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Quanto vale il limite di velocità in autostrada secondo l’art. 142?

Limiti di velocità in autostrada secondo l’articolo 142 del Codice della Strada

Quanto vale il limite di velocità in autostrada secondo l’art. 142?
diEzio Notte

In sintesi

  • Velocità massima standard in autostrada: 130 km/h (art. 142 Codice della Strada).
  • L’ente proprietario può fissare limiti diversi entro i massimi di legge e deve segnalarli con cartelli.
  • 150 km/h è possibile solo su autostrade con ≥3 corsie più corsia d’emergenza per senso, sistemi omologati e verifiche tecniche.
  • In caso di precipitazioni la velocità massima scende a 110 km/h in autostrada (90 km/h per extraurbane principali).
  • Anche rispettando il limite, la velocità va sempre adeguata a traffico, strada e visibilità (art. 140-141).

Limite in autostrada: 130, 150, 110… tra segnali, pioggia e autovelox non è sempre immediato capire “quanto puoi andare” senza rischiare la multa. Vediamo cosa dice, nero su bianco, il Codice della Strada su velocità in autostrada, quando può salire a 150 km/h, quando invece deve scendere e come funzionano sanzioni e punti.

Velocità massima in autostrada prevista dall’art. 142

La base da cui partire è semplice: la velocità massima in autostrada è fissata a 130 km/h dall’articolo 142 del Codice della Strada. Questo stesso articolo stabilisce anche gli altri limiti generali: 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 km/h su extraurbane secondarie e locali, 50 km/h nei centri abitati, con possibile elevazione fino a 70 km/h solo su strade urbane che lo consentano e con apposita segnaletica. Il limite di 130 km/h, quindi, è il tetto massimo “standard” per le autostrade, salvo casi particolari previsti dallo stesso articolo o dai segnali presenti sul tratto. In altre parole, tutto quello che vedi sul cartello nasce da queste soglie generali fissate dalla norma.

L’ente proprietario della strada (per esempio concessionario autostradale) ha però una certa “leva” per adattare i limiti alla realtà del singolo tratto. Sempre l’art. 142 infatti prevede che, restando dentro i massimi di legge, possano essere fissati limiti di velocità diversi – sia massimi sia minimi – su determinate strade o tratti di strada, quando l’applicazione dei criteri generali lo rende opportuno. Significa che il 130 km/h non è “obbligatorio”: se un tratto ha curve, lavori, traffico o altre criticità, il gestore può abbassare il limite e ha anche l’obbligo di aggiornarlo quando le condizioni cambiano.

Questo potere di modifica non è libero: l’ente deve seguire le direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha l’obbligo di segnalare sempre i limiti specifici tramite cartelli. Per chi guida, l’effetto pratico è semplice: il 130 km/h vale solo se non è indicato nulla di diverso. Se incontri un cartello con un limite più basso, anche fisso o temporaneo, quello diventa il nuovo riferimento, e superarlo significa violare l’art. 142 con le relative conseguenze.

Attenzione poi a un’altra cosa spesso sottovalutata: l’art. 142 richiama in modo esplicito gli obblighi dell’art. 141 in tutti i casi in cui esistono limiti di velocità. In pratica, anche rispettando il 130 km/h di legge, resta fermo il principio che la velocità deve essere sempre adeguata alle condizioni reali di traffico, strada e visibilità. Quindi non basta dire “ero sotto il limite”: se la velocità non era comunque prudente, possono applicarsi altre norme e responsabilità, indipendentemente dal numero scritto sul cartello.

Quando si può arrivare a 150 km/h e con quali condizioni

L’aumento a 150 km/h è una possibilità molto chiacchierata, ma non è affatto “automatica”. Sempre il comma 1 dell’art. 142 prevede che, sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possano elevare il limite massimo fino a 150 km/h. Quindi, primo paletto: non basta che l’autostrada sia “bella e dritta”, deve avere almeno tre corsie più emergenza per senso e sistemi omologati di rilevazione della velocità media.

Non solo: lo stesso articolo lega la possibilità del 150 km/h a una serie di condizioni oggettive. L’ente può alzare il limite solo “sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato”, e solo se lo consentono l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti e i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. Tradotto: devono valutare come è fatta la strada, come viene effettivamente usata, che clima c’è di solito e che storia di incidenti ha avuto negli ultimi anni. Se questi parametri non sono compatibili con un limite più alto, il 150 rimane un miraggio.

Anche quando tutte queste condizioni sono rispettate, il limite superiore diventa operativo solo dopo la corretta segnalazione. L’art. 142 parla chiaro: serve la “previa installazione degli appositi segnali” che riportino il nuovo valore. Se sul cartello leggi 130 km/h, il tuo limite resta 130, indipendentemente dal fatto che, sulla carta, quel tratto potrebbe avere le caratteristiche per arrivare a 150. Per il conducente, quindi, contano solo ed esclusivamente i segnali presenti sulla tratta al momento del transito.

Infine, quando si alza il limite, non spariscono gli altri obblighi del Codice. Restano validi il principio generale di comportamento prudente e di tutela della sicurezza, fissato dall’art. 140, e gli obblighi dell’art. 141 sulla regolazione della velocità. Anche su un tratto teoricamente “da 150”, condizioni particolari (come traffico intenso o visibilità ridotta) possono rendere imprudente – se non pericoloso – viaggiare a quella andatura, e in caso di incidente la condotta del conducente viene valutata alla luce di tutte queste norme, non solo del cartello.

Riduzioni di velocità in caso di pioggia o altre condizioni

L’art. 142 prevede esplicitamente cosa succede quando entra in gioco la pioggia o, più in generale, le precipitazioni atmosferiche. Sempre al comma 1, la norma stabilisce che “in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura” la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade e i 90 km/h per le strade extraurbane principali. Questo vale indipendentemente dal fatto che, in condizioni normali, il limite fosse 130 o anche eventualmente 150: con pioggia, grandine, neve o simili, il tetto legale scende direttamente a queste soglie inferiori.

Questa riduzione “automatica” si affianca ai limiti eventualmente più bassi fissati dall’ente proprietario, che può intervenire in base alle condizioni reali del tratto. Lo stesso art. 142, al comma 2, consente di stabilire limiti particolari quando l’applicazione dei criteri generali lo rende opportuno, imponendo anche l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti al venir meno delle cause che hanno portato alla loro introduzione. In pratica, se un tratto è spesso interessato da condizioni meteo critiche o ha una pavimentazione che diventa particolarmente scivolosa, possono essere imposti limiti più bassi, segnalati con cartelli, e poi eventualmente rivisti.

Oltre alla pioggia, ci sono altri casi in cui la velocità può essere ridotta per ragioni di sicurezza o ambientali. L’art. 6, che disciplina la regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati, consente alle regioni e alle province autonome, nei casi in cui sia necessario limitare le emissioni legate al traffico in relazione ai livelli di sostanze inquinanti nell’aria, di disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche permanenti, sulle strade extraurbane di cui all’art. 2, comma 2, lettere A e B (quindi anche autostrade ed extraurbane principali). Tali misure devono essere poi rese note all’utenza dall’ente proprietario o gestore dell’infrastruttura.

In ogni caso, anche quando la norma indica un limite preciso in presenza di pioggia, non va dimenticato l’obbligo generale di adeguare la velocità alle condizioni effettive di circolazione. L’art. 142 richiama espressamente il rispetto degli obblighi dell’art. 141 ogni volta che sono fissati limiti di velocità, e l’art. 140 impone a tutti gli utenti della strada di non costituire pericolo o intralcio alla circolazione. Questo significa che, in situazioni particolarmente critiche (forte pioggia, pozze d’acqua, nebbia, ghiaccio), può essere necessario scendere anche ben al di sotto dei limiti “ridotti” previsti dal Codice per viaggiare in condizioni di sicurezza.

Veicoli ammessi e limitazioni alla circolazione ex art. 175

Per capire chi può effettivamente circolare in autostrada – e quindi a quali limiti di velocità applicare quanto visto finora – bisogna guardare all’art. 175, che disciplina la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Questa norma, legata alle definizioni di strada contenute nell’articolo 2 del Codice della Strada, stabilisce quali categorie di veicoli sono ammesse su queste infrastrutture e quali invece ne sono escluse per motivi di sicurezza. Il principio di fondo è che, su strade progettate per velocità elevate, possono circolare solo veicoli in grado di mantenere andature adeguate e dotati dei requisiti tecnici necessari.

L’art. 175 si collega poi in modo stretto all’art. 176, che elenca i comportamenti da tenere durante la circolazione sulle autostrade e sulle extraurbane principali. Tra questi divieti figurano, ad esempio, l’inversione di marcia, la retromarcia, l’uso improprio della corsia di emergenza e delle corsie di accelerazione e decelerazione. Tutti questi obblighi di comportamento servono a mantenere fluida e sicura la circolazione a velocità elevate, riducendo al minimo le situazioni di rischio che, a 110–130 km/h (o oltre), possono avere conseguenze molto gravi.

Un altro aspetto importante, sempre in ottica di limiti, riguarda i veicoli con limiti propri più bassi, previsti dallo stesso art. 142. La norma infatti dedica commi specifici ad alcune categorie – come veicoli per trasporto persone o cose di determinate masse, veicoli trainanti rimorchi, mezzi d’opera – fissando per loro velocità massime inferiori rispetto a quelle generali, con valori distinti tra circolazione fuori dai centri abitati e in autostrada. In questi casi, anche se l’autostrada ha limite 130 o 150, il singolo veicolo non può superare la soglia specifica indicata per la sua categoria.

Per alcuni di questi veicoli, l’art. 142 impone inoltre l’obbligo di indicare nella parte posteriore le velocità massime consentite, in modo che gli altri utenti siano consapevoli delle loro prestazioni e possano adeguare sorpassi e distanze di sicurezza. Quando si viaggia in autostrada, quindi, non tutti hanno lo stesso “tetto”: il limite generale del tratto convive con i limiti particolari previsti per la singola tipologia di mezzo, e chi guida deve tenerne conto per evitare violazioni, anche se il tachimetro non supera il valore scritto sul cartello.

Sanzioni per il superamento dei limiti in autostrada

Arriviamo al pezzo che interessa di più quando si parla di limiti di velocità: cosa succede se li superi. L’art. 142 dedica diversi commi alle sanzioni per chi non rispetta i limiti minimi e massimi di velocità. La struttura è a scaglioni, in base a quanto si va oltre il valore consentito. Il comma 7 punisce chi supera di non oltre 10 km/h il limite massimo, o non rispetta i limiti minimi, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo e un massimo previsti dallo stesso articolo. Si tratta quindi delle infrazioni più “lievi”, ma comunque sanzionate.

Salendo con l’eccesso di velocità, salgono anche le conseguenze. Il comma 8 dell’art. 142 riguarda il superamento di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h del limite massimo, con una sanzione pecuniaria più alta, anch’essa indicata nella norma. Per alcune violazioni commesse all’interno dei centri abitati, e ripetute almeno due volte nell’arco di un anno, è prevista anche la sospensione della patente per un periodo determinato, ma in autostrada questo aspetto incide meno perché si è fuori dall’abitato. Resta comunque il principio: più ci si discosta dal limite, più la violazione viene considerata grave.

Per eccessi ancora maggiori, i commi successivi prevedono sanzioni più pesanti, comprese la sospensione della patente e l’eventuale decurtazione di punti secondo le regole generali del sistema sanzionatorio; il Codice stabilisce anche modalità particolari di accertamento e di applicazione delle sanzioni nel caso in cui vengano rilevate più violazioni nello stesso arco di tempo. Il comma 6-ter dell’art. 142, ad esempio, prevede che, quando con le modalità di controllo automatico vengono accertate più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis dallo stesso veicolo in tratti rientranti nella competenza del medesimo ente e in un periodo non superiore a un’ora, possano applicarsi, se più favorevoli, le sanzioni della violazione più grave aumentate di un terzo.

Un ulteriore aggravio è previsto dall’articolo 195 del Codice della Strada per quanto riguarda l’importo delle sanzioni pecuniarie. Il comma 2-bis stabilisce che le sanzioni previste, tra gli altri, dagli articoli 141 e 142 sono aumentate di un terzo quando la violazione viene commessa dopo le 22 e prima delle 7. Quindi lo stesso eccesso di velocità costa di più se avviene in orario notturno, anche in autostrada. A questo quadro si aggiunge il ruolo delle apparecchiature omologate per il rilevamento della velocità e delle postazioni di controllo, che l’art. 142 considera vere e proprie fonti di prova e che devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.

Fonti normative