Quanto valgono oggi i limiti di velocità per i neopatentati?
Spiegazione dei limiti di velocità, restrizioni aggiuntive e sanzioni previste per i conducenti neopatentati secondo il Codice della Strada italiano
In sintesi
- Il regime di neopatentato dura tre anni dal conseguimento della patente e decorre dalla data dell’esame (art.117; art.121).
- Le restrizioni si applicano alle patenti di categoria A2, A, B1 e B.
- Nei primi tre anni: 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principali (art.117, comma 2).
- Per la patente B nei primi tre anni valgono anche limiti alla potenza del veicolo.
- Le limitazioni sono automatiche, senza annotazione sulla patente, e si cumulano ai limiti dei segnali e alle condizioni meteo (si applica il valore più restrittivo).
Neopatentato, limiti di velocità, autostrada, extraurbana principale… e quella sensazione costante di avere “più paletti” degli altri. In questo articolo mettiamo ordine: vediamo cosa dice il Codice della Strada su chi è considerato neopatentato, quali limiti di velocità deve rispettare, come questi si incastrano con i limiti generali e quali altre restrizioni scattano nei primi anni di patente, senza dimenticare il capitolo sanzioni.
Chi è considerato neopatentato secondo il Codice
Per capire quanto valgono oggi i limiti di velocità per i neopatentati bisogna prima chiarire una cosa semplice: chi è, giuridicamente, il neopatentato. Il Codice non usa in modo esteso il termine “neopatentato” come etichetta generale, ma costruisce la definizione attraverso le limitazioni nella guida previste per i primi anni dal rilascio di alcune categorie di patente. L’asse portante è l’articolo 117 del Codice della Strada, che introduce limiti automatici legati alla data di conseguimento della patente e alla categoria posseduta. In pratica è neopatentato chi si trova nel periodo iniziale in cui scattano queste limitazioni, non chi è “giovane” in senso anagrafico.
L’articolo 117 specifica che le regole particolari riguardano le patenti di categoria A2, A, B1 e B, e parla espressamente di “primi tre anni dal conseguimento della patente” per impostare le limitazioni di velocità sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Questo significa che, se hai appena preso una di queste patenti, per tre anni rientri nel recinto dei neopatentati ai fini di velocità e, per la B, anche di potenza del veicolo. Non conta da quanto tempo guidi “di fatto”, ma la data di superamento dell’esame e di rilascio del titolo di guida.
Un altro punto centrale dell’articolo 117 è che le limitazioni non richiedono nessun atto successivo: sono indicate come “automatiche” e decorrono dalla data di superamento dell’esame prevista dall’articolo 121. Questo aspetto è cruciale: non serve un timbro speciale o una annotazione “neopatentato” sulla patente perché scattino i limiti, ed è responsabilità del conducente sapere se si trova ancora nel triennio di vincoli. La norma chiarisce che le modalità di indicazione di queste limitazioni sulla carta di circolazione dei veicoli sono demandate al regolamento, ma il regime dei tre anni esiste e opera comunque.
Infine, sempre l’articolo 117 prevede che alcune condizioni particolari possano incidere sul periodo di limitazione alla guida e sui divieti: ad esempio, richiama l’articolo 120 per i casi di persone destinatarie di specifici divieti, e collega la durata delle limitazioni a particolari situazioni collegate ad altre normative (come il richiamo al testo unico sulle sostanze stupefacenti). In sostanza il “neopatentato” non è solo chi ha preso la patente da poco, ma anche chi, per effetto di questi rimandi, si ritrova ad avere vincoli aggiuntivi nel periodo iniziale di validità del titolo.
Limiti di velocità specifici per neopatentati su autostrade ed extraurbane
Entriamo nel vivo: quanti chilometri orari può fare un neopatentato? La risposta è scritta nero su bianco nel comma 2 dell’articolo 117 del Codice della Strada, che fissa per i primi tre anni dal conseguimento delle patenti A2, A, B1 e B un tetto massimo di 100 km/h sulle autostrade e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Non è un “consiglio”, è un vero limite legale: superare queste velocità significa violare una norma specifica, indipendentemente da cosa preveda il limite generale per la stessa strada.
Per capire bene il quadro bisogna affiancare questi valori alle regole generali sui limiti di velocità. L’articolo 142 del Codice della Strada stabilisce, infatti, che la velocità massima non può superare i 130 km/h in autostrada e i 110 km/h sulle strade extraurbane principali, 90 km/h sulle extraurbane secondarie e locali e 50 km/h nei centri abitati, con la possibilità di elevare quest’ultimo limite fino a 70 km/h su alcune strade urbane idonee. Da qui si capisce subito che il neopatentato ha margini ridotti proprio dove il Codice concede, in generale, le velocità più alte.
Va anche considerato che lo stesso articolo 142 permette agli enti proprietari della strada di fissare limiti diversi, sempre entro il quadro massimo stabilito, in base alle caratteristiche del tracciato, del traffico e delle condizioni di sicurezza. Per un neopatentato questo significa che, se su un tratto autostradale è stato imposto un limite più basso di quello generale, dovrà rispettare il valore più restrittivo tra quello indicato dal segnale e quello speciale legato al suo status (100 km/h). In altre parole, il limite “da neopatentato” non sostituisce i segnali, ma si aggiunge al sistema dei limiti.
Non va dimenticato che l’articolo 142, sempre al comma 1, prevede limiti ridotti in caso di precipitazioni atmosferiche: la velocità massima non può superare i 110 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle extraurbane principali quando piove (o in presenza di altri fenomeni atmosferici indicati). Per un conducente nei primi tre anni di patente questo si traduce spesso in una sovrapposizione di limiti contemporanei: quello specifico per neopatentati, quello ridotto per pioggia e quello di eventuale segnaletica di cantiere o di tratto pericoloso.
Rapporto tra limiti generali e limiti per neopatentati
Uno dei dubbi più frequenti è: vale il limite sui cartelli o quello “da neopatentato”? In realtà il Codice gioca di squadra: limiti generali e limiti speciali non si escludono, ma si sommano. L’articolo 142 fissa la cornice dei limiti massimi per tutti gli utenti, definendo valori per autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie e centri abitati, e riconosce agli enti proprietari il potere di introdurre limiti differenti (più bassi o, in alcuni casi, leggermente più alti) sempre nel rispetto di determinati criteri di sicurezza. L’articolo 117, invece, inserisce un “tetto interno” che riguarda solo chi si trova nel primo triennio di patente per determinate categorie.
Tradotto: il neopatentato deve sempre osservare il limite che risulta più restrittivo tra quello generale (o segnalato) e quello a lui riservato. Se in autostrada il limite per tutti è 130 km/h ma l’articolo 117 gli impone 100 km/h, il valore che conta per lui è 100. Se però, per motivi di sicurezza o di tracciato, l’ente proprietario ha fissato quel tratto a 90 km/h, allora il limite effettivo per il neopatentato sarà 90, perché la regola comune si è già abbassata sotto la soglia speciale di categoria.
La stessa logica vale per le strade extraurbane principali: il Codice prevede 110 km/h come massimo generale, ma per il neopatentato l’articolo 117 impone 90 km/h nei primi tre anni. Se tuttavia trovi un tratto con segnaletica che riduce il limite a 70 km/h (per lavori, pericoli particolari o caratteristiche del tracciato), quel 70 diventa vincolante anche per chi non è neopatentato, e automaticamente “sostituisce” nella pratica il limite speciale di 90, perché è ancora più prudenziale.
Un altro punto interessante riguarda le condizioni particolari di esercizio della circolazione su certe strade. L’articolo 2 del Codice della Strada definisce ad esempio cosa si intende per autostrada, strada extraurbana principale e strada extraurbana secondaria, chiarendo che autostrade ed extraurbane principali sono riservate a talune categorie di veicoli e sono dotate di particolari caratteristiche costruttive e funzionali. Queste classificazioni incidono indirettamente sul rapporto tra limiti generali e speciali: se una strada non rientra nelle categorie A (autostrada) o B (extraurbana principale), il limite ridotto dell’articolo 117 sul neopatentato non trova applicazione perché vale solo per quei tipi di infrastrutture.
Altre limitazioni alla guida per i primi tre anni di patente
Quando si parla di neopatentati, la velocità è solo metà del pacchetto: l’articolo 117 del Codice della Strada introduce anche importanti limitazioni legate alle caratteristiche del veicolo, in particolare per chi ha la patente B. Il comma 2-bis stabilisce che ai titolari di patente B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t; per i veicoli di categoria M1 (le classiche autovetture) si aggiunge anche un limite di potenza massima pari a 105 kW. Questo mette un freno piuttosto netto all’uso di veicoli particolarmente prestazionali da parte di chi ha appena superato l’esame.
La stessa norma prevede alcune eccezioni importanti. Le limitazioni di potenza non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente a bordo. Inoltre, le limitazioni cessano di operare se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, una persona non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa categoria da almeno dieci anni o per categoria superiore. Questa figura dell’“istruttore” a bordo attenua il rigore del divieto in presenza di un soggetto esperto che può vigilare sulla guida del neopatentato.
L’articolo 117 collega poi la durata delle limitazioni alla guida a particolari situazioni soggettive, richiamando l’articolo 120 del Codice e le disposizioni che riguardano determinate categorie di persone destinatari di divieti collegati all’uso di sostanze stupefacenti. In questi casi il periodo di vincolo può essere agganciato, in pratica, ai primi tre anni dal rilascio della patente anche per soggetti che abbiano ottenuto il titolo in un contesto peculiare; il Codice usa questo meccanismo per rafforzare il controllo sulla guida nelle fasi più delicate.
Un altro aspetto da non sottovalutare è che le limitazioni di velocità e di potenza “nascano” automaticamente dal superamento dell’esame e non da un provvedimento successivo: lo ricorda il comma 4 dello stesso articolo 117, specificando che tali limitazioni decorrono dalla data dell’esame di cui all’articolo 121. Questo significa che il conteggio dei tre anni parte da quel giorno e non da un utilizzo effettivo della patente. Per i conducenti è quindi essenziale tenere a mente la cronologia e non affidarsi solo all’esperienza soggettiva (“mi sento esperto”) per valutare se le limitazioni sono ancora in vigore.
Sanzioni per chi supera i limiti da neopatentato
Capitolo dolente: cosa succede se il neopatentato ignora i suoi limiti specifici e va “al passo” dei patentati esperti? La parte sulle limitazioni di velocità e potenza è contenuta nell’articolo 117, mentre tutto il sistema generale di limiti di velocità, rilevazioni e sanzioni si innesta sull’articolo 142 del Codice della Strada. Quest’ultimo, oltre a fissare i limiti generali, disciplina anche gli strumenti di accertamento e la validità delle rilevazioni, stabilendo che le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, dei cronotachigrafi e dei documenti relativi ai percorsi autostradali costituiscono fonte di prova per la determinazione dell’osservanza dei limiti.
Per quanto riguarda gli importi delle sanzioni pecuniarie, la disciplina di base è contenuta nell’articolo 195 del Codice della Strada, che chiarisce come la sanzione amministrativa consista nel pagamento di una somma compresa tra un minimo e un massimo fissati dalla singola norma, e come questi valori vengano aggiornati periodicamente in funzione dell’indice dei prezzi al consumo. Il medesimo articolo prevede anche che, per alcune violazioni in materia di velocità – tra cui quelle dell’articolo 142 – l’importo sia aumentato di un terzo quando l’infrazione è commessa nella fascia oraria notturna, dopo le 22 e prima delle 7.
Nel caso del neopatentato, il superamento dei limiti specifici ha una doppia valenza: da un lato si tratta di violazione delle norme generali sui limiti di velocità quando si supera anche il valore previsto per tutti; dall’altro, quando si oltrepassa il limite più basso fissato per i primi tre anni di patente, si calpesta una prescrizione particolare che il Codice ha voluto proprio per i conducenti meno esperti. Le conseguenze concrete variano in base all’entità dell’eccesso di velocità, alla fascia oraria e alla recidiva, secondo il sistema sanzionatorio previsto complessivamente dal Codice, e possono portare, nei casi più gravi o reiterati, anche a misure accessorie sulla patente.
Da ultimo, va ricordato che il rispetto dei limiti – generali o specifici – non è solo una questione di evitare multa e decurtazioni: l’articolo 142 richiama espressamente gli obblighi derivanti dall’articolo 141 del Codice della Strada, che impone al conducente di mantenere sempre il controllo del veicolo e di adeguare la velocità alle condizioni della strada, del traffico e della visibilità. In altre parole, anche stare “giusti” sul limite non basta se la condotta di guida è comunque inadeguata alla situazione: il quadro complessivo delle norme è costruito per ricordare al conducente – neopatentato o esperto – che la vera regola d’oro è la sicurezza.
Fonti normative
- Articolo 117 del Codice della Strada – Limitazioni nella guida.
- Articolo 142 del Codice della Strada – Limiti di velocità.
- Articolo 2 del Codice della Strada – Definizione e classificazione delle strade.
- Articolo 195 del Codice della Strada – Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- Articolo 141 del Codice della Strada – Velocità.