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Quanto valgono le regole per i neopatentati alla guida?

Regole, limiti e sanzioni del Codice della Strada per i neopatentati su velocità, potenza dei veicoli ed eccezioni previste dalla normativa

Neopatentati: limiti di velocità, potenza e altre restrizioni alla guida
diEzio Notte

Il tema dei neopatentati è centrale per la sicurezza stradale: il Codice della Strada prevede infatti limiti specifici su velocità e veicoli guidabili nei primi anni dal conseguimento della patente, oltre a sanzioni mirate in caso di violazioni. Conoscere con precisione queste regole è fondamentale sia per chi ha appena preso la patente, sia per genitori, proprietari dei veicoli e accompagnatori che condividono la responsabilità della circolazione.

Chi è considerato neopatentato e per quanto tempo

Nel linguaggio comune si parla di “neopatentato” per indicare chi ha conseguito da poco la patente, ma il Codice della Strada collega questa condizione a limiti temporali ben precisi. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che, per alcune categorie di patente, le limitazioni alla guida e alla velocità operano “per i primi tre anni dal conseguimento” della patente stessa, riferendosi in particolare alle categorie A2, A, B1 e B per quanto riguarda i limiti di velocità, e alla categoria B per i limiti di potenza e potenza specifica dei veicoli. Questo significa che la qualifica di neopatentato, ai fini delle limitazioni previste da questa norma, è strettamente legata al periodo che decorre dalla data di superamento dell’esame di guida. Lo stesso articolo precisa infatti che tali limitazioni sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame previsto dall’articolo 121, senza necessità di ulteriori provvedimenti o annotazioni per renderle efficaci.

È importante sottolineare che l’articolo 117 collega la durata dello status di neopatentato non solo alla data di rilascio della patente, ma anche a particolari situazioni soggettive. Il comma 2-bis, ad esempio, richiama espressamente le persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico sugli stupefacenti, specificando che per queste persone il divieto relativo ai limiti di potenza e potenza specifica ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. In questo modo, la disciplina dei neopatentati si intreccia con altre norme che incidono sull’idoneità alla guida, rafforzando il legame tra condizioni personali del conducente e limiti alla circolazione.

Un altro aspetto rilevante è che le limitazioni previste dall’articolo 117 si applicano in modo differenziato a seconda della categoria di patente. Per le categorie A2, A, B1 e B, il comma 2 disciplina i limiti di velocità specifici sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, mentre il comma 2-bis introduce limiti di potenza e potenza specifica per i titolari di patente B. Ne consegue che la nozione di neopatentato non è un’etichetta generica, ma assume contenuti concreti diversi a seconda del tipo di abilitazione alla guida posseduta. Chi consegue una patente di categoria diversa da quelle indicate non rientra, per questa specifica norma, nel regime di limitazioni qui descritto, pur restando ovviamente soggetto a tutte le altre disposizioni generali del Codice della Strada.

Infine, va ricordato che l’articolo 117 prevede che le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis siano stabilite nel regolamento. Questo collegamento tra patente, veicolo e documenti di circolazione evidenzia come lo status di neopatentato non riguardi solo il conducente in astratto, ma si traduca in vincoli concreti sulla scelta del veicolo e sul modo di utilizzarlo. In un’ottica di sicurezza, il periodo di tre anni rappresenta quindi una fase di guida “protetta”, in cui il legislatore impone margini di prudenza aggiuntivi rispetto agli altri conducenti.

Limiti di velocità specifici per i neopatentati

I limiti di velocità per i neopatentati non coincidono con quelli generali previsti per tutti i conducenti. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che, per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. Si tratta di un limite speciale che si sovrappone alla disciplina generale dei limiti di velocità fissata dall’articolo 142, il quale individua i limiti massimi ordinari per le diverse tipologie di strade e veicoli. Per il neopatentato, quindi, il margine di velocità consentito è più restrittivo, proprio per ridurre il rischio connesso alla minore esperienza di guida.

L’articolo 142 disciplina in modo dettagliato i limiti massimi di velocità, distinguendo tra centri abitati, strade extraurbane e autostrade, e prevedendo anche limiti particolari per alcune categorie di veicoli. Tuttavia, per il neopatentato prevale il limite speciale di cui all’articolo 117 quando questo è più restrittivo rispetto al limite generale applicabile alla strada percorsa. In pratica, se su una determinata autostrada il limite generale è superiore a 100 km/h, il neopatentato dovrà comunque rispettare il tetto di 100 km/h imposto dalla norma speciale. Questo meccanismo di sovrapposizione tra disciplina generale e disciplina speciale è tipico del Codice della Strada, che spesso prevede regole più severe per determinate categorie di utenti.

È essenziale ricordare che, anche quando non si raggiungono i limiti massimi, resta sempre applicabile l’obbligo generale di prudenza nella regolazione della velocità. L’articolo 142 richiama espressamente l’articolo 141, che impone al conducente di regolare la velocità in funzione delle condizioni della strada, del traffico, della visibilità e di ogni altra circostanza rilevante. Per un neopatentato, questo principio assume un peso ancora maggiore: la minore esperienza può rendere più difficile valutare correttamente le situazioni di pericolo, e il rispetto dei limiti specifici non esonera dall’obbligo di adeguare ulteriormente la velocità quando le condizioni lo richiedono.

Quanto alle conseguenze delle violazioni, l’articolo 142 prevede un sistema di sanzioni crescenti in base all’entità del superamento del limite: dalla fascia fino a 10 km/h oltre il limite, fino alle ipotesi di superamento di oltre 40 km/h e oltre 60 km/h, con sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie come la sospensione della patente. Queste disposizioni si applicano anche ai neopatentati, che, oltre a subire le stesse sanzioni previste per tutti i conducenti, possono risentire in modo particolarmente gravoso degli effetti sulla loro posizione di guida, considerato che il periodo iniziale di tre anni è già soggetto a limitazioni specifiche. Il rispetto dei limiti di velocità, quindi, non è solo una questione di evitare la multa, ma incide direttamente sulla possibilità di continuare a guidare in un momento delicato del percorso di apprendimento.

Limiti di potenza e potenza specifica dei veicoli

Oltre ai limiti di velocità, per i neopatentati titolari di patente B il Codice della Strada introduce limiti stringenti sulla potenza e sulla potenza specifica dei veicoli guidabili. Il comma 2-bis dell’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che, ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Questo parametro mette in relazione la potenza del motore con la massa del veicolo, in modo da limitare l’accesso a veicoli particolarmente prestazionali rispetto al loro peso, che potrebbero risultare più difficili da controllare per un conducente inesperto.

Per i veicoli di categoria M1, cioè quelli destinati al trasporto di persone con un massimo di otto posti oltre al conducente, il medesimo comma introduce un ulteriore limite: ai fini dell’applicazione della regola sui neopatentati, si applica anche un limite di potenza massima pari a 105 kW, che riguarda espressamente anche i veicoli elettrici o ibridi plug-in. In questo modo, la norma tiene conto sia della potenza specifica, sia della potenza assoluta del veicolo, evitando che un’auto molto potente ma relativamente pesante rientri comunque tra quelle guidabili da un neopatentato. La combinazione di questi due parametri rende più selettivo l’accesso ai veicoli ad alte prestazioni durante il periodo iniziale di guida.

Il medesimo articolo prevede che le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis siano stabilite nel regolamento. Questo aspetto è importante perché consente, in sede di controllo, di verificare in modo oggettivo se il veicolo rientra o meno nei limiti di potenza e potenza specifica consentiti al neopatentato. In pratica, la compatibilità tra veicolo e conducente non si valuta solo sulla base della patente posseduta, ma anche sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nei documenti del veicolo. È quindi essenziale che chi ha appena conseguito la patente B verifichi attentamente questi dati prima di mettersi alla guida di un determinato autoveicolo.

Va inoltre considerato che il Codice della Strada contiene una classificazione generale dei veicoli all’articolo 47, distinguendo tra ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e altre categorie. Sebbene questa norma non entri nel dettaglio dei limiti per i neopatentati, essa fornisce il quadro di riferimento entro cui si collocano le limitazioni di potenza previste dall’articolo 117. La combinazione tra classificazione del veicolo, categoria di patente e limiti di potenza consente di definire con precisione quali veicoli possono essere guidati da un neopatentato e quali, invece, richiedono un’esperienza di guida maggiore. In un’ottica di sicurezza, scegliere un veicolo che rientri ampiamente nei limiti previsti può rappresentare una forma di prudenza ulteriore rispetto al mero rispetto formale della soglia.

Eccezioni e deroghe previste dalla norma

Il regime dei neopatentati non è assoluto: l’articolo 117 del Codice della Strada prevede alcune deroghe ai limiti di potenza e potenza specifica stabiliti per i titolari di patente B nei primi tre anni dal rilascio. In particolare, il comma 2-bis stabilisce che tali limitazioni non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Questa deroga riconosce l’esigenza di garantire la mobilità delle persone con disabilità, consentendo anche a un conducente neopatentato di guidare un veicolo eventualmente più potente, quando ciò sia necessario per il servizio alla persona invalida e nel rispetto delle autorizzazioni previste.

Un’ulteriore deroga riguarda la presenza, a fianco del conducente neopatentato, di una persona che svolga funzione di istruttore. Il medesimo comma 2-bis prevede infatti che le limitazioni di potenza non si applichino se accanto al conducente si trova una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. In questo caso, il legislatore valorizza il ruolo dell’esperienza: la presenza di un conducente esperto, che possa affiancare il neopatentato, giustifica un allentamento dei limiti, pur mantenendo un presidio di sicurezza attraverso i requisiti stringenti richiesti all’istruttore.

Lo stesso comma 2-bis collega poi l’applicazione delle limitazioni ai soggetti destinatari del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico sugli stupefacenti, stabilendo che per queste persone il divieto relativo ai limiti di potenza e potenza specifica ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. In questo modo, la disciplina dei neopatentati si estende, in chiave di prevenzione, anche a situazioni in cui il legislatore ritiene necessario un controllo più rigoroso sull’idoneità alla guida. La durata triennale del divieto, in questi casi, si coordina con il periodo iniziale di guida, rafforzando il carattere cautelare della norma.

È importante osservare che le deroghe previste non eliminano gli altri obblighi generali di circolazione. Anche quando il neopatentato può guidare un veicolo che, in via ordinaria, sarebbe oltre i limiti di potenza, restano pienamente applicabili le regole su velocità, precedenze, sorpasso, uso corretto dei dispositivi del veicolo e, più in generale, tutte le norme di comportamento previste dal Codice della Strada. Le deroghe, quindi, vanno lette in modo restrittivo e circoscritto alle ipotesi espressamente indicate, senza estenderle oltre quanto previsto dal testo normativo. La presenza di un istruttore o il servizio a favore di persona invalida non trasformano il neopatentato in un conducente esperto, ma consentono solo, in casi specifici, di superare alcuni limiti tecnici sul veicolo guidabile.

Sanzioni in caso di violazione dei limiti per neopatentati

Quando un neopatentato viola i limiti di velocità o le limitazioni di potenza e potenza specifica previste dall’articolo 117 del Codice della Strada, si applicano le sanzioni stabilite dalle norme generali, integrate dalle regole sulle sanzioni accessorie. Per quanto riguarda la velocità, l’articolo 142 prevede una serie di fasce di superamento del limite, ciascuna con una specifica sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, con la sospensione della patente. Ad esempio, il superamento di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre il superamento di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h comporta, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la sospensione della patente da uno a tre mesi. Queste conseguenze si applicano anche ai neopatentati, che restano soggetti al medesimo regime sanzionatorio previsto per tutti i conducenti.

Le sanzioni accessorie sono disciplinate in via generale dall’articolo 210 del Codice della Strada, che stabilisce che, quando una norma prevede che a una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si applica di diritto. Tra le sanzioni accessorie rientrano, ad esempio, la sospensione o la revoca della patente, la confisca del veicolo o il ritiro di documenti di circolazione. Per un neopatentato, l’applicazione di una sanzione accessoria può avere un impatto particolarmente significativo, perché incide sulla possibilità di continuare a guidare proprio nel periodo in cui si sta consolidando l’esperienza di guida. Il rispetto dei limiti non è quindi solo un obbligo formale, ma una condizione essenziale per mantenere la propria abilitazione alla guida.

Un’attenzione particolare è riservata ai conducenti minorenni. L’articolo 219-bis del Codice della Strada prevede infatti l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni. In luogo di tali sanzioni, si applicano le disposizioni dell’articolo 128, commi 1-ter e 2, che disciplinano la revisione della patente o del certificato di idoneità alla guida. Questa scelta del legislatore tiene conto della particolare condizione dei minorenni, prevedendo strumenti di controllo e recupero dell’idoneità alla guida diversi rispetto agli adulti, pur mantenendo ferma la necessità di reagire alle violazioni in modo proporzionato e finalizzato alla sicurezza.

Nel complesso, il sistema sanzionatorio applicabile ai neopatentati combina le regole generali sulle violazioni del Codice della Strada con alcune previsioni specifiche legate all’età e all’anzianità di patente. La violazione dei limiti di velocità o delle restrizioni sulla potenza dei veicoli non comporta solo il rischio di una multa, ma può determinare sospensioni, revisioni o altre misure che incidono direttamente sulla possibilità di continuare a guidare. Per chi ha appena conseguito la patente, adottare uno stile di guida prudente e rispettoso delle norme significa quindi tutelare non solo la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada, ma anche il proprio percorso di crescita come conducente, evitando interruzioni e conseguenze che potrebbero compromettere la fiducia e l’autonomia conquistate con l’esame di guida.

 

Questo articolo è stato redatto dalla nostra Redazione sulla base degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada. Le informazioni hanno finalità informative e divulgative; per l’applicazione concreta e per eventuali modifiche successive fa sempre fede il testo ufficiale della normativa.