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Quanto è più severa la legge per i neopatentati che bevono?

Regole su alcol, limiti di guida e sanzioni per neopatentati secondo il Codice della Strada

Quanto è più severa la legge per i neopatentati che bevono?
diEzio Notte

In sintesi

  • Neopatentato: chi è nei primi tre anni dal rilascio di alcune patenti (in particolare categoria B); include under‑21 e professionisti del trasporto ai fini dell’art.186‑bis.
  • Per neopatentati e categorie indicate l’art.186‑bis stabilisce tolleranza zero: tasso alcolemico >0 e ≤0,5 g/l comporta sanzione amministrativa.
  • Se con tasso >0 e ≤0,5 g/l il conducente provoca un incidente, le sanzioni previste sono raddoppiate.
  • Se il neopatentato rientra nelle fasce dell’art.186, le sanzioni aumentano: +1/3 per 0,5–0,8 g/l; da +1/3 a +1/2 se >0,8 g/l.
  • La nuova patente parte con 20 punti (art.126‑bis) e nei primi tre anni si applicano limiti di velocità e di potenza dei veicoli previsti dall’art.117.

Quando si parla di neopatentati e alcol, il Codice della strada non usa mezze misure: il messaggio è semplice, quasi brutale – se hai preso la patente da poco, metterti al volante dopo aver bevuto è una pessima idea, e la legge lo fa pesare parecchio. Vediamo, passo per passo, chi è davvero neopatentato, cosa significa tasso alcolemico zero, quali limiti aggiuntivi si porta dietro (velocità, potenza dell’auto) e soprattutto cosa succede alla patente, ai punti e alle eventuali recidive se ti fai beccare.

Chi è considerato neopatentato dal Codice della strada

Nel linguaggio comune “neopatentato” è chi ha da poco la patente, ma il Codice della strada ragiona in modo un po’ più preciso, legando tutto a categorie di patente, anni dal conseguimento e, in alcuni casi, anche all’età. L’idea di fondo è che chi ha meno esperienza alla guida debba sottostare a limitazioni nella guida che non valgono per chi guida da molti anni. L’esempio più chiaro è quello dei limiti di velocità ridotti per i primi anni dal conseguimento della patente per certe categorie di veicoli, previsti dall’articolo 117 del Codice della Strada, che vedremo meglio tra poco. Qui il neopatentato non è un’etichetta generica: è chi, per tre anni dal rilascio di patenti specifiche, deve rispettare regole più strette.

Un altro tassello importante è l’articolo 186-bis del Codice della Strada, che parla esplicitamente di “neo-patentati” per quanto riguarda la guida dopo aver bevuto. Qui il testo non guarda solo all’esperienza, ma anche all’età e a chi svolge professionalmente attività di trasporto: rientrano nel regime più severo sia i conducenti sotto i 21 anni, sia quelli nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B, oltre ai professionisti del trasporto. In pratica la norma mette nello stesso calderone tutte le situazioni in cui, per età o “anzianità di patente”, il rischio alla guida è considerato più critico.

L’elemento comune è sempre lo stesso: il periodo critico sono i primi tre anni dal conseguimento della patente (in particolare della categoria B, ma non solo), durante i quali si applicano limiti specifici sia in termini di veicolo guidabile sia di comportamento alla guida. Questo vale, ad esempio, per i limiti di velocità e per la potenza massima dell’auto all’articolo 117 del Codice della Strada, e per gli obblighi legati all’alcol all’articolo 186-bis del Codice della Strada. Quindi, se hai la B da meno di tre anni, per il Codice rientri in pieno nel “mondo neopatentati”, con un pacchetto di regole tutte tue.

Accanto a questo, la disciplina generale delle patenti, compresa l’attribuzione del punteggio iniziale, parte dal fatto che ogni nuova patente ha venti punti sin dal rilascio, come stabilito dall’articolo 126-bis del Codice della Strada. Per un neopatentato, che sta ancora prendendo confidenza con strada, traffico e regole, la combinazione di meno esperienza, limiti aggiuntivi e rischio di decurtazioni punti rende il periodo iniziale particolarmente delicato. Sbagliare in questi anni non è mai una buona idea; sbagliare con l’alcol di mezzo, ancora meno.

Il principio del tasso alcolemico zero per i neopatentati

Il cuore del discorso è nel meccanismo “tolleranza zero” previsto per alcune categorie di conducenti, tra cui appunto i neo-patentati. L’articolo 186-bis del Codice della Strada dice chiaramente che per chi ha meno di 21 anni, per chi è nei primi tre anni di patente B, per chi trasporta persone o cose per lavoro e per chi guida determinati veicoli pesanti o autobus vige il divieto di guidare “dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste”. Non stiamo parlando solo di “non essere ubriaco”: la norma aggancia tutto a un limite di tasso alcolemico superiore a zero.

Infatti lo stesso articolo prevede che, per questi conducenti, se viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro, scatta già una specifica sanzione amministrativa. Questo conferma che il principio di fondo è: nessun margine di tolleranza per i neopatentati e per le altre categorie indicate, anche dove per gli altri conducenti, fino a 0,5 g/l, non si entra nell’area delle sanzioni legate allo stato di ebbrezza secondo la disciplina generale dell’articolo 186 del Codice della Strada. È un salto di severità evidente: per gli altri il problema inizia sopra 0,5, per i neopatentati basta superare lo zero.

La sanzione specifica per i conducenti “a tasso zero”, tra cui i neo-patentati, nel caso di tasso superiore a 0 e fino a 0,5 g/l è una sanzione amministrativa pecuniaria, con importi indicati direttamente nell’articolo 186-bis del Codice della Strada. Se in questa condizione il conducente provoca un incidente, le stesse sanzioni sono raddoppiate. Qui si vede bene la logica del Codice: non solo non puoi bere, ma se con quel “pochissimo” combini un incidente, la risposta è ancora più pesante. Insomma, per il neopatentato il margine fra “tutto ok” e “sei già fuori legge” è praticamente nullo.

Le cose si fanno ancora più dure se il neopatentato non si limita a superare lo zero, ma entra proprio nell’area dello “stato di ebbrezza” disciplinato dall’articolo 186 del Codice della Strada. In quel caso, l’articolo 186-bis del Codice della Strada prevede che, se il conducente rientra nelle categorie “protette” (tra cui i neopatentati) e viene trovato con tasso nelle fasce sanzionate dall’articolo 186, le sanzioni lì previste vengono aumentate: di un terzo se si è nella fascia 0,5–0,8 g/l, e da un terzo alla metà se si supera 0,8 g/l. Quindi non solo valgono le regole generali, ma per il neopatentato diventano ancora più dure.

Limitazioni di velocità e di potenza dei veicoli

Il “pacchetto neopatentati” non si esaurisce con l’alcol. Un altro pezzo importante è quello delle limitazioni di velocità e di potenza dei veicoli. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che, per i primi tre anni dal conseguimento delle patenti di categoria A2, A, B1 e B, non è consentito il superamento di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Quindi il neopatentato non ha solo il problema del bicchiere in più: è soggetto anche a limiti di velocità più bassi rispetto agli altri conducenti, proprio per compensare l’inesperienza.

Lo stesso articolo introduce una specifica limitazione di potenza per i titolari di patente B nei primi tre anni dal rilascio. In particolare, non è consentita la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a un certo valore (espressamente indicato nella norma) e, per i veicoli di categoria M1, anche con un ulteriore limite di potenza massima. In sostanza al neopatentato viene vietato l’uso di auto troppo potenti o con rapporto peso/potenza troppo elevato. L’idea è chiara: meno esperienza alla guida, meno potenza da gestire, meno disastri potenziali.

Questo pacchetto di limitazioni automatiche – velocità ridotta e restrizioni sulla potenza del veicolo – decorre direttamente dalla data di superamento dell’esame di guida indicata dall’articolo 117 del Codice della Strada. Non serve nessuna comunicazione particolare: il giorno dopo l’esame sei abilitato a guidare, ma sei anche “bloccato” da queste regole per tre anni. E se a questo aggiungi il divieto di bere alla guida previsto dall’articolo 186-bis del Codice della Strada, hai il quadro completo di quanto sia “sorvegliato speciale” il neopatentato.

Va poi ricordato che tutto questo si innesta sul sistema della patente a punti definito dall’articolo 126-bis del Codice della Strada: ogni violazione che comporta sospensione patente o che rientra nelle norme di comportamento elencate in tabella porta con sé una decurtazione di punti. Per un neopatentato, che parte con 20 punti come tutti ma ha più probabilità di commettere errori “da inesperto”, ogni violazione dei limiti di velocità o di guida in stato di ebbrezza può bruciare punti preziosi e innescare poi sanzioni ulteriori come la sospensione in relazione al punteggio, disciplinata dall’articolo 218-ter del Codice della Strada.

Cosa succede se il neopatentato guida dopo aver bevuto

Arriviamo al punto caldo: cosa succede, in concreto, se un neopatentato viene trovato alla guida dopo aver bevuto. La prima ipotesi è quella “leggera”, ma solo sulla carta: tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l. Per i conducenti rientranti nelle categorie dell’articolo 186-bis del Codice della Strada (tra cui i neo-patentati) questo basta a far scattare una sanzione amministrativa pecuniaria, con importo definito dalla norma. Se in questo stato il neopatentato provoca un incidente, la stessa sanzione viene raddoppiata. Anche senza superare i 0,5 g/l, il messaggio è chiaro: per te, che sei neopatentato, “un po’ di vino” è già un illecito specifico.

Se invece il tasso alcolemico supera 0,5 g/l, si entra nella disciplina generale dell’articolo 186 del Codice della Strada, che prevede tre fasce: tra 0,5 e 0,8 g/l con sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione patente; tra 0,8 e 1,5 g/l con ammenda, arresto e sospensione patente; oltre 1,5 g/l con ammenda più alta, arresto e sospensione più lunga, oltre alla revoca della patente in caso di recidiva nel biennio e alla confisca del veicolo salvo che appartenga a persona estranea al reato. Per i neopatentati, l’articolo 186-bis del Codice della Strada aggiunge un ulteriore giro di vite: le sanzioni dell’articolo 186 sono aumentate di un terzo per la prima fascia e da un terzo alla metà per le due fasce più gravi.

A questo si aggiungono gli effetti sulla patente in termini di ritiro immediato e sospensione provvisoria, disciplinati dall’articolo 223 del Codice della Strada: nelle ipotesi di reato per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione o revoca della patente (come accade per le fasce più gravi dell’articolo 186), l’agente che accerta la violazione ritira subito il documento e lo invia al prefetto, che può disporre una sospensione provvisoria fino a un certo limite massimo. In pratica, per un neopatentato beccato con un tasso già nell’area penale, la patente “sparisce” dalla circolazione già la sera stessa del controllo.

Non va dimenticato, infine, l’effetto sul punteggio. Quando si entra nel terreno dell’articolo 186-bis del Codice della Strada in combinazione con violazioni che rientrano nella tabella punti dell’articolo 126-bis del Codice della Strada, la comunicazione all’anagrafe degli abilitati alla guida comporta decurtazioni che si sommano agli altri guai: sospensione, sanzioni pecuniarie, eventuale arresto. Per il neopatentato questo può voler dire bruciare una parte consistente dei 20 punti iniziali in un solo colpo, con conseguenze anche sulla possibilità di subire poi una sospensione aggiuntiva legata al punteggio ai sensi dell’articolo 218-ter del Codice della Strada.

Effetti su patente, assicurazione e recidiva

Dal punto di vista della patente, gli effetti più pesanti entrano in gioco quando si parla di sospensione prolungata o addirittura di revoca. L’articolo 219 del Codice della Strada disciplina la revoca della patente, che scatta nei casi in cui la legge la prevede come sanzione amministrativa accessoria (come per alcune ipotesi di recidiva in materia di guida in stato di ebbrezza). Quando la revoca è disposta a seguito di violazioni degli articoli 186, 186-bis e 187, il Codice stabilisce limiti stringenti alla possibilità di conseguire una nuova patente: non si tratta di “torno a fare l’esame e via”, ma di un vero azzeramento della posizione di guida, con tempi minimi di attesa.

Già l’articolo 186 del Codice della Strada prevede, per la fascia più alta di tasso alcolemico (oltre 1,5 g/l), che in caso di recidiva nel biennio la patente sia sempre revocata. Per un neopatentato, che è statisticamente più esposto a errori e incidenti, questo significa che l’idea di “rischiare tanto poi al massimo me la sospendono” è semplicemente irreale: una seconda volta in pochi anni, con tasso elevato, può chiudere del tutto la partita con la patente, con gli effetti ulteriori previsti dall’articolo 219 del Codice della Strada.

Oltre alle sanzioni dirette sulla patente, entra in gioco anche la revisione della patente, disciplinata dall’articolo 128 del Codice della Strada. Il prefetto, nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, può disporre che il titolare di patente sia sottoposto a visita medica presso la commissione medica locale o a esame di idoneità, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici, psichici o dell’idoneità tecnica. In pratica, dopo un episodio di guida in stato di ebbrezza, il neopatentato non solo rischia sospensione o revoca, ma può essere chiamato a dimostrare di nuovo di essere idoneo a guidare, sia sul piano sanitario sia su quello tecnico.

Per quanto riguarda la recidiva in senso ampio, bisogna considerare anche l’effetto combinato con le sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati previste dall’articolo 222 del Codice della Strada. Quando da una violazione derivano danni alle persone, il giudice applica con la condanna sia le sanzioni pecuniarie sia la sospensione o la revoca della patente; e in caso di gravi lesioni o omicidio stradale la revoca è la regola. Per un neopatentato che combina un incidente con lesioni in stato di ebbrezza, lo scenario sanzionatorio diventa particolarmente pesante, anche al di là della sola violazione “alcolica”.

Fonti normative