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11 January 2010

L’agente Pisano: “Preventivi Rc auto: i clienti non sopportano la procedura burocratica. Ma noi intermediari non c’entriamo…”

Preventivi Rca, storie infinite

Preventivi Rca, storie infinite

Preventivo Rca, facile a dirsi. Uno pensa: entro in agenzia e in due minuti ho la tariffa. Ma è davvero così? Ne abbiamo parlato con Roberto Pisano, agente di assicurazioni plurimandatario, nonché presidente provinciale di Cagliari dello Sna (Sindacato nazionale agenti di Assicurazione).

Pisano, sono un cliente nuovo e chiedo un preventivo Rca in agenzia: che burocrazia c’è?
“Lasciamo da parte i preventivi ‘al volo’, rilasciati in 10 minuti, a voce o scritti su un pezzetto di carta anonimo e sulla cui attendibilità è bene diffidare, per occuparci di un preventivo serio, personalizzato rilasciato secondo quanto previsto dalle norme vigenti”.

Ce lo illustri.
“Il cliente, anche per il solo rilascio del preventivo personalizzato, dev’essere necessariamente censito sul sistema informatico dell’agenzia; su più di un sistema, se si è rivolto a un agente plurimandatario. Il primo adempimento previsto dalla burocrazia è quello del rilascio e della sottoscrizione dell’informativa sul trattamento dei dati personali; di più informative, se vengono rilasciati preventivi di diverse Compagnie. Questi documenti sono generalmente allegati ai preventivi stessi, ma, se l’agente detiene i dati del cliente anche su un database di sua proprietà, dovrà consegnare e far sottoscrivere al cliente anche un’informativa per il trattamento dei dati personali del quale è responsabile. E siamo soltanto all’inizio”.

Dopodiché, si arriva al preventivo Rca…
“La predisposizione del preventivo è abbastanza rapida, ma può essere talvolta rallentata dalla mancata disponibilità di una parte dei dati necessari per la determinazione del premio: spesso capita che il cliente non ha con sé una copia dell’attestato di rischio precedente dal quale rilevare con precisione i dati della sinistrosità pregressa e della classe di merito; quasi mai il cliente ricorda la denominazione commerciale completa del proprio veicolo, elemento ormai indispensabile, se si pensa che su alcune tariffe per lo stesso modello di autovettura con tre oppure cinque porte sono previste tariffe differenti a causa del diverso rapporto peso/potenza; questo dato non è desumibile dal libretto di circolazione, il quale riporta soltanto la sigla di omologazione e non la denominazione completa del modello. Ma non basta”.

Caspita, che altro c’è da fare?
“Se l’intermediario è un professionista serio, dovrà acquisire una serie di informazioni utili a formulare l’offerta più adeguata in relazione alle esigenze assicurative del cliente. Si tratta di un obbligo previsto dal Codice delle Assicurazioni, al quale l’intermediario deve adempiere nella fase precontrattuale, addirittura conservandone traccia documentale. È il cosiddetto ‘documento di adeguatezza’, nel quale devono essere annotate le informazioni ricevute dal cliente. Se il cliente rifiuta di fornirle, dovrà dichiararlo per iscritto e l’intermediario dovrà rilasciare a sua volta una dichiarazione di possibile inadeguatezza del contratto offerto. Una nota: se l’intermediario non adempie all’obbligo relativo alla compilazione dei documenti relativi all’adeguatezza dell’offerta, rischia una multa da 1.000 a 10.000 euro”.

Bene, sarà terminata…
“Macché. All’atto della sottoscrizione della polizza Rca, l’intermediario deve consegnare al cliente un’ulteriore informativa, chiamata ‘modello 7a’, nel quale sono riepilogati i principali obblighi di comportamento ai quali l’intermediario stesso deve attenersi. Anche in questo caso la mancata consegna dell’informativa comporta una sanzione economica da 1.000 a 10.000 euro. Dopo il ‘modello 7a’, il documento di adeguatezza dell’offerta, l’informativa per il trattamento dei dati personali, l’intermediario deve consegnare al cliente un’altra informativa, il ‘modello 7b’, contenente i dati personali e professionali dell’intermediario stesso e una serie di informazioni relative a eventuali conflitti di interessi, nonché l’indicazione dell’ente al quale rivolgere eventuali reclami. Ancora una volta, la mancata consegna del documento può costare all’incauto intermediario da 1.000 a 10.000 euro di multa”.

Siamo sfiniti…
“Ora, si può consegnare la polizza Rca al cliente, il quale avrà nel frattempo apposto un numero di firme variabile fra le 17 e le 23. Tutto questo travaglio burocratico è vissuto dal cliente con giustificata insofferenza, ma è stato previsto dalla legge con l’obiettivo di tutelare proprio lui. In realtà, il consumatore più che tutelato si sente infastidito e diffidente per il fatto di avere ricevuto una marea di carte da firmare che, nella migliore delle ipotesi, getterà in fondo a un cassetto senza mai averle lette”.

di Ezio Notte @ 22:22


2 Comments

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QUI 2 Commenti

  1. Sono pienamente d’accordo!

    Comment by Riccardo — 12 January 2010 @ 12:57

  2. E come si dice sempre, eccedere con le carte e le informazioni equivale a NON dare informazioni, a distogliere l’attenzione del cliente bombardandolo ed assillandolo con allegati ed informative che l’assicurato sottoscrive perchè esausto di sentire valanghe di dati dal campo assicurativo a quello bancario, telefonico, etc. E poi…il questionario sull’adeguatezza: splendido strumento che serve alla comapgnia per mettersi l’anima in pace in caso di contenzioso col cliente: se il cliente afferma di non esser stato adeguatamente erudito è responsabilità dell’intermediario per non avergli reso chiari i discorsi, e sarà sempre l’intermediario a rimetterci la faccia qualsiasi sia la politica intrapresa dalla compagnia

    Comment by Renzo Fain Binda — 12 January 2010 @ 14:29

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