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4 March 2012

Occhio alle bufale. Omicidio stradale: dopo 1,5 grammi

L'alcol uccide

Occhio alle bufale dei tg, che dicono: con l’omicidio stradale (Disegno di legge che dorme in Parlamento), se uno causa un incidente mortale dopo aver bevuto alcol, subisce pene molto più dure. La solita bufala dei tg. In realtà, l’introduzione di un’autonoma fattispecie di reato, denominata omicidio stradale, è configurabile quando un conducente commetta omicidio in condizioni di guida con tasso alcolemico sopra 1,5 grammi di alcol per litro di sangue. Si tenga presente che il limite è di mezzo grammo per quasi tutti: per i neopatentati, c’è la tollerenza zero.

È invece vero che scatta l’omicidio stradale per la guida alterata dall’assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti.

L’omicidio stradale è punibile con una pena detentiva non inferiore nel minimo a otto anni e nel massimo a diciotto anni nonché con la previsione dell’arresto in flagranza. È prevista quale sanzione amministrativa accessoria la revoca della patente nonché l’impossibilità di conseguirne in qualsiasi tempo altra e comunque il divieto di circolare sul territorio nazionale, ancorché con patente di guida conseguita in altro Stato.

Altra ipotesi di omicidio stradale: qualora l’evento morte segua alla condotta del conducente che, dopo il fatto, non abbia ottemperato all’obbligo di fermarsi e/o di prestare soccorso alle persone ferite.

C’è però un problema: un divieto assoluto di riconseguire la patente di guida, ovvero il divieto di circolazione alla guida di autoveicoli e motocicli sul territorio nazionale, appare unica nel suo genere in tutto il territorio Ue e potrebbe risolversi in pregiudizio della libertà di circolazione, che fa riferimento espresso ai “princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione nell’ambito dell’Unione europea”. Come dire, l’Ue mette il bastone fra le ruote delle norme intelligenti. Mah.

di Ezio Notte @ 19:05


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