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Quanto valgono oggi i limiti generali di velocità in Italia?

Limiti generali di velocità in autostrada, extraurbane e centri abitati secondo il Codice della Strada

Quanto valgono oggi i limiti generali di velocità in Italia?
diEzio Notte

In sintesi

  • Autostrade: limite generale 130 km/h in condizioni normali.
  • Strade extraurbane principali 110 km/h; extraurbane secondarie e locali 90 km/h.
  • Autostrade a tre corsie possono arrivare a 150 km/h solo con sistemi omologati e requisiti tecnici.
  • Neopatentati primi 3 anni: massimo 100 km/h in autostrada e 90 km/h su extraurbane principali.
  • In caso di precipitazioni: autostrade max 110 km/h; strade extraurbane principali max 90 km/h.

In Italia i limiti di velocità “di base” non li decide il buon senso del piede destro, ma il Codice della Strada. Poi arrivano pioggia, cartelli, enti proprietari e casi particolari a cambiare le carte in tavola. Vediamo, passo per passo, quanto valgono oggi i limiti generali e quando possono essere alzati o abbassati, restando con lo sguardo fisso sulle norme ufficiali.

Limiti generali di velocità su autostrade e strade extraurbane

Il cuore della disciplina è l’articolo 142 del Codice della Strada, che fissa i limiti massimi “standard” per motivi di sicurezza e di tutela della vita umana. Per le autostrade, il limite generale è di 130 km/h, mentre per le strade extraurbane principali il tetto scende a 110 km/h; sulle strade extraurbane secondarie e locali il massimo consentito è di 90 km/h. Questi valori valgono a parità di condizioni, cioè senza pioggia, neve o altre complicazioni e senza limiti diversi imposti dalla segnaletica.

Lo stesso articolo prevede però la possibilità, sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per senso di marcia, di elevare il limite fino a 150 km/h. Non è un “via libera” automatico: è subordinato a precise condizioni, come la presenza di apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media, le caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, oltre a valutazioni su traffico, condizioni atmosferiche prevalenti e incidentalità dell’ultimo quinquennio. Anche qui, è sempre necessaria l’installazione degli appositi segnali che rendano chiaro il limite in vigore.

Dentro questi limiti “di cornice”, rientrano poi regole specifiche per certe categorie di conducenti. L’articolo 117 del Codice della Strada stabilisce che, per i primi tre anni dal conseguimento della patente A2, A, B1 e B, non è consentito superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Quindi il neopatentato, anche se circola in un tratto dove il cartello indica 130 o 110, deve comunque tenersi sotto le soglie specifiche previste dalla propria categoria di patente.

Attenzione poi ai veicoli soggetti a limiti inferiori per costruzione o categoria. Sempre l’articolo 142 elenca velocità massime dedicate, ad esempio per ciclomotori, quadricicli, macchine agricole, mezzi d’opera, autobus e autocarri, imponendo per molti di questi limiti più bassi fuori e dentro i centri abitati, con l’obbligo di indicare posteriormente la velocità massima consentita per il veicolo. Questo significa che, anche se la strada ammette 130 o 110 km/h, il singolo veicolo può essere legalmente “tagliato” a valori inferiori.

Limiti nei centri abitati e casi di elevazione a 70 km/h

Spostandoci dentro le città, lo stesso articolo 142 fissa un limite generale di 50 km/h per le strade nei centri abitati. Questo tetto è il riferimento standard per tutta la viabilità urbana, salvo diversa indicazione. Il concetto di “centro abitato” è definito dall’articolo 3 del Codice della Strada come insieme di edifici (almeno venticinque) delimitato dai segnali di inizio e fine centro abitato: è quindi la segnaletica a dirci, in concreto, quando siamo entrati o usciti da questa zona giuridica.

Pur partendo dai 50 km/h, la norma apre una finestra per le cosiddette strade urbane particolari. L’articolo 142 consente infatti di elevare il limite fino a un massimo di 70 km/h sulle strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo permettano, ma solo previa installazione degli appositi segnali. In pratica, se il cartello non c’è, vale il classico 50 km/h: l’aumento non è implicito, ma deve essere esplicitamente segnalato dall’ente competente, che ha valutato la strada in base a caratteristiche geometriche, flussi di traffico e sicurezza complessiva.

Per le strade urbane con limite pari o superiore a 70 km/h, subentrano anche alcune regole specifiche sulla segnaletica. L’articolo 38 del Codice della Strada prevede che quanto stabilito per la segnaletica fuori dai centri abitati si applichi anche nei centri abitati sulle strade con limite massimo pari o superiore a 70 km/h. Tradotto: certe impostazioni di cartelli, segnali orizzontali e criteri di impiego vengono armonizzate a quelle delle extraurbane, perché di fatto si tratta di strade urbane strutturalmente simili a una grande arteria di scorrimento.

Nei centri abitati va poi ricordato il ruolo dei comuni nell’organizzare mobilità, traffico locale e limiti. L’articolo 7 del Codice della Strada attribuisce ai comuni la regolamentazione della circolazione interna, comprese molte scelte su limiti localizzati, corsie riservate e altre misure di gestione, sempre tramite segnaletica. Questo significa che, pur mantenendo il 50 km/h come quadro generale, all’interno di un centro abitato si possono trovare limiti inferiori (ad esempio 30 km/h in determinati tratti) o organizzazioni particolari di corsie e sensi unici, sempre se indicati in modo corretto.

Riduzioni in caso di pioggia o condizioni meteo avverse

Il Codice non si limita a dire “vai piano se piove”: entra proprio nel merito dei limiti numerici. L’articolo 142 stabilisce che, in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade e i 90 km/h per le strade extraurbane principali. Queste soglie sostituiscono i limiti più alti che valgono con asfalto asciutto, e si applicano quindi a prescindere dal cartello con il normale valore “a bel tempo”, salvo eventuali limiti ancora più bassi imposti dalla segnaletica per specifici tratti.

Oltre alle piogge, il tema delle condizioni ambientali si intreccia anche con esigenze di tutela della salute e della qualità dell’aria. L’articolo 6 del Codice della Strada consente a regioni e province autonome, nelle strade extraurbane principali e autostrade che attraversano o costeggiano centri abitati, di disporre riduzioni permanenti della velocità per limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare, sentiti prefetto ed enti proprietari. Anche in questo caso, i limiti fissati devono essere resi noti all’utenza secondo le regole generali di segnalazione.

Sempre l’articolo 6 prevede che il mancato rispetto di questi limiti di velocità, stabiliti per motivi ambientali, sia sanzionato con le stesse regole previste dall’articolo 142. In pratica, per chi guida non cambia nulla: superare il limite ridotto per motivi di inquinamento ha le stesse conseguenze amministrative di un normale eccesso di velocità, con importi e sanzioni accessorie commisurate allo scarto rispetto al limite vigente.

Oltre ai limiti numerici, resta comunque applicabile il principio generale di adeguamento della velocità alle condizioni della strada, del traffico e della visibilità, ricavabile dall’impianto del Codice sulla sicurezza della circolazione. Anche quando la segnaletica non cambia formalmente il limite, le condizioni meteo impongono di valutare se la velocità massima “su carta” sia concretamente compatibile con la sicurezza del veicolo e degli altri utenti.

Quando gli enti possono fissare limiti diversi e come segnalarli

L’articolo 142 chiarisce espressamente che, entro i limiti massimi generali, gli enti proprietari della strada possono fissare limiti di velocità massimi o minimi diversi da quelli di base, in determinate strade o tratti, quando l’applicazione dei criteri di sicurezza renda opportuna una diversa taratura. Non parliamo solo di riduzioni: gli enti possono anche introdurre limiti minimi, laddove lo richiedano le caratteristiche del tracciato e i flussi di traffico.

Questi provvedimenti non sono discrezionali in modo assoluto: la norma richiede che gli enti seguano le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e che adeguino tempestivamente i limiti quando vengono meno le cause che avevano portato a introdurre limiti particolari. In sostanza, un limite ridotto per un cantiere, un dissesto o un contesto temporaneo non può diventare “eterno” per inerzia amministrativa, ma deve essere riconsiderato quando la strada torna nelle condizioni ordinarie.

Un altro canale di intervento è affidato ancora all’articolo 6, che fuori dai centri abitati consente al prefetto di sospendere la circolazione o limitare velocità e transito per motivi di sicurezza pubblica, circolazione, salute o esigenze militari, sempre con provvedimenti che vengono resi noti attraverso la segnaletica. A questi si aggiungono i provvedimenti ambientali già citati, che comportano riduzioni permanenti della velocità in tratti prossimi ai centri abitati.

Quanto alla segnalazione dei limiti, l’articolo 38 stabilisce che gli utenti devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica, anche quando risultano in difformità rispetto ad altre regole di circolazione. In altre parole, il limite che conta è quello indicato dal cartello in quel tratto, purché correttamente installato; i segnali temporanei, ad esempio per lavori o emergenze, impongono comunque l’adeguamento immediato della velocità da parte del conducente, anche se sembrano in contrasto con il limite ordinario della strada.

Tabella riassuntiva dei limiti per tipo di strada

Per orientarsi tra tutti questi numeri, può essere utile una sintesi dei limiti generali fissati dall’articolo 142, integrati dalle principali eccezioni normative che incidono sul valore massimo consentito. Ricorda che eventuali limiti diversi, più alti o più bassi, valgono quando sono indicati dalla segnaletica in conformità alle disposizioni sugli interventi degli enti proprietari e delle autorità competenti.

La tabella non sostituisce il testo legislativo, ma aiuta a visualizzare le soglie di riferimento che ogni conducente dovrebbe avere in mente quando si muove tra autostrade, extraurbane e centri abitati, prima ancora di incrociare un cartello specifico. Il conducente deve comunque considerare sempre la categoria del proprio veicolo e, se neopatentato, i limiti speciali legati alla patente, come delineato dall’articolo 117.

Tipo di strada / condizioneLimite generale di velocità
Autostrada (condizioni normali, veicoli ordinari)130 km/h (art. 142)
Autostrada a tre corsie + emergenza per senso, con calcolo velocità media e requisiti previstiFino a 150 km/h, se elevato dall’ente e segnalato (art. 142)
Autostrada con precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura110 km/h (art. 142)
Strada extraurbana principale (condizioni normali)110 km/h (art. 142)
Strada extraurbana principale con precipitazioni90 km/h (art. 142)
Strada extraurbana secondaria e strada extraurbana locale90 km/h (art. 142)
Strada nei centri abitati (limite standard)50 km/h (art. 142)
Strada urbana con caratteristiche idonee e limite elevatoFino a 70 km/h, se previsto e segnalato (art. 142)
Neopatentati (A2, A, B1, B – primi 3 anni) in autostrada100 km/h (art. 117)
Neopatentati (A2, A, B1, B – primi 3 anni) su extraurbane principali90 km/h (art. 117)
Limiti ridotti per motivi ambientali su tratti extraurbani/centratiValori fissati da regioni/province autonome e segnalati (art. 6)

Oltre a questi valori, l’articolo 142 prevede limiti specifici per categorie di veicoli come ciclomotori, quadricicli, mezzi pesanti, mezzi d’opera, con velocità massime più basse anche su autostrade e strade extraurbane, da indicare con appositi contrassegni posteriori. I conducenti di questi veicoli devono quindi attenersi al valore più restrittivo tra quello del veicolo e quello della strada, tenendo conto anche di eventuali riduzioni dovute a pioggia, provvedimenti ambientali o altri limiti locali.

Fonti normative