Quanto valgono i limiti di velocità per i neopatentati?
Spiegazione dei limiti di velocità, restrizioni sui veicoli e sanzioni previste per i neopatentati secondo il Codice della Strada
In sintesi. Spiegazione dei limiti di velocità, restrizioni sui veicoli e sanzioni previste per i neopatentati secondo il Codice della Strada
- Chi è considerato neopatentato secondo il Codice
- Limiti di velocità specifici per i primi tre anni
- Altre limitazioni tecniche sui veicoli guidabili
- Sanzioni per chi viola i limiti da neopatentato
- Fonti normative
I limiti di velocità per i neopatentati non sono solo una “regola in più”, ma una parte essenziale della disciplina della guida nei primi anni dopo il conseguimento della patente. Il Codice della Strada prevede infatti restrizioni specifiche su velocità e caratteristiche tecniche dei veicoli proprio per ridurre il rischio di incidenti nei confronti di conducenti ancora poco esperti, con un sistema di sanzioni pensato per scoraggiare le violazioni e responsabilizzare fin da subito chi entra al volante.
Chi è considerato neopatentato secondo il Codice
Il Codice della Strada non utilizza in modo esplicito il termine “neopatentato” come definizione autonoma, ma costruisce questa figura attraverso le limitazioni nella guida previste per i primi anni dal rilascio della patente. L’articolo che disciplina direttamente questo aspetto è l’articolo 117 del Codice della Strada, dedicato alle “Limitazioni nella guida”, che individua una fascia temporale iniziale dopo il conseguimento della patente durante la quale valgono regole più restrittive rispetto agli altri conducenti. In particolare, il comma 2 fa riferimento ai “primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B”, delineando così il perimetro temporale in cui il titolare è soggetto alle limitazioni specifiche. Da questo impianto normativo emerge che il concetto di neopatentato coincide, in concreto, con il conducente che rientra in questo arco temporale iniziale e che, proprio per questa ragione, deve adeguarsi a limiti più severi in termini di velocità e veicoli guidabili.
Dal punto di vista pratico, ciò significa che una persona che ha appena superato l’esame di guida ed ha ottenuto la patente rientra immediatamente nel regime di limitazioni previste dall’articolo 117, indipendentemente dall’età anagrafica. Il comma 4 precisa che “le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121”, collegando così in modo diretto l’inizio del periodo di neopatente al momento in cui l’esame di idoneità alla guida è stato superato. Non è quindi necessario alcun provvedimento aggiuntivo: il sistema è concepito in modo che il vincolo scatti automaticamente e sia noto al titolare fin dal rilascio del documento di guida, con effetti omogenei su tutto il territorio nazionale, a prescindere dal luogo in cui il conducente si trovi a circolare.
È importante sottolineare che le limitazioni dell’articolo 117 non si applicano indistintamente a tutte le categorie di patente, ma riguardano specificamente le categorie A2, A, B1 e B per quanto concerne i limiti di velocità, e la sola categoria B per quanto riguarda certe limitazioni tecniche del veicolo. Questo incide anche sulla nozione pratica di neopatentato: un conducente in possesso di patente di altra categoria, non richiamata da queste norme, non è soggetto alle stesse restrizioni, pur rimanendo ovviamente obbligato al rispetto dei limiti di velocità generali fissati dal Codice. La figura del neopatentato, dunque, non è una categoria generica, ma si costruisce sempre in relazione al tipo di abilitazione posseduta e alle conseguenti limitazioni previste.
Un ulteriore elemento da considerare è che la durata del regime di tre anni è fissa e decorre dal primo conseguimento della patente della categoria considerata. L’articolo 117, nel disciplinare le limitazioni, non prevede riduzioni automatiche legate all’assenza di infrazioni o a particolari percorsi di formazione aggiuntiva. Di conseguenza, chi guida resta soggetto ai vincoli per l’intero triennio, indipendentemente dal proprio comportamento di guida, salvo siano applicabili altre disposizioni del Codice in tema di sospensione, revoca o altre misure che, però, attengono a profili diversi rispetto alla definizione e durata dello status di neopatentato.
Limiti di velocità specifici per i primi tre anni
Il cuore della disciplina dei neopatentati riguarda proprio i limiti di velocità. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che, per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Si tratta di valori inferiori rispetto ai limiti ordinari previsti per queste tipologie di strade, proprio per tenere conto della minore esperienza di guida dei nuovi conducenti. Questa scelta normativa è coerente con la classificazione delle strade contenuta nell’articolo 2 del Codice della Strada, che definisce in modo preciso cosa si intende per “autostrade” (tipo A) e “strade extraurbane principali” (tipo B), individuando le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di queste infrastrutture.
Per capire “quanto valgono” questi limiti, occorre tenere presente che essi operano come soglia massima di velocità ammessa per il neopatentato, anche quando il limite generale per quella strada fosse più elevato. Se, ad esempio, su un tratto autostradale il limite generale fosse fissato a un valore superiore, il neopatentato sarebbe comunque tenuto a non superare i 100 km/h indicati dall’articolo 117, comma 2. Analogamente, sulle strade extraurbane principali classificate come tipo B dall’articolo 2, il limite massimo per chi ha conseguito da meno di tre anni la patente delle categorie interessate resta fissato a 90 km/h, anche se la segnaletica indicasse valori diversi entro i limiti generali consentiti. Il principio da tenere a mente è che la limitazione specifica per neopatentati opera sempre come ulteriore filtro rispetto al regime generale.
Un aspetto importante è che tali limiti sono strettamente collegati alla tipologia di strada, come definita in base alle caratteristiche strutturali e funzionali. L’articolo 2 spiega che le autostrade sono strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, dotate di almeno due corsie di marcia e corsia di emergenza, prive di intersezioni a raso e con accessi controllati, mentre le strade extraurbane principali hanno anch’esse carreggiate indipendenti o separate, almeno due corsie di marcia per senso e banchina pavimentata a destra. Il neopatentato deve quindi prestare attenzione non solo al limite numerico indicato dalla segnaletica, ma anche alla classificazione della strada, perché è proprio su queste tipologie che operano i limiti più severi previsti dall’articolo 117.
Oltre ai limiti di velocità specifici, l’articolo 117 stabilisce che le relative limitazioni sono riportate sulla carta di circolazione secondo modalità definite dal regolamento, come richiamato dal comma 3. Ciò consente, sul piano operativo, di individuare in modo chiaro i veicoli e le situazioni in cui il conducente è soggetto a tali restrizioni. Per il neopatentato, questo si traduce nell’obbligo di tenere sempre sotto controllo non solo la velocità istantanea, ma anche il contesto stradale in cui si trova a circolare, sapendo che la normativa gli impone un margine di prudenza aggiuntivo su alcune infrastrutture ad alta scorrevolezza, dove errori di valutazione possono avere conseguenze particolarmente gravi.
Altre limitazioni tecniche sui veicoli guidabili
Oltre ai limiti di velocità, il Codice della Strada introduce per i neopatentati anche precise restrizioni in merito alle caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati. Il riferimento è ancora l’articolo 117 del Codice della Strada, che al comma 2-bis, con riguardo specifico ai titolari di patente di categoria B, prevede che per i primi tre anni dal rilascio non sia consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Per i veicoli di categoria M1, cioè quelli destinati al trasporto di persone con al massimo otto posti oltre al conducente, il medesimo comma stabilisce anche un ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW. La combinazione di questi parametri mira a evitare che conducenti poco esperti si trovino alla guida di veicoli particolarmente performanti, la cui gestione richiede competenze e capacità di controllo più consolidate.
Le limitazioni tecniche di cui al comma 2-bis non sono assolute in ogni caso, ma prevedono alcune eccezioni ben definite. Lo stesso articolo 117 dispone infatti che tali limiti non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Inoltre, la norma esclude l’applicazione delle limitazioni quando, a fianco del conducente neopatentato, si trova in funzione di istruttore una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria da almeno dieci anni, oppure valida per categoria superiore. In queste situazioni, il legislatore ritiene che la presenza di un soggetto esperto a bordo o l’esigenza di mobilità di una persona invalida giustifichino una deroga, pur restando fermo il quadro generale di prudenza che caratterizza il regime dei primi tre anni.
Un ulteriore profilo considerato dall’articolo 117 riguarda i conducenti che siano destinatari del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico in materia di stupefacenti. Per queste persone, la disposizione stabilisce che il divieto di guidare veicoli aventi potenza specifica superiore ai limiti indicati abbia effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida, “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120”. Anche in questo caso, quindi, le limitazioni tecniche si intrecciano con altre norme di sicurezza e di prevenzione, rafforzando il messaggio che l’accesso a veicoli più potenti deve essere accompagnato non solo dall’esperienza di guida, ma anche da un comportamento conforme alle regole in materia di sostanze che alterano la capacità psicofisica.
Il comma 3 dell’articolo 117 prevede che le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis siano stabilite dal regolamento. Questo aspetto tecnico-organizzativo ha una ricaduta pratica importantissima: consente agli organi di controllo, ma anche al conducente e all’eventuale proprietario del veicolo, di verificare in modo immediato la compatibilità tra il mezzo utilizzato e i limiti previsti per il neopatentato. In prospettiva di sicurezza, ciò facilita scelte più consapevoli nella fase di acquisto o utilizzo di un’auto da parte di chi ha appena conseguito la patente B, evitando abbinamenti veicolo-conducente che il Codice considera eccessivamente rischiosi nei primi anni di guida.
Sanzioni per chi viola i limiti da neopatentato
Il Codice della Strada prevede un sistema di sanzioni a carico di chi non rispetta le limitazioni alla guida stabilite dall’articolo 117 del Codice della Strada, sia in relazione ai limiti di velocità specifici per i primi tre anni, sia quanto alle restrizioni tecniche sui veicoli. Le conseguenze per il neopatentato che viola tali disposizioni non si limitano al semplice pagamento di una somma in denaro, ma possono includere sanzioni amministrative accessorie sulla patente, in coerenza con il più ampio sistema di responsabilità previsto dal Codice. L’accertamento delle violazioni avviene secondo le regole generali in materia di contestazione e notificazione, disciplinate, tra l’altro, dall’articolo 201, che stabilisce che le spese di accertamento e notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Questo significa che, oltre alla sanzione principale, il conducente sopporta anche i costi procedurali connessi all’infrazione.
Le sanzioni previste per il superamento dei limiti di velocità assumono particolare rilievo quando il soggetto è neopatentato, poiché le limitazioni di cui all’articolo 117 si sommano ai divieti generali in materia di velocità disciplinati dagli articoli richiamati dalle tavole di equipollenza, dove la voce “VELOCITA” rinvia all’articolo 141 e la voce “limiti” all’articolo 142 del Codice. In questo quadro sistematico, per il neopatentato il mancato rispetto del limite di 100 km/h in autostrada o di 90 km/h sulle strade extraurbane principali assume il significato di violazione sia della disciplina generale della velocità, sia della disciplina speciale legata alla minore esperienza di guida. La combinazione di questi profili è rilevante anche in sede di valutazione dell’eventuale recidiva e nell’applicazione delle sanzioni accessorie, che nel sistema del Codice hanno la funzione di rafforzare il carattere preventivo della sanzione pecuniaria.
Quando le violazioni delle norme sulla velocità o sulle limitazioni tecniche si accompagnano ad altri comportamenti pericolosi, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il quadro sanzionatorio diventa ancora più severo. Le tavole di richiamo indicano che lo “stato di ebbrezza neopatentati” è oggetto di una disciplina specifica all’articolo 186-bis, mentre la guida sotto l’effetto di stupefacenti è regolata dall’articolo 187. In presenza di tali violazioni, oltre alle sanzioni pecuniarie e alle misure sulla patente, il Codice prevede, in determinati casi, misure cautelari come il sequestro del veicolo e la confisca amministrativa disciplinati dall’articolo 213. Per un neopatentato, questo significa che la violazione dei limiti specifici unita ad altre condotte vietate può comportare conseguenze particolarmente gravi sia sulla possibilità di continuare a guidare, sia sulla disponibilità del veicolo.
Dal punto di vista procedurale, l’irrogazione di misure come il sequestro o la rimozione del veicolo è regolata da norme dettagliate. L’articolo 213 stabilisce che, quando il Codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo, con nomina di un custode e obbligo di deposito del mezzo in luogo non aperto al pubblico passaggio. L’articolo 215 disciplina invece la sanzione accessoria della rimozione o del blocco del veicolo, prevedendo che il mezzo rimosso sia restituito all’avente diritto previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia. Per chi è neopatentato, questo intreccio di sanzioni principali e accessorie rappresenta un ulteriore incentivo al rispetto rigoroso dei limiti di velocità e delle altre condizioni poste alla guida nei primi anni, dal momento che ogni violazione può tradursi non solo in un costo economico immediato, ma anche in un’incidenza diretta sulla propria mobilità futura.
Fonti normative
- Articolo 117 del Codice della Strada – Limitazioni nella guida
- Articolo 2 del Codice della Strada – Definizione e classificazione delle strade
- Articolo 201 del Codice della Strada – Notificazione delle violazioni
- Articolo 213 del Codice della Strada – Sequestro e confisca amministrativa
- Articolo 215 del Codice della Strada – Rimozione o blocco del veicolo