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14 October 2012

Assicurazioni: il risarcimento col limite massimo del valore dell’auto. Mostrate i denti, senza paura

Occhio ai vostri soldi

Hai un’auto che vale 3.000 euro. Ti vengono addosso, te la spaccano, danni per 6.000 euro. L’Assicurazione ti rimborsa per il valore dell’auto: 3.000 euro. Per il resto, ti fotti. Così fanno molte Compagnie stordendo il proprio cliente a furia di risarcimento diretto, con la tua Assicurazione che ti tutela, ti aiuta, ti dà i soldi: un paradosso di questa legge Rca. Comunque, ci andrei piano a dire che ti devono dare solo 3.000 euro in base alla legge, cioè il valore dell’auto. Qui ballano anche altri quattrini: è un vostro diritto sacrosanto. A tal fine, vi piazzo tre sentenze. Però non fate da voi. Urge un esperto in infortunistica stradale, un patrocinatore, che mostri i denti alla Compagnia, impippandosene del risarcimento diretto. Siete anche pregati di ricordarvi che, nonostante lo strapotere mediatico delle Assicurazioni, sempre pronte a strombazzare le truffe degli automobilisti per alzare i prezzi, le Compagnie stesse non sono enti di beneficenza. Producono utili. Senza guardare in faccia a nessuno. Battetevi sempre per la giustizia, senza arrendervi.

1) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice di Pace Avv. Ines Robolotti della dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N.R.G. 33164/10 avente per oggetto, il risarcimento dei danni provocati da sinistro stradale tra
L.P. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell’Avv. A.M. dal quale è rappresentata e difesa giusta procura del 16 aprile 2002 rep. – n. 1760986 Notaio Dott. L.C.
Attrice
E
N.M. residente a Zinasco (Pv) 27030
Convenuto Contumace
E
A.A. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell’Avv. L.B. che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione notificata
Convenuta
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L.P. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio N.M. e A.A. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. per sentirli condannare in solido fra loro al risarcimento del danno causato alla vettura attorea, Audi tg. (…), che subiva ingenti danni a causa di un sinistro che si verificava in data (…), alle 07,15 circa, a P.A. Il signor C.M., conducente della Audi che procedeva in Via (…), giunto all’altezza del civico (…), arrestava la marcia a causa di una colonna che lo precedeva e in detta posizione veniva tamponato dal veicolo tg. (…) condotto dal signor N., e assicurato con A.A. S.p.A. per poi, a causa dell’urto, venir sospinto contro l’auto Tg. (…) che lo procedeva. La domanda risarcitoria veniva determinata Euro 7.609,99 Iva esclusa per i costi della riparazione, oltre Euro 1600,00 per l’esborso sostenuto per aver fornito una vettura sostitutiva al proprio cliente.
Si costituiva regolarmente A.A. che nulla eccepiva riguardo alla responsabilità del sinistro, da ascriversi al proprio assicurato, ma contestava il quantum, in quanto riteneva eccessiva e sproporzionata la richiesta di risarcimento, anche alla luce del fatto che essa non era stata messa in grado di visionare l’Audi, per mancata collaborazione da parte dell’attrice, che in tal modo non aveva ottemperato a quanto prescritto dall’art. 148 comma 3 C.d.A. Dal Cai in atti, sottoscritto dal signor N., dal signor M. e dalla signora C.P., conducente del mezzo che precedeva l’auto attorea, si evince la responsabilità del signor N. nella causazione del sinistro de quo, stante l’ammissione del primo citato di aver tamponato l’Au.. Conseguentemente si ascrive l’esclusiva responsabilità del sinistro al signor N. che non rispettava la distanza di sicurezza prescritta dalla legge. Pertanto i danni subiti dall’attrice vengono posti per intero a carico dei convenuti. Per quanto riguarda la quantificazione dei danni, parte convenuta lamenta che i propri incaricati, la Te. in data 2.7.09 e P.M. in data 5.8.09 non riuscivano a visionare il mezzo perché in un caso il signor M. nulla sapeva del mezzo in quanto noleggiato e nel secondo caso l’Avvocato di L.P. non forniva informazioni utili per trovare il mezzo.
Dalla richiesta di risarcimento, doc. 7 di parte attrice, datata 12.7.09, inviata dall’Avvocato dell’attrice alla convenuta risulta che il veicolo in questione era disponibile per gli accertamenti peritali C% la E.P. S.p.A. in San Donato (…) dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì previo appuntamento telefonico, con l’avviso che decorsi 10 giorni dalla ricezione della succitata richiesta l’auto sarebbe stata riparata. Inoltre come giustamente rilevato dall’attrice, per quanto concerne l’incarico affidato a Te., appare incongruo il fatto che il perito abbia assunto l’incarico il 2.7.09 ed abbia indicato come data di primo rilievo il 10.7.09 quando la lettera di messa in mora è datata 12.7.09 ed è stata ricevuta da A. il 31 luglio 2009. Inoltre, per quanto riguarda le osservazioni del perito P.M., non sussistendo nessuna prova scritta riguardo a quanto da lui riferito e smentendo l’Avvocato dell’attrice di essere stato contattato da detto perito, il documento 3 di parte convenuta risulta privo di qualsiasi rilievo. Per quanto concerne la quantificazione dei danni è bene precisare che la fattura prodotta da L.P. n. 762 del 24.8.09 per l’importo di Euro 8.627,99 Iva inclusa, non è stata contestata in maniera specifica e dettagliata da parte convenuta, neppure dopo che, il responsabile della carrozzeria C., che la emetteva, confermava le riparazioni da lui eseguiti, con i relativi importi e le ore di manodopera, forniva il materiale fotografico riguardante le varie fasi della riparazione e precisava che pur non essendo in grado di confermare la data del 24.06.09, e cioè la data in cui si verificava il sinistro, quale quella di entrata nell’officina della autovettura incidentata, tuttavia riferiva che di regola entro 48 ore dal ricovero dell’auto, la carrozzeria emette un preventivo di riparazione che, una volta approvato da L.P., da il via libera all’esecuzione delle riparazioni. Il preventivo è datato 26.6.09, è cioè stato stilato proprio dopo 48 ore dal sinistro, circostanza che conferma come il preventivo sia stato stilato prendendo in esame i danni procurati dal sinistro del 24.6.09. Dal Cai emerge che le parti danneggiate hanno riguardato sia la parte anteriore che la parte posteriore. I danni enucleati nel preventivo e nella fattura riguardano proprio la parte anteriore e quella posteriore e dalle fotografie prodotte, che riguardano anche le varie fasi di lavorazione, si evidenzia la gravità dei danni e la congruità dell’ammontare della somma complessiva della fattura. Inoltre si sottolinea come una Ctu meccanica, una volta eseguite le riparazioni, si rivelerebbe di ben poca utilità. Infine per quanto concerne la richiesta attorea di rimborso per aver fornito una vettura sostitutiva al proprio cliente, si rileva come essa non abbia fornito alcuna prova in proposito. Tuttavia non vi è dubbio che L.P. non abbia potuto utilizzare l’Audi incidentata per il tempo necessario per le riparazioni, tempo che ben può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria. Ciò che conta è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato (vedi per tutte Cass. Sez. III 14.12.02 n. 17963) giacché l’auto è, anche durante la sosta, fonte di spese che vanno perdute per il proprietario, ed è soggetta a un naturale deprezzamento di valore, calcolato sul prezzo d’acquisto del veicolo. Pertanto tenuto conto che per le riparazione dell’auto in questione sono state necessarie ore 129,97 ed un giorno per il trasporto alla carrozzeria appare equo stabilire il fermo tecnico in giorni 17 che moltiplicati per un costo medio giornaliero di Euro 70,00 si quantifica in Euro 1.190,00. All’attore sono pertanto dovuti complessivi Euro 9.817,99. Su detta somma decorrono gli interessi compensativi che, tenuto conto della sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/95, si ritiene equo calcolare in base al tasso annuo medio ponderato del 2,8% che viene calcolato “ponderando” gli interessi legali sulla somma di cui sopra che “devalutata” alla data del fatto illecito del 24.6.09, in base agli indici Istat Operai ed Impiegati, s’incrementa mese per mese per effetto della rivalutazione sino alla data della presente sentenza; sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono, inoltre, gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Infine per quanto concerne la domanda di risarcimento formulata in atto di citazione dall’attrice riguardante la fattura n. 086530, emessa da assistenza G. per l’importo di Euro 504,00 Iva inclusa, si precisa che l’attrice, sia nelle note conclusive, sia nella precisazioni delle conclusioni si limitava a chiedere l’importo della prima fattura oltre al fermo tecnico, non menzionando più la fattura n. 086530. Solamente quando il G.d.P. rimetteva la causa sul ruolo, in quanto agli atti mancava la messa in mora, l’Avvocato dell’attrice insisteva per la richiesta di detto rimborso, sostenendo di mai avervi rinunciato. Parte convenuta si opponeva alla succitata richiesta, sostenendo che fosse tardiva ed inammissibile. Si concorda con la posizione della convenuta. L’udienza del 9.6.11 veniva tenuta solamente ai fini di reperire la messa in mora, inizialmente depositata dall’attrice e poi per errore tolta dal fascicolo. In nessun modo, dopo la precisazione delle conclusioni, l’attrice aveva diritto ad integrare la propria domanda. C’è pertanto solamente da chiedersi se il comportamento complessivo serbato dalla parte nel corso del giudizio (elemento, questo, da considerare sempre assai più pregnante dei rilievi basati sulla mera forma delle espressioni adoperate dal difensore in questa o quella circostanza del processo, così come giustamente ripetutamente sostenuto dalla Corte di Cassazione) fosse tale da far comprendere che essa non voleva rinunciare al rimborso della fattura 086530. Lo scrivente ritiene dirimente sul punto la circostanza che su quest’ultima citata fattura non veniva formulato alcun capitolo di prova, a differenza di quanto accadeva con la fattura n. 762 del 24.8.09, implicitamente rinunciando a provare la congruità della richiesta in esame. Si fa inoltre presente che le fotografie, riguardanti la fase di lavorazione delle riparazioni eseguite dalla Carrozzeria C., sono state prodotte dall’attrice unicamente ai fini di provare la congruità della fattura n. 762, senza mai menzionare i danni raffigurati nelle foto relative alla fattura 086530, ad esclusione delle note a verbale formulate dall’attrice all’udienza del 9.6.11 dichiarate, come già chiarito, tardive ed inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro 3.570,00 di cui Euro 218,00 per spese, in EU 1.652,00 per diritti ed Euro 1.700,00 per onorari, oltre 12,5% rimborso forfettario, oltre oneri di legge. La sentenza è provvisoriamente esecutiva “ex lege”.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in epigrafe, così provvede:
1) dichiara che l’incidente di cui è causa si è verificato per colpa esclusiva del signor N.M.;
2) condanna i convenuti N.M. e A.A. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. in solido fra loro, al pagamento della somma complessiva di EU 9.817,99, oltre gli interessi compensativi, come sopra specificati, dal 24.6.09 alla data della sentenza e gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
3) condanna i convenuti, in solido fra loro, a risarcire all’attrice le spese processuali liquidate in complessivi Euro 3.570,00 di cui Euro 218,00 per spese, in Euro 1.652,00 per diritti ed Euro 1.700,00 per onorari, oltre 12,5% rimborso forfettario, oltre oneri di legge;
4) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva “ex lege”.
Così deciso in Milano, il 25 luglio 2011.
Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2011.

2)

Tribunale di Teramo sezione Civile , 27/01/2011 n. 107
Circolazione stradale e Infortunistica
SENTENZA
nella  causa  civile  di  primo  grado  iscritta al n° 466/2008 R.G.,
assunta in decisione all’udienza del 20.10.2008, e vertente
TRA
P.  R.,  con  domicilio eletto in Teramo, via ….., presso lo studio
degli  avvocati  A.  P.  e D. S., che lo rappresentano e difendono in
virtù di procura estesa a margine dell’atto di citazione;
ATTORE
E
S.  A. s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante
pro  tempore,  con domicilio eletto in Teramo alla via ……, presso
lo  studio dell’avv. V. D. G., che la rappresenta e difende, in virtù
di procura estesa in calce all’atto di citazione notificato,
CONVENUTA
I.I.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.10.2010.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.2.2010 P. R. ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la S. A. s.p.a. (d’ora in poi S.), quale istituto assicuratore per la responsabilità civile dell’autoveicolo targato XXX, e I.I., quale conducente e proprietario del medesimo veicolo, affinché il giudice adito volesse, previa declaratoria di responsabilità esclusiva a carico di I.I. nella causazione del sinistro oggetto, condannare i convenuti a pagare in favore dell’attore la somma di euro 21.888,12 a titolo di risarcimento dei danni emergenti nonché al risarcimento del mancato guadagno derivante dall’inutilizzabilità dell’autocarro targato YYYY da determinare in via equitativa, oltre a rivalutazione ed interessi su tutte le somme dovute.
A sostegno della domanda ha esposto che:
1) in data 24.7.2006 in Montorio al Vomano tale autocarro, di sua proprietà, si era scontrato con l’autovettura targata XXX, condotta dal proprietario I.I., che aveva invaso l’opposta corsia di marcia;
2) detto autocarro a seguito del sinistro aveva riportato danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche riparabili con la spesa di euro 9.571,06, per la carrozzeria, e di euro 5.982,26 per le parti meccaniche, come da preventivi prodotti;
3) il P. aveva, poi, subito ulteriori danni pari alla spesa per il soccorso stradale, ammontante a euro 154,80, e a quella per il nolo di altro autocarro per 67 giorni, ammontante a euro 4.020,00, come da fatture prodotte, nonché danni per il danneggiamento di un radiocomando trasportato sull’autocarro al momento del sinistro, riparato con una spesa di euro 2.160,00, come da fattura prodotta, e per il danneggiamento di un gruppo elettrogeno, pure trasportato sull’autocarro al momento del sinistro;
4) l’autocarro in questione, quale bene strumentale dell’impresa edile dell’attore, era utilizzato quotidianamente dai dipendenti dell’attore per raggiungere il cantiere di lavoro ed al momento era inutilizzato per avere omesso la S. di proporre una congrua offerta risarcitoria.
La S. si è costituita in giudizio alla prima udienza depositando comparsa di risposta nella quale ha contestato la domanda dell’attore limitatamente al quantum debeatur, deducendo ed eccependo che:
1) la prospettata riparazione del mezzo, non ancora eseguita, avrebbe comportato, secondo i preventivi prodotti dall’attore, una spesa notevolmente superiore al valore del mezzo all’epoca del sinistro, pari a euro 4.000,00, e, quindi, il P. non aveva diritto al ripristino del mezzo perché eccessivamente oneroso; perciò all’attore poteva essere riconosciuta solo una somma pari al valore di mercato del mezzo al momento del sinistro, aumentato delle spese di cancellazione e re immatricolazione di altro veicolo equivalente;
2) intendeva contestare il presunto danno al radiocomando, sia sotto il profilo dell’importo che del rapporto di causalità con il sinistro;
3) intendeva contestare ex art. 1227 cpv. c.c. anche la fattura per il nolo di altro autocarro per 67 giorni, anche perché, poiché quello incidentato non era stato riparato, non si comprendeva come era stato determinato un fermo di 67 giorni; poteva al più essere riconosciuta una somma pari alla spesa necessaria per il noleggio di altro mezzo solo durante il periodo necessario per la riparazione;
ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto della domanda dell’attore, così come formulata.
In ordine all’an, la compagnia assicurativa convenuta, dichiarando di limitare le proprie contestazioni al quantum, non ha specificamente contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro indicata da parte attrice (già descritta) ed anzi l’ha implicitamente ammessa.
Detta dinamica è, comunque, confermata dal rapporto di rilevamento tecnico descrittivo dei Carabinieri della Compagnia di Teramo in atti (doc. 2 parte attrice), contenente anche una confessione sottoscritta dal convenuto contumace sulla sua invasione della opposta corsia di marcia e sul conseguente scontro frontale con l’autocarro dell’attore.
Va, perciò, dichiarata l’esclusiva responsabilità di I.I. nella causazione dell’incidente.
Ne deriva che la S., quale istituto assicuratore per la responsabilità civile dell’autoveicolo targato XXX, e I.I., quale conducente e proprietario del medesimo veicolo, sono solidalmente obbligati a risarcire i danni subiti dall’attore in conseguenza dell’incidente stradale de quo.
Passando ad esaminare la determinazione del danno, dal predetto rapporto di rilevamento tecnico descrittivo emerge che, a seguito dello scontro con il veicolo dell’I.I., l’autocarro dell’attore ha riportato notevoli danneggiamenti alla carrozzeria e alle parti meccaniche, meglio descritti nei preventivi prodotti dal P. e nella consulenza tecnica d’ufficio redatta dal p.i. D. M.; in base a tali preventivi la spesa per la riparazione del mezzo ammonterebbe ad oltre 15.000 euro, secondo il C.T.U. ad oltre 9.000 euro (oppure, applicando un degrado del 50% sui ricambi, oltre 6.000 euro, ma tale operazione avrebbe solo la funzione di limitare l’entità del risarcimento spettante all’attore); il valore del mezzo subito prima del sinistro, sempre secondo il C.T.U. è al massimo di euro 4.500,00, trattandosi di autocarro Iveco Fiat Daily 35-10 immatricolato in data 3.12.1993, con 375.000 chilometri percorsi alla data di verifica del C.T.U. (che dovrebbe corrispondere a quella del sinistro, essendo stato l’autocarro riparato successivamente alla consulenza tecnica d’ufficio).
In sede di precisazione delle conclusioni, poi, il procuratore di parte attrice ha prodotto fatture relative alle spese di riparazione del veicolo in questione emesse nel 2010, comprovanti una spesa di euro 13.719,89.
Ebbene, ai sensi dell’art.1227 comma 2 c.c. (applicabile anche in materia di illecito extracontrattuale in virtù del richiamo di cui all’art. 2056 c.c.) il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
In applicazione di tale disposizione, quando le spese di riparazione sono, come nel caso di specie, notevolmente superiori a quelle (principali e accessorie) necessarie per procurarsi altro veicolo equivalente, non spetta al danneggiato il rimborso delle spese di riparazione del mezzo, ma solo una somma pari all’importo necessario per acquistare un veicolo usato equivalente, per rottamare il veicolo incidentato e per noleggiare nel frattempo (cioè fino al nuovo acquisto) altro veicolo dello stesso genere; quando, infatti, le riparazioni sono antieconomiche il danneggiato, secondo l’ordinaria diligenza, deve acquistare altro mezzo di trasporto avente le medesime caratteristiche di quello che era nella sua disponibilità prima dell’incidente, anziché affrontare una notevole maggiore spesa per far riparare il veicolo incidentato, anche perché, peraltro, un veicolo riparato dopo un incidente ha un valore di mercato inferiore ad altro veicolo dello stesso tipo e stato d’uso ma mai danneggiato da un sinistro (il creditore può in alternativa acquistare anche altro veicolo nuovo o meno usato, pure con diverse caratteristiche, di maggiore valore, e ricevere dal danneggiante a titolo di risarcimento il valore ante sinistro del mezzo incidentato).
Quanto sopra in quanto il danneggiato è tenuto a cooperare per limitare la responsabilità del danneggiante in base al generale dovere di correttezza, quale impegno di solidarietà che impone ad una parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti di un apprezzabile sacrificio.
Nel presente giudizio la compagnia assicuratrice convenuta, come già detto, ha eccepito in comparsa di risposta l’antieconomicità della riparazione prospettata dall’attore.
I procuratori dell’attore hanno, tuttavia, eccepito nella prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. la tardività di detta eccezione, perché proposta in una comparsa di risposta non depositata tempestivamente ai sensi dell’art.166 c.p.c., cioè almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione, ma solo alla prima udienza.
Effettivamente la situazione contemplata nel secondo comma dell’art.1227 c.c. costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto (v. tra le altre Cass. Civile 564/2005 e 5127/2004), quindi teoricamente proponibile a pena di decadenza ex artt.166 e 167 c.p.c. solo con una comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione; tuttavia nel caso di specie, sebbene la costituzione in giudizio della convenuta sia avvenuta mediante la suddetta comparsa di risposta solo alla prima udienza, non si può ritenere tardiva l’eccezione, perché riferita ad una situazione (l’aggravamento del danno mediante ricorso alla riparazione antieconomica del mezzo) all’epoca non ancora realizzatasi, ma solo ” minacciata “; in tal senso si può dire che l’eccezione non è affatto tardiva, ma, anzi, anticipata.
D’altronde, ragionando diversamente, si dovrebbe giungere a ritenere consentito l’aggravamento del danno, da parte del creditore, successivamente all’eccezione, solo per essere stata questa proposta oltre il termine di venti giorni dalla prima udienza, così facendo discendere da una situazione processuale la facoltà del danneggiato di sottrarsi successivamente al predetto dovere di correttezza e di impegno di solidarietà.
Non è certo questa la finalità della disciplina processuale: la regola di decadenza sancita dagli artt.166 e 167 c.p.c. è, come altre norme processuali (essenzialmente quelle che impongono alle parti di specificare domande ed eccezioni con i relativi fatti costitutivi entro determinati termini perentori), finalizzata solo a consentire la definitiva delimitazione del thema decidendum prima dell’inizio dell’attività istruttoria e della successiva fase decisoria, ma un’esigenza del genere non si pone rispetto a fatti non ancora avvenuti al momento della scadenza del termine di decadenza in discussione. In ogni caso nella fattispecie in discussione o si deve affermare che l’attore ha dedotto tardivamente (in sede di precisazione delle conclusioni) di aver effettuato la spesa per le riparazioni del veicolo (solo preannunciata in atto di citazione), nel qual caso non se ne può tenere conto nella valutazione della sua pretesa risarcitoria, o si deve ritenere tempestiva, perché anticipata rispetto alle riparazioni del veicolo, l’eccezione sollevata dalla convenuta ai sensi dell’art.1227 comma 2 c.c., nel qual caso si deve escludere il risarcimento per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Ritiene questo Giudice che la seconda sia la soluzione corretta.
Perciò all’attore possono essere riconosciute a titolo risarcitorio le seguenti somme di danaro:
1) euro 4.300,00, pari all’importo necessario per acquistare un veicolo equivalente (euro 4.500,00), detratto quello di euro 500,00 (quale valore del relitto) e aumentato di euro 300,00 per le spese di rottamazione e di nuova immatricolazione;
2) euro 4.020,00, pari alla spesa per noleggio di altro autocarro dello stesso genere di quello incidentato, sostenuta dal P. dopo il sinistro e comprovata dalla fattura prodotta da parte attrice sub 9; in relazione a tale spesa, già sostenuta prima dell’instaurazione del giudizio e dedotta in atto di citazione, non può essere esaminata l’eccezione di cui all’art.1227 comma 2 c.c., perché sollevata dalla S. tardivamente (solo alla prima udienza anziché con tempestiva costituzione in giudizio), in tal caso rispetto ad un fatto già avvenuto;
3) euro 154,80, pari alla spesa per soccorso stradale dopo il sinistro, sostenuta dal P. e comprovata dalla fattura prodotta da parte attrice sub 10;
4) euro 2.160,00, pari alla spesa per la riparazione del radiocomando trasportato sull’autocarro al momento del sinistro e danneggiato a seguito dello scontro – come risulta dal citato rapporto dei carabinieri della Compagnia di Teramo – , spesa sostenuta dal P. e comprovata dalla fattura prodotta da parte attrice sub 8;
5) euro 300,00, importo necessario per la riparazione del gruppo elettrogeno trasportato sull’autocarro al momento del sinistro e danneggiato a seguito dello scontro – come risulta dal citato rapporto dei carabinieri della Compagnia di Teramo -, così quantificato in base al preventivo prodotto da parte attrice sub 7;
e quindi complessivamente euro 10.934,8.
Null’altro è dovuto a titolo di risarcimento all’attore, tantomeno quale lucro cessante per il mancato utilizzo dell’autocarro incidentato quale bene strumentale della sua impresa, perché esso è stato sostituito in un primo periodo (di ben 67 giorni) da altro analogo autocarro noleggiato e, comunque, perché l’attore non ha dedotto e provato i fatti che sarebbero conseguiti all’inutilizzabilità del veicolo, dai quali poter desumere l’eventuale mancato guadagno.
Dagli atti risulta che la S. ha già versato all’attore nel marzo 2008 la somma di euro 4.000,00, accettata dal P. quale acconto sulla maggiore somma dovuta (v. verbale di prima udienza).
I convenuti devono, perciò, versare all’attore la residua somma di euro 6.934,8, oltre ad interessi compensativi al tasso legale dalla data dal sinistro a quella attuale.
Ai sensi dell’art.91 c.p.c. i convenuti, soccombenti, vanno condannati a pagare, in solido tra loro, in favore di parte attrice le spese di lite, liquidate in dispositivo in base all’entità del risarcimento riconosciuto; a loro carico per la medesima ragione vanno poste definitivamente le spese di consulenza tecnica d’ufficio.
P.Q.M.
P.Q.M.
1) dichiara il convenuto I.I. esclusivo responsabile dell’incidente stradale oggetto di causa;
2) condanna, per l’effetto, la S. A. s.p.a. e I.I. a pagare, in solido tra loro, in favore di P. R., a titolo di risarcimento dei danni determinati dal predetto incidente stradale, quantificati in euro 10.934,8, l’ulteriore somma di euro 6.934,8, con interessi, nella misura di cui all’art.1284 c.c., dal 24.7.2006 alla data dell’effettivo pagamento;
3) condanna la S. A. s.p.a. e I.I. a pagare, in solido tra loro, in favore di P. R. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.409,00, di cui 1.800,00 per onorario, 1.439,00 per diritti e 170,00 per esborsi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali ex art.14 T.F., CAP e IVA come per legge;
4) pone definitivamente a carico della S. A. s.p.a. e di I.I., in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica d’ufficio, liquidate con decreto del 19/25.5.2009.
Teramo 25 gennaio 2011
Il Giudice
(dott. Carmine Di Fulvio)
Giudice Carmine Di Fulvio

3)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MILANO
SEZIONE CIVILE QUARTA
IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
LARISA MARCHIORETTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella  causa  civile  iscritta il giorno 24 ottobre 2011 al numero di
Ruolo  Generale  sopra  indicato,  promossa  con  atto  di  citazione
notificato in data 28 giugno 2011
VERTENTE TRA
(…)  S.R.L.,  corrente  in  Roma,  Via  O.,  Km …, in persona del
legale  rappresentante  prò tempore sig. M.C., rappresentata e difesa
dall’avvio  Bernardo  Scavo  del  Foro  di Roma (cod. fise. (…)) ed
elettivamente  domiciliata  presso lo studio dell’avvio F.P. del Foro
di  Milano (cod. fisc. (…)) in Milano, Via D., 28, giusta procura a
margine dell’atto di citazione; P.I.: (…)
Attrice
CONTRO
(…)  S.P.A.,  in  persona  del  legale  rappresentante prò tempore,
corrente    in   Torino,  Corso  G.G.,  12,  rappresentata  e  difesa
dall’avvio  V.L.  (cod.  fisc. (…)) nel cui studio in Milano, Viale
R.M.,  30,  è  elettivamente  domiciliata in forza di delega in calce
all’atto di citazione notificato;
convenuta contumace
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni per le parti: v. fogli allegati
Conclusioni per l’attrice
Piaccia  all’Ill.mo  Sig.  Giudice di pace adito, contariis reiectis,
accogliere la proposta domanda e per l’effetto:
A)  Dichiarare  che la odierna convenuta sia tenuta all’indennizzo di
tutti  i  danni relativi al sinistro de quo subiti dall’istante oltre
a quanto già offerto;
B)  Condannare,  conseguentemente e per l’effeto, la convenuta, quale
mandataria    della    A.   A.,  al  risarcimento  dei  danni  subiti
dall’attrice  nella  misura  di euro 1.846,91 (che si indica anche ai
fini  del  contributo  nificato  pari a euro 77,00), oltre quanto già
offerto  oltre  agli interessi legali maturati dal fatto al soddisfo,
rivalutazione monetaria e con sentenza esecutiva ex lege;
C)  Con  vittoria  di  spese,  competenze  ed onorari da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In  via  istruttoria,  con riserva di ulteriormente dedurre, produrre
ed indicare, lette le difese avversarie chiede ammettersi:
Prova  testimoniale  sull’an  sui  punti  1  e  2  delle premesse del
presente atto indicando quale teste il sig. R.R. ed O. S.;
Prova  testimoniale  sul  quantum indicando quale consulente di parte
sul punto 5 della premessa del presente atto il sig. M.C.
Non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande.
CONCLUSIONI PFB LA M.A.
Voglia il Giudice di Pace adito:
In  via  principale  e nel merito: accertato che le somme corrisposte
dalla  (…) s.p.a in via stragiudiziale, siano satisfattive di tutti
i  datti  materiali  subiti dall’attrice, rigettare la domanda perché
infondata in fatto e in diritto.
Con  vittoria  di  spese,  diritti  ed  onorari  di  causa,  oltre al
rimborso  forfettario, spese generali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
in  favore dell’Avv. V.L.R., che dichiara di aver anticipato le prime
e non riscossi i secondi.
FATTO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione:
La C.S.G. s.r.l., con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio la compagnia assicurativa (…) S.p.A., per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla autovettura VW Sharan targata (…), conseguenti al sinistro avvenuto in data 2 gennaio 2011, danni che quantificava in euro 1.846,91 residui per il danno materiale.
Assumeva, l’attrice:
che, in data 2 gennaio 2011, nel comune di Carena, frazione di Forlì, mentre il sig. G.P.B., alla guida della propria autovettura VW Sharan targata (…), percorreva il piazzale antistante il cimitero, veniva urtato, sulla intera fiancata destra, dal veicolo Opel Insigna, targato (…), di proprietà della ditta T.R., condotto, nell’occasione, dal sig. O.S. e assicurato A.A.;
che, a seguito dell’impatto il veicolo VW subiva dei danni quantificati in euro 5.346,91 (Iva compresa) come da fattura n. 194 emessa dalla odierna attrice;
che, in data 17 gennaio 2011 il sig. B. cedeva, ai sensi dell’art. 1260 e ss del Codice Civile, il proprio credito a favore dell’odierna istante, incaricata di eseguire le riparazioni del veicolo incidentato;
che, dopo aver comunicato tale cessione del credito, riceveva l’importo di euro 3.500,00, oltre onorari, trattenuto quale acconto sul maggior dovuto.
Alla prima udienza si costituiva la (…), contestando il quantum debeatur, ritenendo esaustiva la somma già versata ante causam, stante il valore commerciale del mezzo ante sinistro, pari a circa il 3.000,00.
La causa, ritenuta matura per la decisione, stante la natura documentale della stessa, “veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 19 aprile 2012, la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice.
Ritiene questo Giudice che la domanda dell’attrice, in quanto fondata, sia meritevole di accoglimento.
La responsabilità, in via esclusiva, del conducente del veicolo targato (…) nella causazione del sinistro de quo risulta pacifica, oltre che non contestata.
Viene oggi in discussione il quantum debeatur, posto che il valore ante sinistro del mezzo danneggiato era inferiore, secondo i listini Eurotax, a quanto effettivamente speso per ripararlo.
Prima di tutto, si deve rilevare che il principio fondamentale dal quale si deve partire per determinare il quantum del risarcimento spettante al danneggiato è quello di porre il patrimonio di quest’ultimo nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza dell’avvenuto fatto dannoso con il limite, ovviamente, dell’effettiva perdita subita. Tutto questo può avvenire, ai sensi dell’art. 2058 c.c., o mediante il pagamento di una somma pari alla diminuzione di valore subita dal bene leso (risarcimento per equivalente) o, quando sia possibile, restituendo al bene stesso il medesimo valore che esso aveva precedentemente alla lesione (risarcimento in forma specifica).
Corollario al predetto principio è che il risarcimento non possa comunque creare a favore del danneggiato una situazione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato in assenza del sinistro, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dallo stesso. Ciò per via della regola della compensano lucri cum damno, per la quale dalla pretesa quantitativa del danno vanno detratti gli eventuali vantaggi che il fatto dannoso abbia procurato al danneggiato come conseguenza diretta ed immediata.
Perciò, se da un lato, il danneggiato non deve realizzare una locupletazione per effetto del danno subito, dall’altro, la liquidazione del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l’intero pregiudizio subito dal soggetto leso poiché, appunto, il risarcimento è diretto alla completa restituito in integrum del patrimonio del danneggiato.
Non bisogna però dimenticare che, sebbene sia molto difficile che a seguito delle riparazioni, rese necessarie dal fatto dannoso, un automezzo acquisti un valore commerciale più elevato rispetto a quello anteriore al sinistro, l’avvenuta sostituzione di pezzi, probabilmente già usurati, ne potrebbe garantire una più elevata funzionalità nonché una corrispondente rivalutazione economica. Perciò, da un lato, è ovvio che un veicolo coinvolto in un incidente di una certa gravità, anche se riparato a regola d’arte, non è commercialmente equiparabile ad un altro mai incidentato, dall’altro, la sostituzione dei vecchi pezzi con degli altri nuovi produce sicuramente un aumento della “vita”, o durata che si voglia dire, del mezzo.
Nella determinazione del danno, quindi, rivestiranno importanza il valore ante sinistro dell’auto, la sua vetustà, il deprezzamento subito a seguito dell’incidente, la natura e l’entità delle riparazioni effettuate nonché la maggior funzionalità che esse potrebbero garantire al mezzo.
Per finire, UVA deve essere riconosciuta come parte integrante del risarcimento del danno da circolazione stradale solo, però, nel caso di effettivo avvenuto esborso, documentato attraverso l’esibizione di fattura in originale e non sulla base delle presentazione di un semplice preventivo di spesa.
Quindi, per trarre le conclusioni di quanto si è venuto dicendo fino ad ora, il modo corretto di determinare la quantificazione del danno in caso di riparazioni antieconomiche è quello di analizzare il caso concreto partendo dalle spese effettivamente poste in essere per la riparazione del mezzo e, tenuti in considerazione tutti i parametri enunciati fino ad ora, riducendo proporzionalmente l’intero importo laddove tale somma possa produrre un vantaggio economico al danneggiato rispetto ai danni effettivamente subiti.
Questo Giudice ritiene, basandosi su una fondamentale idea di giustizia e su dati di fatto, di seguito meglio specificati, che il riconoscimento in forma specifica rappresenti senza dubbio un accertato molto più valido ed ampio, tenuto conto dell’utilità del mezzo: infatti, .la somma di euro 3.500,00 non rappresenta, certo, un importo sufficiente per acquistare un mezzo con le medesime caratteristiche ante sinistro di quello incidentato e che fornisca al suo proprietario, danneggiato incolpevole, le medesime qualità meccaniche, posto che le riparazioni effettuate, nel caso specifico, vertevano tutte sulla carrozzeria e non su pezzi meccanici.
L’età di una vettura non è data soltanto dal conteggio tra la data di immatricolazione e la data del sinistro ma anche dalla cura, dall’utilizzo, dal chilometraggio e da altri elementi personali del conducente abituale. Pertanto, il fatto che la vettura abbia undici anni non significa che, a livello di pezzi meccanici, sia usurata, in quanto controlli e tagliandi abituali allungano la vita dell’autovettura stessa. Inoltre, la riparazione oggi in parola, non coinvolge la parte meccanica, per così dire, del motore, ma soltanto la carrozzeria danneggiata nello scontro.
In conclusione (…) deve essere condannata a pagare la residua somma di euro 1.846,91 all’attrice C.G.S., con gli interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo effettivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE
la domanda attorea
e, per l’effetto
CONDANNA
la convenuta (…) S.p.A, a pagare all’attrice, a titolo di residuo risarcimento del danno, la complessiva somma di euro 1.846,91, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
CONDANNA
altresì, la convenuta alla rifusione delle spese sostenute dall’attrice, liquidate in complessivi euro 1.100,00, di cui euro 100,00 per spese, euro 550,00 per diritti ed euro 450,00 per onorari, oltre Iva, c.p.a.. e 12,50% su diritti e onorari, da distrarsi a favore dell’avv.to Bernardo Scavo che si dichiara anticipatane
DICHIARA
la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Milano, il 10 maggio 2012

Giudice di pace  Milano  sez. IV,  22 giugno 2012

PER INFO E CONSIGLI ezio.notte at omniauto.it

di Ezio Notte @ 14:54


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