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Quanto può sporgere il carico dal veicolo in sicurezza?

Norme tecniche su sistemazione, sporgenza e segnalazione del carico secondo il Codice della Strada, con riferimenti a limiti dimensionali, obblighi e sanzioni

Sporgenza del carico: limiti, segnalazione e sanzioni
diEzio Notte

La corretta sistemazione del carico è un aspetto centrale per la sicurezza di marcia di qualsiasi veicolo: influenza stabilità, visibilità, capacità di frenata e rischio di caduta di oggetti sulla carreggiata. Il Codice della Strada disciplina in modo puntuale come il carico deve essere disposto, quanto può sporgere rispetto alla sagoma del veicolo e quali obblighi di segnalazione e responsabilità gravano sul conducente. In questo articolo analizziamo in chiave tecnica le regole fondamentali, con particolare attenzione ai limiti di sporgenza e alle conseguenze sanzionatorie in caso di irregolarità.

Come deve essere sistemato il carico per non creare pericolo

La norma cardine sulla sistemazione del carico è l’articolo 164 del Codice della Strada, che stabilisce i requisiti generali che ogni conducente deve rispettare nel disporre merci, attrezzature o altri oggetti sul veicolo. Il carico deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione, da non ridurre la visibilità del conducente, da non limitarne i movimenti alla guida e da non compromettere la stabilità del veicolo. Inoltre non deve mascherare i dispositivi di illuminazione, i dispositivi di segnalazione visiva, le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio. Questi principi generali valgono per tutte le tipologie di veicoli, salvo le specifiche previsioni per i veicoli a due ruote.

Dal punto di vista tecnico, il divieto di compromettere la stabilità del veicolo implica che il carico debba essere distribuito in modo equilibrato sul piano di carico, evitando concentrazioni eccessive su un solo asse o su un lato. L’errata ripartizione dei pesi può infatti alterare il comportamento dinamico del mezzo, aumentando il rischio di sbandate, ribaltamenti o allungamento degli spazi di frenata. Il Codice collega questo aspetto anche ai limiti di massa complessiva e per asse, disciplinati dall’articolo 62 sulla massa limite, che definisce i valori massimi di carico ammessi in funzione del numero di assi e della tipologia di veicolo.

Un altro elemento centrale è il divieto di mascherare luci, catadiottri e targa. La norma richiede che il carico non copra i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, né le targhe di riconoscimento. Ciò significa che, in fase di caricamento, occorre verificare che fanali posteriori, indicatori di direzione, luci di arresto e targa restino sempre pienamente visibili e leggibili. Anche eventuali accessori mobili devono essere considerati: se nelle oscillazioni possono sporgere oltre la sagoma del veicolo o strisciare sul terreno, la loro sistemazione è vietata, perché contraria ai requisiti di sicurezza fissati dallo stesso articolo 164.

Per i veicoli a motore a due ruote, l’articolo 170 introduce prescrizioni specifiche sul trasporto di oggetti. È vietato trasportare oggetti non solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente oltre determinati limiti, o che impediscano o limitino la visibilità al conducente. Il conducente deve avere libero uso di braccia, mani e gambe e mantenere una posizione corretta in sella, condizioni incompatibili con carichi ingombranti o mal fissati. In sintesi, la sistemazione del carico deve sempre essere valutata in funzione della capacità del conducente di mantenere il pieno controllo del mezzo.

Limiti di sporgenza anteriore, posteriore e laterale

Il Codice della Strada stabilisce limiti precisi alla sporgenza del carico rispetto alla sagoma del veicolo. In via generale, il carico non deve superare i limiti di sagoma fissati dall’articolo 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo. Questo significa che, salvo specifiche deroghe, non è consentito avere carichi che avanzino oltre il profilo frontale del mezzo. La sporgenza anteriore è ammessa solo in casi particolari, come per alcune strutture portabiciclette sugli autobus, disciplinate dallo stesso articolo 164, che consente una sporgenza fino a 80 cm dalla sagoma propria del mezzo per determinate categorie di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea.

Per quanto riguarda la parte posteriore, il carico può sporgere longitudinalmente solo se costituito da cose indivisibili, e comunque entro il limite massimo di tre decimi (3/10) della lunghezza del veicolo, sempre nel rispetto dei limiti di sagoma dell’articolo 61. La nozione di cosa indivisibile è chiarita dall’articolo 10 sui veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità: si tratta di cose per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse entro i limiti di legge può recare danni o compromettere la funzionalità, oppure pregiudicare la sicurezza del trasporto. In pratica, solo in presenza di tali condizioni è ammessa una sporgenza posteriore entro il limite indicato.

La sporgenza laterale è ammessa entro margini ancora più contenuti. Restando fermi i limiti massimi di sagoma, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 centimetri di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Questo vincolo collega direttamente la sporgenza alla posizione delle luci, in modo che il veicolo resti comunque chiaramente percepibile dagli altri utenti della strada. Per carichi come pali, sbarre, lastre o simili, collocati orizzontalmente e difficilmente percepibili, la disciplina è ancora più rigorosa: non possono sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo, proprio per evitare il rischio di urti laterali con altri veicoli o ostacoli.

Per i veicoli a due ruote, l’articolo 170 fissa limiti specifici di sporgenza degli oggetti trasportati: è vietato trasportare oggetti che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente oltre cinquanta centimetri rispetto alla sagoma dello stesso. Entro questi limiti è consentito anche il trasporto di animali, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore. La ratio è evidente: su un mezzo intrinsecamente meno stabile, qualsiasi sporgenza eccessiva altera in modo significativo l’equilibrio e la manovrabilità, aumentando il rischio di perdita di controllo, soprattutto in curva o in frenata.

Obblighi di segnalazione del carico sporgente

Quando il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, il Codice impone obblighi specifici di cautela e segnalazione. L’articolo 164 stabilisce che, in tali casi, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. La norma, di carattere generale, impone al conducente un dovere di diligenza rafforzato: la presenza di un carico sporgente rende il veicolo più ingombrante e potenzialmente più pericoloso, per cui la condotta di guida deve essere adeguata, ad esempio aumentando le distanze di sicurezza e prestando particolare attenzione in fase di sorpasso, svolta o manovra di retromarcia.

La disciplina della sporgenza si collega anche alle limitazioni di circolazione su alcune infrastrutture. L’articolo 175 vieta la circolazione in autostrada e sulle strade extraurbane principali ai veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti, nonché ai veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato. Questo significa che un carico sporgente, anche se teoricamente entro i limiti dimensionali, se non è adeguatamente fissato o appare disordinato, può comportare il divieto di accesso a tali strade. La segnalazione del carico, quindi, non è solo visiva, ma anche sostanziale: il modo in cui è disposto e assicurato comunica la sua sicurezza o pericolosità.

Per i veicoli a due ruote, l’articolo 170 vieta il trasporto di oggetti non solidamente assicurati e che sporgano oltre i limiti indicati, proprio perché tali oggetti, oscillando o spostandosi, possono costituire un pericolo immediato per il conducente e per gli altri utenti. In questo contesto, la “segnalazione” del carico è affidata soprattutto alla sua corretta sistemazione: un oggetto che si muove, che si inclina o che si sposta durante la marcia è di per sé indice di irregolarità e di mancato rispetto delle cautele richieste dalla legge.

Va inoltre ricordato che, in presenza di carichi che modificano in modo significativo la sagoma o la percezione del veicolo, la segnaletica stradale e le limitazioni di accesso devono essere rispettate con particolare attenzione. L’articolo 39 chiarisce che i segnali verticali di pericolo e di prescrizione indicano obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti devono uniformarsi. Un veicolo con carico sporgente deve quindi considerare con maggiore cautela segnali relativi a larghezze massime, altezze limitate, passaggi stretti o gallerie, adeguando il percorso e la velocità per evitare situazioni di rischio.

Sanzioni e punti patente per carico sistemato in modo irregolare

La violazione delle norme sulla sistemazione del carico comporta sanzioni amministrative pecuniarie e, in alcuni casi, conseguenze ulteriori sulla circolazione. L’articolo 175 prevede il divieto di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali per i veicoli con carico disordinato, non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti, nonché per quelli con carico non opportunamente sistemato e fissato. La presenza di tali condizioni può quindi determinare l’accertamento di violazioni specifiche, con applicazione delle relative sanzioni previste dal Titolo VI del Codice, oltre all’eventuale obbligo di ripristinare le condizioni di sicurezza prima di proseguire il viaggio.

Per i veicoli a due ruote, l’articolo 170 stabilisce che chiunque viola le disposizioni sul trasporto di persone, animali e oggetti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa in un intervallo determinato. La stessa norma prevede una sanzione più elevata per la violazione del divieto di trasporto di minori di anni cinque. Sebbene l’articolo non entri nel dettaglio della decurtazione di punti, la violazione delle regole sul trasporto di oggetti e sulla loro sporgenza rientra tra i comportamenti che incidono direttamente sulla sicurezza della circolazione e che possono essere valutati, caso per caso, anche ai fini delle misure accessorie previste dal sistema della patente a punti.

In materia di eccedenza di massa, l’articolo 167 disciplina le sanzioni per il superamento dei limiti di carico, prevedendo che le sanzioni amministrative si applichino sia al conducente sia al proprietario del veicolo, nonché al committente quando il trasporto è eseguito per suo conto esclusivo. Quando viene accertata un’eccedenza di massa superiore a una certa percentuale della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la prosecuzione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Questo collegamento tra massa, sistemazione del carico e possibilità di proseguire la marcia evidenzia come la violazione delle norme sul carico abbia effetti immediati sulla circolazione.

Infine, il sistema della patente a punti e le misure accessorie di sospensione possono intervenire in presenza di violazioni gravi o reiterate. L’articolo 218-ter prevede la sospensione della patente in relazione al punteggio residuo, quando, al momento dell’accertamento di determinate violazioni, il punteggio attribuito alla patente è inferiore a soglie prestabilite. Sebbene l’articolo elenchi specifiche fattispecie (legate, ad esempio, a sorpasso, precedenza, uso di cinture e caschi), il principio generale è che la reiterazione di comportamenti pericolosi, anche connessi alla gestione del carico, può condurre a una progressiva erosione del punteggio e all’applicazione di misure più severe. Per questo, una corretta sistemazione del carico non è solo un adempimento formale, ma un elemento essenziale per preservare la sicurezza e la validità della propria abilitazione alla guida.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.