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21 May 2017

Rimborso Rca: l’assicurazione deve pagare in base alle sacrosante Tabelle di Milano

 

Incidenti, occhio ai vostri diritti

Incidenti, occhio ai vostri diritti

La compagnia deve risarcire tutto, in base a criteri giusti. Altro che rimborso Rc auto in base al buon senso e all’equità: se c’è un incidente, la compagnia deve risarcire tutto, e in base a criteri giusti. Lo dice la Cassazione, con sentenza 12470/17, andando a esaminare un caso complicato. Nel 1996, a seguito di un incidente stradale, P.R, marito della ricorrente, riportava gravi danni alla persona con postumi permanenti nella misura del 70%. Il giudizio tra il R e M.C., proprietario del veicolo investitore, e la compagnia assicuratrice per la Rca di quest’ultimo, si concludeva con sentenza passata in giudicato che accertava una ripartizione di responsabilità al 75 % in capo all’investitore e al 25% in capo all’infortunato, e liquidava il danno subito dal R.

La moglie del R., la signora C.D., proponeva autonomo giudizio risarcitorio, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali riportati in proprio a causa della completa alterazione della vita familiare conseguente all’incidente, che aveva determinato la perdita della possibilità di una normale vita di relazione a causa della necessità di dare continua assistenza al marito, che oltre alla grave invalidità aveva riportato in conseguenza del sinistro anche significative alterazioni caratteriali, caratterizzate da comportamenti aggressivi con improvvisi scoppi d’ira, con conseguente deterioramento dei rapporti personali ed affettivi con lo stesso, oltre che con il mondo esterno.

La domanda della D. veniva accolta in primo grado e, accertata la responsabilità del C. nella misura del 75%, questi veniva condannato a risarcire il danno non patrimoniale subito dalla moglie della vittima, suddiviso in danno morale, danno biologico proprio, e danno da alterazione della vita coniugale, conseguente alla necessità di sostenere le esigenze di assistenza del marito, liquidato in 25.000 euro, per un totale di 63.000.

La moglie del R., la signora C.D., è però forte, tenace. Una cittadina che combatte anche per i diritti di tutti noi. Proponeva appello, volto ad ottenere una liquidazione del danno non patrimoniale riflesso subìto in conseguenza delle gravissime menomazioni riportate dal marito a seguito del sinistro che fosse maggiormente consona rispetto al pregiudizio effettivamente riportato, alla sua dignità di donna e di moglie, al diritto all’integrale fruizione del rapporto coniugale, al rispetto della vita sessuale, privata e familiare, solo in linea teorica riconosciuto dal tribunale ma poi liquidato in un importo irrisorio con valutazione apodittica e non verificabile.

Il tribunale infatti aveva preferito per la liquidazione del danno morale scegliere la strada della valutazione equitativa pura, non giustificata e non ancorata ad alcun parametro obiettivo. L’odierna ricorrente chiedeva che, per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso, da grave alterazione del rapporto parentale, si facesse riferimento alle tabelle, ed in particolare alle tabelle del Tribunale di Milano del 2011, che produceva, e sottolineava che la gravità del danno subito era talmente elevata da essere sostanzialmente equiparabile a quella conseguente alla perdita del rapporto parentale. L’impugnazione veniva in parte accolta dalla Corte d’Appello di Roma che, con la sentenza qui impugnata, dava atto che il tribunale non avesse adeguatamente considerato la compromissione dei rapporti personali tra i due coniugi (inclusi quelli di natura sessuale), che all’epoca dei fatti avevano da poco superato i 45 anni ed erano coniugati da oltre 25 anni, e dava atto della inidoneità della somma liquidata in primo grado a coprire interamente il danno, tenuto conto dei molteplici elementi da considerare. Morale: altri 104.000 euro.

Ma non basta. La signora va alla carica. La Cassazione dice che si deve ritenere preferibile, per garantire l’adeguata valutazione del caso concreto e l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l’adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano. La Corte d’Appello dovrà tenerne conto: risarcire tutto e bene, secondo le sacrosante tabelle di Milano.

di Ezio Notte @ 21:16


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