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17 August 2012

Risarcimento delle lesioni: in guardia, automobilista

Facciamo valere i nostri diritti

L’Associazione vittime della strada suona la sveglia, come qui e qui. C’è in ballo una quantità mondiale di denaro, che riguarda i risarcimenti per le lesioni gravi.

Ecco allora la lettera delle Vittime datata 7 maggio 2012, che ripropongo.

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Alla c.a. del Sottosegretario di Stato
Prof. Claudio De Vincenti

Oggetto : Risarcimento del danno alla persona – rischi e criticità attuali del sistema risarcitorio per la tutela delle vittime della strada e dei reati e proposte della AIFVS

La Aifvs esprime e rappresenta viva preoccupazione ed il disagio sociale collettivo delle vittime della strada di fronte a denunce che giungono da tutto il territorio nazionale per ritardi e soprattutto offerte risarcitorie incongrue rispetto alla vera entità dei danni alla persona subiti.

Intere famiglie già colpite dalle conseguenze dannose di delitti di lesioni personali colpose derivanti dalla circolazione stradale sono messe in crisi dalla condotta di imprese di assicurazioni che ritardano le offerte risarcitorie e solo dopo reclamo offrono somme inferiori di gran lunga ai parametri tabellari del Tribunale di Milano senza addirittura corrispondere somme per spese ed onorari di assistenza legale, costringendo all’odioso ricorso del contenzioso.

Alcune imprese adottano i valori risarcitori delle tabelle ministeriali pubblicate lo scorso agosto. Si ricorderà che si sono avute forti reazioni da parte delle molte associazioni dei consumatori e da parte nostra in rappresentanza dell’interesse collettivo alla tutela della salute e quindi del risarcimento del danno.

Abbiamo ritenuto il provvedimento fortemente lesivo del diritto di tutti i danneggiati ad un adeguato e dignitoso risarcimento dei danni subiti, a fronte di un evidente e cospicuo risparmio per il comparto assicurativo.

Il Parlamento con la Mozione Pisicchio approvata a larghissima maggioranza in data 25.10.2011 ha impegnato il Governo a:
a) ritirare il provvedimento per il risarcimento da RC auto contenente la «Nuova tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra dieci e cento punti di invalidità e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso»;
b) definire un nuovo regolamento utilizzando come valido criterio di riferimento i valori previsti dalle tabelle del tribunale di Milano. (1-00743) «Pisicchio, Lanzillotta, Mosella, Tabacci, Vernetti, Brugger». (25 ottobre 2011)

Dal mese di Ottobre dopo il cambio di Governo il Presidente del Consiglio ad oggi non ha provveduto a rispettare la mozione parlamentare espressa in nome del popolo italiano sovrano.

Vogliamo evidenziare, con uno schema riepilogativo, degli esempi di calcolo che ben rappresentano la svalutazione risarcitoria risultante dalla effettiva applicazione dei parametri censurati dal Parlamento e dalla nostra Associazione di Vittime della Strada, dopo  dodici anni di involuzione a seguito della legge 57 del 2001 e, prima ancora, del decreto legge 70 del 2000, da cui sono scaturite le tabelle ministeriali come provvedimento di dubbia natura economica e finanziaria in tema di tutela della salute umana e quindi dei diritti umani inviolabili.

ESEMPI E PROPOSTE

LEGGE 57/01 –  LESIONI LIEVI
Ragazzo di 30 anni
perdita anatomica della falange ungueale dito anulare mano  sinistra (2% di invalidità): risarcito nella misura L. 2.508.000 ( oggi € 1294,00 + 340,00 rivalutazione = € 1733,00. contro una media nazionale di L. 3.937.000 – ( 2042,00 + riv. € 497,00 =  € 2.540,00 ) risparmio del 36%;
Ragazzo di 30 anni
perdita del gusto, dell’olfatto, perdita anatomica delle ultime due falangi dito anulare destro (5% di invalidità): risarcito nella misura di L. 8.550.000 contro una media nazionale di L. 12.090.000 – risparmio del 30%

LEGGE 273/02  – LESIONI LIEVI
Personalizzazione del danno biologico per le lesioni di lieve entità limitato al 20% del danno biologico.

2003 – DECRETO “MICROPERMANENTI”:  LESIONI DI LIEVE ENTITA’
Ulteriore irrigidimento sul alcune lesioni, compreso il “colpo di frusta”

PROPOSTA DI MODIFICA ALLA LEGGE  24/3/2012 n.27
DECRETO “LIBERALIZZAZIONI”

Art.32,
Sostituire i commi 3 ter e 3 quater col il seguente comma:
Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico o strumentale obiettivo, riscontrabile mediante accertamento medico legale o psicologico giuridico, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

Finalità: la norma così come riscritta sintetizza in maniera organica i formulati approvati al Senato risolvendo il problema del contrasto con l’art. 98.3 Dlgs 230/1995, norma che vieta accertamenti radiografici nocivi alla salute per scopi non diagnostici e terapeutici, la cui violazione è sanzionata dall’art. 140 del citato Dlgs con la reclusione da due a cinque mesi e con l’ammenda da 10000 a 50000 euro. Inoltre l’imposizione dell’obbligo di esami strumentali appare vietata dall’art.32 della Costituzione nonché contraria alla direttiva 97.43 Euratom. Nel contempo vengono salvaguardate le esigenze di rigore prevedendosi che gli accertamenti debbano avvenire secondo la corretta criteriologia medico legale.

Articolo 32 Aggiungere il comma 3 seXties:
Al secondo comma 2 dell’art.149 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, le parole”essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’art.139”sono soppresse.

Finalità: l’emendamento proposto ripropone il la prima bozza del decreto legge recependo la proposta dall’Antitrust (Audizione 17/1/2012 in Commissione Industria al Senato) . Sopprimendo il secondo periodo dell’art. 149 del codice delle assicurazioni private, si elimina la procedura del risarcimento diretto del danno subito dal conducente non responsabile. Tale disposizione mira a ridurre il premio assicurativo per la responsabilità civile obbligatoria, con vantaggi per l’utenza.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI Dlgs 209/2005 – LESIONI GRAVI
Danno soggettivo (non danno morale) per le lesioni non di lieve entità limitato al 30% del danno biologico .

PRIMO ESEMPIO
SCHEMA DI DECRETO – LESIONI GRAVI
In transazione – Anni 35 – 50% invalidità (perdita totale avambraccio o totale di una mano)
E 186.304,01  + da aggiungere danno morale 30%  = € 241.800.00

TABELLE TRIBUNALE DI MILANO
In transazione – Anni 35 – 50% invalidità (perdita totale avambraccio o totale di una mano)  – €  363.660,00  compreso danno morale (da aggiungere personalizzazione max 25% =  € 454.575,00

Differenza a danno della vittima della strada ed a profitto assicurativo  privato utile = € 212.775,00

SECONDO ESEMPIO

SCHEMA DI DECRETO – LESIONI GRAVI
In transazione – Anni 35 70% invalidità (Amputazione bilaterale di coscia a qualsiasi livello, in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace)
€ 320.390,00  (da aggiungere danno morale 50)

TABELLE TRIBUNALE DI MILANO
In transazione – Anni 35 70% invalidità  E 620.532,00 cui si può aggiungere un 25% di personalizzazione (max quindi) E 775 031

Caso reale Velia Ronci nata il  19 luglio 1932 investita da pirata della strada ubriaco e drogato a Ostia quale pedone in data 13 maggio 2009 e dall’investimento in stato di coma vegetativo permanente con segni di coscienza e consapevolezza

HYPERLINK “http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-162b75a0-5cf5-4e09-8dc3-08248ea2a283.html” http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-162b75a0-5cf5-4e09-8dc3-08248ea2a283.html

100% di danno biologico età 77 anni tabelle di legge € 417.700,00

Tabella del Tribunale di Milano 2011 € 703.093 + 25% percentuale di personalizzazione = € 1.003.750,00, ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.

Offerta della Augusta Assicurazioni sinistro n. 7203200900002121612 assegno emesso in data 17.4.2012 a favore dell’Amministratore di sostegno previa autorizzazione Giudice Tutelare di € 400.000,00 in applicazione delle tabelle ministeriali anche se non emanate con gravissimo ritardo rispetto alla ricezione della richiesta di risarcimento  in data 2.11.2010.

Differenza non erogata dalla impresa di assicurazioni e trattenuta a profitto ed in danno della vittima della strada € 603.000,00 solo per il danno non patrimoniale, nulla ai 5 figli nonostante la richiesta.

Il decreto, non ancora in vigore, è già di fatto applicato come dimostrato dal caso Ronci Velia, a macchia di leopardo, dalle compagnie di assicurazioni in sede di definizione stragiudiziale della controversia o sulla base di una media tra i nuovi valori e quelli del Tribunale di Milano.
A rischio inoltre tutte le cause in corso per la differenza con gravi ripercussioni di ordine sociale.

La proposta della AIFVS è di seguire con rispetto l’indirizzo politico del Parlamento Italiano convertendo la tabella del Tribunale di Milano   in legge con precisazioni applicative per la comprensione del danno non patrimoniale in linea con le indicazioni giurisprudenziali della Cassazione.

Una approvazione della tabella unica così come elaborata dalla Commissione istituita presso il Ministero delle Attività Produttive nel 2005, senza alcuna nostra partecipazione in rappresentanza delle vittime a differenza della Commissione medico legale istituita presso il Ministero della Salute, non inclusiva peraltro della evoluzione scientifica sia medico legale sia psicologica giuridica sull’accertamento e valutazione del danno alla persona nel suo complesso, sarebbe non solo arretrata rispetto ai progressi scientifici ma soprattutto rispetto alle evoluzioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione e di tutti i Tribunali Italiani così come compresi nelle premesse della Tabella del Tribunale di Milano.

Si precisa inoltre che tutti i Tribunali Italiani hanno allineato i risarcimenti alle vittime della strada ai livelli ed ai parametri del Tribunale di Milano e quindi di fatto si è raggiunto l’obiettivo della unificazione a livello nazionale dei criteri risarcitori contemperando l’esigenza di un risarcimento non solo integrale e congruo ma anche adeguato con quella del contenimento delle tariffe della assicurazione obbligatoria.

Si rammenta inoltre che le tabelle RC auto saranno solo e soltanto applicabili in base alla Ordinanza N. 434 dell’anno 2004 della Corte Costituzionale soltanto all’ipotesi dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore e non anche nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è indipendente dal contratto assicurativo.

Facendo assurgere le tabelle del Tribunale di Milano a tabelle uniche nazionali legislative si risolverà anche il problema della applicazione delle tabelle anche ad altri tipi di illeciti civili diversi quali ad esempio i danni alla persona da infortuni sul lavoro che altrimenti resteranno diversamente regolati dalle tabelle del Tribunale di Milano con conseguente disparità di trattamento e discriminazione.

Giuseppa Cassaniti Mastrojeni
Presidente AIFVS

di Ezio Notte @ 00:46


1 Comment

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QUI 1 Commento

  1. Le compagnie assicurative stanno gettando la maschera e rivelando il loro vero volto.
    Non prestatori di un servizio sociale, come si descrivono, ma vere e proprie associazioni a scopo di lucro, che non hanno alcun rispetto per gli invalidi e i morti da incidenti, e nemmeno per chi assiste i primi o piange i secondi.
    Il personale assicurativo è costituito ormai da gente scaltra, cinica, senza alcuna cognizione degli umani sentimenti.
    Lavorano per il bilancio e per il profitto della compagnia.
    Il livello di inciviltà di queste persone stà raggiungendo livelli assurdi, con conseguente imbarbarimento della società.
    Insisto sul concetto di nazionalizzazione della rca, unica soluzione all’ indecenza rappresentata dalle compagnie private.
    Sarebbe opportuno prendere iniziative in tal senso, raccogliendo firme per una proposta di legge, che quantomeno spaventi le compagnie ( senza rca molte sparirebbero), e le riporti alla ragione, riportando al contempo un poco di umanità in un settore così delicato.
    Saluti

    Comment by Ombralunga — 17 August 2012 @ 10:23

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