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Quanto sono più severe le regole per alcol e guida per neopatentati e professionisti secondo l’art. 186-bis?

Spiegazione delle regole su alcol e guida per neopatentati e conducenti professionali secondo l’articolo 186-bis del Codice della Strada

Quanto sono più severe le regole per alcol e guida per neopatentati e professionisti secondo l’art. 186-bis?
diEzio Notte

La disciplina su alcol e guida diventa ancora più rigorosa quando si parla di neopatentati e conducenti professionali. L’articolo 186-bis del Codice della Strada introduce infatti regole speciali, che si affiancano a quelle generali previste per tutti i conducenti dall’articolo 186, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il rischio di incidenti nelle fasce di guida più delicate e a maggiore responsabilità. In questo approfondimento analizziamo chi è soggetto a queste norme, quali sono i divieti specifici in tema di tasso alcolemico, come funzionano sanzioni amministrative e penali e che rapporto c’è tra disciplina speciale e disciplina generale in caso di recidiva o incidente.

Chi è soggetto alle regole speciali dell’art. 186-bis

L’ambito di applicazione delle regole speciali in materia di alcol e guida è definito direttamente dall’articolo 186-bis del Codice della Strada, che individua diverse categorie di conducenti per cui vale un regime più severo rispetto alla disciplina ordinaria. La norma prende in considerazione, anzitutto, i titolari di patente che si trovano nei primi anni dal conseguimento del titolo di guida, cioè i cosiddetti neopatentati, fissando per loro specifici obblighi di astensione dal consumo di bevande alcoliche quando si pongono alla guida. Accanto a questi, l’articolo considera poi coloro che guidano veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in ambito professionale, per i quali la sicurezza assume un rilievo ancora maggiore, proprio per l’impatto potenziale sulla collettività.

All’interno di questo quadro, la norma individua in modo distinto i conducenti che rientrano nelle categorie professionali, tenendo conto sia del tipo di veicolo condotto sia dell’attività svolta. Rientrano, ad esempio, i conducenti che effettuano servizi di trasporto di persone o merci per conto terzi, per i quali la guida costituisce una parte essenziale dell’attività lavorativa. L’idea di fondo è che chi trascorre molte ore alla guida, specialmente con veicoli di massa o dimensioni rilevanti, espone sé stesso e gli altri utenti a un rischio particolarmente elevato se combina guida e alcol, e per questo viene sottoposto a limiti più stringenti rispetto al conducente “ordinario”.

La previsione di categorie specifiche non si esaurisce però nella distinzione neopatentati/professionisti: l’articolo 186-bis collega infatti queste figure anche ad altre disposizioni del Codice, che disciplinano, ad esempio, la revoca della patente e le conseguenze in caso di reati commessi alla guida. In particolare, l’articolo 219 del Codice della Strada stabilisce che, quando la revoca della patente consegue all’accertamento di uno dei reati legati all’alcol o alle sostanze stupefacenti commessi dai conducenti rientranti nelle categorie previste dal comma 1 dell’articolo 186-bis, essa comporta effetti particolarmente incisivi anche sotto il profilo lavorativo, riconoscendola come possibile giusta causa di licenziamento in specifici casi. Questo collegamento mostra come il legislatore consideri tali conducenti portatori di una responsabilità superiore alla media.

Va inoltre considerato che l’appartenenza a queste categorie speciali non opera in modo isolato, ma si interseca con altre norme del Codice che regolano, ad esempio, la durata e la validità della patente, le limitazioni di guida per neopatentati e l’anagrafe dei punti. Le limitazioni specifiche per chi ha appena conseguito la patente, previste dall’articolo 117 del Codice della Strada, si sommano infatti agli obblighi più rigorosi in materia di alcol, costruendo un quadro complessivo in cui le prime fasi di esperienza di guida sono presidiate da vincoli più severi, pensati per ridurre la probabilità che comportamenti rischiosi si traducano in incidenti gravi.

Divieto assoluto di alcol e soglie di tasso alcolemico

La disciplina di base sulla guida in stato di ebbrezza è contenuta nell’articolo 186 del Codice della Strada, che introduce il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche e collega le sanzioni a specifiche fasce di tasso alcolemico accertato. La norma distingue tra valori superiori a 0,5 e non superiori a 0,8 g/l, valori superiori a 0,8 e non superiori a 1,5 g/l, e, infine, valori superiori a 1,5 g/l, prevedendo per ciascuna fascia un differente livello di gravità delle conseguenze, sia in termini pecuniari, sia in termini di durata della sospensione o revoca della patente.

L’articolo 186-bis interviene su questo schema generale introducendo, per le categorie di conducenti individuate al proprio comma 1, un divieto assoluto di assunzione di alcol in occasione della guida, che si traduce in una soglia di tolleranza pari a zero o comunque inferiore rispetto a quella prevista per gli altri conducenti. In pratica, per neopatentati e professionisti non è ammessa quella soglia minima di 0,5 g/l che nel regime ordinario separa la liceità dalla violazione, poiché anche valori inferiori possono far scattare sanzioni specifiche, a conferma dell’idea che, per questi soggetti, l’unico comportamento pienamente conforme alla legge sia la guida totalmente sobria.

Questa impostazione di divieto rafforzato si innesta su una logica di prevenzione che il Codice della Strada applica in modo coerente anche ad altre situazioni di guida a rischio, come emerge dalla disciplina sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti contenuta nell’articolo 187 del Codice della Strada. Per i conducenti rientranti nelle categorie dell’articolo 186-bis, infatti, le sanzioni previste dall’articolo 187 sono aumentate da un terzo alla metà, e si applicano le stesse regole speciali in tema di revoca della patente e conseguenze accessorie, segno che la combinazione tra professionalità o inesperienza alla guida e qualsiasi condizione di alterazione è considerata particolarmente intollerabile.

È importante sottolineare che il meccanismo del divieto assoluto non va letto solo come un abbassamento rigido delle soglie numeriche di tasso alcolemico, ma come un vero e proprio cambio di prospettiva sulla condotta doverosa: per il conducente “speciale”, la presenza di alcol è incompatibile con la guida, a prescindere dall’entità dell’assunzione. Di conseguenza, anche in situazioni apparentemente “moderate”, l’accertamento di un valore positivo può tradursi in violazioni specifiche, ulteriormente aggravate se accompagnate da condotte che rientrano nelle fasce sanzionatorie già previste dall’articolo 186.

Sanzioni amministrative e penali per neopatentati e professionisti

L’inasprimento delle regole per neopatentati e conducenti professionali non si limita al piano dei divieti, ma si riflette in modo significativo sul sistema di sanzioni. L’articolo 186, per la guida in stato di ebbrezza, prevede già per tutti i conducenti un articolato quadro di conseguenze: sanzione amministrativa pecuniaria per i valori più bassi di tasso alcolemico, ammenda e arresto per le fasce intermedie e più elevate, sospensione della patente con durata crescente fino a due anni, e, nei casi più gravi e in presenza di recidiva nel biennio, revoca della patente e confisca obbligatoria del veicolo se non appartenente a persona estranea.

Su questo impianto interviene la disciplina speciale dell’articolo 186-bis, che stabilisce, per le categorie indicate al suo comma 1, un aggravamento delle sanzioni sia in relazione alle violazioni legate al tasso alcolemico, sia in relazione ai reati di cui all’articolo 187. Per questi conducenti, infatti, quando si realizza la violazione delle norme su alcol o sostanze stupefacenti, le pene e gli importi delle sanzioni sono aumentati in misura significativa, spesso da un terzo alla metà, riflettendo la maggiore pericolosità sociale delle condotte. Tale aggravio incide anche sulle misure accessorie, in particolare sulla sospensione e sulla revoca della patente, che diventano più frequenti e durature rispetto a quanto avviene per i conducenti ordinari.

Un ulteriore livello di severità emerge se si guarda alle conseguenze sul rapporto di lavoro dei conducenti professionali. L’articolo 219 prevede che la revoca della patente disposta nei confronti di uno dei conducenti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), in seguito all’accertamento dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, possa costituire giusta causa di licenziamento. In pratica, la perdita definitiva del titolo di guida in conseguenza di gravi violazioni in materia di alcol o droga alla guida è considerata incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro, proprio perché viene meno il requisito essenziale per svolgere l’attività.

Le sanzioni previste per neopatentati e professionisti si intrecciano, infine, con il sistema del punteggio sulla patente. L’articolo 218-ter disciplina la sospensione della patente in relazione al punteggio residuo, prevedendo, tra le violazioni che possono portare a sospensione breve in presenza di un punteggio già ridotto, anche l’ipotesi di infrazioni connesse all’articolo 186-bis. Questo significa che, per un conducente inquadrato nelle categorie speciali, la combinazione tra una violazione in materia di alcol e una situazione di punteggio già compromesso può comportare una sospensione aggiuntiva, intensificando ulteriormente l’effetto deterrente dell’intero sistema.

Rapporto tra art. 186-bis e art. 186 in caso di recidiva o incidente

Per comprendere quanto siano più severe le regole per alcol e guida nei confronti di neopatentati e conducenti professionali, è decisivo analizzare il rapporto tra l’articolo 186-bis e l’articolo 186 in situazioni particolarmente gravi, come la recidiva o il verificarsi di un incidente. L’articolo 186 stabilisce che, quando sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, oltre alle sanzioni penali e alla sospensione fino a due anni, in caso di recidiva nel biennio la patente è sempre revocata e viene disposta la confisca obbligatoria del veicolo salvo che appartenga a soggetto estraneo. Queste previsioni rappresentano già, per il conducente ordinario, uno dei punti di massimo rigore del sistema.

Nel caso dei conducenti rientranti nell’ambito dell’articolo 186-bis, la recidiva in materia di alcol o sostanze stupefacenti assume un rilievo ancora più marcato grazie al collegamento con altre disposizioni del Codice. L’articolo 187 dispone che, se il reato di guida dopo l’assunzione di stupefacenti è commesso da uno dei conducenti indicati alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 186-bis, oppure se vi è recidiva nel triennio, la patente di guida è sempre revocata, con raddoppio delle pene in caso di incidente stradale provocato in tale stato. Ciò evidenzia come il legislatore consideri particolarmente intollerabile la reiterazione di queste condotte da parte di chi ha una funzione di trasporto di persone o merci o comunque una responsabilità professionale.

Anche la relazione con l’articolo 219 è significativa: quando la revoca consegue a violazioni degli articoli 186, 186-bis e 187, la possibilità di conseguire una nuova patente non è ammessa prima che siano trascorsi tre anni dalla data di accertamento del reato, a conferma dell’effetto durevole e incisivo che la recidiva o un fatto di particolare gravità possono avere sulla posizione del conducente. In questo orizzonte, il combinato disposto tra disciplina generale e disciplina speciale costruisce per neopatentati e professionisti un quadro in cui la reiterazione delle violazioni, o il loro verificarsi in occasione di incidenti, conduce rapidamente a conseguenze definitive sulla possibilità stessa di guidare e, per molti, di continuare a esercitare la propria attività lavorativa.

Il sistema normativo mostra così una coerenza interna: l’articolo 186 definisce i presupposti di base della guida in stato di ebbrezza e le relative fasce di sanzione; l’articolo 186-bis interviene per selezionare alcune categorie di conducenti a maggiore rischio o responsabilità, imponendo loro un regime di divieto più rigido; altre disposizioni, come gli articoli 187, 218-ter e 219, completano il quadro prevedendo aumenti di pena, sospensioni legate al punteggio e revoche con tempi lunghi di riottenimento della patente, soprattutto nei casi di recidiva o incidente. Insieme, queste norme rendono evidente che la guida con alcol per neopatentati e professionisti non è solo una violazione “qualificata”, ma un comportamento che può rapidamente compromettere in modo permanente sia la possibilità di circolare alla guida, sia la stessa continuità dell’attività professionale connessa al possesso della patente.

Fonti normative

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.