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Quanto valgono i limiti di velocità generali oggi in Italia?

Spiegazione dei limiti di velocità generali, casi particolari, regole per neopatentati e sanzioni previste dal Codice della Strada in Italia

Quanto valgono i limiti di velocità generali oggi in Italia?
diEzio Notte

In sintesi

  • Art.142: limiti generali — 130 km/h in autostrada, 110 km/h su extraurbane principali, 90 km/h su extraurbane secondarie/locali, 50 km/h nei centri abitati.
  • Su autostrade a tre corsie più corsia d’emergenza con sistema omologato di controllo della velocità media, il limite può essere elevato fino a 150 km/h previa segnalazione.
  • Gli enti proprietari possono fissare limiti diversi entro i massimi (Art.142), devono seguire direttive ministeriali e apporre adeguata segnaletica.
  • Art.6: il prefetto può sospendere o limitare temporaneamente la circolazione; regioni e province possono ridurre velocità extraurbane per contenere emissioni.
  • Art.117: neopatentati primi 3 anni — max 100 km/h in autostrada e 90 km/h su extraurbane principali; limiti di potenza ≤75 kW/t e M1 ≤105 kW (anche per veicoli elettrici/ibridi plug‑in).

Oggi i limiti di velocità in Italia non sono “a sensazione”: sono scritti nero su bianco nel Codice della Strada, con valori chiari per ogni tipo di strada, regole speciali per neopatentati e sanzioni che possono diventare piuttosto pesanti. Vediamo cosa prevedono davvero le norme, senza leggende metropolitane.

Limiti di velocità generali per tipo di strada

I limiti generali di velocità, quelli che valgono in assenza di segnali diversi, sono fissati dall’articolo 142 del Codice della Strada. La norma stabilisce che la velocità massima non può superare 130 km/h in autostrada, 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 km/h sulle extraurbane secondarie e locali, e 50 km/h nelle strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare questo ultimo limite fino a 70 km/h per le strade urbane che abbiano caratteristiche costruttive e funzionali idonee e dopo apposita segnalazione.

Lo stesso articolo prevede poi che, su autostrade con tre corsie più corsia di emergenza per senso di marcia, dotate di apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media su tratti determinati, l’ente proprietario o concessionario possa elevare il limite massimo fino a 150 km/h. Anche qui non è “liberi tutti”: l’innalzamento è subordinato alle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, all’intensità del traffico, alle condizioni atmosferiche prevalenti e ai dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio, il tutto accompagnato dall’installazione degli appositi segnali.

Per le strade nei centri abitati il limite ordinario di 50 km/h rimane la regola, mentre l’eventuale elevazione a 70 km/h riguarda soltanto alcune strade urbane con caratteristiche strutturali adeguate, sempre previa specifica segnaletica. Questo significa che il conducente non può “indovinare” un limite più alto sulla base della larghezza o della scorrevolezza della carreggiata: finché non trova il segnale relativo, valgono i limiti generali.

Un aspetto importante è che questi valori fissano soltanto il tetto massimo, ma non autorizzano in automatico a viaggiare sempre al limite indicato. Le regole generali di prudenza, infatti, restano in piedi anche quando si rientra nei valori massimi astratti: il fatto che in autostrada il limite sia 130 km/h non obbliga nessuno a viaggiare sempre a quella velocità, e non esclude che in certe condizioni sia doveroso tenersi ben al di sotto, come si vedrà meglio parlando di condizioni meteo e di sicurezza.

Quando gli enti proprietari possono modificare i limiti

L’articolo 142 del Codice della Strada chiarisce che, entro i limiti massimi stabiliti, gli enti proprietari della strada possono fissare limiti di velocità massimi e minimi diversi da quelli generali su determinate strade o tratti di strada, quando l’applicazione concreta dei criteri di sicurezza di cui al comma 1 lo renda opportuno. L’ente non può agire in modo arbitrario: deve seguire le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e ha l’obbligo di segnalare adeguatamente questi limiti tramite la corretta segnaletica.

Quando le condizioni che avevano portato a introdurre un limite particolare vengono meno, l’ente proprietario è tenuto ad adeguare tempestivamente il limite di velocità, riportandolo a un valore coerente con la nuova situazione. Sempre lo stesso articolo prevede che il Ministro possa modificare i provvedimenti degli enti proprietari quando siano contrari alle sue direttive o comunque non in linea con i criteri generali fissati per la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana.

Un’altra norma rilevante è l’articolo 14 del Codice della Strada, che indica tra i compiti degli enti proprietari quello di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, occupandosi tra l’altro dell’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Questo si traduce anche nel dovere di gestire in modo coerente i limiti di velocità, assicurando che i segnali siano presenti, leggibili e rispondenti alle condizioni effettive della strada, così da permettere ai conducenti di adattare correttamente la propria condotta di guida.

Per le strade fuori dai centri abitati entra in gioco anche l’articolo 6 del Codice della Strada, che consente al prefetto, per motivi di sicurezza della circolazione, di tutela della salute o per altre esigenze specifiche, di sospendere temporaneamente la circolazione o di disporre limitazioni. La stessa norma prevede che regioni e province autonome possano disporre riduzioni della velocità sulle strade extraurbane indicate dal codice, quando occorre contenere le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli di inquinamento, con provvedimenti che valgono su tratti determinati e che devono essere resi noti all’utenza tramite la segnaletica e gli strumenti previsti.

Limiti specifici per neopatentati e prime patenti

Chi ha appena preso la patente non gioca con le stesse carte degli altri conducenti: l’articolo 117 del Codice della Strada introduce limiti di velocità più restrittivi per i primi tre anni dal conseguimento delle patenti A2, A, B1 e B. In questo periodo, infatti, non è consentito superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali, anche se per quella tratta il limite generale sarebbe più alto. La regola è automatica e decorre dalla data di superamento dell’esame di guida, senza bisogno di ulteriori comunicazioni al conducente.

Lo stesso articolo stabilisce anche una limitazione legata alla potenza del veicolo per i titolari di patente B nei primi tre anni: non è consentita la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t, e per i veicoli di categoria M1 si applica inoltre un limite di potenza massima pari a 105 kW, con la precisazione che la regola riguarda anche i veicoli elettrici o ibridi plug-in. Sono previste deroghe per i veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate secondo l’articolo 188, purché la persona invalida sia presente a bordo del veicolo.

Una ulteriore eccezione riguarda il caso in cui, accanto al conducente neopatentato, si trovi, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno dieci anni, oppure per una categoria superiore. In questa situazione specifica, le limitazioni sulla potenza del veicolo non si applicano, mentre restano fermi i limiti di velocità ridotti previsti per i primi tre anni sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

La norma prevede anche che nel regolamento siano stabilite le modalità per indicare sulla carta di circolazione i limiti connessi ai commi che regolano la velocità e la potenza per i neopatentati, così da rendere chiara l’applicazione di queste restrizioni al singolo veicolo. In ogni caso, il conducente è tenuto a rispettare tali limiti in aggiunta a quelli generali previsti per le diverse tipologie di strada, con l’effetto che, per un neopatentato in autostrada o su strada extraurbana principale, il valore consentito può risultare inferiore rispetto a quello ammesso per gli altri automobilisti.

Pioggia, condizioni meteo e altri casi particolari

Lo stesso articolo 142 del Codice della Strada interviene anche sulle condizioni meteorologiche avverse, stabilendo che, in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h sulle autostrade e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Questo vale a prescindere dal limite teorico più elevato che potrebbe essere in vigore sulla stessa tratta in condizioni normali, inclusi i casi in cui sia stato autorizzato un limite fino a 150 km/h: con pioggia o altre precipitazioni la soglia si abbassa automaticamente ai valori indicati dalla legge.

Al di là dei numeri, il comportamento alla guida deve comunque rispettare il principio generale fissato dall’articolo 140 del Codice della Strada, secondo cui gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e da salvaguardare la sicurezza stradale. Questo significa che anche una velocità formalmente entro i limiti può risultare inadeguata in presenza di pioggia intensa, fondo sdrucciolevole, nebbia o traffico molto denso, imponendo al conducente di adeguare ulteriormente l’andatura alla situazione reale.

La segnaletica verticale ha un ruolo decisivo nel rendere noti agli utenti obblighi, divieti e limitazioni, compresi i limiti di velocità ridotti in casi particolari: l’articolo 39 del Codice della Strada ricorda che i segnali di prescrizione rendono noti gli obblighi cui gli utenti devono uniformarsi, distinguendo fra segnali di divieto e di obbligo. Un limite di velocità specifico per un tratto soggetto a rischio particolare, lavori in corso o altre criticità rientra proprio in questa logica di prescrizione, e deve essere rispettato anche quando risulta inferiore ai limiti generali per quel tipo di strada.

Va poi considerato che, per migliorare le condizioni di circolazione e la sicurezza stradale e per ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, i piani urbani del traffico e i piani del traffico extraurbano, previsti dall’articolo 36 del Codice della Strada, possono prevedere anche sistemi tecnologici di regolamentazione e controllo del traffico e di verifica del rallentamento della velocità. In questa cornice rientrano, ad esempio, misure che incidono sui flussi di circolazione e sui limiti pratici adottati su determinate aree urbane o extraurbane, sempre nel rispetto dei valori massimi fissati dalle norme generali sulla velocità.

Sanzioni per il superamento dei limiti generali

L’articolo 142 del Codice della Strada lega espressamente le violazioni dei limiti fissati, compresi quelli introdotti da provvedimenti specifici come quelli previsti dall’articolo 6 per la riduzione della velocità sulle strade extraurbane ai fini della tutela della salute, alle relative sanzioni, rinviando alle misure previste dallo stesso articolo per chi non osserva i limiti imposti. Ne deriva che il superamento dei valori massimi generali, dei limiti particolari stabiliti dagli enti proprietari o di quelli ridotti in caso di precipitazioni comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle eventuali conseguenze accessorie previste dalla norma.

La disciplina generale delle sanzioni è costruita in modo da collegare l’inosservanza dei limiti di velocità alla tutela della vita umana e della sicurezza della circolazione, che sono richiamate espressamente come finalità della fissazione dei limiti massimi. Questo impianto fa sì che l’eccesso di velocità non sia considerato un semplice dettaglio formale, ma un comportamento che incide potenzialmente sulla sicurezza di tutti gli utenti della strada, con un trattamento sanzionatorio che può articolarsi anche in misure non meramente pecuniarie, secondo quanto previsto dal titolo dedicato alle sanzioni e dalle norme sul sistema dei punti sulla patente.

Quando i limiti derivano da provvedimenti specifici di riduzione della velocità adottati da regioni e province autonome, l’articolo 6 del Codice della Strada chiarisce che chiunque non osservi tali limiti è soggetto alle sanzioni previste dallo stesso articolo 142. In pratica, dal punto di vista dell’automobilista, non cambia la natura della conseguenza: che il limite ridotto sia generale per quel tipo di strada o derivi da un provvedimento speciale per ragioni ambientali o di sicurezza, il suo mancato rispetto comporta comunque l’applicazione delle sanzioni sull’eccesso di velocità.

Infine, va ricordato che l’obbligo di rispettare i limiti di velocità si inserisce nel più ampio contesto dei doveri degli utenti della strada, che, in base al principio generale stabilito dall’articolo 140 del Codice della Strada, devono sempre evitare di costituire pericolo o intralcio alla circolazione. Lesanzioni per l’eccesso di velocità operano proprio come strumento per rendere effettiva questa regola di fondo, richiamando il conducente a un uso responsabile della strada e a un rispetto non solo formale, ma sostanziale, delle condizioni di sicurezza imposte dall’ordinamento.

Fonti normative