Quanto può bere un neopatentato prima di mettersi alla guida?
Limiti di alcol per neopatentati, sanzioni previste e conseguenze sulla patente secondo il Codice della Strada
In sintesi
- L’articolo 186-bis include: primi 3 anni dalla patente B, conducenti <21 anni e alcune categorie professionali.
- Per questi conducenti vige tolleranza praticamente zero: qualsiasi tasso alcolemico superiore a 0 è sanzionabile.
- Per tasso >0 e ≤0,5 g/l è prevista una sanzione amministrativa specifica.
- Se con tasso >0 e ≤0,5 g/l il conducente provoca un incidente, la sanzione amministrativa è raddoppiata.
- Le sanzioni previste dall’art.186 (guida in stato di ebbrezza) sono aggravate per i soggetti dell’art.186-bis.
Quando si parla di alcol e neopatentati la domanda è sempre quella: “Quanto posso bere senza rischiare la patente?”. La risposta, dal punto di vista del Codice della Strada, è molto più rigida di quello che molti pensano: la tolleranza è praticamente zero, e per i primi anni di guida gli errori si pagano cari. Vediamo, passo passo, cosa prevede la legge per chi ha appena preso la patente e decide di mettersi al volante dopo aver bevuto.
Chi rientra nella categoria dei neopatentati
Per capire quali regole si applicano, bisogna prima chiarire chi viene considerato “neopatentato”. L’articolo 186-bis del Codice della Strada individua in modo preciso i soggetti per cui valgono limiti più severi in materia di alcol: tra questi ci sono i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B, oltre ai conducenti di età inferiore ai ventuno anni e ad alcune categorie professionali legate al trasporto di persone e cose. Questo significa che non conta solo da quanto tempo hai la patente, ma a volte anche quanti anni hai e che tipo di attività di guida svolgi. In pratica, se hai preso da poco la B, per tre anni rientri comunque in un regime più rigido rispetto a chi guida da più tempo.
All’interno di questa categoria vanno quindi inseriti due grandi gruppi: da un lato chi ha meno di ventuno anni, dall’altro chi ha conseguito da non più di tre anni la patente B, anche se è già maggiorenne da tempo. A questi si aggiungono i conducenti che svolgono professionalmente il trasporto di persone, come quelli indicati negli articoli 85, 86 e 87, e chi trasporta cose secondo quanto previsto dagli articoli 88, 89 e 90, oltre ai conducenti di veicoli pesanti o destinati al trasporto di più persone. Per l’automobilista “medio” alla prima patente, il punto centrale è che per tre anni non viene trattato come un conducente “esperto” e deve rispettare regole più rigide sull’alcol.
È importante capire che questo inquadramento non è solo teorico: essere qualificati come neopatentati comporta una serie di conseguenze concrete in caso di guida dopo aver assunto alcolici. L’articolo 186-bis, infatti, non si limita a vietare genericamente il consumo di alcol, ma collega questa condizione a sanzioni economiche specifiche e, in certi casi, a un aggravamento delle sanzioni previste da altre norme per la guida in stato di ebbrezza. Chi rientra in queste categorie, quindi, sa fin dall’inizio che ogni comportamento scorretto alla guida può costare molto più caro rispetto a un conducente “normale”.
Per un neopatentato questo significa che l’approccio alla guida deve essere ancora più prudente, soprattutto quando si parla di alcol. Non basta ragionare in termini di “mi sento lucido” o “ho bevuto poco”: la disciplina speciale inserita nell’articolo 186-bis rende chiaro che, per questi soggetti, il margine di tolleranza è praticamente azzerato e qualsiasi leggerezza può tradursi in una sanzione immediata o in un aggravamento di quelle previste dalle regole generali sulla guida in stato di ebbrezza.
Qual è il limite di alcol per i neopatentati secondo il Codice
Arriviamo al punto cruciale: quanto può bere un neopatentato prima di mettersi alla guida? Per il Codice della Strada, per i soggetti individuati dall’articolo 186-bis – quindi conducenti sotto i ventuno anni, nei primi tre anni di patente B, e alcune categorie professionali – vige un divieto secco di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste. Il riferimento testuale è chiaro: per questi conducenti è vietato mettersi alla guida dopo aver bevuto, con una soglia di attenzione che scatta già quando il tasso alcolemico accertato è superiore a zero ma non va oltre un determinato valore.
Lo stesso articolo stabilisce che, per i conducenti interessati, è prevista una sanzione amministrativa specifica quando viene accertato un tasso alcolemico superiore a zero e non oltre 0,5 g/l, con un intervallo di importi indicato espressamente nella norma. Questo significa che, per i neopatentati, non esiste una “fascia franca” di alcol nel sangue: anche un valore minimo, purché superiore allo zero, fa scattare la sanzione amministrativa pensata proprio per disincentivare qualsiasi consumo di alcol prima di guidare. Di fatto, la combinazione tra divieto generale e sanzione collegata a un tasso anche solo leggermente sopra lo zero spinge il neopatentato verso una sola scelta sicura: non bere se poi deve guidare.
In più, l’articolo 186-bis collega la presenza di alcol nel sangue non solo alla misura del tasso ma anche alle conseguenze sulla circolazione: se, in quelle stesse condizioni (tasso superiore a zero e non oltre 0,5 g/l), il conducente provoca un incidente, la norma prevede espressamente il raddoppio della sanzione amministrativa. È un modo molto diretto per far capire che, per chi è ancora all’inizio della sua “carriera” al volante, qualsiasi combinazione di alcol e incidente viene considerata particolarmente grave, anche se il valore riscontrato non supera il limite che, per altri conducenti, viene considerato ancora nella fascia più bassa.
Va poi ricordato che lo stesso articolo 186-bis richiama le ipotesi di illecito previste dall’articolo 186, che disciplina in generale la guida in stato di ebbrezza, stabilendo che per i conducenti elencati al comma 1 le sanzioni previste da quell’articolo vengono aumentate rispetto alla misura ordinaria. In sostanza, il sistema è a due livelli: da un lato, per i neopatentati, qualsiasi tasso superiore a zero è già sanzionabile; dall’altro, se il tasso supera le soglie previste per la guida in stato di ebbrezza in generale, le conseguenze diventano ancora più pesanti proprio perché il conducente rientra nella categoria “speciale” delineata dall’articolo 186-bis.
Sanzioni specifiche per i neopatentati trovati in stato di ebbrezza
L’articolo 186-bis non si limita a vietare la guida dopo aver bevuto, ma collega subito questo divieto a sanzioni precise. Per i conducenti individuati al comma 1, quando viene accertato un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, con un importo minimo e massimo chiaramente indicato nella norma. Si tratta di una fascia di sanzione dedicata proprio a questi conducenti “sensibili”, che per un valore di alcol nel sangue che, per altri, non porterebbe ancora alle stesse conseguenze, si vedono invece subito colpiti da una multa specifica.
Se nelle stesse condizioni (quindi con tasso superiore a zero ma non oltre 0,5 g/l) il neopatentato provoca un incidente, la stessa disposizione stabilisce che le sanzioni sono raddoppiate. Questo raddoppio automatico non richiede ulteriori valutazioni: basta che ci sia il nesso tra condizione di guida dopo aver assunto alcol, rientro tra i soggetti dell’articolo 186-bis e verificarsi di un sinistro. Per un neopatentato significa che non solo è vietato consumare alcol prima di mettersi al volante, ma che qualsiasi danno provocato in quelle condizioni pesa doppiamente sul portafoglio, oltre a incidere sulle altre possibili conseguenze sulla patente.
Lo stesso articolo prevede poi un aggravamento delle sanzioni già contenute nell’articolo 186, che disciplina in modo generale la guida in stato di ebbrezza. Per i conducenti indicati nel comma 1, quando rientrano nelle ipotesi di illecito di cui al comma 2, lettera a) dello stesso articolo 186, le sanzioni ivi previste vengono aumentate di un terzo; se invece rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), l’aumento va da un terzo alla metà. In termini pratici, il neopatentato che supera lesoglie di tasso alcolemico considerate “serie” dal sistema generale sulla guida in stato di ebbrezza, non solo è soggetto a tutte le conseguenze previste per ogni altro conducente, ma subisce anche un aggravio automatico proprio perché rientra in quel gruppo di soggetti considerati più a rischio.
È importante sottolineare che, per come è costruito l’articolo 186-bis, queste sanzioni “aggiuntive” non sostituiscono la disciplina generale ma vi si sommano. Da un lato c’è la sanzione amministrativa per il semplice superamento dello zero fino a 0,5 g/l, con raddoppio in caso di incidente; dall’altro, quando si entra nel campo applicativo dell’articolo 186, le sanzioni base previste da quella norma vengono automaticamente aumentate nella misura indicata dal comma 3 dell’articolo 186-bis. È un meccanismo pensato per colpire in modo progressivo ma deciso: più il neopatentato si allontana dal comportamento prudente, più il “conto” sale, sia sul piano economico che su quello delle misure sulla patente.
Effetti su patente, revisione e futuro alla guida
Quando si parla di alcol e neopatentati, le conseguenze non si fermano alla multa. Diverse disposizioni del Codice collegano gli illeciti alla guida – compresi quelli legati allo stato di ebbrezza – a misure che incidono direttamente sulla patente. L’articolo 128, ad esempio, prevede che gli uffici competenti e il prefetto, nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possano disporre che il titolare di patente sia sottoposto a visita medica o a un esame di idoneità quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici, psichici o dell’idoneità tecnica alla guida. Ciò significa che, a seguito di certi episodi legati all’alcol, può essere richiesta una vera e propria verifica della capacità di continuare a guidare.
Lo stesso articolo 128 stabilisce che l’esito di queste verifiche (visita o esame) viene comunicato agli uffici competenti per i necessari provvedimenti di sospensione o revoca della patente. In pratica, per un neopatentato che incorra in violazioni legate all’alcol, l’effetto può non essere soltanto una sanzione immediata, ma anche l’apertura di un percorso di revisione della patente, con il rischio di sospensione o, nei casi peggiori, di revoca. Inoltre, la norma prevede casi in cui la revisione è sempre disposta, ad esempio quando il conducente è coinvolto in un incidente con lesioni gravi o gravissime alle persone e a suo carico è stata contestata una violazione da cui consegue la sospensione della patente. Se a tutto questo si aggiunge la guida dopo aver assunto alcol, il quadro per il futuro alla guida diventa ancora più delicato.
Un’ulteriore norma rilevante è l’articolo 219-bis, che riguarda però in modo specifico i conducenti minorenni. Questo articolo stabilisce che, quando per una violazione del Codice sarebbe prevista come sanzione accessoria il ritiro, la sospensione o la revoca della patente, se la violazione è commessa da un conducente minorenne, invece delle sanzioni accessorie si applicano le disposizioni dell’articolo 128, commi 1-ter e 2. In sostanza, per chi è ancora minorenne, l’impatto sulla patente segue una logica che passa obbligatoriamente dalla revisione, con controlli e verifiche specifiche, piuttosto che da provvedimenti diretti come la sospensione o la revoca.
Quando, invece, dalle violazioni derivano danni alle persone, entra in gioco l’articolo 222, che disciplina le sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati. La norma prevede che, se da una violazione del Codice derivano danni alle persone, il giudice applichi, insieme alla condanna, le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente, con durate che aumentano in presenza di lesioni gravi, gravissime o in caso di omicidio colposo. Per un neopatentato coinvolto in un sinistro con lesioni mentre guida dopo aver assunto alcol, questo significa che la conseguenza non è soltanto nell’immediato, ma può segnare profondamente la sua possibilità di guidare per anni, fino a arrivare alla revoca della patente in caso di condanna per reati specifici collegati alla circolazione.
Consigli pratici per evitare rischi nei primi anni di patente
Alla luce di questo quadro, per un neopatentato la regola di buon senso è semplice: se devi guidare, l’alcol è da escludere completamente. L’articolo 186-bis costruisce un sistema in cui, già al superamento dello zero, scatta una sanzione amministrativa dedicata e, in caso di incidente, questa viene raddoppiata. Cercare di “calcolare” quanto si può bere senza superare una soglia, quindi, non ha senso né dal punto di vista legale né da quello pratico: il margine concesso è talmente ridotto che l’unica strategia davvero sicura, soprattutto nei primi anni di guida, è evitare qualsiasi assunzione di alcol se poi ci si deve mettere al volante.
Un altro aspetto da tenere presente è che, per i soggetti rientranti nelle categorie di cui all’articolo 186-bis, le sanzioni previste dall’articolo 186 vengono aggravate, con aumenti che vanno da un terzo fino alla metà a seconda dei casi. Questo significa che, se un neopatentato supera le soglie di tasso alcolemico considerate vere e proprie ipotesi di guida in stato di ebbrezza, non solo subisce le conseguenze già pesanti previste per tutti i conducenti, ma si ritrova anche con un ulteriore aggravio automatico. Dal punto di vista pratico, quindi, vale la pena considerare che un comportamento che può già essere molto rischioso per chiunque, per un neopatentato diventa letteralmente “a rischio carriera” come automobilista.
È utile anche ricordare che, in presenza di incidenti con lesioni o di comportamenti tali da mettere in dubbio l’idoneità alla guida, gli uffici competenti e il prefetto possono disporre la revisione della patente, con visite mediche o esami di idoneità che possono sfociare nella sospensione o nella revoca del titolo di guida. Nei primi anni di patente, quando spesso si ha meno esperienza e magari si tende a sottovalutare le conseguenze di certe scelte, il rischio di arrivare a misure così drastiche è tutt’altro che teorico: un singolo episodio sbagliato può causare un effetto a catena che blocca per anni la possibilità di guidare.
Per evitare tutto questo, i comportamenti pratici da adottare sono lineari: organizzarsi in anticipo se si sa che si berrà (designare chi guida e non beve, usare mezzi alternativi, rinunciare all’auto per quella serata), non sottovalutare mai la combinazione tra stanchezza, inesperienza e alcol, e ricordare che, nei primi tre anni di patente B o sotto i ventuno anni, la legge considera il conducente in una fascia a rischio speciale. Non si tratta solo di “sfuggire alla multa”, ma di proteggere la propria sicurezza e quella degli altri, oltre che il proprio futuro alla guida: una patente nuova è una libertà appena conquistata, e metterla in gioco per qualche bicchiere non è esattamente un affare brillante.