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27 January 2014

Rc auto, disastro Governo Letta: il casino dei testimoni

Testimoni degli incidenti: caos

Il decreto Destinazione Italia prevede un giro di vite contro i testimoni facili degli incidenti. Il Governo Letta (e in particolare il ministero dello Sviluppo economico) ha combinato un bel casino. Infatti, come ricorda la Carta di Bologna (le sigle che contestano il Governo Letta, guidate da Federcarrozzieri), l’estensore della norma, che ha vietato l’assunzione nel processo di testi “non identificati” nella richiesta danni, è andato ben oltre i desideri degli ispiratori non comprendendo le reali esigenze del settore assicurativo. È noto che nel sistema del risarcimento diretto, l’istruttoria avviene in via telematica tra imprese che si scambiano tra loro la versione dei fatti e quando la stessa non risulta compatibile o nelle ipotesi di sinistro con responsabilità non pacifica, il danneggiato che ne ha interesse per corroborare la propria versione dei fatti può produrre “dichiarazioni testimoniali” che debbono essere accompagnate da un documento di identità del “teste” e recare la chiara indicazione delle targhe dei veicoli coinvolti. In conformità a tali dichiarazioni, in caso di mancato accordo e di sinistro pagato magari al 50% da un’impresa e al 100% dall’altra, quando non al 100%% da entrambe, le convenzioni che regolano i rapporti tra assicuratori consentono alle imprese di svolgere “arbitrati” per l’attribuzione del “forfait”.

È chiaro che l’unica modifica possibile, oltre all’abrogazione in sede di conversione, di una simile norma, è quella che la riconduca all’esigenza per la quale è sorta, limitandone l’ambito di operatività ai soli fini degli adempimenti concernenti gli accertamenti della responsabilità nell’ambito delle convenzioni stipulate tra le imprese ex art. 150 cod. ass. chiarendo che, nell’ambito della sola procedura di cui al 149, la eventuale liquidazione del danno all’assicurato, che non abbia fornito tempestivamente le indicazioni sulla esistenza di persone informate sui fatti, non comporta il diritto al recupero della classe di merito.

La trasposizione d’inedite preclusioni all’interno del processo civile è, infatti, un imbarazzante infortunio dell’estensore, essendo evidente che non si possono imporre preclusioni non previste dal Codice di rito e per di più riguardanti una sola delle parti, e ciò alla luce, oltre che di uno smarrito buon senso, anche del disposto del richiamato art. 111 della Costituzione, norma che prevede la parità delle parti all’interno del giusto processo.

È appena il caso di osservare, infatti, che nessuna preclusione è stata imposta all’assicuratore evocato in giudizio, e che la norma non fa distinzioni tra testimoni indicati a deporre sulle circostanze di fatto piuttosto che su altre questioni oggetto del giudizio.

È evidente che il privato non ha la possibilità di svolgere accertamenti di polizia giudiziaria e magari identificazioni sommarie, errori di trascrizione, numeri telefonici non più attivi, in forza della norma che qui si analizza, andrebbero a inficiare il diritto costituzionalmente tutelato all’art. 24 Cost. di poter far valere in giudizio i propri diritti.

di Ezio Notte @ 00:00


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