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Segnali complementari: funzioni, esempi e obblighi di utilizzo

Definizione di segnali complementari nel Codice

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diEzio Notte

In sintesi. Spiegazione dei segnali complementari nel Codice della Strada e del loro ruolo nella sicurezza e moderazione del traffico

  • Definizione di segnali complementari nel Codice
  • Quando si usano i segnali complementari
  • Dispositivi per moderare il traffico e rallentare la velocità
  • Ruolo del regolamento su forme e modalità di impiego
  • Fonti normative

I segnali complementari sono una parte spesso poco conosciuta della segnaletica, ma hanno un ruolo decisivo nel rendere più leggibile la strada, evidenziare i punti critici e contribuire alla moderazione della velocità. Capire cosa sono, quando si utilizzano e come vengono regolati permette a conducenti e progettisti di leggere in modo più consapevole l’infrastruttura stradale e di adeguare il proprio comportamento alle condizioni reali del traffico.

Definizione di segnali complementari nel Codice

Il Codice della Strada inserisce i segnali complementari all’interno del più ampio gruppo della segnaletica stradale. L’articolo 38 stabilisce infatti che la segnaletica comprende, oltre ai segnali verticali, orizzontali e luminosi, anche i “segnali ed attrezzature complementari”, evidenziando come questi elementi facciano parte a pieno titolo del sistema di regolazione e guida del traffico. All’interno di questo quadro generale, l’articolo 42 del Codice della Strada fornisce la definizione specifica di segnali complementari, collegandoli alla necessità di rendere più chiaro il tracciato e di rendere maggiormente percepibili pericoli e ostacoli sull’infrastruttura. Questi segnali non introducono nuove regole di precedenza o nuovi divieti, ma rafforzano visivamente ciò che la strada e gli altri segnali già indicano, migliorando la leggibilità dell’ambiente di guida.

L’articolo 42 precisa che i segnali complementari sono destinati anzitutto a evidenziare il tracciato stradale, cioè l’andamento della strada nel suo sviluppo planimetrico e altimetrico. Questo significa che vengono impiegati per rendere più chiari cambi di direzione, restringimenti, curve o variazioni di pendenza che possono non essere immediatamente percepibili dal conducente. Allo stesso tempo, la norma richiama esplicitamente le particolari curve e i punti critici, dove la sola presenza di un segnale verticale di pericolo potrebbe non essere sufficiente a far percepire la reale configurazione dell’ostacolo. In questi contesti, i segnali complementari agiscono come rinforzo visivo e spaziale della situazione di rischio, contribuendo ad anticipare le manovre e a favorire una guida più prudente.

Un ulteriore ambito individuato dall’articolo 42 riguarda gli ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti, che devono essere chiaramente rilevabili dall’utente. Rientrano in questa categoria, ad esempio, elementi fissi o permanenti dell’infrastruttura che, pur essendo parte integrante della strada o dell’ambiente immediatamente contiguo, potrebbero rappresentare un pericolo in caso di errata valutazione da parte del conducente. I segnali complementari, in questo senso, non sostituiscono gli obblighi generali di prudenza e di adeguamento della velocità previsti dalle norme sulla condotta di guida, ma forniscono un supporto visivo ulteriore per ridurre il rischio di manovre improvvise o collisioni con tali elementi.

È importante inquadrare i segnali complementari anche rispetto agli altri gruppi di segnaletica. L’articolo 40, dedicato ai segnali orizzontali, ricorda che le linee e le iscrizioni tracciate sulla pavimentazione servono a regolare la circolazione, guidare gli utenti e fornire prescrizioni o indicazioni per particolari comportamenti. L’articolo 39, sui segnali verticali, distingue invece tra segnali di pericolo, prescrizione e indicazione, tutti finalizzati a comunicare regole o informazioni, mentre l’articolo 41 disciplina i segnali luminosi, comprendendo anche tabelloni che rilevano la velocità in tempo reale . In questo contesto, i segnali complementari si pongono come strumenti che non creano da soli obblighi di marcia, ma rafforzano la percezione delle condizioni della strada, integrando il messaggio veicolato dagli altri gruppi di segnali.

Quando si usano i segnali complementari

L’articolo 42 indica in maniera sintetica ma significativa le principali situazioni in cui trovano impiego i segnali complementari, a partire dalla necessità di evidenziare il tracciato stradale. Quando la configurazione della strada presenta elementi che possono risultare meno percepibili – come curve di raggio ridotto, cambi di pendenza, passaggi stretti o la presenza di ostacoli – tali segnali vengono utilizzati per rendere più intuitiva la lettura dell’andamento della carreggiata. Ciò è particolarmente rilevante nei tratti a visibilità limitata o in prossimità di punti in cui il margine di errore nella valutazione delle distanze e delle traiettorie è ridotto. In tali contesti, l’integrazione tra segnaletica verticale di pericolo, segnaletica orizzontale e dispositivi complementari consente al conducente di impostare con maggiore anticipo velocità, traiettoria e manovre.

La funzione di evidenziazione delle particolari curve e dei punti critici sottolineata dall’articolo 42 si connette anche agli obblighi generali di regolazione della velocità stabiliti dall’articolo 141 . Il conducente deve infatti adeguare la velocità alle caratteristiche e alle condizioni della strada, rallentando nei tratti a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e dei luoghi frequentati da pedoni. In presenza di segnali complementari che rendono più evidente una curva o un restringimento, il conducente dispone di un ulteriore elemento per valutare quanto ridurre la velocità e come gestire l’ingresso nel tratto critico. I segnali complementari, quindi, non sostituiscono il giudizio del conducente, ma lo supportano nel tradurre in pratica il principio per cui la velocità deve sempre essere tale da evitare pericoli per le persone e le cose.

Un’altra circostanza in cui i segnali complementari assumono rilievo è la presenza di ostacoli sulla carreggiata o ad essa adiacenti, come evidenziato sempre dall’articolo 42. Quando un ostacolo fisso può ridurre lo spazio utile di manovra o interferire con le traiettorie abituali dei veicoli, la corretta segnalazione è essenziale per garantire che il conducente sia messo nelle condizioni di percepire per tempo la necessità di modificare la propria posizione sulla carreggiata o di adeguare la velocità. I segnali complementari, in questo quadro, aiutano a concentrare l’attenzione visiva del conducente sul punto in cui si trova l’ostacolo, riducendo la possibilità che quest’ultimo venga notato solo all’ultimo momento, con conseguente rischio di frenate brusche o sterzate improvvise.

Occorre infine ricordare che l’uso dei segnali complementari si inserisce nella disciplina generale sulla segnaletica. L’articolo 38 stabilisce che gli utenti devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale, anche quando esse risultino in difformità rispetto ad altre regole della circolazione. Inoltre, viene definita una gerarchia tra segnalazioni degli agenti, segnali semaforici, segnali verticali e orizzontali. Sebbene i segnali complementari non siano in genere veicolo di prescrizioni autonome di precedenza o divieto, rientrano in quell’insieme di mezzi che, nel loro complesso, orientano il comportamento dell’utente. La loro corretta percezione e interpretazione, in collegamento con gli altri segnali presenti, è quindi parte integrante del dovere di guida prudente e consapevole, previsto in modo generale dalle norme sulla velocità e sul comportamento alla guida.

Dispositivi per moderare il traffico e rallentare la velocità

Una delle novità più significative in materia di segnali complementari è rappresentata dal comma 2 dell’articolo 42, che estende la categoria anche ai dispositivi e agli interventi sull’infrastruttura stradale destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli. La norma specifica che tali dispositivi devono comunque contenere un elemento di segnalamento, a conferma del fatto che la loro funzione non è solo fisica, ma anche comunicativa. Non si tratta soltanto di ostacoli che limitano materialmente lo spazio di manovra, ma di strumenti che, per forma, colore o inserimento nella sede stradale, comunicano al conducente la necessità di modificare il proprio comportamento, riducendo la velocità o adeguando la traiettoria.

Il riferimento espresso alla finalità di moderare il traffico o rallentare la velocità collega direttamente questi dispositivi al principio generale secondo cui il conducente è tenuto a regolare la velocità in modo da evitare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose, previsto dall’articolo 141 . In presenza di elementi fisici che rendono evidente la necessità di rallentare – e che sono, per definizione, leggibili anche a livello visivo – il margine di discrezionalità del conducente nel sottovalutare il rischio si riduce. Questi dispositivi si configurano, quindi, come un supporto alla concreta attuazione del dovere di prudenza, soprattutto in tratti caratterizzati da particolare densità di traffico, attraversamenti pedonali o criticità geometriche della strada. La loro presenza rafforza il messaggio degli altri segnali di pericolo, inducendo una riduzione effettiva della velocità.

Anche la finalità di impedire la sosta rientra tra gli obiettivi dei segnali complementari ai sensi del comma 2 dell’articolo 42. Questo aspetto si collega alla più ampia disciplina dei divieti di fermata e sosta, regolata dall’articolo 158, che individua numerose situazioni in cui il veicolo non può essere lasciato in sosta o in fermata, come ad esempio in corrispondenza di segnali verticali e semaforici, sui passaggi pedonali o sulle piste ciclabili. L’uso di dispositivi complementari che contengono elementi di segnalamento permette, in determinate aree, di rendere praticamente impossibile la sosta irregolare, prevenendo così situazioni di pericolo o intralcio. In questo modo, la segnaletica non si limita a indicare un divieto astratto, ma contribuisce a modellare fisicamente lo spazio per favorire il rispetto delle regole.

Nel quadro generale dei mezzi di regolazione della circolazione, l’articolo 45 impone l’uniformità della segnaletica, vietando la fabbricazione e l’impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal Codice, dal regolamento o da direttive ministeriali. Questo principio riguarda anche i dispositivi complementari che moderano il traffico, i quali devono rispettare forme, colori, modalità di impiego e di collocazione stabiliti dalle norme tecniche. L’uniformità consente al conducente di riconoscere rapidamente la funzione di tali dispositivi, indipendentemente dal contesto territoriale in cui si trova. Al tempo stesso, l’articolo 38 prevede che, nel regolamento, siano stabiliti per ciascun gruppo i singoli segnali, i dispositivi e i mezzi segnaletici, con le relative caratteristiche tecniche e le norme di impiego. Ne deriva che i dispositivi per la moderazione del traffico, per poter essere qualificati come segnali complementari, devono essere conformi ai criteri tecnici e funzionali fissati a livello regolamentare.

Ruolo del regolamento su forme e modalità di impiego

L’articolo 42 affida in modo espresso al regolamento il compito di stabilire forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, insieme alle loro caratteristiche costruttive e alle modalità di impiego e di apposizione. Questo rinvio è coerente con l’impostazione generale del Codice, che definisce i principi e le funzioni della segnaletica lasciando al regolamento il dettaglio tecnico. La scelta di demandare a norme secondarie la definizione delle specifiche consente di adeguare nel tempo la configurazione dei segnali complementari alle evoluzioni tecniche, alle nuove esigenze di sicurezza e ai cambiamenti nelle modalità di utilizzo della strada, pur mantenendo costante la finalità di evidenziare il tracciato, i punti critici e gli ostacoli. In questo modo, il sistema resta flessibile senza rinunciare alla coerenza complessiva della segnaletica.

Il ruolo del regolamento emerge anche dall’articolo 38, che, parlando dell’intera segnaletica stradale, indica che per ciascun gruppo sono stabiliti i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, la denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche e le modalità di tracciamento, apposizione e applicazione. Il regolamento definisce inoltre le norme tecniche di impiego e i casi di obbligatorietà, fornendo un quadro operativo che guida gli enti proprietari delle strade e i soggetti incaricati dell’installazione. Per i segnali complementari, questo significa che non solo la forma e il colore sono normati, ma anche le condizioni in cui è obbligatorio o consigliabile il loro utilizzo, la distanza reciproca, l’abbinamento con altri segnali e il posizionamento rispetto alla carreggiata. L’aderenza a queste indicazioni è essenziale sia per garantire l’efficacia del messaggio visivo, sia per evitare confusione negli utenti.

La corretta collocazione dei segnali, inclusi quelli complementari, è inoltre legata alla ripartizione delle competenze delineata dall’articolo 37, che attribuisce l’apposizione e la manutenzione della segnaletica agli enti proprietari delle strade fuori dai centri abitati e ai comuni nei centri abitati. Questo assetto organizzativo implica che le scelte relative all’installazione di segnali complementari e dispositivi per la moderazione del traffico devono essere assunte nel rispetto delle specifiche regolamentari, ma anche tenendo conto delle caratteristiche locali della rete viaria. Il regolamento, infatti, fornisce un quadro tecnico, ma la sua applicazione concreta richiede valutazioni caso per caso, che gli enti competenti devono effettuare in coerenza con gli obiettivi di sicurezza e fluidità della circolazione.

Infine, l’articolo 45 rafforza il ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel garantire che la segnaletica, compresi i segnali complementari, sia conforme alle disposizioni del Codice, del regolamento e delle direttive ministeriali. La norma consente al Ministero di intimare agli enti proprietari o ai soggetti incaricati della collocazione della segnaletica di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere i segnali non conformi, esercitando, se necessario, un potere sostitutivo. In questo modo, si assicura che le forme e le modalità di impiego dei segnali complementari non siano lasciate alla libera iniziativa dei singoli enti, ma seguano standard omogenei su tutto il territorio. Per il conducente, ciò si traduce nella possibilità di riconoscere e interpretare in modo univoco i segnali complementari, sapendo che il loro aspetto e il loro posizionamento rispondono a criteri tecnici condivisi e finalizzati alla sicurezza della circolazione.

Fonti normative