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20 April 2012

L’Isvap in difesa del guidatore virtuoso

Per chi non fa mai incidenti

Abbiamo visto l’interpretazine Isvap alla norma sulla scatola nera del Decreto liberalizzazioni; ora vediamo come si esprime sul guidatore virtuoso. Cioè chi non causa mai incidenti.

Variazione in diminuzione automatica in assenza di sinistri (passaggio a classe di merito più favorevole). L’art. 34 bis, introdotto in sede di conversione, integra l’art. 133 del Codice delle Assicurazioni, aggiungendo al primo periodo – secondo il quale i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo – il seguente periodo “La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto.

Il mancato rispetto della disposizione ai cui al presente comma comporta l’applicazione, da parte dell’Isvap, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro.

“Al riguardo questa Autorità per dare concreta attuazione alla disposizione, nell’ambito del quadro comunitario vigente, ritiene che la norma, peraltro assistita da una sanzione specifica, garantisca al consumatore, oltre a condizioni di maggiore trasparenza, benefici in termini di riduzioni di premio in assenza di sinistri rispetto all’annualità precedente. Tale riduzione va indicata in termini percentuali nel contratto in modo da mettere il consumatore nella condizione di verificarne agevolmente l’applicazione nell’anno successivo, anno in cui l’impresa potrà indicare un eventuale incremento tariffario per la scadenza ancora successiva. In sostanza la norma mira a garantire al consumatore virtuoso (che non ha provocato sinistri nel periodo di osservazione) di beneficiare effettivamente della riduzione di premio che l’impresa ha contrattualmente previsto l’anno precedente e alle imprese, qualora il fabbisogno tariffario lo richieda, di rivisitare la tariffa, comunicando tale eventualità al consumatore con un anno di anticipo. Della misura dell’eventuale incremento dovrà essere data comunicazione, ai sensi del Regolamento Isvap n. 4/2006, con almeno 30 giorni di anticipo. Resta ferma, ovviamente, la possibilità per il consumatore di ricercare offerte più convenienti, anche mediante l’utilizzo del preventivatore r.c.auto (www.tuopreventivatore.it).

di Ezio Notte @ 22:01


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