Quanto può bere un conducente prima di mettersi alla guida?
Spiegazione dei limiti di tasso alcolemico, controlli con etilometro e principali conseguenze su patente e veicolo previste dal Codice della Strada
In sintesi
- L’art.186 del Codice della Strada vieta guidare in stato di ebbrezza, accertato tramite tasso alcolemico.
- Tasso 0,5–0,8 g/l: illecito amministrativo con sanzione pecuniaria e sospensione della patente.
- Tasso >0,8–≤1,5 g/l: ammenda, arresto e sospensione della patente più lunga.
- Tasso >1,5 g/l: ammende più elevate, arresto da sei mesi a un anno e sospensione della patente da uno a due anni.
- L’art.186‑bis: under21, neopatentati primi 3 anni e autisti professionali hanno tolleranza zero (>0–≤0,5 g/l punito); sanzioni aumentate dal 1/3 alla metà.
Quando si parla di alcol e guida, la domanda che tutti fanno è sempre la stessa: “Ma quanto posso bere senza avere problemi?”. Il Codice della Strada però non ragiona in bicchieri, ma in tasso alcolemico, limiti precisi e sanzioni che possono cambiare parecchio la vita di un automobilista. Vediamo cosa prevedono davvero le norme su guida in stato di ebbrezza, controlli, fasce di tasso alcolemico e conseguenze su patente e veicolo.
Il divieto di guida in stato di ebbrezza nel Codice
La regola base è chiara e senza fronzoli: è vietato guidare in stato di ebbrezza per effetto dell’uso di bevande alcoliche. Questo divieto è fissato dall’articolo 186 del Codice della Strada, che rappresenta il riferimento generale per tutti i conducenti che si mettono alla guida dopo aver bevuto. La norma non si interessa a cosa si è bevuto o in quali circostanze, ma solo al fatto che il conducente si trovi effettivamente in stato di ebbrezza al momento in cui conduce il veicolo.
L’illecito non nasce quindi dal semplice consumo di alcol in sé, ma dal fatto di guidare “sotto l’influenza” dell’alcol, accertata attraverso un valore di tasso alcolemico superiore a determinate soglie. Sempre l’articolo 186 stabilisce infatti le fasce di tasso alcolemico e collega a ciascuna di esse un diverso livello di gravità, distinguendo tra violazione amministrativa e vero e proprio reato, con sanzioni via via più pesanti.
Accanto a questa regola generale, esistono categorie di conducenti per cui il divieto è ancora più stringente: l’articolo 186-bis del Codice della Strada prevede infatti un regime speciale per i conducenti sotto i 21 anni, i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B e chi svolge professionalmente attività di trasporto di persone o cose. Per questi soggetti il legislatore considera inaccettabile qualsiasi assunzione di alcol collegata alla guida.
Il divieto di guida in stato di ebbrezza va letto insieme alle norme sulla sicurezza complessiva alla guida e sulla permanenza dei requisiti psicofisici. Ad esempio, l’articolo 128 del Codice della Strada consente agli uffici competenti e al prefetto, anche nei casi previsti proprio dagli articoli 186 e 187, di disporre la revisione della patente se sorgono dubbi sui requisiti fisici, psichici o sull’idoneità tecnica del conducente. Questo significa che comportamenti legati all’alcol possono avere effetti che vanno oltre la singola sanzione, incidendo sulla possibilità stessa di continuare a guidare in futuro.
Quali sono i limiti di tasso alcolemico per i conducenti
Il Codice della Strada usa come parametro il tasso alcolemico in grammi per litro (g/l) di sangue. Per i conducenti “ordinari”, l’articolo 186 individua un valore soglia oltre il quale si considera integrata la guida in stato di ebbrezza. La prima fascia scatta quando viene accertato un valore superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l: in questo intervallo si parla di illecito amministrativo, punito con sanzione pecuniaria e sospensione della patente.
Quando il tasso alcolemico supera 0,8 g/l, la situazione cambia natura: l’articolo 186 prevede infatti che per valori superiori a 0,8 g/l e fino a 1,5 g/l si applichi l’ammenda e l’arresto, con sospensione della patente più lunga. Per valori oltre 1,5 g/l, le conseguenze si aggravano ulteriormente, con ammende più elevate, arresto da sei mesi a un anno e sospensione della patente da uno a due anni, oltre ad altre misure accessorie particolarmente incisive.
Per alcune categorie di conducenti, invece, il legislatore abbassa drasticamente la tolleranza. L’articolo 186-bis stabilisce che è vietato guidare dopo aver assunto alcol per i conducenti sotto i 21 anni, per chi è nei primi tre anni di patente B, per i conducenti che esercitano professionalmente il trasporto di persone e per chi guida determinati veicoli pesanti o destinati al trasporto di persone. In questi casi, la soglia rilevante parte da un valore di tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l, già sufficiente per far scattare una specifica sanzione amministrativa.
Per i conducenti rientranti in queste categorie speciali, se si superano poi le fasce di tasso alcolemico previste dall’articolo 186, le sanzioni indicate da quest’ultimo articolo non si applicano semplicemente “alla pari”: l’articolo 186-bis prevede infatti che, quando tali conducenti commettono gli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni siano aumentate di un terzo, mentre per gli illeciti delle lettere b) e c) dell’articolo 186 le sanzioni siano aumentate da un terzo alla metà.
Come avvengono i controlli con etilometro
L’articolo 186 disciplina non solo il divieto, ma anche le modalità di accertamento. Il riferimento è ai controlli effettuati dagli organi di polizia, che possono sottoporre il conducente a verifiche per accertare lo stato di ebbrezza. L’accertamento del tasso alcolemico avviene mediante strumenti idonei a misurare il livello di alcol, con particolare rilievo ai valori che collocano il conducente nelle diverse fasce previste dal comma 2.
Proprio perché le conseguenze variano in base al valore rilevato, l’accertamento deve consentire di individuare con precisione il tasso alcolemico, in modo da stabilire se il fatto costituisca semplice illecito amministrativo o reato, e da quale fascia derivi la combinazione tra sanzione pecuniaria, arresto e durata della sospensione della patente. La misurazione non è quindi un dettaglio tecnico, ma il perno su cui ruota tutta la graduazione delle conseguenze.
L’articolo 186 è costruito proprio intorno a questa logica “a scaglioni”: una volta accertato un valore corrispondente a un certo tasso alcolemico, si applica uno specifico pacchetto di sanzioni e misure accessorie. Ciò riguarda non solo le sanzioni principali, ma anche effetti ulteriori come il raddoppio dei periodi di sospensione in caso di particolari condizioni, o l’adozione di misure accessorie particolarmente invasive come la confisca del veicolo.
Il controllo su strada, quindi, non ha una mera funzione statistica o preventiva, ma determina concretamente il quadro sanzionatorio applicabile al singolo conducente. Per le categorie soggette all’articolo 186-bis, il riscontro di un tasso alcolemico anche solo superiore a zero ha già conseguenze, e se rientra poi nelle soglie dell’articolo 186 fa scattare aumenti delle sanzioni rispetto a quelle previste per gli altri conducenti.
Fasce di tasso alcolemico e relative sanzioni
Per capire “quanto si può bere” prima di mettersi alla guida, dal punto di vista legale, bisogna guardare alle fasce di tasso alcolemico individuate dall’articolo 186 e alle ulteriori previsioni dell’articolo 186-bis. Per i conducenti ordinari, la prima fascia va da oltre 0,5 g/l fino a 0,8 g/l: qui siamo ancora nell’ambito di una violazione amministrativa, con sanzione pecuniaria e sospensione della patente da tre a sei mesi.
Nella seconda fascia, tra oltre 0,8 g/l e fino a 1,5 g/l, l’articolo 186 prevede l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi, oltre alla sospensione della patente da sei mesi a un anno. Qui la guida in stato di ebbrezza assume la natura di reato, con conseguenze penali e non solo amministrative. La terza fascia, per tasso alcolemico oltre 1,5 g/l, comporta un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente da uno a due anni, con possibilità di aggravamenti ulteriori se il veicolo appartiene a persona estranea al reato o in caso di recidiva nel biennio.
Per rendere più chiara la struttura delle fasce e delle sanzioni, si può sintetizzare così quanto previsto dall’articolo 186, comma 2:
| Tasso alcolemico (g/l) | Tipo illecito | Sanzione principale | Sospensione patente |
| > 0,5 – 0,8 | Violazione amministrativa | Somma da 543 € a 2.170 € | Da 3 a 6 mesi |
| > 0,8 – 1,5 | Reato | Ammenda 800–3.200 € e arresto fino a 6 mesi | Da 6 mesi a 1 anno |
| > 1,5 | Reato | Ammenda 1.500–6.000 € e arresto 6–12 mesi | Da 1 a 2 anni |
Per i conducenti indicati dall’articolo 186-bis (under 21, neopatentati B, professionisti del trasporto e conducenti di determinati veicoli pesanti e per trasporto persone), la situazione è ancora più rigorosa. Se viene accertato un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l, scatta una sanzione amministrativa pecuniaria dedicata, compresa in un intervallo di importi specificamente fissato dall’articolo 186-bis, con raddoppio in caso di incidente.
Se poi questi conducenti superano le soglie dell’articolo 186 (oltre 0,5 g/l), le sanzioni non sono semplicemente quelle previste per tutti, ma vengono aumentate: l’articolo 186-bis dispone che le sanzioni della fascia 0,5–0,8 g/l siano aumentate di un terzo, mentre quelle delle fasce oltre 0,8 g/l fino a 1,5 g/l e oltre 1,5 g/l siano aumentate da un terzo alla metà.
Effetti sulla patente: sospensione, revoca e confisca del veicolo
Le conseguenze della guida in stato di ebbrezza non si fermano a multa e, nei casi più gravi, arresto: colpiscono in pieno anche la patente di guida, con sospensione, possibili revisioni e, nei casi più seri, revoca. L’articolo 186 lega espressamente a ogni fascia di tasso alcolemico una sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente: da tre a sei mesi per la fascia 0,5–0,8 g/l, da sei mesi a un anno per 0,8–1,5 g/l, da uno a due anni oltre 1,5 g/l, con raddoppio del periodo se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.
Per i casi più gravi, l’articolo 186 prevede anche che, in caso di recidiva nel biennio con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente sia sempre revocata secondo le regole generali in materia di revoca previste dal titolo dedicato del Codice. A ciò si aggiunge la confisca del veicolo con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato, situazione in cui la legge tutela il terzo proprietario.
L’effetto della confisca non si esaurisce nel singolo procedimento: l’articolo 214-ter del Codice della Strada disciplina infatti la destinazione dei veicoli acquisiti dallo Stato in seguito a provvedimento definitivo di confisca adottato, tra l’altro, ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), e dell’articolo 186-bis. I veicoli possono essere assegnati agli organi di polizia o ad altri enti pubblici per finalità di sicurezza stradale, giustizia, protezione civile o tutela ambientale, oppure destinati alla vendita o, in ultima istanza, alla distruzione.
La guida in stato di ebbrezza può inoltre far scattare ulteriori conseguenze sulla patente dal punto di vista della valutazione dell’idoneità. L’articolo 128, come visto, consente di disporre la revisione della patente quando sorgano dubbi sui requisiti fisici e psichici o sull’idoneità tecnica, con particolare riferimento proprio ai casi previsti dagli articoli 186 e 187. Ciò significa che, oltre alla sospensione e alle eventuali misure penali, il conducente può essere chiamato a sottoporsi a visite mediche o esami di idoneità per poter mantenere o riottenere il diritto di guidare.