Quanto può bere un neopatentato senza violare il Codice?
Limiti di alcol e sanzioni per neopatentati alla guida in base al Codice della Strada
In sintesi. Limiti di alcol e sanzioni per neopatentati alla guida in base al Codice della Strada
- Chi rientra nella categoria dei neopatentati
- Quali regole sull’alcol valgono per i neopatentati
- Come funzionano i controlli e cosa succede se si sgarra
- Sanzioni, sospensione e possibili ricadute sulla patente
- Comportamenti consigliati per evitare rischi e sanzioni
Per chi ha appena preso la patente, il tema dell’alcol alla guida è cruciale: una singola scelta sbagliata può trasformarsi in multe salate, sospensione della patente e, nei casi più gravi, conseguenze penali. Le norme del Codice della Strada prevedono regole specifiche per i conducenti “giovani” e per chi guida da poco tempo, con limiti più rigidi rispetto agli automobilisti esperti e un sistema di sanzioni aggravate in caso di violazione.
Chi rientra nella categoria dei neopatentati
Per comprendere quanta libertà si abbia rispetto al consumo di alcol, è fondamentale chiarire prima a chi si applicano le regole più severe. Le norme che riguardano i conducenti “neopatentati” non utilizzano sempre questo termine in modo esplicito, ma definiscono la platea dei soggetti interessati attraverso requisiti di età e di anzianità della patente. In particolare, l’articolo 186-bis del Codice della Strada individua tra i destinatari delle regole speciali sia i conducenti di età inferiore a 21 anni sia i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B, accomunandoli nella disciplina dell’alcol alla guida. Accanto a loro, lo stesso articolo include anche determinate categorie professionali, come chi esercita stabilmente il trasporto di persone o di cose.
La nozione di “neopatentato” si intreccia anche con le norme sulle limitazioni di guida: l’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che, per i primi tre anni dal conseguimento di determinate categorie di patente (tra cui la B), non è consentito superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali. La stessa disposizione introduce anche limiti di potenza per alcuni veicoli guidati dai titolari di patente B nei primi tre anni, confermando che in questa fase il legislatore considera il conducente come soggetto a maggior rischio e quindi da tutelare con regole più stringenti.
In pratica, un conducente appena abilitato alla guida di categoria B rientra nella fascia di maggior attenzione normativa almeno per i primi tre anni, indipendentemente dall’età; se, inoltre, ha meno di 21 anni, somma su di sé una doppia condizione “sensibile”: giovane e con esperienza ridotta. Queste circostanze incidono direttamente sulla disciplina dell’alcol, perché l’articolo 186-bis lega la presenza di alcol nel sangue non solo alla dinamica del controllo, ma anche alla qualifica soggettiva di chi si trova al volante.
Accanto alla giovane età o all’anzianità limitata della patente, il Codice evidenzia ulteriori profili di responsabilità per chi guida professionalmente. L’articolo 186-bis richiama infatti anche le attività disciplinate dagli articoli 85, 86 e 87 (servizi di noleggio con conducente, taxi, servizi di linea), e dagli articoli 88, 89 e 90 (trasporto di cose). In queste ipotesi il conducente può non essere “neopatentato” in senso stretto, ma viene comunque sottoposto alle stesse regole severe sull’alcol, proprio per la particolare responsabilità connessa al trasporto di persone o merci.
Quali regole sull’alcol valgono per i neopatentati
Per chi è nei primi tre anni di patente B o ha meno di 21 anni, la domanda “quanto posso bere?” trova nel Codice una risposta estremamente restrittiva. L’articolo 186-bis afferma innanzitutto il divieto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per i conducenti di età inferiore a ventuno anni e per quelli nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, oltre che per le categorie professionali indicate. La norma, quindi, non si limita ad allineare tali conducenti ai limiti generali, ma crea un quadro speciale in cui anche valori molto bassi di tasso alcolemico assumono rilevanza.
Il medesimo articolo precisa infatti che, per questi soggetti, è sanzionato espressamente il caso in cui venga accertato un valore di tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 168 e 672 euro. In altre parole, mentre per la disciplina generale sulla guida in stato di ebbrezza (regolata dall’articolo 186 del Codice della Strada) la soglia di rilevanza inizia oltre 0,5 g/l, per i neopatentati e per gli altri conducenti indicati dall’art. 186-bis qualsiasi valore superiore a zero è già sufficiente a far scattare una specifica sanzione.
Quando il neopatentato supera i limiti di tasso alcolemico previsti dall’articolo 186 (oltre 0,5 g/l) non si applica soltanto la disciplina generale della guida in stato di ebbrezza, ma intervengono anche gli aumenti di pena previsti dall’articolo 186-bis. Quest’ultimo stabilisce che, se il conducente rientrante nelle categorie elencate al comma 1 incorre nell’illecito di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni sono aumentate di un terzo, e che, se incorre negli illeciti di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà. Ne consegue che, al crescere del tasso alcolemico, il quadro sanzionatorio per i neopatentati è significativamente più gravoso rispetto a quello già severo previsto per gli altri conducenti.
È importante sottolineare che l’articolo 186, pur rivolgendosi a tutti i conducenti, definisce in modo preciso la soglia oltre la quale si è giuridicamente considerati “in stato di ebbrezza”: ciò accade quando dall’accertamento, effettuato con gli strumenti previsti, risulta un valore di tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l. Per i neopatentati o per chi rientra nelle categorie speciali dell’articolo 186-bis, questo significa che esiste un primo livello di responsabilità già per valori appena superiori allo zero, e poi una progressione di gravità man mano che si rientra nei diversi scaglioni individuati dall’articolo 186.
Come funzionano i controlli e cosa succede se si sgarra
La verifica del rispetto delle norme sull’alcol alla guida avviene attraverso controlli su strada, che riguardano tutti i conducenti, inclusi i neopatentati. L’articolo 186 prevede che, per acquisire elementi utili a motivare l’obbligo di sottoporre il conducente a specifici accertamenti, gli organi di polizia stradale possano effettuare accertamenti qualitativi non invasivi o prove, anche mediante apparecchi portatili, nel rispetto della riservatezza e dell’integrità fisica. Quando questi accertamenti preliminari danno esito positivo, oppure in ogni caso di incidente, o ancora quando vi è motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica, gli stessi organi possono procedere al controllo strumentale del tasso alcolemico con gli strumenti e le procedure determinate dal regolamento.
Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’articolo 186 chiarisce che l’accertamento del tasso alcolemico è svolto dalle strutture sanitarie di base o accreditate, su richiesta degli organi di polizia stradale, e che tali strutture rilasciano la relativa certificazione, trasmessa poi al prefetto per i provvedimenti di competenza. Questo meccanismo assicura che, anche quando il conducente non possa essere immediatamente sottoposto a un controllo su strada, la verifica del suo stato alcolico possa comunque essere documentata e utilizzata ai fini sanzionatori.
Dal punto di vista pratico, una volta accertato un determinato tasso alcolemico, il Codice collega direttamente il valore rilevato al tipo di illecito e alle relative sanzioni. In presenza di un tasso superiore a 0,5 g/l, il conducente viene considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 186, che, a seconda dello scaglione (oltre 0,5 e fino a 0,8; oltre 0,8 e fino a 1,5; oltre 1,5 g/l), prevedono un mix di sanzioni amministrative pecuniarie, arresto e sospensione della patente per durate crescenti. Per i neopatentati, a parità di tasso alcolemico, si aggiungono gli aumenti stabiliti dall’articolo 186-bis, con un effetto complessivo particolarmente oneroso.
Una scelta che comporta conseguenze molto gravi è il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. L’articolo 186 dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto degli accertamenti previsti ai commi 3, 4 o 5 lo stesso conducente è punito con le pene previste per la fascia più alta di tasso alcolemico (quella di cui al comma 2, lettera c), con sospensione della patente da sei mesi a due anni e confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea alla violazione. Anche qui, quindi, il neopatentato che “si rifiuta” non evita il problema ma si espone al regime sanzionatorio più severo, che può incidere profondamente sulla sua possibilità di continuare a guidare.
Sanzioni, sospensione e possibili ricadute sulla patente
Il quadro sanzionatorio per la guida dopo aver assunto alcol è particolarmente articolato e combina sanzioni pecuniarie, sanzioni penali e misure sulla patente. L’articolo 186 prevede, per la fascia di tasso alcolemico oltre 0,5 e fino a 0,8 g/l, una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente da tre a sei mesi; per valori oltre 0,8 e fino a 1,5 g/l, ammenda e arresto, con sospensione da sei mesi a un anno; per tassi superiori a 1,5 g/l, ammenda più elevata, arresto da sei mesi a un anno e sospensione da uno a due anni, con previsione di revoca della patente in caso di recidiva nel biennio e confisca del veicolo, salvo proprietà estranea al reato. Per i neopatentati e gli altri conducenti di cui all’articolo 186-bis, queste sanzioni vengono ulteriormente aumentate in misura significativa.
Già a partire dalla contestazione dell’illecito, entrano in gioco le norme sulla sospensione della patente. L’articolo 218 del Codice della Strada disciplina le modalità con cui viene applicata la sanzione accessoria della sospensione: la patente è ritirata dall’organo accertatore, che ne dà menzione nel verbale, e trasmessa al prefetto, il quale emette ordinanza di sospensione indicando la durata del provvedimento, in relazione al danno, alla gravità della violazione e al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe causare. Per un neopatentato, la perdita temporanea della patente nella fase iniziale di esperienza alla guida può avere ripercussioni particolarmente pesanti, anche sulla quotidianità e sul percorso verso una piena autonomia di mobilità.
Le violazioni legate all’alcol possono inoltre condurre alla revisione o alla revoca della patente. L’articolo 219 del Codice della Strada stabilisce che, quando la revoca è prevista dal Codice, il provvedimento è emesso dall’ufficio competente o dal prefetto, e precisa che, quando la revoca della patente deriva dalle violazioni in materia di alcol (articoli 186, 186-bis e 187), non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni decorrenti dalla data di accertamento del reato. Questo significa che, per un neopatentato, una violazione grave può interrompere per un periodo molto lungo la possibilità stessa di guidare, con effetti duraturi anche su lavoro, studio e vita personale.
Accanto alla revoca, l’articolo 128 del Codice della Strada prevede la revisione della patente di guida nei casi in cui sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici, psichici o dell’idoneità tecnica del conducente, menzionando espressamente i casi legati alle violazioni in materia di alcol e sostanze. In questi casi il titolare può essere obbligato a sottoporsi a visita medica o esame di idoneità, con l’eventuale adozione di provvedimenti di sospensione o revoca in base all’esito degli accertamenti. Per i neopatentati ciò si traduce in una vera e propria “verifica di affidabilità” alla guida, successiva alla violazione.
Comportamenti consigliati per evitare rischi e sanzioni
Alla luce delle norme appena esaminate, per un neopatentato l’unico approccio realmente prudente rispetto all’alcol è quello di evitare del tutto di mettersi alla guida dopo qualsiasi consumo, anche minimo. La combinazione tra il divieto espresso dell’articolo 186-bis per chi ha meno di 21 anni o è nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, le sanzioni specifiche per valori di tasso alcolemico superiori allo zero e non oltre 0,5 g/l, e l’applicazione aggravata del regime generale dell’articolo 186 rende evidente come il margine di tolleranza normativa sia, di fatto, inesistente. In questa fase iniziale di esperienza alla guida, ogni scelta deve essere valutata in funzione della sicurezza propria e altrui e della tutela del proprio titolo di guida.
Occorre inoltre considerare che una violazione legata all’alcol non si esaurisce nel momento del controllo, ma può aprire una serie di conseguenze a catena: dalla sospensione della patente secondo le modalità dell’articolo 218, alla possibile revisione dell’idoneità a norma dell’articolo 128, fino all’eventuale revoca e al blocco pluriennale del diritto di conseguire una nuova patente in base all’articolo 219. Per chi è all’inizio del proprio percorso di conducente, queste misure hanno un impatto ancora più rilevante, perché si innestano su una fase in cui la costruzione delle abitudini di guida è appena avviata.
La prospettiva di sanzioni pecuniarie, penali e amministrative, pur severa, è lo strumento con cui il legislatore cerca di prevenire situazioni ad alto rischio, specie tra i conducenti meno esperti. L’attenzione alle categorie dei neopatentati e dei giovani emerge chiaramente sia dall’articolo 186-bis, che li accomuna ai conducenti professionali nel divieto di guida dopo l’assunzione di alcol, sia dall’articolo 117, che limita velocità e potenza dei veicoli nei primi tre anni di patente. Il senso complessivo di queste scelte normative è quello di favorire una cultura della responsabilità alla guida, in cui l’astensione dall’alcol prima di mettersi al volante non sia percepita come un sacrificio, ma come condizione normale per tutelare la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.