Quanto posso andare veloce se sono neopatentato?
Limiti di velocità, potenza e sanzioni per neopatentati secondo il Codice della Strada, con riferimenti agli articoli rilevanti e alle principali eccezioni previste
Capire quanto può andare veloce un neopatentato è fondamentale sia per evitare sanzioni sia per costruire da subito abitudini di guida sicure. Il Codice della Strada prevede regole specifiche per i primi tre anni dal conseguimento della patente, con limiti particolari di velocità e di potenza dei veicoli, oltre a una serie di eccezioni e conseguenze in caso di violazione. In questo articolo analizziamo in modo sistematico cosa prevede la normativa per chi ha appena preso la patente B (e non solo), concentrandoci su limiti, casi particolari e sanzioni collegati alla condizione di neopatentato.
Chi è considerato neopatentato dal Codice
Il Codice della Strada non utilizza espressamente il termine “neopatentato” come definizione autonoma, ma introduce una serie di limitazioni temporali legate ai primi tre anni dal conseguimento di determinate categorie di patente. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che le limitazioni si applicano ai titolari di patente di categoria A2, A, B1 e B, facendo decorrere tali vincoli dalla data di superamento dell’esame di guida prevista dall’articolo 121. In pratica, è considerato neopatentato chi rientra in questo arco temporale di tre anni dal rilascio della patente nelle categorie indicate.
Questa impostazione significa che la condizione di neopatentato non dipende dall’età anagrafica del conducente, ma dal tempo trascorso dal conseguimento della patente. Un conducente che ottiene la patente B in età adulta è soggetto alle stesse limitazioni di chi la consegue appena maggiorenne, per tutto il periodo dei primi tre anni. Il Codice collega quindi la disciplina non alla giovane età, ma alla minore esperienza di guida, presunta in base alla recente acquisizione del titolo abilitativo.
Le limitazioni previste dall’articolo 117 si applicano automaticamente, senza bisogno di ulteriori provvedimenti o annotazioni specifiche da parte dell’autorità. Il comma 4 chiarisce infatti che le limitazioni alla guida e alla velocità decorrono dalla data di superamento dell’esame di guida, rendendo la condizione di neopatentato una conseguenza diretta e immediata del rilascio della patente. Questo aspetto è importante perché esclude la possibilità di invocare la mancata conoscenza del proprio status: dal giorno dell’esame, il conducente è tenuto a rispettare i limiti speciali.
Va inoltre considerato che l’articolo 117 disciplina non solo la velocità, ma anche altre limitazioni legate alla tipologia di veicoli guidabili per i titolari di patente B nei primi tre anni, attraverso il comma 2-bis. In questo modo, la figura del neopatentato viene delineata dal combinato di vincoli su velocità e potenza del veicolo, che mirano a contenere i rischi connessi alla minore esperienza di guida. La condizione di neopatentato, quindi, è un vero e proprio regime speciale di circolazione, destinato a cessare automaticamente allo scadere del triennio.
Limiti di velocità specifici per i primi tre anni
Per rispondere in modo preciso alla domanda “quanto può andare veloce un neopatentato”, occorre partire dal comma 2 dell’articolo 117 del Codice della Strada, che stabilisce limiti di velocità ridotti per i primi tre anni dal conseguimento delle patenti A2, A, B1 e B. In questo periodo non è consentito superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Si tratta di limiti speciali, più restrittivi rispetto a quelli ordinari previsti per la generalità dei conducenti, che continuano invece ad applicarsi sulle altre tipologie di strade.
Questi limiti si innestano sul sistema generale dei limiti di velocità fissato dall’articolo 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti massimi e le relative sanzioni per chi li supera. Il neopatentato, quindi, deve rispettare sia i limiti generali, sia quelli più restrittivi previsti dall’articolo 117 per autostrade e strade extraurbane principali. In caso di superamento, le violazioni vengono valutate in rapporto al limite che per lui è applicabile, cioè quello ridotto, con tutte le conseguenze sanzionatorie previste dall’articolo 142.
È importante distinguere le diverse categorie di strade per capire dove si applicano i limiti speciali. L’articolo 2 del Codice della Strada definisce e classifica le strade, individuando tra l’altro le autostrade (tipo A) e le strade extraurbane principali (tipo B). Proprio su queste due tipologie si applicano i limiti di 100 km/h e 90 km/h per i neopatentati, mentre sulle altre categorie (come le strade extraurbane secondarie o le strade urbane) restano validi i limiti generali stabiliti dall’articolo 142, salvo eventuali limiti più bassi imposti dalla segnaletica.
Le limitazioni di velocità per i neopatentati hanno una funzione chiaramente orientata alla sicurezza stradale, in linea con il principio generale sancito dall’articolo 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti di non costituire pericolo o intralcio alla circolazione. Riducendo la velocità massima consentita nei contesti più veloci e complessi, il legislatore mira a contenere il rischio di incidenti per chi ha ancora poca esperienza di guida, favorendo una progressiva acquisizione di competenze prima di accedere ai limiti ordinari.
Limiti di potenza per le auto guidabili con patente B
Oltre ai limiti di velocità, il Codice della Strada introduce per i neopatentati con patente B anche specifiche limitazioni di potenza dei veicoli guidabili. Il comma 2-bis dell’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che, per i primi tre anni dal rilascio della patente B, non è consentita la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Questo parametro mette in relazione la potenza del motore con la massa del veicolo, limitando l’accesso a mezzi particolarmente prestazionali rispetto al loro peso.
Per i veicoli di categoria M1, cioè quelli destinati al trasporto di persone con un massimo di otto posti oltre al conducente, il comma 2-bis introduce un’ulteriore soglia: ai fini dell’applicazione della limitazione, si aggiunge il limite di potenza massima pari a 105 kW, valido anche per i veicoli elettrici o ibridi plug-in. In pratica, un neopatentato con patente B non può guidare, nei primi tre anni, un’autovettura che superi sia il rapporto potenza/tara di 75 kW/t, sia la potenza assoluta di 105 kW se il veicolo rientra nella categoria M1.
Queste limitazioni si affiancano alle regole generali sulla classificazione dei veicoli previste dall’articolo 47 del Codice della Strada, che distingue tra autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e altre categorie. Il riferimento alla categoria M1 nel comma 2-bis dell’articolo 117 consente di individuare con precisione l’ambito di applicazione del limite di 105 kW, concentrato sulle autovetture destinate al trasporto di persone. Per gli altri autoveicoli, resta comunque vincolante il limite di potenza specifica per tonnellata.
La ratio di queste restrizioni è coerente con l’obiettivo di evitare che un conducente con poca esperienza si trovi alla guida di veicoli dalle prestazioni elevate, che richiedono maggiore capacità di controllo e prontezza di reazione. Limitando la potenza disponibile, il Codice cerca di ridurre il rischio di condotte di guida pericolose, soprattutto in combinazione con l’inosservanza dei limiti di velocità. Anche in questo caso, le limitazioni operano automaticamente per i primi tre anni dal rilascio della patente B, senza necessità di ulteriori atti amministrativi.
Eccezioni e casi particolari previsti dalla norma
Il regime dei limiti di potenza per i neopatentati con patente B non è però assoluto. Il comma 2-bis dell’articolo 117 del Codice della Strada prevede infatti alcune eccezioni specifiche, che consentono di superare tali limiti in determinate situazioni. Una prima eccezione riguarda i veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188: in questo caso, le limitazioni di potenza non si applicano, a condizione che la persona invalida sia presente sul veicolo durante la circolazione.
Un’ulteriore eccezione è prevista quando, a fianco del conducente neopatentato, si trova una persona che svolge funzione di istruttore. Il comma 2-bis richiede che tale persona non abbia più di sessantacinque anni, sia munita di patente valida per la stessa categoria (conseguita da almeno dieci anni) oppure per categoria superiore. In presenza di queste condizioni, le limitazioni di potenza non trovano applicazione, consentendo al neopatentato di condurre anche veicoli altrimenti preclusi, sotto la supervisione di un conducente esperto.
Lo stesso comma disciplina anche il caso dei soggetti destinatari del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico sugli stupefacenti. Per queste persone, il divieto di guida di veicoli oltre i limiti di potenza indicati dall’articolo 117, comma 2-bis, ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. In tal modo, la norma coordina la disciplina dei neopatentati con quella relativa a particolari condizioni soggettive, rafforzando il controllo sull’idoneità alla guida in situazioni considerate più rischiose.
Va ricordato, infine, che le limitazioni di cui all’articolo 117 si inseriscono in un quadro più ampio di condizioni e limitazioni della circolazione su determinate infrastrutture, come le autostrade e le strade extraurbane principali, disciplinate dall’articolo 175 del Codice della Strada. Sebbene tale articolo non sia specifico per i neopatentati, esso individua categorie di veicoli che non possono circolare su queste strade, a prescindere dall’esperienza del conducente, contribuendo a definire il perimetro complessivo delle possibilità di circolazione per chi ha appena conseguito la patente.
Sanzioni per chi viola i limiti da neopatentato
Quando un neopatentato supera i limiti di velocità o guida veicoli oltre i limiti di potenza consentiti, entra in gioco il sistema delle sanzioni amministrative previsto dal Codice della Strada. Per quanto riguarda la velocità, l’articolo 142 del Codice della Strada stabilisce una serie di scaglioni sanzionatori in base all’entità del superamento del limite, con importi crescenti e, nei casi più gravi, sospensione della patente. Tali scaglioni si applicano anche ai neopatentati, tenendo conto del limite ridotto che per loro è vigente su autostrade e strade extraurbane principali.
Le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 142 sono inquadrate nelle regole generali sull’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie contenute nell’articolo 195 del Codice della Strada, che definisce i criteri per la determinazione dell’importo tra minimo e massimo, tenendo conto della gravità della violazione, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche. Lo stesso articolo prevede un aumento di un terzo per alcune violazioni, tra cui quelle relative ai limiti di velocità, quando commesse in orario notturno tra le 22 e le 7.
Per quanto riguarda la violazione delle limitazioni di potenza e delle altre condizioni di guida previste dall’articolo 117 del Codice della Strada, la norma rinvia al sistema sanzionatorio generale del Codice, che comprende sia sanzioni pecuniarie sia sanzioni accessorie come la sospensione o la revoca della patente, applicate secondo le regole del titolo VI. La concreta determinazione delle conseguenze dipende dalla tipologia di violazione accertata e dalle disposizioni specifiche richiamate, nel rispetto dei principi generali fissati dall’articolo 195.
La procedura di accertamento e notificazione delle violazioni segue le regole generali dell’articolo 201 del Codice della Strada, che disciplina i casi in cui la contestazione immediata non è possibile e stabilisce i termini entro cui il verbale deve essere notificato al trasgressore o agli altri soggetti obbligati. Anche per i neopatentati, quindi, l’iter sanzionatorio si svolge secondo le stesse modalità previste per tutti gli altri conducenti, con l’unica particolarità che il limite di riferimento per valutare l’eccesso di velocità o la legittimità del veicolo guidato è quello speciale stabilito dall’articolo 117 per i primi tre anni dal conseguimento della patente.
Fonti normative
- Articolo 117 del Codice della Strada
- Articolo 142 del Codice della Strada
- Articolo 2 del Codice della Strada
- Articolo 47 del Codice della Strada
- Articolo 140 del Codice della Strada
- Articolo 175 del Codice della Strada
- Articolo 195 del Codice della Strada
- Articolo 201 del Codice della Strada
Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.