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Quanto si può bere prima di guidare senza rischiare sanzioni?

Spiegazione dei limiti di tasso alcolemico, delle sanzioni previste e delle conseguenze sulla patente per la guida dopo aver bevuto alcolici

Quanto si può bere prima di guidare senza rischiare sanzioni?
diEzio Notte

In sintesi. Spiegazione dei limiti di tasso alcolemico, delle sanzioni previste e delle conseguenze sulla patente per la guida dopo aver bevuto alcolici

  • Limiti di tasso alcolemico per i conducenti
  • Sanzioni amministrative e penali per guida in stato di ebbrezza
  • Regole speciali per neopatentati e professionisti
  • Come avvengono i controlli e cosa succede se rifiuti l’alcoltest
  • Confisca del veicolo, sospensione e revoca della patente
  • Fonti normative

La domanda è quella che tutti si fanno ma pochi ammettono: “Quanto posso bere prima di guidare senza rischiare sanzioni?”. La risposta secca è: molto meno di quanto pensi. E, per alcune categorie, il limite legale è proprio zero. In questo articolo vediamo cosa dice il Codice della Strada su limiti, sanzioni, controlli e conseguenze della guida dopo aver bevuto, così sai esattamente a cosa vai incontro ogni volta che alzi il bicchiere e poi prendi le chiavi.

Limiti di tasso alcolemico per i conducenti

Il punto di partenza è semplice: è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Questo divieto generale è stabilito dall’articolo 186 del Codice della Strada, che non parla di “bere poco” o “bere tanto”, ma di guida in stato di ebbrezza, collegata a un certo tasso alcolemico accertato. Il limite base per i conducenti “normali” (cioè non rientranti nelle categorie speciali che vedremo dopo) è un tasso alcolemico fino a 0,5 grammi per litro (g/l). Oltre questa soglia, scattano le sanzioni, che cambiano a seconda di quanto il valore cresce.

Sempre l’articolo 186 distingue tre fasce: valore superiore a 0,5 e non oltre 0,8 g/l, superiore a 0,8 e non oltre 1,5 g/l, e infine superiore a 1,5 g/l. Sotto i 0,5 g/l, per il conducente “standard” non è prevista la violazione di guida in stato di ebbrezza ai sensi di questo articolo; dal primo scatto in su, invece, si entra in un mondo fatto di sanzioni amministrative e, man mano che il valore sale, di vere e proprie pene penali. La logica è chiara: più sei alterato, più sei pericoloso per te e per gli altri, più il legislatore ti “pesa la mano”.

Oltre al limite numerico, è importante capire che la norma non premia il “furbetto del calice”: il riferimento è sempre allo stato di ebbrezza accertato, non alle sensazioni personali (“mi sento lucido”, “reggo l’alcol”). In pratica, il metro è oggettivo: se il valore che risulta dall’accertamento supera le soglie previste, la violazione è integrata, a prescindere da come pensi di guidare. Questo approccio serve a togliere ogni ambiguità e ad evitare discussioni infinite sul “ma io ero perfettamente in grado di guidare”.

Per alcune categorie di conducenti, però, il limite non è 0,5 g/l: è zero. L’articolo 186-bis del Codice della Strada prevede infatti che per chi rientra in determinate situazioni sia vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste, con una soglia che parte da un valore superiore a 0 e non superiore a 0,5 g/l ai fini sanzionatori amministrativi specifici. Vuol dire che per loro “bere un goccetto” e poi guidare è già un problema, anche quando il valore non arriva al limite generale degli altri conducenti.

Sanzioni amministrative e penali per guida in stato di ebbrezza

L’articolo 186 del Codice della Strada stabilisce un sistema di sanzioni a scalare, che cresce insieme al tasso alcolemico accertato. Nella prima fascia, con valore superiore a 0,5 e non oltre 0,8 g/l, parliamo di una violazione amministrativa: è prevista una somma da pagare (sanzione pecuniaria) e, insieme, la sospensione della patente per un periodo compreso tra tre e sei mesi. Anche se non si entra ancora nel penale, l’impatto sulla possibilità di guidare è concreto: per diversi mesi ti ritrovi a piedi, con tutte le complicazioni pratiche del caso.

Quando il tasso alcolemico supera 0,8 e non oltrepassa 1,5 g/l, la stessa norma prevede il salto di livello: qui non c’è solo una somma da pagare, ma anche l’arresto fino a sei mesi. Si entra quindi nel campo dei reati, con tutte le conseguenze che questo comporta in termini di procedura e casellario. La sospensione della patente diventa più pesante, da sei mesi a un anno, e la vicenda non è più solo “una multa salata”, ma un problema che può incidere a lungo sulla vita quotidiana e professionale.

Nella fascia più alta, con un valore superiore a 1,5 g/l, l’inasprimento è ancora più marcato. L’articolo 186 prevede una somma più elevata, l’arresto da sei mesi a un anno e una sospensione della patente da uno a due anni. In più, qui entra in gioco anche la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea. In caso di recidiva nel biennio, la patente è sempre revocata, quindi non si parla più di semplice sospensione ma di perdita del titolo di guida, con necessità di ripartire da zero secondo le regole previste per il conseguimento.

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la stessa norma stabilisce che le sanzioni previste siano raddoppiate e che sia disposto il fermo amministrativo del veicolo per un periodo determinato, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea all’illecito. Inoltre, in presenza di un valore superiore a 1,5 g/l e di incidente, la patente viene sempre revocata secondo il rinvio alle disposizioni generali sulla revoca. In pratica: se unisci alcol e incidente, il quadro sanzionatorio diventa estremamente pesante, perché aumentano sia le somme da pagare, sia le conseguenze sulla possibilità di guidare in futuro.

Regole speciali per neopatentati e professionisti

L’articolo 186-bis del Codice della Strada introduce una disciplina speciale per alcune categorie considerate particolarmente delicate: conducenti di età inferiore a 21 anni, conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, chi esercita attività di trasporto di persone (richiamando gli articoli 85, 86 e 87), chi svolge attività di trasporto di cose (articoli 88, 89 e 90) e chi guida determinati veicoli di massa elevata o destinati al trasporto di più persone. Per tutti questi soggetti è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste, con una logica di tutela rafforzata: più responsabilità o minor esperienza, meno tolleranza sull’alcol.

Per i conducenti che rientrano in queste categorie, lo stesso articolo prevede che, se viene accertato un valore di tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 g/l, si applica una specifica sanzione amministrativa, con importo definito e possibilità di raddoppio in caso di incidente. Qui il punto chiave è che, mentre per il conducente “standard” quel valore non integra ancora la violazione di guida in stato di ebbrezza, per neopatentati e professionisti rappresenta già un illecito autonomo. In sostanza: quello che per un automobilista normale è ancora zona “bianca” dal punto di vista dell’articolo 186, per loro è già terreno vietato.

L’articolo 186-bis prevede inoltre che, se questi conducenti commettono gli illeciti previsti dall’articolo 186 nelle diverse fasce di tasso alcolemico (da oltre 0,5 in su), le sanzioni indicate per tutti i conducenti vengano aumentate: di un terzo per la fascia più bassa e da un terzo alla metà per le fasce più alte. Vuol dire che, per esempio, un professionista o un neopatentato con un tasso superiore a 0,8 g/l non solo subisce il regime ordinario di sanzioni, ma anche l’aumento previsto da questa norma speciale, con effetti molto più incisivi sia sul piano economico che su quello delle misure accessorie.

La disciplina di favore per la sicurezza non si ferma qui. Un altro articolo rilevante è l’articolo 218-ter del Codice della Strada, che lega la sospensione della patente al sistema del punteggio. Tra le ipotesi che possono far scattare questa sospensione “aggiuntiva” rientra anche l’illecito dell’articolo 186-bis, comma 2: se il conducente ha già un punteggio ridotto sotto determinate soglie, a quella violazione può conseguire un ulteriore periodo di sospensione breve della patente. Così il sistema incentiva ancora di più i conducenti “fragili” o particolarmente responsabili ad evitare qualsiasi assunzione di alcol prima di mettersi al volante.

Come avvengono i controlli e cosa succede se rifiuti l’alcoltest

Per accertare se un conducente è in stato di ebbrezza, il Codice prevede che gli organi di polizia stradale effettuino controlli su strada, invitando il conducente a fermarsi e a sottoporsi alle verifiche del caso. L’articolo 192 del Codice della Strada stabilisce che chi circola è tenuto a fermarsi all’invito degli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale, a esibire i documenti richiesti e a ottemperare alle disposizioni impartite nell’esercizio delle loro funzioni. Questo obbligo generale di fermarsi e collaborare è il presupposto perché possano essere eseguiti anche gli accertamenti legati all’alcol.

Il controllo, in pratica, parte dall’arresto del veicolo e dalle prime valutazioni dell’agente, che può procedere agli accertamenti necessari. Quando le norme sulla guida in stato di ebbrezza entrano in gioco, la verifica del tasso alcolemico è fondamentale proprio perché l’articolo 186 ragiona per soglie numeriche, da cui dipendono tipo e gravità delle sanzioni. Il conducente non può decidere di sottrarsi a piacimento a questo accertamento senza conseguenze: l’obbligo di collaborazione con le forze di polizia stradale è un tassello centrale del sistema e serve a garantire l’efficacia dei controlli.

Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti disposti per verificare lo stato di ebbrezza, entra in gioco sempre l’apparato sanzionatorio dell’articolo 186, che disciplina anche questa ipotesi in maniera specifica, equiparando il rifiuto a una delle situazioni più gravi di guida in stato di ebbrezza. In altre parole, la legge considera il rifiuto come un comportamento che ostacola l’accertamento e potenzialmente nasconde una condizione di forte alterazione, quindi non lo tratta come una “scappatoia”, ma come una condotta da punire severamente.

È importante poi ricordare che l’obbligo di fermarsi e di rispettare le indicazioni degli agenti non riguarda solo il momento del controllo alcolemico, ma ogni fase del rapporto tra conducente e polizia stradale, inclusi eventuali posti di blocco e verifiche più approfondite, come previsto dall’articolo 192. Rifiutare di collaborare, cercare di evitare il controllo o non osservare gli ordini impartiti può portare a ulteriori violazioni autonome, che si sommano a quelle legate all’alcol, con un effetto complessivo ancora più pesante sul quadro sanzionatorio.

Confisca del veicolo, sospensione e revoca della patente

Quando si parla di guida in stato di ebbrezza, le conseguenze non si limitano alla multa o all’arresto: il Codice della Strada gioca molto anche sulle misure accessorie che colpiscono direttamente la possibilità di guidare e la disponibilità del veicolo. L’articolo 186 del Codice della Strada prevede, per tutte le fasce di tasso alcolemico oltre 0,5 g/l, la sospensione della patente con durata crescente al crescere del valore accertato, e in alcuni casi la revoca, soprattutto in presenza di recidiva o incidente con tasso elevato. Si tratta di strumenti pensati per allontanare dalla guida chi ha dimostrato di costituire un rischio concreto.

Per i casi più gravi (tasso superiore a 1,5 g/l), lo stesso articolo stabilisce che sia sempre disposta la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea. La confisca non è una semplice “custodia temporanea”: comporta la perdita definitiva del mezzo, che viene acquisito dall’Erario o destinato secondo le modalità previste dalle norme generali. È una misura fortemente dissuasiva, proprio perché colpisce un bene che spesso ha un valore economico e affettivo rilevante e che, in molti casi, è indispensabile per lavorare o per la vita quotidiana.

Le regole generali sulla confisca e sul sequestro dei veicoli, quando previsti dal Codice, sono disciplinate dall’articolo 213 del Codice della Strada. Questa norma spiega che, nei casi in cui il Codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione procede al sequestro del veicolo, nomina un custode e stabilisce le modalità di deposito e custodia a carico dell’interessato. Solo in un secondo momento, con i provvedimenti definitivi, si arriva alla confisca vera e propria, che sancisce la perdita definitiva del mezzo, salvo le tutele per il proprietario estraneo alla violazione.

Accanto alla sospensione e alla confisca, va ricordata anche la possibilità di revisione della patente. L’articolo 128 del Codice della Strada prevede che il prefetto, nei casi contemplati dagli articoli 186 e 187, possa disporre che il titolare di patente sia sottoposto a visita medica o ad esame di idoneità presso la commissione medica locale, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica. L’esito di questi accertamenti può portare a ulteriori provvedimenti di sospensione o revoca, rendendo ancora più incisive le conseguenze di una violazione legata all’alcol.

Fonti normative