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Quanto si può bere prima di guidare senza violare il Codice?

Spiegazione dei limiti di tasso alcolemico, delle sanzioni e delle conseguenze sulla patente previste dal Codice della Strada per la guida dopo aver bevuto

Quanto si può bere prima di guidare senza violare il Codice?
diEzio Notte

In sintesi

  • L’art. 186 vieta la guida in stato di ebbrezza e collega l’illecito a soglie precise di tasso alcolemico.
  • ≤0,5 g/l: nessuna violazione; >0,5–≤0,8 g/l: sanzione amministrativa e sospensione patente 3–6 mesi.
  • >0,8–≤1,5 g/l: reato penale con ammenda, arresto fino a 6 mesi e sospensione patente 6–12 mesi.
  • >1,5 g/l: ammenda, arresto 6–12 mesi, sospensione patente 1–2 anni (raddoppia se veicolo di terzo); recidiva biennio revoca; confisca veicolo salvo proprietario estraneo.
  • L’art. 186‑bis prevede limiti più severi per under 21, neopatentati e conducenti professionali, con sanzioni a valori più bassi.

La domanda è quella che tutti si fanno al tavolo dell’aperitivo: “Ma quanto posso bere e poi mettermi alla guida senza rischiare di violare il Codice della Strada?”. La risposta, però, non è “un bicchiere sì, due no”, ma sta tutta nei numeri del tasso alcolemico e nelle fasce di sanzione previste dalla legge. In questo articolo vediamo cosa dice il Codice, come funzionano i controlli con l’etilometro, quali sono le conseguenze su patente e veicolo e cosa succede se si provoca un incidente o si viene pizzicati più volte nel giro di due anni.

Divieto di guida in stato di ebbrezza: cosa prevede l’art. 186

Il cuore della disciplina sulla guida dopo aver bevuto è l’articolo 186 del Codice della Strada, che parte in modo chiarissimo: è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Questo significa che non si guarda solo al fatto di aver bevuto, ma alle condizioni in cui ci si trova alla guida: se l’alcol compromette la capacità di condurre il veicolo in sicurezza, si è fuori legge. La norma non fa sconti su questo principio di base, ed è costruita per collegare lo stato di ebbrezza a soglie precise di tasso alcolemico e a conseguenze progressive in termini di sanzioni.

L’articolo distingue tra semplice violazione amministrativa e vero e proprio reato, in base al livello di tasso alcolemico rilevato nel sangue. Al crescere del valore, cambiano sia la natura dell’illecito (da amministrativo a penale) sia la risposta dello Stato: si passa da una sanzione pecuniaria con sospensione della patente, fino ad arrivare all’ammenda unita all’arresto, alla sospensione lunga o alla revoca della patente e, nei casi più gravi, anche alla confisca del veicolo. L’idea è semplice: più sei pericoloso per te e per gli altri, più pesante sarà la conseguenza.

È importante capire che la disciplina non si limita al “quanto hai bevuto”, ma considera anche chi sta guidando e in quali condizioni sta circolando. A fianco dell’articolo 186, infatti, c’è l’articolo 186-bis del Codice della Strada, che introduce regole più severe per i conducenti sotto i 21 anni, per i neopatentati e per chi guida professionalmente veicoli per il trasporto di persone o cose. Per queste categorie il legislatore ha voluto un livello di tolleranza ancora più basso, con sanzioni specifiche già a partire da valori di tasso alcolemico che per gli altri automobilisti non configurano ancora l’illecito principale.

Infine, il divieto di guida in stato di ebbrezza non vive isolato: quando la violazione si accompagna a un incidente con danni a cose o persone, entrano in gioco anche altre norme del Codice, ad esempio quelle sulle conseguenze dei sinistri gravi e sulle sanzioni accessorie legate alla patente. In questo modo il sistema lega l’uso di alcol alla circolazione effettiva su strada, e non solo a un valore numerico astratto, rafforzando l’idea che il volante e l’alcol non vanno d’accordo, soprattutto quando dalle proprie scelte dipende la sicurezza degli altri utenti della strada.

Limiti di tasso alcolemico e relative fasce di sanzione

Per capire “quanto si può bere” prima di guidare, bisogna tradurre la domanda in termini di tasso alcolemico, cioè la quantità di alcol presente per litro di sangue. L’articolo 186 fissa un primo spartiacque a 0,5 grammi per litro (g/l): al di sotto di questa soglia non scatta la violazione prevista dalla norma principale per la guida in stato di ebbrezza, mentre oltre si entra nelle fasce sanzionatorie. Non viene indicato “quanto alcol in bicchieri” corrisponda a questi valori, perché il riferimento è puramente tecnico e dipende da fattori individuali; quello che conta per il Codice è il numero che risulta dall’accertamento.

La prima fascia va da un tasso superiore a 0,5 e fino a 0,8 g/l. In questo intervallo la condotta viene sanzionata in via amministrativa con una somma di denaro e con la sospensione della patente da tre a sei mesi. Siamo già oltre la mera raccomandazione: il conducente è considerato in stato di ebbrezza e subisce una limitazione concreta alla possibilità di guidare, anche se non si tratta ancora di reato penale. È il livello che spesso colpisce chi pensa di “essere a posto” dopo aver bevuto poco, ma supera la soglia senza rendersene conto.

La seconda fascia scatta quando il tasso alcolemico è superiore a 0,8 e non oltre 1,5 g/l. Qui il legislatore alza il tiro: non siamo più nel campo della sola sanzione amministrativa, ma si entra nel penale con un’ammenda e l’arresto fino a sei mesi, oltre alla sospensione della patente da sei mesi a un anno. Il messaggio è chiaro: a questi livelli la guida è considerata talmente pericolosa da richiedere una risposta più dura, che può portare il conducente anche davanti al giudice penale, con tutte le conseguenze del caso sulla fedina e sulla vita personale e professionale.

La terza fascia è quella più grave: tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. In questo caso l’ammenda aumenta ancora, l’arresto va da sei mesi a un anno e la sospensione della patente va da uno a due anni. Non solo: se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la sospensione si raddoppia, e in caso di recidiva nel biennio la patente viene sempre revocata. Inoltre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento è sempre disposta la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, salvo che appartenga a un soggetto estraneo. In pratica, oltre a perdere la possibilità di guidare, ci si può giocare anche l’auto.

Come avvengono i controlli: etilometro e accertamenti

Nella pratica, tutto ruota attorno agli accertamenti che consentono di determinare il tasso alcolemico al momento della guida. L’articolo 186 disciplina un sistema che parte dai controlli su strada, dove gli organi di polizia stradale possono sottoporre il conducente a verifica per accertare lo stato di ebbrezza. Il passaggio dall’osservazione soggettiva (comportamento alla guida, modo di parlare, condizioni generali) al dato oggettivo avviene con l’impiego di strumenti idonei a misurare il tasso alcolemico, come l’etilometro, che fornisce il valore di riferimento su cui si basano poi le fasce di sanzione.

Quando emerge un valore superiore alle soglie previste, l’accertamento non si esaurisce nel semplice numero letto sul display, ma viene inserito in un verbale che riporta la contestazione e dà il via alle successive conseguenze amministrative e, nei casi più gravi, penali. A seconda del valore rilevato, infatti, può trattarsi di illecito amministrativo o di reato, e cambia quindi l’autorità competente a giudicare e applicare le sanzioni. Nel caso dei reati previsti dall’articolo 186, è previsto che a giudicare sia il tribunale in composizione monocratica, che dovrà valutare gli elementi raccolti e applicare la pena prevista, insieme alle sanzioni accessorie.

In presenza di guida in stato di ebbrezza, gli accertamenti non riguardano solo il “quanto hai bevuto”, ma si intrecciano con la gestione della patente. L’articolo 223 prevede che, nelle ipotesi di reato per le quali è stabilita la sospensione o la revoca della patente, l’organo che accerta la violazione proceda subito al ritiro del documento e lo trasmetta al prefetto, che può disporre una sospensione provvisoria fino a un certo limite temporale. Questo significa che gli effetti sulla possibilità di guidare possono scattare già nella fase iniziale, ben prima della definizione del procedimento penale vero e proprio.

Infine, per alcune categorie di conducenti considerate più a rischio o più rilevanti per la sicurezza collettiva (giovani, neopatentati, autisti professionali), l’articolo 186-bis stabilisce un divieto di guida dopo assunzione di bevande alcoliche ancora più stringente. Per loro, infatti, sono previste sanzioni anche quando il tasso alcolemico è superiore a zero ma non raggiunge ancora la soglia ordinaria di 0,5 g/l. I controlli con l’etilometro, quindi, per questi soggetti diventano ancora più delicati, perché basta un valore minimo per far scattare conseguenze che per altri conducenti non si applicherebbero nelle stesse condizioni.

Sospensione patente, arresto e confisca del veicolo

Quando si parla di “quanto posso bere”, spesso si sottovaluta che le conseguenze non sono soltanto la multa o, nei casi più pesanti, l’arresto. La parte forse più dolorosa per molti conducenti è la sospensione della patente, che accompagna tutte le fasce individuate dall’articolo 186. Già nella fascia più bassa (tasso superiore a 0,5 e non oltre 0,8 g/l) scatta una sospensione da tre a sei mesi; con il passaggio alle fasce penali, i periodi di sospensione si allungano fino a uno o due anni nei casi più gravi. Questo vuol dire che, anche una volta pagata la sanzione pecuniaria, si rimane a piedi per un periodo non trascurabile, con impatti concreti su lavoro, famiglia e vita quotidiana.

L’arresto entra in gioco al superamento della soglia di 0,8 g/l, nelle due fasce più alte. Nella seconda fascia (oltre 0,8 e fino a 1,5 g/l) la pena prevede l’arresto fino a sei mesi, mentre nella terza fascia (oltre 1,5 g/l) l’arresto va da sei mesi a un anno, sempre accompagnato da ammenda e sospensione della patente. Anche quando, in concreto, la pena detentiva può essere gestita con modalità alternative, resta il fatto che la guida in stato di ebbrezza oltre certe soglie è trattata come un reato vero e proprio, con un peso ben diverso da una semplice infrazione al Codice.

Un punto particolarmente incisivo dell’articolo 186 è quello sulla confisca del veicolo. Nella fascia più alta, infatti, la norma prevede che, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, sia sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea. In pratica, oltre alla sospensione (o alla possibile revoca) della patente, si rischia di perdere definitivamente l’auto. Ai fini del sequestro del veicolo, poi, vengono richiamate le disposizioni su come gestire i veicoli sottoposti a queste misure, a conferma della serietà con cui il Codice affronta questi comportamenti.

A completare il quadro interviene l’articolo 219, che disciplina la revoca della patente. Quando la revoca è prevista come sanzione accessoria, il prefetto emette l’ordinanza e l’interessato non può conseguire una nuova patente prima di un certo periodo. In particolare, quando la revoca è disposta a seguito delle violazioni degli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile ottenere una nuova abilitazione alla guida prima che siano trascorsi tre anni dalla data di accertamento del reato. Questo significa che, in presenza delle condizioni più gravi (come la recidiva nel biennio nelle fasce alte dell’articolo 186), si rischia non solo un periodo a piedi, ma un vero e proprio “reset” della propria storia di conducente, con tempi lunghi prima di poter tornare alla guida in modo regolare.

Aggravanti in caso di incidente e recidiva nel biennio

La situazione diventa ancora più seria quando la guida in stato di ebbrezza non è “fermata” a un controllo di routine, ma sfocia in un incidente. L’articolo 186 prevede che, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni della norma principale e quelle dell’articolo 186-bis vengano raddoppiate. A questo si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea all’illecito. Siamo quindi di fronte a un aggravamento automatico legato al fatto che lo stato di ebbrezza non è rimasto solo un rischio potenziale, ma ha concretamente inciso sulla sicurezza stradale causando un sinistro.

Se, in più, l’incidente è provocato da un conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, l’articolo prevede che la patente sia sempre revocata, fatti salvi alcuni casi particolari richiamati nella stessa disposizione. Questo collegamento tra incidente, livello di tasso alcolemico e revoca automatica della patente mostra come il Codice voglia colpire con particolare durezza le situazioni in cui la condotta pericolosa si traduce in un evento concreto, con potenziali danni a persone e cose. Resta comunque ferma l’applicazione delle altre norme che disciplinano le conseguenze degli incidenti gravi, ad esempio in presenza di lesioni alle persone, con ulteriori profili di responsabilità e di sanzione.

Un’altra aggravante molto rilevante è la recidiva nel biennio. Nella fascia più elevata dell’articolo 186, infatti, viene stabilito che la patente è sempre revocata in caso di recidiva nel giro di due anni. In altre parole, chi torna a commettere lo stesso tipo di violazione grave in un arco di tempo relativamente breve dimostra una pericolosità alla guida che il legislatore non è disposto a tollerare: non si parla più di semplice sospensione, ma di azzerare proprio il titolo di guida. A quel punto, le regole sull’impossibilità di conseguire una nuova patente per un certo periodo, fissate dall’articolo 219, si sommano all’effetto immediato della revoca.

Va poi ricordato che, nei casi in cui dalla guida in stato di ebbrezza derivi un incidente con lesioni o danni particolarmente seri, possono entrare in gioco anche altre disposizioni che ampliano gli effetti sulla patente e sulla responsabilità del conducente. L’articolo 223, ad esempio, prevede che, quando si configura un reato che comporta la sospensione o la revoca della patente, l’organo accertatore ritiri subito il documento e lo trasmetta al prefetto, che può disporre una sospensione provvisoria più lunga in presenza di incidenti con gravi lesioni. In questo modo, chi guida dopo aver bevuto non rischia solo “se lo beccano”, ma mette seriamente a repentaglio il proprio futuro di automobilista se dall’illecito deriva un sinistro con conseguenze importanti.

Fonti normative