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20 August 2012

Rca, quando si paragona l’uomo a una macchina perfetta

Frustata micidiale

Vediamo un po’ che dice l’Ania (la potente Confindustria delle Assicurazioni) a proposito delle lesioni fisiche lievi. Attenzione ai passaggi in grassetto, che contesto. A dire il vero, è chi ha dato l’ok alla Legge che critico (il Parlamento, specie il Senato con gli emendamenti fotocopia al Decreto, il quale in origine non conteneva questa norma discutibilissima).

1) “Risarcimento delle lesioni di lieve entità condizionato ad accertamenti medico-legali condotti in modo scientifico e obiettivo (art. 32, commi 3-ter e 3-quater) Si tratta della novità più importante inserita in sede di conversione del decreto legge che agisce in modo diretto su uno dei principali fattori di costo del sistema, con l’obiettivo di disinnescare l’anomalia tutta italiana dell’incidenza abnorme di danni lievissimi alla persona derivanti da sinistri stradali. Ferma la chiarezza dell’intento, la tecnica legislativa impiegata rende faticosa la lettura dell’intervento normativo, in quanto la materia è regolata da due disposizioni che, nello stabilire le condizioni di risarcibilità delle lesioni alla persona di lieve entità, in un caso (comma 3-ter) si riferisce alla sottocategoria del danno biologico permanente e nell’altro (comma 3-quater) si riferisce alla categoria omnicomprensiva del danno alla persona. In particolare, il comma 3-ter apporta un’integrazione all’articolo 139, comma 2 del Codice delle Assicurazioni. Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 139 si articola in due lettere che regolano, rispettivamente, i criteri per la liquidazione del danno biologico permanente e quelli per la liquidazione del danno biologico temporaneo. L’aggiunta del periodo recato dal comma 3-ter dell’articolo 32, a prescindere dalla sua collocazione all’interno dell’articolo 139, comma 2, del Codice delle Assicurazioni, comporta che ‘in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente’. Il comma 3-quater dell’articolo 32, con formulazione di portata più ampia e assorbente rispetto alla precedente, stabilisce che ‘il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni (…) è risarcito solo a seguito di riscontro medico-legale da cui risulti visivamente o strumentalmente
accertata l’esistenza della lesione’.

2) “La norma in questione appare diretta, infatti, a esprimere una regola di portata generale, ma con effetti dispositivi specifici, circa la non configurabilità di un danno alla persona di lieve entità, in tutte le sue componenti, in assenza di un riscontro medicolegale che consenta, a seconda dei tipi di lesione, una constatazione visiva o un accertamento assistito da esame strumentale della lesione lamentata dal danneggiato. Per constatazione visiva deve intendersi un’osservazione obiettiva senza necessità di conferma strumentale da cui risulti l’esistenza di una lesione, come è possibile nel caso delle escoriazioni, delle ferite, delle contusioni, degli ematomi, delle tumefazioni o delle amputazioni. Mentre, per apprezzabilità della lesione attraverso accertamenti strumentali ci si riferisce a quelle indagini (ad esempio radiografia, ecografia, esame elettromiografico) che documentano oggettivamente l’esistenza della lesione. Ne deriva che, ai sensi del comma 3-quater, non risulterà possibile configurare una lesione in presenza solo di riferiti disturbi soggettivi. Inoltre, poiché la norma, in assenza di riscontri condotti sulla base di criteri di assoluto rigore scientifico esclude la sussistenza di un danno alla persona, non risulteranno risarcibili conseguentemente neppure l’inabilità temporanea e le spese mediche di cura. Le due disposizioni, entrate in vigore il 26 marzo 2012, si applicano a tutte le situazioni pendenti alla data in questione, a prescindere dal momento in cui si è verificato il fatto generatore dell’evento”.

Ecco il punto: si può documentare oggettivamente l’esistenza della lesione? Ci sono criteri di assoluto rigore scientifico?

A mio giudizio, no. L’uomo non è una macchina. Non attacchi l’essere umano a uno strumento di diagnosi, come fosse un’auto dal meccanico, per capire quali lesioni ha. Attenzione, ci sono lesioni che sfuggono alle macchine. L’uomo è complicato, complesso, in parte misterioso, e affidarsi a una macchina per individuare il dolore mi turba. Non lo ammetto. Esiste un medico legale che ha la capacità, l’esperienza, la sensibilità per valutare le lesioni: c’è un cervello di un uomo, contro una gelida macchina. C’è un esperto in grado di capire se davvero il paziente ha dolore.

E ancora: può una macchina quantificare lo choc che segue a un tamponamento, anche minimo? Può uno strumento valutare la depressione post sinistro? Un macchinario capisce se una persona, dopo un impatto a un incrocio, soffre di insonnia e ha problemi nella vita di tutti i giorni?

Non mi piace questo modo di vedere l’incidente: se il macchinariio dice che stai bene, levati dalle palle, non ti do un euro. È brutale, anti scientifico. E francamente, mi domando che cosa c’entri con le liberalizzazioni e con la concorrenza. Boh?

di Ezio Notte @ 00:01


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