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2 September 2013

La vergogna degli autovelox nascosti

La legge è uguale per tutti

Non bastano 12 circolari ministeriali sull’uso degli autovelox, non bastano le leggi, le sentenze, non bastano le reprimende dei ministri: no, molti enti locali usano ancora autovelox nascosti. Tanto da scomodare la Cassazione. Che deve ricordare come la legge sia uguale per tutti: sia per chi guida sia per gli enti locali.

Ecco le parti principali di una recente sentenza, che ho semplificato per voi.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE Sentenza 23 maggio 2013, n. 22158

ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da:

C.S. N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 61/2012 TRIB. LIBERTA’ di COSENZA, del 19/06/2012;

1. Con ordinanza del 19/6/2012 il Tribunale del riesame di Cosenza rigettava l’appello proposto nell’interesse di C.S. avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Paola in data 17- 18/5/2012 respingeva l’istanza di dissequestro e la restituzione di sei apparecchi di rilevamento di velocità su strada, sottoposti a sequestro preventivo giusto decreto del G.I.P. dello stesso Tribunale del 10/4/2008.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore dell’interessato, il quale ne chiede l’annullamento, deducendo: 1) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). In particolare, posto che l’accusa ipotizza il delitto di truffa consistente nella rilevazione della velocità attraverso gli strumenti (regolari) in questione, ma posizionati in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti, ne consegue che tali res non rivestono funzione strumentale alla commissione del reato, poiché non funzionali e non relazionagli indissolubilmente allo stesso (come ritenuto per le autovetture all’interno delle quali erano posizionati ed i computer all’interno delle stesse custoditi). Quanto al periculum ne contesta la sussistenza in ragione della mancanza di relazione tra gli indagati e il ricorrente, nuovo intestatario dei beni; 2) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stante l’assenza di elementi che avallino concretamente l’esistenza di una discrasia tra l’intestazione formale del bene e la disponibilità effettiva dello stesso, non potendosi ritenere il ricorrente intestatario fittizio dei beni sulla sola parentela esistente tra un ex dipendente di una società indagata ed il titolare di un nuovo soggetto giuridico.

3. Il ricorso è infondato.

Sussiste, innanzitutto, un rapporto di strumentante tra i beni sequestrati ed il reato di truffa per cui si procede, considerato che gli autovelox costituiscono lo strumento delle attività illecite accertate ed enunciate nella prospettazione accusatola (truffa consistente nella rilevazione di velocità attraverso autovelox posizionati in modo da essere occultati agli ignari automobilisti), a nulla valendo che la res impiegata per commettere la truffa abbia natura lecita.

Quanto, poi, all’esistenza di un collegamento tra i beni sequestrati, divenuti di proprietà del ricorrente, estraneo al reato, con le attività delittuose poste in essere dagli indagati, va innanzitutto premesso che oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purchè esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. In tal caso, incombe al giudice un dovere specifico di motivazione sul requisito del periculum in mora in termini, tuttavia, di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell’indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest’ultimo, stante il carattere meramente fittizio della loro intestazione ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l’indagato stesso (ex plurimis vedi: Sez. 5^, sentenza n. 11287 del 22/01/2010, rv. 246358).

Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha correttamente desunto il collegamento tra il ricorrente ed il reato per cui si procede sulla base di molteplici circostanze di fatto la cui combinazione logica consente di ritenere, in termini di fondata probabilità, che il colpevole “conservi” la disponibilità dei beni in sequestro, a prescindere dall’attuale intestazione formale. Si sono al riguardo valorizzati diversi elementi di carattere “territoriale” (la ditta del ricorrente opera nel medesimo ambito territoriale di quelle degli indagati), di pregressa appartenenza lavorativa (il ricorrente risulta essere stato dipendente della ditta che aveva fornito le apparecchiature che sarebbero state utilizzate per la commissione dei reati), nonchè parentale (con C.S. che è indicato quale esecutore delle operazioni materiali truffaldine di rilevazione delle infrazioni al codice della strada agli ignari utenti). Non può quindi escludersi l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’esistenza di una discrasia tra intestazione formale e la disponibilità effettiva del bene, e consentano di ritenere che il terzo abbia accettato la titolarità apparente del bene al solo fine di conservarne l’acquisizione in capo al soggetto indagato e neutralizzare il pericolo della confisca.

Va, pertanto, rigettato il ricorso. Ne consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

di Ezio Notte @ 22:36


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