quindi i conducenti professionali che svolgono servizi di trasporto, per i quali la guida costituisce attività lavorativa principale e che, proprio per questo, sono sottoposti a un regime più rigoroso rispetto agli altri utenti della strada. La ratio è quella di tutelare in modo rafforzato l’incolumità dei passeggeri e la sicurezza della circolazione.

Rientrano inoltre nella disciplina speciale i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, i conducenti di veicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, gli autisti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere oltre quello del conducente, nonché i conducenti di autoarticolati e autosnodati. Si tratta di veicoli che, per dimensioni, massa e numero di persone trasportate, possono determinare conseguenze particolarmente gravi in caso di incidente, motivo per cui il legislatore ha previsto un livello di tutela più elevato.

È importante sottolineare che la disciplina speciale non sostituisce la disciplina generale della guida in stato di ebbrezza, ma si affianca ad essa. I conducenti rientranti nelle categorie indicate dall’articolo 186-bis restano infatti soggetti anche alle disposizioni dell’articolo 186, che disciplina la guida in stato di ebbrezza per tutti i conducenti, con diverse fasce di tasso alcolemico e relative sanzioni. L’articolo 186-bis interviene in aggiunta, introducendo un divieto assoluto di assunzione di alcol e prevedendo sanzioni specifiche anche per valori di tasso alcolemico che, per gli altri conducenti, non sarebbero sanzionati.

Per i conducenti professionali, la qualificazione giuridica di “chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose” assume un rilievo decisivo: la violazione delle norme sull’alcol non comporta solo conseguenze sul piano amministrativo e penale, ma può incidere direttamente sulla possibilità di continuare a svolgere l’attività lavorativa alla guida. Come si vedrà, il Codice della Strada collega infatti alcune violazioni alla revoca della patente e prevede che, in determinati casi, tale revoca costituisca giusta causa di licenziamento.

Divieto assoluto di assunzione di alcool e soglie di rilevanza

Per le categorie individuate dall’articolo 186-bis, il divieto è formulato in termini particolarmente netti: è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste. Ciò significa che, per neopatentati, conducenti sotto i ventuno anni e conducenti professionali, la soglia di tolleranza è sostanzialmente pari a zero. La norma, infatti, prevede una specifica sanzione amministrativa già nel caso in cui venga accertato un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro, fascia che per gli altri conducenti non integra alcuna violazione dell’articolo 186.

Il comma 2 dell’articolo 186-bis stabilisce che i conducenti rientranti nelle categorie speciali, se guidano dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria quando sia accertato un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l. La previsione di una sanzione per questa fascia di tasso alcolemico rende evidente la volontà del legislatore di imporre un divieto assoluto di assunzione di alcol per tali conducenti, in quanto qualsiasi valore positivo rilevato dagli accertamenti costituisce illecito.

La stessa disposizione prevede un aggravamento automatico in caso di incidente: se il conducente, nelle condizioni appena descritte, provoca un incidente, le sanzioni amministrative sono raddoppiate. Questo meccanismo di aggravio sottolinea il nesso tra consumo di alcol e aumento del rischio di sinistro, e rafforza l’effetto deterrente della norma. Per un neopatentato o un conducente professionale, anche un valore di tasso alcolemico relativamente basso può quindi tradursi in conseguenze economiche significative, soprattutto se associato a un incidente.

Quando il tasso alcolemico supera la soglia di 0,5 g/l, per i conducenti soggetti alla disciplina speciale si applicano le sanzioni previste dall’articolo 186, ma con un aumento rispetto al regime ordinario. Il comma 3 dell’articolo 186-bis stabilisce infatti che, se tali conducenti incorrono negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; se invece incorrono negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. In questo modo, la legge rende più gravosa ogni fascia di violazione quando riguarda neopatentati e conducenti professionali.

Un ulteriore elemento di rigore è rappresentato dalla disciplina delle circostanze attenuanti: il comma 4 dell’articolo 186-bis stabilisce che le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Ciò significa che, in presenza delle aggravanti legate alla qualifica di neopatentato o conducente professionale, le eventuali attenuanti non possono annullare o superare l’effetto aggravante, mantenendo così elevato il livello di severità della risposta sanzionatoria.

Sanzioni amministrative e aggravanti rispetto all’art. 186

Per comprendere quanto sia più severa la disciplina applicabile a neopatentati e conducenti professionali, è necessario mettere in relazione l’articolo 186-bis con l’articolo 186, che disciplina in generale la guida in stato di ebbrezza. L’articolo 186 prevede diverse fasce di tasso alcolemico e, per ciascuna, un sistema di sanzioni che comprende sanzioni pecuniarie, sanzioni penali e sanzioni amministrative accessorie sulla patente. L’articolo 186-bis interviene su questo schema, prevedendo aumenti di un terzo o fino alla metà delle sanzioni quando l’autore della violazione rientra nelle categorie speciali.

In concreto, ciò significa che, a parità di tasso alcolemico, un neopatentato o un conducente professionale subisce un trattamento più gravoso rispetto a un conducente “ordinario”. L’aumento delle sanzioni riguarda sia la componente pecuniaria sia le eventuali misure accessorie previste dall’articolo 186, come la sospensione della patente. Inoltre, per la fascia di tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l, l’articolo 186-bis introduce una sanzione amministrativa autonoma, che non esiste per gli altri conducenti, rendendo così sanzionabile una condotta che, altrimenti, non integrerebbe illecito.

La severità del sistema emerge in modo ancora più marcato se si considera il collegamento con l’articolo 219 del Codice della Strada, che disciplina la revoca della patente di guida. Il comma 3-ter di tale articolo stabilisce che, quando la revoca della patente è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente prima che siano trascorsi tre anni dalla data di accertamento del reato. Per un neopatentato o un conducente professionale, questo comporta un’interruzione prolungata della possibilità di guidare, con effetti molto incisivi sulla vita personale e lavorativa.

Ancora più significativa, per i conducenti professionali, è la previsione del comma 3-quater dell’articolo 219, secondo cui la revoca della patente di guida disposta nei confronti dei conducenti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), a seguito dell’accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile. In altre parole, la perdita della patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti può legittimare il datore di lavoro a risolvere il rapporto di lavoro in via immediata.

Le sanzioni amministrative accessorie assumono un rilievo particolare anche quando dalla violazione derivano danni alle persone. L’articolo 222 del Codice della Strada prevede che, qualora da una violazione delle norme del codice derivino danni alle persone, il giudice applichi, con la sentenza di condanna, le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. In caso di lesioni personali colpose o omicidio colposo, la durata della sospensione può arrivare fino a quattro anni, e in presenza di determinati reati è prevista la revoca della patente, con effetti di lunga durata sulla possibilità di tornare alla guida.

Impatto su carriera professionale e patente nei primi anni

Per un conducente professionale, la combinazione tra l’articolo 186-bis e l’articolo 219 produce un impatto potenzialmente decisivo sulla carriera. La previsione che la revoca della patente, conseguente a violazioni gravi in materia di alcol o sostanze stupefacenti, costituisca giusta causa di licenziamento per i conducenti che esercitano professionalmente il trasporto di persone o di cose, nonché per i conducenti di veicoli pesanti e autobus, rende evidente che la violazione delle norme sull’alcol può tradursi nella perdita del posto di lavoro. In un settore in cui la patente è lo strumento essenziale per l’esercizio dell’attività, la revoca e il divieto di conseguire una nuova patente per tre anni rappresentano un ostacolo difficilmente superabile nel breve periodo.

Nei primi anni di possesso della patente, il conducente è inoltre soggetto a ulteriori limitazioni che, pur non riguardando direttamente l’alcol, concorrono a delineare un quadro di particolare attenzione alla sicurezza. L’articolo 117 del Codice della Strada prevede, per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, limiti di velocità più restrittivi rispetto a quelli ordinari, nonché limitazioni alla potenza specifica dei veicoli che possono essere guidati dai titolari di patente B nei primi tre anni. Queste misure, sommate al divieto assoluto di assunzione di alcol per i neopatentati previsto dall’articolo 186-bis, delineano un regime particolarmente rigoroso nella fase iniziale dell’esperienza di guida.

Per i neopatentati che aspirano a intraprendere una carriera come conducenti professionali, il rispetto di tali norme assume un valore strategico. Una violazione in materia di alcol nei primi anni di guida può infatti comportare non solo sanzioni immediate, ma anche una compromissione della possibilità di accedere in futuro a ruoli che richiedono requisiti di affidabilità e sicurezza particolarmente elevati. La presenza di precedenti per guida sotto l’influenza dell’alcol, soprattutto se associati a incidenti con danni alle persone, può incidere sulle valutazioni di idoneità e sulle scelte dei datori di lavoro nel settore del trasporto.

Dal punto di vista della gestione della patente, la combinazione tra sospensioni, eventuali revoche e periodi di inibizione al conseguimento di una nuova patente rende evidente che, per neopatentati e conducenti professionali, la violazione delle norme sull’alcol non è un episodio facilmente superabile. Il sistema sanzionatorio è costruito in modo da produrre effetti di medio-lungo periodo, proprio per rafforzare la funzione preventiva e dissuasiva delle norme. Per chi svolge attività di trasporto come professione, ciò si traduce nella necessità di adottare una politica di tolleranza zero verso l’alcol in ogni situazione in cui sia prevista la guida.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.