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Ricorso contro una multa da Tutor: siamo sicuri che il SICVe tratti tutti allo stesso modo in autostrada?

La legge è uguale per... Tutor
diEzio Notte

Ecco un valido motivo per fare ricorso contro il Tutor: la presenza, all’interno della tratta interessata al controllo, di uno svincolo tale da determinare l’introduzione di elementi di discriminazione e di iniquità tra gli stessi automobilisti.

Con l’aiuto di Luigi Bechi (grande ricercatore di sentenze su Internet, nonché collaboratore di diverse testate), abbiamo raccolto una serie di sentenze tali che, nella lettera del ricorso, possiamo sostenere quanto segue .

a) L’esponente osserva l’esistenza delle prescrizioni di cui all’art. 1, comma 4 del D.M. a firma della Direzione Generale per la Motorizzazione n. 3999 del 14/12/2004, che ha approvato il Sistema di Controllo dei Limiti di Velocità, denominato SICVe. Tale articolo, infatti, contiene precise indicazioni circa la scelta dell’ubicazione delle unità di rilevamento e stabilisce che, all’interno delle tratte interessate al controllo, non debbono essere presenti situazioni “statisticamente rilevanti”, quali svincoli, aree di servizio o di parcheggio, tali da determinare l’introduzione di elementi di discriminazione e di iniquità tra gli stessi automobilisti.

b) Tali indicazioni corrispondono a una precisa ratio, ossia quella di evitare disparità di trattamento tra gli automobilisti che effettuano soste o uscite dall’autostrada e coloro che, invece, percorrono l’intera tratta soggetta a controllo. Proprio per tale ragione, l’accorgimento inserito nel Decreto ministeriale citato, è stata adottato su prescrizione della V Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; tale prescrizione è stata adottata nell’adunanza del 28 aprile 2004, voto n. 71. È stato stabilito che “l’ubicazione delle unità di rilevamento deve essere scelta in modo che fra due sezioni, tra le quali viene accertata la velocità media, non vi siano immissioni od uscite di traffico e, preferibilmente, neppure aree di servizio o di parcheggio”.

c) Essendoci [se è il vostro caso] uno svincolo fra i due punti di rilevamento, lo scrivente lamenta la lesione, da parte degli accertatori, del suddetto art. 1, comma 4 del D.M. del 14/12/2004 e di converso di evidenti elementi di disparità di trattamento tra gli stessi utenti della strada in quanto detta presenza può indubbiamente sottrarre l’automobilista più incosciente ai rigori del sistema SICVe.