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Quanto punti si perdono e come si recuperano con la patente a punti?

Regole patente a punti: decurtazione, crediti e recupero secondo Art. 126-bis CdS, corsi, neopatentati ed esame di idoneità tecnica

Quanto punti si perdono e come si recuperano con la patente a punti?
diEzio Notte

La patente a punti è lo strumento con cui il Codice della Strada responsabilizza i conducenti e incentiva una guida sicura. Conoscere come funziona il saldo iniziale, quando e quanti punti si perdono, come recuperarli e in quali casi scatta l’esame di idoneità tecnica è fondamentale per gestire al meglio la propria posizione. Tutte le regole provengono dall’Art. 126-bis del Codice della Strada, integrato, quando necessario, dalle disposizioni sugli esami e sulla revisione della patente.

come funziona il meccanismo dei 20 punti e dei crediti

Il sistema parte da un saldo di punti associato alla patente. Quando viene accertata una violazione che comporta decurtazione, l’organo da cui dipende l’agente comunica la perdita all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro 30 giorni dalla “definizione della contestazione”, che si ha dopo il pagamento della sanzione o la conclusione dei ricorsi, o allo spirare dei termini per proporli. In caso di mancata identificazione immediata del conducente, il proprietario deve fornire i dati del guidatore entro 60 giorni dalla notifica del verbale; in difetto, è prevista una sanzione amministrativa specifica. Ogni variazione del punteggio è inoltre resa disponibile tramite il Portale dell’Automobilista, secondo le modalità fissate dal Dipartimento competente. Queste previsioni sono stabilite dall’Art. 126-bis, commi 2 e 3.

Il meccanismo dei “crediti” premia la guida virtuosa. Salvo il caso di azzeramento, l’assenza per due anni di violazioni che comportano decurtazione determina l’attribuzione del punteggio iniziale, “entro il limite dei venti punti”. Per chi ha già almeno 20 punti, l’assenza di decurtazioni per due anni attribuisce un credito di 2 punti, fino a un massimo di 10 crediti complessivi. La stessa norma prevede misure dedicate a chi ha conseguito la patente da poco: per le patenti rilasciate dopo il 1° ottobre 2003 a soggetti non già titolari di B o superiore, i punti sottratti per ogni singola violazione sono raddoppiati se l’infrazione avviene nei primi tre anni; nello stesso periodo, se non si commettono violazioni con decurtazione, si accumula 1 punto l’anno fino a un massimo di 3 punti. Queste regole sono dettate dall’Art. 126-bis, commi 5 e relativa tabella, con precisazioni per neopatentati.

Il Codice prevede anche crediti iniziali legati all’educazione stradale. La partecipazione a corsi extracurricolari organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado determina, al rilascio della patente, un credito di 2 punti sulle categorie previste. La disposizione rimanda a decreti per definire soggetti erogatori, modalità di svolgimento e certificazione, includendo tra i possibili erogatori anche autoscuole e altri enti competenti in materia di sicurezza stradale. Il riferimento è l’Art. 230, comma 2-ter, che rinvia espressamente all’Art. 126-bis per l’attribuzione del credito.

Per completezza, va ricordato che quando il conducente non è stato identificato al momento dell’infrazione, il proprietario ha l’obbligo di comunicare i dati del guidatore; l’omissione, salvo giustificato e documentato motivo, comporta una sanzione da 291 a 1.166 euro. La comunicazione avviene per via telematica. Questi obblighi e la sanzione sono indicati dall’Art. 126-bis, comma 2, che chiarisce anche quando la contestazione si ritiene “definita” e dunque quando scatta la comunicazione dei punti all’Anagrafe. Inoltre, ogni variazione del saldo è resa visibile attraverso il Portale dell’Automobilista, per garantire trasparenza e monitoraggio da parte dell’interessato.

Quanto punti si perdono e come si recuperano con la patente a punti?
  • Saldo iniziale e accrediti: ripristino a 20 punti dopo 2 anni senza decurtazioni; +2 punti ogni 2 anni fino a +10 crediti se si è a 20 punti.
  • Neopatentati: raddoppio delle decurtazioni nei primi 3 anni; fino a +1 punto/anno per massimo +3 se non si commettono infrazioni con decurtazione.
  • Crediti scolastici: +2 punti all’atto del rilascio, con corsi extracurricolari di educazione stradale.
  • Flusso amministrativo: comunicazione punti all’Anagrafe dopo la definizione della contestazione; visibilità saldo sul Portale dell’Automobilista.

quanti punti si perdono per le violazioni più comuni

La decurtazione è ancorata a una tabella ufficiale che collega ogni violazione, con il relativo articolo e comma, al numero di punti da sottrarre. Un capitolo centrale è l’eccesso di velocità: superare i limiti di oltre 10 e fino a 40 km/h comporta la perdita di 3 punti; oltre 40 e fino a 60 km/h la perdita è di 6 punti; oltre 60 km/h la decurtazione sale a 10 punti. Queste corrispondenze emergono sia dal corpo dell’Art. 142, sia dalla tabella dell’Art. 126-bis che riepiloga i punteggi con riferimento ai commi 8, 9 e 9-bis.

Altre violazioni molto frequenti sono il passaggio con semaforo rosso e le condotte di sorpasso vietate. Per il semaforo rosso, la decurtazione è di 6 punti (Art. 146, comma 3, come da tabella 126-bis). Le violazioni di sorpasso più gravi, come quelle ricomprese nella disciplina del sorpasso con espliciti divieti, possono comportare fino a 10 punti di decurtazione quando ricadono nelle ipotesi più severe indicate dalla tabella collegata all’Art. 126-bis. In generale, la logica del sistema lega la sottrazione di punti alla pericolosità della condotta, con sanzioni via via più incisive nei casi di condotte vietate e ad alto rischio.

Rilevante ai fini della sicurezza passiva e dell’attenzione alla guida è l’uso corretto dei sistemi di ritenuta e l’astensione dall’uso di smartphone o apparecchi durante la marcia. La tabella dell’Art. 126-bis indica, per l’uso improprio o l’omesso uso delle cinture o dei sistemi di ritenuta connessi ai commi 10 e 11 dell’Art. 172, la decurtazione di 5 punti. Per i dispositivi durante la guida, l’Art. 173 comporta decurtazioni differenziate: 8 punti al comma 3, 5 o 10 punti al comma 3-bis a seconda del periodo applicabile riportato in tabella. Questi riferimenti permettono di comprendere come i comportamenti che distraggono o compromettono la protezione in caso d’urto incidano sul saldo punti.

Tra le violazioni “di condotta” ricorrenti spicca la distanza di sicurezza: la decurtazione è di 3 punti (Art. 149, comma 4), che sale a 5 punti se la violazione causa collisioni con gravi danni ai veicoli (comma 5) e a 8 punti nelle ipotesi più gravi previste (comma 6). Sul fronte delle infrazioni più gravi, la guida in stato di ebbrezza (Art. 186) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (Art. 187) comporta la decurtazione di 10 punti, come risulta dalla tabella dell’Art. 126-bis. Anche comportamenti vietati sulle autostrade, come l’inversione o la retromarcia su carreggiata o corsia di emergenza, sono sanzionati con decurtazioni di 10 punti secondo i richiami dell’Art. 176 presenti nella tabella. Per i trasporti, il superamento dei limiti di massa (Art. 167) comporta decurtazioni scalari da 1 a 4 punti in base all’eccedenza rilevata, secondo le fasce richiamate. Tutti i riferimenti emergono dagli articoli di merito e dalla tabella collegata all’Art. 126-bis.

Violazione (articolo e comma)Punti
Velocità: oltre 10 e fino a 40 km/h (Art. 142, c.8)3
Velocità: oltre 40 e fino a 60 km/h (Art. 142, c.9)6
Velocità: oltre 60 km/h (Art. 142, c.9-bis)10
Semaforo rosso (Art. 146, c.3)6
Sistemi di ritenuta/cinture (Art. 172, cc.10-11)5
Telefono alla guida (Art. 173, c.3)8
Telefono alla guida (Art. 173, c.3-bis, 1° periodo)5
Telefono alla guida (Art. 173, c.3-bis, 2° periodo)10
Distanza di sicurezza (Art. 149, c.4 / c.5 / c.6)3 / 5 / 8
Autostrade: condotte gravi (Art. 176, c.20 su c.1 lett. b–d)10
Stato di ebbrezza (Art. 186, cc.2 e 7)10
Sostanze stupefacenti (Art. 187, cc.1 e 8)10
Sovraccarico: fasce percentuali (Art. 167)1–4

come si recuperano i punti: corsi ed esami

Se il punteggio non è esaurito, il recupero passa anzitutto dai corsi di aggiornamento. L’Art. 126-bis stabilisce che la frequenza dei corsi, organizzati da autoscuole o da soggetti pubblici o privati autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare 6 punti; per i titolari di CAP e per chi possiede determinate categorie (B, C, C+E, D, D+E) sono previsti corsi specifici che consentono di recuperare 9 punti. Il Codice prevede espressamente che la riacquisizione avviene all’esito di una prova d’esame e che l’attestato di frequenza sia trasmesso all’ufficio competente per l’aggiornamento dell’Anagrafe. I criteri autorizzativi, i programmi e le modalità dei corsi sono definiti con decreto ministeriale.

È importante rilevare due condizioni cardine: il recupero tramite corsi vale “purché il punteggio non sia esaurito” e i corsi devono essere erogati da soggetti espressamente autorizzati. Il trasferimento dei risultati del corso e dell’esame all’Anagrafe nazionale assicura la tracciabilità del recupero e l’allineamento del saldo punti. Il riferimento resta l’Art. 126-bis, comma 4, che disegna una procedura standardizzata per sostenere la riacquisizione, senza margini per iniziative non conformi al perimetro ministeriale.

Oltre ai corsi, opera il meccanismo automatico legato alla condotta di guida: se per due anni non si commettono violazioni con decurtazione, si torna al punteggio pieno nel limite dei 20 punti; e, per chi è già a 20, scatta un credito di 2 punti ogni due anni fino a un massimo di 10 crediti. Per chi ha conseguito la patente dopo il 1° ottobre 2003 e non era titolare di B o superiore, nei primi tre anni le decurtazioni sono raddoppiate, ma se non si commettono violazioni con decurtazione si matura 1 punto all’anno fino a 3. Questi automatismi sono fissati dall’Art. 126-bis e dalla relativa tabella per neopatentati.

Per conoscere in tempo reale il proprio saldo e le variazioni successive a un corso o a un periodo di guida virtuoso, il Codice prevede che “ogni variazione di punteggio” sia comunicata tramite il Portale dell’Automobilista, con modalità determinate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile. Questa previsione, contenuta nell’Art. 126-bis, comma 3, permette al conducente di verificare l’effettivo accredito dei punti recuperati e di pianificare eventuali ulteriori azioni (ad es. iscrizione a nuovi corsi se necessario) in funzione del proprio profilo di rischio sanzionatorio.

quando scatta l’esame di idoneità tecnica

Il caso tipico è l’azzeramento del punteggio: “alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica” previsto dall’Art. 128. Questo è quanto dispone in modo chiaro l’Art. 126-bis, comma 6. L’azzeramento interrompe la possibilità di recupero mediante corsi e rende obbligatorio il superamento dell’esame per riacquisire l’idoneità alla guida. L’esame rappresenta dunque la soglia di rientro nel sistema quando il saldo punti scende a zero, e non può essere surrogato da altre misure.

Che cosa si intende per “esame di idoneità”? Il Codice disciplina i contenuti dell’idoneità tecnica all’Art. 121, indicando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e una prova di controllo delle cognizioni, secondo programmi e modalità fissati con decreto ministeriale. Quando l’Art. 126-bis rinvia all’Art. 128 in caso di azzeramento, richiama proprio questo tipo di accertamento tecnico, volto a verificare che il candidato possieda nuovamente le competenze necessarie alla conduzione in sicurezza del veicolo.

L’esame di idoneità tecnica può essere richiesto anche in altri scenari. L’Art. 128 prevede che gli uffici competenti, e il prefetto nei casi espressamente previsti (come per gli articoli 186 e 187), possano disporre visita medica presso la commissione medica locale o esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici, psichici o dell’idoneità tecnica. È sempre disposta la revisione quando il conducente sia coinvolto in un incidente con lesioni gravi e sia stata contestata una violazione che comporta la sospensione della patente, nonché quando il conducente minorenne sia autore materiale di una violazione che comporta la sospensione. Queste condizioni integrano il quadro dei casi in cui l’esame può essere imposto, oltre alla perdita totale dei punti.

Infine, quando l’ufficio dispone la revisione, il mancato rispetto dei termini per sottoporsi agli accertamenti comporta la sospensione della patente “a tempo indeterminato”, atto definitivo, con ritiro del documento da parte degli organi di polizia. La norma disciplina quindi non solo “quando” l’esame è necessario, ma anche le conseguenze del mancato adempimento all’ordine di revisione. Questo è precisato dall’Art. 126-bis nelle parti che regolano l’iter della revisione e le conseguenze della mancata presentazione nei 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada.