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9 April 2012

Sinistro mortale: sempre dire la verità

bugie pericolose

Basta parlare di bici, e torniamo alle auto. Sentite la Cassazione, con 4 marzo 2012, numero 12797, a proposito di padre e figlio che hanno fatto i furbetti. Il figlio guidava, il padre era passeggero; ma s’è accusato dell’incidente mortale, e quindi di omicidio colposo.

Con sentenza del 24 ottobre 2008 il Tribunale di Sciacca dichiarava G.G. colpevole in ordine ai reati di omicidio colposo commesso con violazione di norme sulla circolazione stradale e calunnia e G.S. in ordine al reato di autocalunnia e condannava il primo ad anni 2 di reclusione, il secondo a mesi 8 di reclusione, spese processuali in solido, pena sospesa per entrambi; condannava altresì G.G. e il responsabile civile “F.A.T.A. Assicurazioni s.p.a.” al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita liquidati in Euro 180.000,00, nonché alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute, pari ad Euro 4.500,00, oltre IVA e CPA.

A G.G. era stato contestato il reato di cui all’art. 589, comma 2, c.p. perché, alla guida della sua autovettura BMW 525, nell’affrontare una curva sinistrorsa ad una velocità non commisurata alle condizioni della strada resa viscida dalla pioggia, aveva perso il controllo del mezzo e aveva invaso trasversalmente la corsia di marcia opposta da cui proveniva a bordo della Innocenti Elba M.G. , il quale decedeva sul posto a seguito del violentissimo impatto verificatosi tra i due veicoli. Al G.G. era stato altresì contestato il reato di cui all’art. 368 c.p. perché, dichiarando ai Carabinieri di Ribera che al momento del sinistro era a bordo della BMW in qualità di passeggero e che alla guida della predetta vettura si trovava invece suo padre G.S. , incolpava quest’ultimo del reato di omicidio colposo, pur sapendolo innocente.

A G.S. era stato invece contestato il reato di cui all’art. 369 c.p. perché, dichiarando ai Carabinieri di Ribera che al momento del sinistro si trovava alla guida dell’autovettura BMW, incolpava se stesso del reato di omicidio colposo commesso dal figlio G.G. .

Avverso la decisione del Tribunale di Sciacca hanno proposto appello entrambi gli imputati e il responsabile civile “F.. Assicurazioni s.p.a.”.

La Corte di Appello di Palermo in data 21.06.2010, con la sentenza oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava in solido gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonché a quelle ulteriori sostenute dalla costituita parte civile P.A. che liquidava in complessivi Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA, spese come per legge.

Avverso la predetta sentenza G.G. e S. personalmente e il responsabile civile “F. Assicurazioni s.p.a. proponevano distinti ricorsi per Cassazione chiedendone l’annullamento con rinvio.

I proposti ricorsi sono infondati.

La Corte di appello di Palermo, con motivazione adeguata e congrua ha infatti indicato dettagliatamente le ragioni per cui ha ritenuto provata la responsabilità di G.G. in ordine al reato di omicidio colposo. La sentenza impugnata ha infatti evidenziato in primo luogo che lo stato dei luoghi subito dopo il sinistro aveva consentito di rilevare che il fondo stradale era bagnato per la pioggia; la BMW, che proveniva da Sciacca ed era diretta a Palermo, occupava trasversalmente l’opposta corsia di marcia e l’Innocenti Elba, guidata dalla vittima M.G. , che proveniva da opposta direzione, si trovava, ruotata di 180 gradi, nella propria corsia, in posizione avanzata verso Sciacca rispetto alla direzione della BMW, mentre la Fiat Punto proveniente dalla medesima direzione della Elba, veniva spostata successivamente verso sinistra.

I giudici della Corte territoriale hanno quindi fornito una logica spiegazione sui motivi che li hanno indotti ad abbracciare, in merito alla ricostruzione del grave incidente stradale, la tesi sostenuta dal perito di ufficio, secondo cui l’evento era stato determinato dalla condotta del guidatore della BMW, e ciò in considerazione della posizione trasversale assunta dalla predetta autovettura che poteva essere connessa soltanto con il determinarsi di un moto aberrante in curva, in rototraslazione antioraria, dipendente da una velocità non regolata alle condizioni della superficie di rotolamento della carreggiata stradale, resa viscida dalla pioggia, e a non ritenere, al contrario, condivisibili le conclusioni a cui era pervenuto il consulente della difesa che aveva evidenziato una azzardata manovra di sorpasso del conducente della Fiat Punto G.A. , rispetto all’autovettura Innocenti Elba, che aveva davanti, che avrebbe indotto il conducente della BMW, G.G. ad effettuare il cambio di corsia al fine di evitare lo scontro frontale con la predetta Fiat Punto, che sopraggiungeva sulla corsia di marcia della BMW.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

di Ezio Notte @ 22:31


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