Quanto può andare veloce un neopatentato in autostrada?
Regole sulla velocità in autostrada e sulle altre strade per chi ha la patente da meno di tre anni
In sintesi
- Articolo 117: neopatentato è chi ha la patente A2, A, B1 o B da non più di tre anni.
- Per i primi tre anni è vietato superare 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principali.
- Le limitazioni decorrono automaticamente dalla data dell’esame e sono annotate sulla carta di circolazione.
- Il neopatentato deve rispettare il valore più restrittivo tra limite generale, riduzioni per maltempo, segnaletica e il proprio limite 100/90.
Un neopatentato in autostrada quanto può spingere il piede sul gas? Meno di quanto permettono i limiti “normali”. Il Codice della Strada prevede infatti limiti speciali per chi ha la patente da poco, diversi da quelli validi per gli altri conducenti. Vediamo, passo passo, chi è considerato neopatentato, quali velocità deve rispettare in autostrada e sulle extraurbane principali, come si incastrano questi limiti con quelli generali e cosa rischia chi esagera con l’acceleratore.
Chi è considerato neopatentato dal Codice della Strada
Il Codice della Strada non usa di continuo il termine “neopatentato”, ma introduce limitazioni specifiche per chi ha appena conseguito la patente. L’aggancio principale è l’articolo 117 del Codice della Strada, che parla di “primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B”. In pratica, rientra in questo perimetro chi ha preso da non più di tre anni una di queste patenti. La norma lega dunque le limitazioni a un periodo temporale ben preciso che decorre dalla data di superamento dell’esame di guida, richiamata dallo stesso articolo quando stabilisce che le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data dell’esame. Questo vuol dire che non serve nessun atto aggiuntivo o annotazione speciale per far scattare il regime “da neopatentato”: entra in vigore da solo con la nuova patente in tasca.
Lo stesso articolo individua anche categorie particolari di conducenti per cui è previsto un regime specifico di limiti tecnici del veicolo, come i titolari di patente B nei primi tre anni che non possono guidare autoveicoli con una potenza specifica, riferita alla tara, oltre un certo valore. Queste limitazioni di potenza si sommano, senza sostituirle, a quelle sulla velocità: un neopatentato può quindi trovarsi a dover rispettare contemporaneamente limiti sulla tipologia di veicolo guidabile e limiti ridotti di velocità su certe strade. L’impostazione generale è chiara: nei primi anni di esperienza lo Stato vuole tenere sotto controllo sia “quanto” si può correre, sia “con che cosa” si può correre.
Va anche considerato che le disposizioni dell’articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato dopo una certa data, come chiarito dall’articolo 236 del Codice della Strada. Questo articolo, dedicato alle norme transitorie, specifica che le disposizioni sulle patenti si applicano alle nuove patenti rilasciate successivamente a una data di riferimento e richiama espressamente l’articolo 117 per chiarire da quando le sue limitazioni trovano applicazione. Per chi oggi prende la patente, queste regole rappresentano la normalità del regime in vigore e sono parte integrante del percorso di abilitazione alla guida.
Un altro aspetto importante dell’articolo 117 riguarda le eccezioni per determinate situazioni. In particolare, per alcuni casi di conducenti soggetti a divieti legati a specifiche norme su sostanze stupefacenti, la durata delle limitazioni viene comunque ancorata ai “primi tre anni dal rilascio della patente di guida”. Questo ribadisce ancora una volta che la logica temporale dei tre anni è il cuore del concetto di neopatentato: tutto ruota attorno a quel periodo iniziale, considerato il più delicato dal punto di vista della sicurezza stradale.
Infine, lo stesso articolo 117 prevede che le limitazioni sulla velocità e sulla guida di certi veicoli siano annotate sulla carta di circolazione secondo modalità stabilite dal regolamento. Questo dettaglio conferma che non si tratta di un semplice “consiglio” ai neopatentati, ma di un vero vincolo normativo con riflessi anche documentali: la presenza di tali indicazioni sui documenti del veicolo rende più immediato il controllo da parte degli organi di polizia stradale e ricorda al conducente, ogni volta che consulta il libretto, che per i primi tre anni non può comportarsi come un guidatore “esperto”.
Limiti di velocità per neopatentati in autostrada e su extraurbane principali
Arriviamo al punto caldo: quanto può andare veloce un neopatentato in autostrada? La risposta è scritta nero su bianco nell’articolo 117, che per i primi tre anni dal conseguimento delle patenti A2, A, B1 e B stabilisce che “non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali”. Tradotto in pratica: anche se il limite generale in autostrada è più alto, il neopatentato deve fermarsi a 100 km/h e non può sfruttare gli ulteriori margini previsti per gli altri conducenti. Lo stesso schema si applica sulle extraurbane principali, dove il suo tetto personale resta 90 km/h, anche se i limiti di quella strada, per gli altri, fossero superiori.
Questi limiti speciali convivono con la disciplina generale sui limiti di velocità fissata dall’articolo 142 del Codice della Strada, che per tutti prevede in condizioni ordinarie 130 km/h in autostrada e 110 km/h sulle extraurbane principali. L’articolo 142 indica anche le riduzioni automatiche in caso di precipitazioni atmosferiche, imponendo per esempio 110 km/h in autostrada e 90 km/h sulle extraurbane principali in presenza di pioggia o altre condizioni simili. Per un neopatentato, questi valori diventano una sorta di “tetto nel tetto”: non potrà mai superare il valore più restrittivo tra quello generale, le eventuali riduzioni per maltempo e il proprio limite personale di 100 o 90 km/h.
C’è poi il tema delle variazioni di limite decise dagli enti proprietari delle strade, sempre all’interno dello schema dell’articolo 142, che consente di fissare limiti diversi da quelli generali, sia massimi sia minimi, su determinati tratti, purché opportunamente segnalati. Il neopatentato, di fronte a questi cartelli, deve sempre confrontare tre livelli: il limite indicato dalla segnaletica, il limite generale previsto dalla norma e il proprio limite di 100 o 90 km/h. Se il cartello indica un valore inferiore al suo limite speciale, deve ovviamente rispettare il cartello; se invece indica un valore superiore, resta comunque vincolato al suo tetto da neopatentato, anche se intorno tutti viaggiano più veloci.
Non va dimenticato, infine, il ruolo dei segnali stradali verticali disciplinati dall’articolo 39 del Codice della Strada, che distingue tra segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. I limiti di velocità rientrano tra i segnali di prescrizione, quelli che rendono noti divieti e limitazioni cui gli utenti devono uniformarsi. Per il neopatentato questo significa che non può affidarsi solo alla memoria dei limiti da manuale: deve leggere con attenzione la segnaletica e incrociarla mentalmente con i suoi limiti speciali. In sostanza, guida “a due strati”: uno comune a tutti, scritto sui cartelli, e uno personale, scritto nella legge per i primi tre anni.
Rapporto tra limiti generali dell’art. 142 e limiti speciali dell’art. 117
Per capire davvero quanto può andare veloce un neopatentato, bisogna mettere insieme il puzzle tra limiti generali e speciali. L’articolo 142 stabilisce lo schema di base dei limiti di velocità per la sicurezza della circolazione, fissando valori standard per autostrade, extraurbane principali, altre strade extraurbane e centri abitati. All’interno di questo quadro, l’articolo 117 inserisce una limitazione ulteriore dedicata a chi ha conseguito da meno di tre anni le patenti indicate, abbassando i tetti su due categorie di strade: autostrade e extraurbane principali. Ne viene fuori una gerarchia di regole in cui il neopatentato ha sempre, per definizione, il limite più basso a parità di condizioni.
L’articolo 142 non si limita a fissare i limiti di base, ma prevede anche che gli enti proprietari possano modificarli in aumento o in diminuzione su tratti specifici, sempre entro i massimi consentiti e con adeguata segnaletica. Ciò significa che il limite presente su un certo tronco autostradale può teoricamente salire fino a 150 km/h in particolari condizioni di infrastruttura e controllo della velocità media, come previsto sempre dall’articolo 142. In uno scenario del genere, però, il neopatentato rimane comunque bloccato ai suoi 100 km/h: la norma “speciale” dell’articolo 117 continua a valere e, dal suo punto di vista, quel cartello con un limite più alto è quasi “teorico”.
Lo stesso ragionamento funziona al contrario quando i limiti generali vengono abbassati, per esempio a causa del maltempo o per decisione delle autorità competenti sulla base di motivi di sicurezza o tutela ambientale. L’articolo 6 attribuisce al prefetto e ad altri soggetti la possibilità di disporre riduzioni della velocità fuori dai centri abitati, e collega le violazioni di questi limiti alle sanzioni previste dall’articolo 142. Se su un certo tratto extraurbano principale viene imposto un limite inferiore a 90 km/h, tutti, compresi i neopatentati, devono rispettare quel valore più basso. Per loro, dunque, il limite di 90 km/h dell’articolo 117 non è mai una “licenza” a superare limiti più restrittivi, ma solo un ulteriore cappello nei casi in cui il limite della strada sia più alto.
Il quadro che si crea è quello di una doppia conformità: il neopatentato deve rispettare contemporaneamente il principio generale di sicurezza della circolazione, richiamato anche dall’articolo 140 del Codice della Strada, che impone a tutti gli utenti di non costituire pericolo e di salvaguardare la sicurezza stradale, e le soglie numeriche fissate dagli articoli 142 e 117. In pratica, non basta stare “sotto il numero giusto”: la velocità deve essere anche adeguata alle condizioni reali di traffico, di visibilità e di fondo stradale. Per un guidatore alle prime armi questo dovere di prudenza pesa ancora di più, perché la minore esperienza amplifica gli effetti degli errori di valutazione sulla velocità.
Sanzioni per il neopatentato che supera i limiti di velocità
Quando si parla di limiti, inevitabilmente arriva il capitolo “multe”. L’articolo 142 non solo definisce i limiti generali di velocità, ma disciplina anche le violazioni, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, graduandole in base all’eccesso di velocità accertato. Per il neopatentato, la logica è la stessa, con una differenza di base: l’eccesso si misura rispetto al limite che per lui vale davvero, cioè quello più restrittivo derivante dalla combinazione tra articolo 117, limite della strada e eventuali riduzioni particolari. Se, per esempio, in autostrada il limite generale è 130 km/h ma lui non può superare 100 km/h, ogni chilometro oltre i 100 entra già nella fascia di violazione.
Nella struttura complessiva delle sanzioni del Codice della Strada, l’articolo 195 del Codice della Strada chiarisce come vengono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie, specificando che sono sempre comprese tra un minimo e un massimo fissato dalla singola norma violata, e che la loro quantificazione tiene conto della gravità del fatto, dell’opera svolta per attenuarne le conseguenze, nonché della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche. Quando l’eccesso di velocità viene commesso nelle ore notturne, tra le 22 e le 7, lo stesso articolo prevede un aumento di un terzo per le sanzioni amministrative pecuniarie relative, tra gli altri, proprio all’articolo 142. Per un neopatentato, quindi, correre troppo di notte è doppiamente poco furbo: rischia di più sul piano della sicurezza e paga anche di più in caso di accertamento.
La disciplina sanzionatoria del Codice prevede poi che, in presenza di determinati eccessi, possano scattare non solo le sanzioni pecuniarie ma anche misure accessorie come la sospensione della patente o altre conseguenze, secondo quanto stabilito dalle singole disposizioni richiamate dall’articolo 142. Nel caso di un neopatentato, l’impatto di tali misure può essere particolarmente pesante, perché si inserisce in un periodo in cui la possibilità di guidare è spesso legata a esigenze lavorative o di studio e in cui il conducente non dispone ancora della “margine di manovra” che può avere un automobilista con anni di esperienza alle spalle. In pratica, un eccesso di velocità nei primi tre anni rischia di compromettere da subito la propria mobilità.
Un ulteriore tassello è il principio secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi, stabilito dall’articolo 199 del Codice della Strada. Questo dettaglio non cambia la sostanza per il neopatentato, ma completa il quadro giuridico delle responsabilità: chi sbaglia alla guida risponde personalmente delle conseguenze economiche delle infrazioni, anche quando si tratta di molti anni fa, mentre i suoi eredi non possono esserne chiamati a rispondere. Per chi ha appena iniziato a guidare è un ulteriore promemoria che ogni scelta fatta al volante, velocità compresa, resta “agganciata” alla propria persona.
Va poi ricordato che le violazioni dei limiti posti per motivi specifici, come quelli fissati in base all’articolo 6 in relazione alla tutela della salute e alla riduzione delle emissioni, rinviano comunque al sistema sanzionatorio dell’articolo 142. Questo fa sì che, per il neopatentato, il superamento di un limite di velocità non sia mai una questione “minore”: che si tratti di una riduzione per motivi ambientali, di un limite urbano, di un tratto extraurbano o di un’autostrada, l’eccesso viene letto sempre dentro lo stesso impianto di responsabilità, che non fa sconti solo perché si è alla prima patente.
Consigli pratici per i primi tre anni di guida
Al di là dei numeri scritti negli articoli 117 e 142, per un neopatentato la vera partita si gioca nel modo in cui vive la velocità nei primi tre anni. Un buon punto di partenza è ricordare il principio generale fissato dall’articolo 140, secondo cui tutti gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio e da salvaguardare comunque la sicurezza stradale. Questo significa che, anche se il limite personale è 100 km/h, non è detto che sia sempre opportuno arrivare a quella soglia: in caso di traffico intenso, visibilità ridotta o fondo stradale insidioso, stare qualche chilometro sotto il proprio limite può fare la differenza in termini di margine di reazione. La velocità “giusta” non è solo quella legale, ma quella che consente di controllare il veicolo con serenità.
Un altro consiglio concreto è abituarsi a leggere in modo attivo la segnaletica verticale, sapendo che i segnali di prescrizione indicano obblighi e divieti ai quali bisogna attenersi rigorosamente, come stabilito dall’articolo 39. Per un neopatentato, questo vuol dire non limitarsi a seguire il flusso del traffico, ma verificare sempre a quale limite si riferisce il tratto che sta percorrendo, controllando pannelli integrativi e variazioni di limite dovute a cantieri o tratti particolari. Incrociare mentalmente queste informazioni con i propri tetti di 100 e 90 km/h aiuta a non farsi “trascinare” dalla velocità degli altri, che potrebbe essere più alta.
È utile anche tenere a mente che gli enti proprietari delle strade hanno il compito, tra le altre cose, di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, curando la manutenzione e la segnaletica, come ricorda l’articolo 14 del Codice della Strada. Se un tratto autostradale presenta limiti ridotti o segnaletica provvisoria per lavori, non è per rovinare il viaggio a qualcuno, ma per adeguare la velocità alle condizioni reali della strada. Un neopatentato dovrebbe vedere questi limiti non come un fastidio, ma come un supporto alla propria ancora limitata esperienza: seguire fedelmente ciò che è indicato, restando comunque dentro i propri limiti speciali, è il modo più semplice per accumulare chilometri senza sorprese.
Infine, può essere molto utile, nei primi tre anni, considerare la velocità come uno strumento da gestire con prudenza, non come un banco di prova per dimostrare abilità. L’articolo 148, dedicato al sorpasso, richiede che la manovra sia effettuata solo se la visibilità e lo spazio disponibile consentono di completarla senza pericolo, tenendo conto anche della differenza tra la propria velocità e quella dell’utente da superare. Per un neopatentato, questo significa evitare sorpassi “tirati” ai limiti della propria capacità di valutazione e scegliere manovre che si possano completare con margine, restando sempre dentro i limiti di velocità che lo riguardano. In sostanza, meglio un sorpasso in meno che una frenata d’emergenza in più: le sanzioni si evitano rispettando numeri e regole, gli incidenti si evitano aggiungendo a quei numeri un po’ di buon senso e di pazienza.
Fonti normative
- Art. 117 del Codice della Strada
- Art. 142 del Codice della Strada
- Art. 236 del Codice della Strada
- Art. 6 del Codice della Strada
- Art. 39 del Codice della Strada
- Art. 140 del Codice della Strada
- Art. 195 del Codice della Strada
- Art. 199 del Codice della Strada
- Art. 14 del Codice della Strada
- Art. 148 del Codice della Strada